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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/05/2024, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3444/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Meroni Presidente
Dott. Rossella Milone Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3444/2022 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti FRANCESCO CARBONETTI Parte_1 P.IVA_1
e FABRIZIO CARBONETTI, elettivamente domiciliata in VIA E. PANZACCHI, 6 20123 MILANO presso i difensori
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti JACOPO Controparte_1 P.IVA_2
RAPISARDA, RITA BOGGIANI, FRANCO MARIA GRASSELLI, FEDERICA GRASSELLI,
CARLOTTA GRASSELLI, elettivamente domiciliata in VIA DANTE N. 14 20121 MILANO presso il difensore avv. JACOPO RAPISARDA
Appellata
pagina 1 di 7 oggetto: intermediazione mobiliare.
Conclusioni per : Parte_1
Piaccia l'Ill.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito,
i. ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, dunque, rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato.
ii. ii. Con vittoria di spese, anche generali, diritti e onorari di lite, oltre a CPA ed IVA, di entrambi i gradi del giudizio”
Conclusioni per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- rigettare l'appello promosso da in persona del legale rappresentante, in quanto Parte_1 inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in premessa,
- confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano n.8701 del 7.11.2022.
- accogliere in ogni caso tutte le conclusioni formulate dall'attuale appellata nel giudizio di primo grado di seguito riportate:
“IN VIA PRINCIPALE
Piaccia al Tribunale Ill.mo., contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, accertare e dichiarare non dovuti e per l'effetto condannare in forma Controparte_2 abbreviata C.F. ) con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 Parte_1 P.IVA_1
Tower A ex art. 2033 c.c., alla restituzione in favore della società, per le causali di cui in premessa, degli addebiti per operazioni in derivati (dall'aprile 2011 all'ottobre 2013 compreso), di importo complessivo di euro 121.815,40 in linea capitale, oltre ulteriori interessi, nella misura di legge, dal
9.2.2018, sino al saldo effettivo.
IN VIA SUBORDINATA
Nelle denegata ipotesi di rigetto della domanda principale la società Controparte_1
pagina 2 di 7 chiede che , in persona del legale rappresentante, sia condannata al pagamento CP_1 Parte_1 della somma di € 121.815,40 in linea capitale, oltre ulteriori interessi, nella misura di legge, dal
9.2.2018, sino al saldo effettivo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., per le motivazioni di cui in narrativa”.
Con condanna della controparte ai sensi dell'art.96 c.p.c., e alla rifusione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8701/22, su ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e previa conversione del rito, condannava al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 121.815,40 - oltre interessi legali dal 9.2.2018 al saldo ed Parte_2 alla rifusione delle spese di lite.
2. Il giudice dava atto che, con sentenza n. 23774/2014 del Tribunale Roma, passata in giudicato, era stata accertata la nullità dei contratti IRS (l'ultimo dei quali stipulato nel 2007)
e la banca era stata condannata alla restituzione dei flussi negativi addebitati per €
104.485,55 sino alla data della notifica della citazione, nel 2011.
3. Ebbene, il Tribunale di Milano accertava che non erano stati calcolati i differenziali dall'aprile 2011 sino all'ottobre 2013. Ora, il Tribunale di Roma si era pronunciato sulle domande come cristallizzate e con il regime delle preclusioni l'attrice non avrebbe potuto introdurre domande nuove sub specie di ulteriori importi a titolo di differenziali negativi successivi a quelli accertati dal C.T.U.. Pertanto, la sentenza del Tribunale di Roma non poteva pronunciarsi su importi maturati in epoca successiva alla notifica della citazione.
4. Avverso la decisione del Tribunale di Milano interpone appello chiedendo, Parte_1 previa sospensione dell'esecutività, che sia respinta la domanda proposta dalla società
[...]
Parte_2
5. Parte appellata chiede il rigetto dell'appello.
6. Accolta la richiesta sospensiva ex art. 351 c.p.c. all'udienza del 25.1.2023, dopo l'udienza di prima comparizione dell'1.3.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.11.2023 e, dunque, trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.
pagina 3 di 7 Motivi della decisione
7. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti: Co a. inammissibilità della domanda azionata dalla in ragione dell'esistenza del giudicato sui fatti di causa;
b. mancata contestazione dell'addebito dei differenziali.
8. Quanto al motivo sub a), la difesa di parte impugnante premette che per domanda nuova deve intendersi una domanda che si aggiunge a quella spiccata con l'atto di citazione e che si pone con la stessa in termini di alterità, come da arresti di cui a Cass. civ. SU n. 12310/2010 ed a Cass. civ. SU n. 22404/2018. Per domanda modificata si intende, invece, una domanda che si riferisce alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio o a questa collegata, che non determina la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi processuali. Differente regime interessa le sopravvenienze processuali, per tali intendendosi tutti gli accadimenti di fatto o di diritto che maturano in corso di causa, la cui introduzione è sempre ammissibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Trasfondendo tali principi nel caso in esame, la difesa dell'appellante evidenzia che la ripetizione di flussi maturati dopo l'introduzione del giudizio non costituisce un altro tema di indagine, ma è questione del tutto ricompresa nell'iniziale domanda. Da tanto consegue che la domanda di restituzione dei differenziali maturati successivamente alla domanda introduttiva ben avrebbe potuto e dovuto essere formulata nel giudizio innanzi al Tribunale di
Roma; con la conseguenza che aveva errato il Tribunale di Milano nel richiamare le preclusioni processuali, in quanto non applicabili al caso di specie. Ed, invero, nel giudizio romano, il CTU aveva quantificato l'obbligo restitutorio della banca, nel caso di soccombenza, in € 104.485,55 pari ai differenziali addebitati fino all'11.10.2010 al netto del flussi di unwinding/upfront, sulla base della documentazione presente in atti;
ulteriori importi relativi ai pagamenti effettuati sino al 10.4.2013 non erano stati conteggiati, ancorché la parte attorea ne avesse fatto richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, avendo il CTP della stessa veicolato la richiesta in sede di operazioni peritali. Ebbene, il Tribunale di Roma aveva liquidato gli importi in favore della società, basandosi sulle risultanze peritali. La
[...] non aveva interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che Parte_2 aveva contenuto la condanna nei differenziali negativi sostenuti dalla società sino all'ottobre
2010.
pagina 4 di 7 9. La difesa della parte appellata sostiene che con la domanda proposta innanzi al Tribunale di
Milano la società non ha affatto chiesto una nuova pronuncia sul merito, merito effettivamente coperto da giudicato, avendo, invece, richiesto la liquidazione di importi relativi ad addebiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli accertati nel precedente giudizio. Di tal ché proprio l'attuale situazione afferente agli addebiti illegittimamente effettuati dalla banca impone un adeguamento della realtà al decisum ed il conseguente accoglimento della domanda attorea.
10. Opinione della Corte quanto al motivo sub a). E' utile richiamare i più recenti arresti di legittimità in materia di domanda nuova e di modifica della stessa. Con sentenza n. 30455/2023 la Corte di Cassazione ha deciso che “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183
c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile
l'estensione - in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ratione temporis vigente - della domanda revocatoria, originariamente rivolta contro due atti di conferimento immobiliare in società di diritto inglese, agli atti di trasferimento presupposti, stipulati in
Inghilterra, rispetto ai quali quelli italiani si ponevano come meramente esecutivi)”; gli stessi principi sono stati applicati con decisione 4322/2019 ove il giudice di legittimità ha ritenuto
“ammissibile la modificazione dell'originaria domanda di pagamento di canoni di locazione in quella di indennità di occupazione "sine titulo", proposta in via subordinata a seguito dell'eccezione di nullità del contratto ad opera del convenuto”. Nel caso in esame,
l'introduzione, in sede di precisazione delle conclusioni davanti al Tribunale di Roma, dell'ulteriore richiesta di condanna alla restituzione dei differenziali maturati per il periodo 11 ottobre 2010 – 10 aprile 2013 non si pone in termini di domanda nuova, proprio sulla base dei criteri direttivi sopra esposti, in quanto la vicenda sostanziale rimane immutata e tanto esclude qualsivoglia compromissione delle facoltà difensive delle parti. Vi è, infatti, da chiedersi quale vulnus avrebbe ricevuto la difesa dell'istituto di credito, ove si fosse trovata a difendersi anche da tali ulteriori importi, nel momento in cui la vicenda dal punto di vista sostanziale era già stata esaminata anche in sede tecnica mediante la disposta C.T.U.. Ora, nonostante le puntuali richieste da parte della società, il giudice di primo grado del Tribunale di Roma si era pagina 5 di 7 soffermato sul difetto del requisito formale della forma scritta del contratto quadro e degli swap successivi ed aveva tenuto conto solo degli importi come calcolati dal C.T.U. sino all'epoca della notifica della citazione;
e ciò nonostante che la difesa attorea nelle premesse delle rassegnate conclusioni, avesse espressamente rilevato l'esistenza di pagamenti ulteriori fino al
10.4.2013, tanto che il totale degli obblighi restitutori ammontava ad € 391.075,77. Ebbene, contro detta delimitazione la parte attorea avrebbe dovuto insorgere in sede di gravame e non certo introdurre un giudizio ex novo, come invece ha fatto. Ne segue che i pretesi pagamenti sino al 10.4.2013 in forza di contratti non regolari dal punto di vista formale (tanto che il
Tribunale di Roma aveva dichiarato la nullità del contratto quadro e dei contratti swap successivamente conclusi negli anni dal 2001 al 2007) costituiscono fatti sopravvenuti, scaturenti dalla medesima vicenda sostanziale. La richiesta non può dunque essere azionata davanti al Tribunale di Milano, in quanto coperta dal giudicato. Le osservazioni che precedono comportano il rigetto delle pretese della società anche ai sensi Controparte_1 dell'art. 2041 c.c., posto che il giudicato copre anche la qualificazione giuridica della domanda
(Cass. civ. n. 11161/2019).
11. Pertanto, in riforma della decisione di prime cure, segue l'accoglimento del gravame, con assorbimento del motivo sub b).
12. L'esito dell'appello comporta la condanna della parte appellata alla rifusione, in favore della banca, delle spese processuali, tanto del primo, quanto del secondo grado, come indicato in dispositivo, con esclusione, quanto all'appello, dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 3444/2022 R.G., ogni diversa o ulteriore istanza, domanda, eccezione disattesa e respinta, così provvede:
I. in riforma della sentenza n. 8701/2022 emessa dal Tribunale di Milano ed in accoglimento dell'appello proposto da .p.a., respinge il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto Parte_1 da Controparte_1
II. condanna a rimborsare, in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese processuali, che liquida, quanto al primo grado, in € 14.103,00; quanto al secondo grado, in € 9.991,00 - oltre, per entrambi i gradi, agli accessori di legge.
pagina 6 di 7 Milano, 15.2.2024.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Massimo Meroni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Meroni Presidente
Dott. Rossella Milone Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3444/2022 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti FRANCESCO CARBONETTI Parte_1 P.IVA_1
e FABRIZIO CARBONETTI, elettivamente domiciliata in VIA E. PANZACCHI, 6 20123 MILANO presso i difensori
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti JACOPO Controparte_1 P.IVA_2
RAPISARDA, RITA BOGGIANI, FRANCO MARIA GRASSELLI, FEDERICA GRASSELLI,
CARLOTTA GRASSELLI, elettivamente domiciliata in VIA DANTE N. 14 20121 MILANO presso il difensore avv. JACOPO RAPISARDA
Appellata
pagina 1 di 7 oggetto: intermediazione mobiliare.
Conclusioni per : Parte_1
Piaccia l'Ill.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito,
i. ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, dunque, rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato.
ii. ii. Con vittoria di spese, anche generali, diritti e onorari di lite, oltre a CPA ed IVA, di entrambi i gradi del giudizio”
Conclusioni per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- rigettare l'appello promosso da in persona del legale rappresentante, in quanto Parte_1 inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in premessa,
- confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano n.8701 del 7.11.2022.
- accogliere in ogni caso tutte le conclusioni formulate dall'attuale appellata nel giudizio di primo grado di seguito riportate:
“IN VIA PRINCIPALE
Piaccia al Tribunale Ill.mo., contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, accertare e dichiarare non dovuti e per l'effetto condannare in forma Controparte_2 abbreviata C.F. ) con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 Parte_1 P.IVA_1
Tower A ex art. 2033 c.c., alla restituzione in favore della società, per le causali di cui in premessa, degli addebiti per operazioni in derivati (dall'aprile 2011 all'ottobre 2013 compreso), di importo complessivo di euro 121.815,40 in linea capitale, oltre ulteriori interessi, nella misura di legge, dal
9.2.2018, sino al saldo effettivo.
IN VIA SUBORDINATA
Nelle denegata ipotesi di rigetto della domanda principale la società Controparte_1
pagina 2 di 7 chiede che , in persona del legale rappresentante, sia condannata al pagamento CP_1 Parte_1 della somma di € 121.815,40 in linea capitale, oltre ulteriori interessi, nella misura di legge, dal
9.2.2018, sino al saldo effettivo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., per le motivazioni di cui in narrativa”.
Con condanna della controparte ai sensi dell'art.96 c.p.c., e alla rifusione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8701/22, su ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e previa conversione del rito, condannava al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 121.815,40 - oltre interessi legali dal 9.2.2018 al saldo ed Parte_2 alla rifusione delle spese di lite.
2. Il giudice dava atto che, con sentenza n. 23774/2014 del Tribunale Roma, passata in giudicato, era stata accertata la nullità dei contratti IRS (l'ultimo dei quali stipulato nel 2007)
e la banca era stata condannata alla restituzione dei flussi negativi addebitati per €
104.485,55 sino alla data della notifica della citazione, nel 2011.
3. Ebbene, il Tribunale di Milano accertava che non erano stati calcolati i differenziali dall'aprile 2011 sino all'ottobre 2013. Ora, il Tribunale di Roma si era pronunciato sulle domande come cristallizzate e con il regime delle preclusioni l'attrice non avrebbe potuto introdurre domande nuove sub specie di ulteriori importi a titolo di differenziali negativi successivi a quelli accertati dal C.T.U.. Pertanto, la sentenza del Tribunale di Roma non poteva pronunciarsi su importi maturati in epoca successiva alla notifica della citazione.
4. Avverso la decisione del Tribunale di Milano interpone appello chiedendo, Parte_1 previa sospensione dell'esecutività, che sia respinta la domanda proposta dalla società
[...]
Parte_2
5. Parte appellata chiede il rigetto dell'appello.
6. Accolta la richiesta sospensiva ex art. 351 c.p.c. all'udienza del 25.1.2023, dopo l'udienza di prima comparizione dell'1.3.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.11.2023 e, dunque, trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.
pagina 3 di 7 Motivi della decisione
7. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti: Co a. inammissibilità della domanda azionata dalla in ragione dell'esistenza del giudicato sui fatti di causa;
b. mancata contestazione dell'addebito dei differenziali.
8. Quanto al motivo sub a), la difesa di parte impugnante premette che per domanda nuova deve intendersi una domanda che si aggiunge a quella spiccata con l'atto di citazione e che si pone con la stessa in termini di alterità, come da arresti di cui a Cass. civ. SU n. 12310/2010 ed a Cass. civ. SU n. 22404/2018. Per domanda modificata si intende, invece, una domanda che si riferisce alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio o a questa collegata, che non determina la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi processuali. Differente regime interessa le sopravvenienze processuali, per tali intendendosi tutti gli accadimenti di fatto o di diritto che maturano in corso di causa, la cui introduzione è sempre ammissibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Trasfondendo tali principi nel caso in esame, la difesa dell'appellante evidenzia che la ripetizione di flussi maturati dopo l'introduzione del giudizio non costituisce un altro tema di indagine, ma è questione del tutto ricompresa nell'iniziale domanda. Da tanto consegue che la domanda di restituzione dei differenziali maturati successivamente alla domanda introduttiva ben avrebbe potuto e dovuto essere formulata nel giudizio innanzi al Tribunale di
Roma; con la conseguenza che aveva errato il Tribunale di Milano nel richiamare le preclusioni processuali, in quanto non applicabili al caso di specie. Ed, invero, nel giudizio romano, il CTU aveva quantificato l'obbligo restitutorio della banca, nel caso di soccombenza, in € 104.485,55 pari ai differenziali addebitati fino all'11.10.2010 al netto del flussi di unwinding/upfront, sulla base della documentazione presente in atti;
ulteriori importi relativi ai pagamenti effettuati sino al 10.4.2013 non erano stati conteggiati, ancorché la parte attorea ne avesse fatto richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, avendo il CTP della stessa veicolato la richiesta in sede di operazioni peritali. Ebbene, il Tribunale di Roma aveva liquidato gli importi in favore della società, basandosi sulle risultanze peritali. La
[...] non aveva interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che Parte_2 aveva contenuto la condanna nei differenziali negativi sostenuti dalla società sino all'ottobre
2010.
pagina 4 di 7 9. La difesa della parte appellata sostiene che con la domanda proposta innanzi al Tribunale di
Milano la società non ha affatto chiesto una nuova pronuncia sul merito, merito effettivamente coperto da giudicato, avendo, invece, richiesto la liquidazione di importi relativi ad addebiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli accertati nel precedente giudizio. Di tal ché proprio l'attuale situazione afferente agli addebiti illegittimamente effettuati dalla banca impone un adeguamento della realtà al decisum ed il conseguente accoglimento della domanda attorea.
10. Opinione della Corte quanto al motivo sub a). E' utile richiamare i più recenti arresti di legittimità in materia di domanda nuova e di modifica della stessa. Con sentenza n. 30455/2023 la Corte di Cassazione ha deciso che “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183
c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile
l'estensione - in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ratione temporis vigente - della domanda revocatoria, originariamente rivolta contro due atti di conferimento immobiliare in società di diritto inglese, agli atti di trasferimento presupposti, stipulati in
Inghilterra, rispetto ai quali quelli italiani si ponevano come meramente esecutivi)”; gli stessi principi sono stati applicati con decisione 4322/2019 ove il giudice di legittimità ha ritenuto
“ammissibile la modificazione dell'originaria domanda di pagamento di canoni di locazione in quella di indennità di occupazione "sine titulo", proposta in via subordinata a seguito dell'eccezione di nullità del contratto ad opera del convenuto”. Nel caso in esame,
l'introduzione, in sede di precisazione delle conclusioni davanti al Tribunale di Roma, dell'ulteriore richiesta di condanna alla restituzione dei differenziali maturati per il periodo 11 ottobre 2010 – 10 aprile 2013 non si pone in termini di domanda nuova, proprio sulla base dei criteri direttivi sopra esposti, in quanto la vicenda sostanziale rimane immutata e tanto esclude qualsivoglia compromissione delle facoltà difensive delle parti. Vi è, infatti, da chiedersi quale vulnus avrebbe ricevuto la difesa dell'istituto di credito, ove si fosse trovata a difendersi anche da tali ulteriori importi, nel momento in cui la vicenda dal punto di vista sostanziale era già stata esaminata anche in sede tecnica mediante la disposta C.T.U.. Ora, nonostante le puntuali richieste da parte della società, il giudice di primo grado del Tribunale di Roma si era pagina 5 di 7 soffermato sul difetto del requisito formale della forma scritta del contratto quadro e degli swap successivi ed aveva tenuto conto solo degli importi come calcolati dal C.T.U. sino all'epoca della notifica della citazione;
e ciò nonostante che la difesa attorea nelle premesse delle rassegnate conclusioni, avesse espressamente rilevato l'esistenza di pagamenti ulteriori fino al
10.4.2013, tanto che il totale degli obblighi restitutori ammontava ad € 391.075,77. Ebbene, contro detta delimitazione la parte attorea avrebbe dovuto insorgere in sede di gravame e non certo introdurre un giudizio ex novo, come invece ha fatto. Ne segue che i pretesi pagamenti sino al 10.4.2013 in forza di contratti non regolari dal punto di vista formale (tanto che il
Tribunale di Roma aveva dichiarato la nullità del contratto quadro e dei contratti swap successivamente conclusi negli anni dal 2001 al 2007) costituiscono fatti sopravvenuti, scaturenti dalla medesima vicenda sostanziale. La richiesta non può dunque essere azionata davanti al Tribunale di Milano, in quanto coperta dal giudicato. Le osservazioni che precedono comportano il rigetto delle pretese della società anche ai sensi Controparte_1 dell'art. 2041 c.c., posto che il giudicato copre anche la qualificazione giuridica della domanda
(Cass. civ. n. 11161/2019).
11. Pertanto, in riforma della decisione di prime cure, segue l'accoglimento del gravame, con assorbimento del motivo sub b).
12. L'esito dell'appello comporta la condanna della parte appellata alla rifusione, in favore della banca, delle spese processuali, tanto del primo, quanto del secondo grado, come indicato in dispositivo, con esclusione, quanto all'appello, dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 3444/2022 R.G., ogni diversa o ulteriore istanza, domanda, eccezione disattesa e respinta, così provvede:
I. in riforma della sentenza n. 8701/2022 emessa dal Tribunale di Milano ed in accoglimento dell'appello proposto da .p.a., respinge il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto Parte_1 da Controparte_1
II. condanna a rimborsare, in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese processuali, che liquida, quanto al primo grado, in € 14.103,00; quanto al secondo grado, in € 9.991,00 - oltre, per entrambi i gradi, agli accessori di legge.
pagina 6 di 7 Milano, 15.2.2024.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Massimo Meroni
pagina 7 di 7