Sentenza 22 settembre 2010
Massime • 1
Integra un tentativo di furto la condotta di prelevamento della merce dai banchi di vendita di un grande magazzino a sistema "self service" e di allontanamento, con la merce occultata, senza pagare, allorché l'avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli l'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, perché la cosa non può dirsi uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/09/2010, n. 38534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38534 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 22/09/2010
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 1483
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 4670/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO RI N. IL 03/12/1964;
2) IN IA N. IL 13/12/1974;
3) AR ND N. IL 19/04/1978;
avverso la sentenza n. 2654/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 03/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella A., che ha concluso per l'annullamento con rinvio ritenendo il fatto come furto tentato, e trasmissione atti alla Corte d'Appello per la rideterminazione della pena.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava l'affermazione di responsabilità pronunciata in primo grado, all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, nei confronti di RA IN, EN UC e RI LI, in relazione al reato di furto consumato - con le aggravanti di cui all'art. 625 c.p., nn. 2 e 5 (quest'ultima contestata in fatto) - di alcuni alimenti sottratti dal banco della gastronomia del supermercato "In Coop" occultandoli all'interno delle proprie borse, ed oltrepassando le casse provvedendo a pagare solo alcuni alimenti riposti in una busta tenuta in vista. La Corte territoriale, per la parte che in questa sede rileva, riteneva corretta la qualificazione del fatto come furto consumato (e non tentato) atteso che le imputate avevano eluso i varchi dove erano collocate le casse, omettendo di esibire e di pagare la merce occultata nelle proprie borse, avevano avuto il possesso della merce stessa per un certo lasso di tempo e non erano state tenute costantemente sotto sorveglianza dall'addetta alla vigilanza come da costei dichiarato ai Carabinieri;
di tal che, vi era stato un concreto intervallo nel quale la merce era uscita dalla sfera di controllo e vigilanza della parte offesa o dei suoi incaricati: l'addetta all'antitaccheggio aveva riferito infatti di aver osservato le tre imputate mentre collocavano nelle loro borse gli affettati - "comportamento che di per sè poteva non preludere ad alcunché di illecito" (così a pag. 3 della sentenza della Corte d'Appello) - e di essersi poi recata alla casse per verificare che provvedessero al relativo pagamento.
Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione le imputate, con unico atto di impugnazione, denunziando vizio motivazionale e violazione di legge in ordine al diniego della derubricazione del fatto in furto tentato: a sostegno della propria tesi difensiva, le ricorrenti evocano l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di furto di merce prelevata dai banchi di vendita dei grandi magazzini, il delitto deve ritenersi non consumato, bensì tentato, quando l'avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli le fasi dell'azione furtiva, si da poterla interrompere in ogni momento;
ad avviso delle ricorrenti, nella concreta fattispecie l'attività furtiva sarebbe avvenuta sotto il controllo del personale incaricato della sorveglianza, ed a nulla rileverebbe che l'addetta alla vigilanza abbia perso di vista le imputate nel periodo intercorrente tra il prelevamento della merce ed il mancato pagamento al momento di superare le casse. MOTIVI DELLA DECISIONE
La dedotta censura è fondata.
Nel caso in esame, invero, la condotta contestata alle ricorrenti non può essere qualificata come furto consumato quanto, piuttosto, come furto soltanto tentato: alla fattispecie concreta, infatti, deve essere applicato il consolidato indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "Il prelevamento della merce dai banchi di vendita di un grande magazzino a sistema "self service" e l'allontanamento senza pagare realizzano il reato di furto consumato, ma allorché l'avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli l'azione furtiva, si da poterla interrompere in ogni momento, il delitto non può dirsi consumato neanche con l'occultamento della cosa sulla persona del colpevole, perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso (Sez. 5, n. 21937 del 06/05/2010 Cc. - dep. 08/06/2010 - Rv. 247410 Imputato: P.G. in proc. Lazaar e altri). Tanto premesso, va osservato che il ragionamento della Corte di appello bolognese, secondo cui nel caso di specie le tre imputate non sarebbero state tenute costantemente sotto controllo, non può trovare condivisione alcuna;
la stessa ricostruzione del fatto compiuta dalla Corte di merito, anzi, da atto che le tre imputate furono osservate dall'addetta all'antitaccheggio sia al momento nel quale costei fu insospettita dall'osservare che le tre donne avevano riposto nelle loro borse parte della merce ritirata dal banco della gastronomia, sia nel momento nel quale le stesse si presentarono alle casse laddove la sorvegliante si recò, a sua volta, proprio al fine di verificare i comportamenti delle tre imputate, perdendo il contatto visivo delle stesse solo in un arco temporale ed in una contingenza spaziale irrilevanti: sicché costituisce un argomento privo di apprezzabile senso logico, al fine di qualificare il fatto come furto consumato, quello per il quale le medesime tre imputate non sarebbero state tenute costantemente sotto sorveglianza sol perché la condotta dell'addetta all'antitaccheggio fu quella prudenziale testè descritta. Ogni altra considerazione svolta in sentenza in ordine alla possibilità che le tre imputate potessero provvedere ad un "passamano" tra loro della merce sottratta costituisce una mera congettura, descrittiva di accadimenti non verificatisi, dunque non incidente sulla necessaria ricostruzione della fattispecie.
Ne segue che è errata l'asserzione della decisione impugnata che sminuisce illogicamente il fatto della presenza di personale di vigilanza che aveva tenuto sotto controllo tutta l'azione furtiva. Deve pertanto annullarsi l'impugnata decisione relativamente alla qualificazione giuridica del fatto, con trasmissione degli atti alla Corte di merito ai fini della rideterminazione della pena, la cui fissazione discrezionale impedisce a questa Corte di procedere a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. l).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, qualificando il reato come reato tentato di furto, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2010