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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 417/2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 417/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 1 aprile 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. LALLI CLAUDIO, oggi sostituito dall'avv. Andrea Esposito Parte_1 Per 'avv. CALABRESE CHRISTIAN Controparte_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
L'avv. Calabrese chiede la condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 417/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LALLI CLAUDIO, con Parte_1 C.F._1 elezione di domicilio in VIALE TURIGLIANO 13 54033 CARRARA, presso il difensore avv. LALLI CLAUDIO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA TAMAJO Controparte_1 P.IVA_1
RAFFAELE, dell'avv. PATERNO' FEDERICA e dell'avv. CALABRESE CHRISTIAN, elettivamente domiciliato in VIA DELLA CERNAIA N. 20, presso l'avv. CARMEN TAVASSI CP_2
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.02.2023, ha esposto: Parte_1
a) di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di con contratto di Controparte_1
lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 6.04.2020 al 29.11.2022, con qualifica di operaia specializzata saldatrice, con inquadramento nel livello C2 CCNL AL DU;
b) di essere stata adibita, alla fine dell'anno 2021, a mansioni di operatrice addetta alla fresa e di avere vissuto negativamente tale cambio mansioni, ritenendolo discriminatorio;
c) di avere richiesto, dal mese di aprile 2022, permessi giornalieri che spesso non venivano autorizzati, per cui le relative ore di assenza venivano inserite in busta paga come “assenze non giustificate” (aprile: 8 ore, maggio: 24 ore, agosto: 24,5 ore, settembre: 6 ore), senza ricevere, per questo, alcuna contestazione disciplinare;
d) di avere ricevuto, in data 8.11.2022, una lettera, consegnata a mano, con la quale le venivano contestate disciplinarmente le assenze da lunedì 17 ottobre a venerdì 21 ottobre 2022, da lunedì
24 ottobre a venerdì 28 ottobre 2022 e di lunedì 7 novembre 2022;
2 e) di avere sottoscritto, in data 24.11.2022, una lettera, preparata dal sindacato, dove si giustificava riconoscendo la verità delle assenze contestate e aggiungendo di stare vivendo uno stato depressivo con alteramento della realtà, a causa di vicende personali delle quali non aveva riferito ad alcuno (la fine della propria convivenza, il cambio di lavoro da saldatrice ad addetta alle macchine utensili);
f) di essere stata convocata, in data 29.11.2022, all'inizio del suo turno di lavoro, negli uffici della società resistente e che, in tale occasione, la datrice di lavoro le presentava una lettera nella quale le veniva comunicato il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, per le assenze contestate con la lettera dell'8.11.2022;
g) di non avere sottoscritto per ricevuta la predetta lettera, che veniva materialmente ritirata dal sindacalista Parte_2
h) di avere impugnato l'intimato licenziamento con lettera del 20.12.2022;
i) di disconoscere la firma apposta sulla richiesta dell'11.11.2022 di proroga dei termini per rassegnare le sue giustificazioni sino al 24.11.2022.
La ricorrente ha, quindi, dedotto l'illegittimità dell'irrogato licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in quanto intimato fuori dai termini previsti dall'art. 8 CCNL AL DU, che prevede l'obbligo di comminare il provvedimento disciplinare entro i 6 giorni successivi alla scadenza del termine per le giustificazioni, nonché la carenza della forma scritta del recesso, avendo la ricorrente rifiutato il ricevimento e la sottoscrizione della lettera di licenziamento, e la sussistenza della sua buona fede, avendo la società datrice di lavoro ingenerato la convinzione che non avrebbe punito le sue assenze ingiustificate, essendosi in precedenza limitata a trattenere le somme retributive relative alle ore di assenza ingiustificata, rinunciando alle relative contestazioni disciplinari, nonché la nullità del recesso per discriminatorietà.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “ACCERTARE e quindi DICHIARARE illegittimo, nullo ed ingiustificato e quindi annullare il provvedimento di risoluzione del rapporto, rilevandone la discriminatorietà e comunque la manifesta insussistenza dei fatti posti alla base del
Licenziamento per giusta causa intimato alla signora dal in persona Parte_1 Controparte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore; 2) Voglia per gli effetti ORDINARE alla CP_1
con sede in Firenze via Felice Matteucci 2 in persona del suo legale rappresentante pro-
[...]
tempore, di REINTEGRARE la signora nel suo posto di lavoro;
3) Voglia quindi Parte_1
CONDANNARE la, con sede in Firenze via Felice Matteucci 2 in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, a risarcire alla signora i danni dallo stesso subiti Parte_1 nella misura di tante mensilità (calcolate sulla base della ultima retribuzione globale di fatto pari ad €
3 2.248,12) quante ne decorreranno dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra, in applicazione dell'art. 18, legge 300/70, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
Legge; 4) Voglia ancora CONDANNARE con sede in Firenze via Felice Matteucci Controparte_1
2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a regolarizzare la posizione contributiva ed assicurativa del signor presso gli Enti competenti;
IN IPOTESI dichiarare Parte_3
l'illegittimità del licenziamento con il rapporto risolto e condannare con sede in Controparte_1
Firenze via Felice Matteucci 2 in persona del suo legale Rappresentante pro tempore al pagamento di una somma risarcitoria pari al massimo delle mensilità previste dalla legge e cioè almeno n° 36 mensilità o quelle che saranno ritenute di giustizia calcolate sempre come sub 3 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per Legge;
SIA IN TESI SIA IN IPOTESI 6) Voglia infine condannare la con sede in Firenze via Felice Matteucci 2, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, a pagare tutte le spese e competenze del presente giudizio.”.
Si è costituito in giudizio contestando il ricorso e chiedendone, in via principale, Controparte_1
la reiezione, in quanto infondato, attesa la legittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice per giustificato motivo soggettivo, essendo pacifico che la ricorrente si sia assentata dal lavoro per 10 giorni consecutivi senza giustificazione, non avendo la stessa mai lamentato alcunché in relazione al risalente cambio mansione, avendo la stessa chiesto una proroga sino al 24.11.2022 per rendere le proprie giustificazioni (richiesta accolta dal datore di lavoro) e avendo rifiutato di sottoscrivere la lettera di licenziamento per avvenuta ricezione, la quale veniva comunque spedita al suo indirizzo mediante raccomandata (essendosi la relativa notifica perfezionata per compiuta giacenza).
Parte resistente ha, altresì, dichiarato in memoria di costituzione di volersi avvalere del documento disconosciuto (v. doc. n. 3 del proprio fascicolo di parte).
Alla prima udienza del 27.09.2023, parte ricorrente ha ribadito il disconoscimento della sottoscrizione di cui al doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente;
parte resistente ha ribadito di volersene avvalere e ha formulato tempestiva istanza di verificazione.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con una CTU grafologica
(depositata il 17.04.2024) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Con lettera datata 8.11.2022, la società resistente ha contestato alla ricorrente: “Con la presente, ai sensi di legge (art. 7 L. 300/70) e di contratto collettivo nazionale (art. 8 e ss. Sez IV, titolo VII CCNL
Metalmeccanico), Le contestiamo quanto segue. Da lunedì 17 ottobre a venerdì 21 ottobre 2022, per
l'intera settimana lavorativa, Lei non si è presentata sul luogo di lavoro senza alcuna giustificazione.
4 Successivamente, anche il giorno lunedì 24 ottobre Lei non si è presentata al lavoro ed il Sig. Parte_4
Suo diretto responsabile, non ha avuto alcuna notizia circa i motivi della Sua assenza.
[...]
Solamente il giorno successivo, martedì 25 ottobre, Lei ha contattato telefonicamente il Sig. Per_1
, caposquadra del Suo turno, scusandosi solo per l'assenza ingiustificata del lunedì e del martedì
[...]
stesso, senza nulla dire sull'assenza ingiustificata della settimana precedente, e comunicando allo stesso che sarebbe rientrata al lavoro il giorno seguente. Mercoledì 26 ottobre, diversamente da quanto aveva preannunciato, Lei non si è presentata sul luogo di lavoro, mancando nuovamente di avvisare preventivamente e di giustificare la Sua assenza. Il giorno successivo, giovedì 27 ottobre, Lei ha contattato telefonicamente il Sig. caposquadra del Suo turno, scusandosi per Persona_2
l'assenza ingiustificata del giorno precedente e del giovedì stesso, e comunicando contestualmente che sarebbe rientrata il giorno seguente. Venerdì 28 ottobre, nuovamente, Lei non si è presentata al lavoro senza avvisare nessuno della Sua assenza. Lunedì 31 ottobre alle ore 14 Lei si è presentata a lavoro e ha osservato regolarmente il turno pomeridiano. Mercoledì 2 novembre Lei ha chiesto un incontro per il giorno stesso al Sig. Durante tale confronto Lei si è limitata a scusarsi per le Sue assenze Parte_4
senza fornire alcuna ulteriore spiegazione. Lunedì 7 novembre, Lei avrebbe dovuto iniziare il turno alle 6 (turno della mattina), ma non si è presentata al lavoro senza alcuna preventiva comunicazione né giustificazione, e solamente intorno alle 9 Lei ha contattato telefonicamente il Sig. CP_3
caposquadra in turno, tentando di giustificare la Sua assenza con la scusa che non le era suonata la Per_ sveglia. In data odierna, prima dell'inizio del turno delle 6, Lei ha contattato il Sig. (caposquadra del turno di notte), avvisandolo che, a causa di un guasto all'autovettura, non avrebbe fatto in tempo per arrivare per l'inizio del turno. Lei si è presentata al lavoro solamente alle 11:45. Tali molteplici e ripetute assenze ingiustificate dal lavoro, nonché il reiterarsi di situazioni in cui Lei ha tentato di giustificare le suddette assenze solamente con scuse generiche, ed anche il ripetersi di situazioni in cui
Lei prometteva ai Suoi interlocutori il Suo rientro al lavoro per poi smentirsi sistematicamente attraverso nuove assenze ingiustificate, compromettono gravemente il vincolo fiduciario sotteso al Suo rapporto di lavoro, inoltre, il Suo comportamento ha influito negativamente sull'organizzazione del lavoro nel reparto in cui Lei opera. In relazione a quanto sopra esposto, La invitiamo a presentare Sue eventuali giustificazioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente (v. doc. n. 3 e 2 dei fascicoli di parte ricorrente e resistente).
L'art. 8 CCNL AL DU (Provvedimenti disciplinari) prevede che: “L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente Contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti: a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo
5 tabellare; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'articolo 10. Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi alla scadenza del termine per le giustificazioni, queste si riterranno accolte. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza Sindacale Unitaria. La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lett. b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze. Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) dell'art.
10 potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della legge 15.7.1966, n. 604 confermate dall'art. 18 della legge 20.5.1970, n. 300. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione. Dichiarazione comune Le Parti convengono di istituire una Commissione paritetica con il compito di verificare la normativa contrattuale in materia anche alla luce delle novità introdotte dalla legge 28.6.2012, n. 92 al fine di proporre eventuali modifiche alla Parti stipulanti”.
L'art. 10 CCNL AL DU (Licenziamenti per mancanze) stabilisce che: “A)
Licenziamento con preavviso. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 9, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. B). A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda; d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lett. B); f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate
6 nell'art. 9, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 9, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 8”.
Ciò posto, per quanto attiene al profilo della legittimità/illegittimità del licenziamento de quo, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo di licenziamento devono rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale;
dall'altro, la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare (v. Cass. Sez L., sent. n. 15654/2012; ex multis, Cass.
Sez. L., sent. n. 6498/2012; Cass. Sez. L., sent. n. 2013/2012).
Ora, con riferimento alle condotte addebitate con la lettera dell'8.11.2022, ovvero le assenze ingiustificate da lunedì 17 ottobre a venerdì 21 ottobre 2022, da lunedì 24 ottobre a venerdì 28 ottobre
2022 e di lunedì 7 novembre 2022, la ricorrente non ha contestato di essersi assentata dal lavoro senza giustificazione nelle predette date, anzi, nella lettera del 24.11.2022, con la quale ha reso le proprie giustificazioni, la ricorrente ha ammesso la verità dei fatti contestati;
né la lavoratrice ha prodotto in giudizio alcuna documentazione medica dalla quale emerga il dedotto (in sede di giustificazioni rese nell'ambito del procedimento disciplinare) stato depressivo con alteramento della realtà, né ha formulato alcuna istanza di prova sul punto.
Risulta, quindi, integrata la fattispecie di cui all'art. 10 lett. f) CCNL AL DU
(assenza ingiustificata per oltre 4 giorni consecutivi), che legittima l'adozione del provvedimento disciplinare del licenziamento con preavviso, essendo pacifico che la ricorrente si sia assentata senza giustificazione dal lavoro quantomeno per 10 giorni consecutivi.
Né può fondatamente sostenersi che la tolleranza del datore di lavoro rispetto all'inadempimento degli obblighi gravanti sul dipendente (asserendo la ricorrente che, in precedenza, il datore di lavoro non le avesse contestato disciplinarmente le ore di assenza ingiustificata dal lavoro, essendosi limitato a trattenere nelle buste paga dei mesi di aprile, maggio, agosto e settembre 2022 il corrispettivo per le ore di assenza ingiustificata) sia di per sé idonea a far venire meno l'antigiuridicità della condotta, dal punto di vista oggettivo, ovvero soggettivo, non bastando la mancata reazione del soggetto deputato al controllo a far venire meno l'illiceità della condotta (v. Cass. S.L. ord. n. 7826/2025).
Per quanto attiene alla prospettata violazione del termine di 6 giorni successivi alla scadenza del termine per le giustificazioni, previsto dall'art. 8 CCNL AL DU (essendo stata la
7 lettera di contestazione disciplinare consegnata a mani l'8.11.2022 e il licenziamento comunicato in data 29.11.2022), in ricorso la ricorrente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta alla richiesta dell'11.11.2022 di proroga dei termini per rassegnare le proprie giustificazioni al 24.11.2022 (richiesta della quale si fa menzione nella lettera di licenziamento del 29.11.2022 e che è stata inoltrata al difensore della lavoratrice con lettera rar del 29.12.2022).
Parte resistente ha prodotto con il proprio doc. n. 3 la richiesta dell'11.11.2022 di proroga del termine per rendere le giustificazioni, sino al 24.11.2022, dichiarando di volersene avvalere, dichiarazione ribadita a verbale della prima udienza del 27.09.2023, a seguito della conferma del disconoscimento della sottoscrizione operato dalla ricorrente, con tempestiva formulazione dell'istanza di verificazione.
È stata, quindi, disposta CTU grafologica, con ordinanza del 24.11.2023.
Devono, a questo punto, essere esaminate le risultanze della disposta CTU grafologica, la quale si appalesa immune da vizi logico-giuridici e condivisibile nelle sue conclusioni, non avendo le parti formulato alcuna osservazione alla CTU.
In particolare, l'ausiliario, dopo avere analizzato il documento oggetto di verifica ed averlo confrontato con le scritture di comparazione, ha concluso che: “la sottoscrizione posta nel documento n. 3 del fascicolo di parte resistente, prodotto in originale, datato 11/11/2022 con oggetto “richiesta proroga termini contestazione ” è autografa ed attribuibile alla signora ”. Parte_1 Parte_1
Quindi, il CTU ha accertato la genuinità della sottoscrizione apposta sul doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente.
Peraltro, l'autografia della predetta sottoscrizione emerge dal complesso del materiale documentale versato in atti, atteso che con la lettera di contestazione disciplinare dell'8.11.2022 è stato assegnato alla lavoratrice un termine di 5 giorni dal suo ricevimento per presentare le osservazioni (quindi fino al
13 novembre 2022); che, nella richiesta dell'11.11.2022, la lavoratrice domandava una proroga del termine per presentare le giustificazioni sino al 24.11.2022, per permetterle una adeguata ed esaustiva giustificazione;
che, effettivamente, in data 24.11.2022, la lavoratrice ha presentato per iscritto le proprie giustificazioni al datore di lavoro, che le ha comminato, in data 29.11.2022, il licenziamento con preavviso, ritenendo di non accogliere le giustificazioni rese per iscritto dalla dipendente.
La circostanza che la ricorrente abbia effettivamente reso le proprie giustificazioni in data 24.11.2022,
a fronte di una istanza di proroga dei termini per la presentazione delle giustificazioni proprio a quella data, depone per la autografia della suddetta sottoscrizione (comunque accertata dal CTU).
Ciò posto, non si ravvisa alcuna violazione della previsione di cui all'art. 8 CCNL AL
DU, atteso che la proroga dei termini per rassegnare le giustificazioni è stata concessa alla lavoratrice, su sua richiesta, dal datore di lavoro, in un'ottica di maggiore favore, a tutela del diritto di
8 difesa della lavoratrice stessa (non prevedendo la contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro alcun divieto di proroga dei termini per presentare le giustificazioni, peraltro, a richiesta del lavoratore), e che il provvedimento sanzionatorio è stato emesso entro il termine di 6 giorni dalle giustificazioni rassegnate dalla dipendente.
Né può fondatamente sostenersi che, nella fattispecie, difetti la forma scritta del licenziamento, avendo la ricorrente dato atto in ricorso che la lettera di licenziamento le veniva presentata in data 29.11.2022 e di avere rifiutato di sottoscriverla per ricevuta, tanto che la stessa veniva ritirata materialmente dal sindacalista che la assisteva durante l'incontro.
Peraltro, nella stessa lettera di impugnativa del licenziamento di cui al doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente è indicato che lo stesso è stato intimato con lettera del 29.11.2022.
A tal proposito, si evidenzia che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di consegna dell'atto di licenziamento nell'ambito del luogo di lavoro, il rifiuto del destinatario di riceverlo non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, trattandosi di un atto unilaterale recettizio, che non sfugge al principio generale per cui il rifiuto della prestazione da parte del destinatario non può risolversi a danno dell'obbligato e alla regola della presunzione di conoscenza dell'atto desumibile dall'art. 1335 c.c. (Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 18661 del 27/07/2017 (Rv. 645005 - 01).
In ogni caso, parte resistente ha documentato di avere inoltrato alla ricorrente, presso il suo indirizzo, la lettera di licenziamento del 29.11.2022, mediante raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte).
Infine, del tutto generica è l'allegazione della ricorrente di essere stata vittima di una discriminazione per motivi di sesso, peraltro, riferita ad un cambio mansione (da saldatrice ad addetta alle frese) risalente a quasi un anno prima rispetto all'intimato licenziamento (mentre il datore di lavoro ha dedotto che il cambio mansione, mai contestato dalla lavoratrice, era dipeso da esigenze di ordinaria rotazione effettuata tra lavoratori di pari livello di inquadramento, al fine di apprendere nuove mansioni e di acquisire maggiori competenze, rotazione alla quale avevano partecipato anche altre operaie).
In conclusione, la sequenza e la qualità delle violazioni, tali da determinare la perdita irrimediabile di fiducia da parte del datore di lavoro nella corretta esecuzione della prestazione lavorativa, sono riconducibili alla nozione di giustificato motivo soggettivo e sono in concreto connotate da gravità tale da rendere proporzionata la sanzione del licenziamento con preavviso, conformemente alle previsioni della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio.
9 SPESE
Le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (valori minimi dello scaglione di riferimento).
Le spese della CTU grafologica (liquidate come da separato decreto del 24.05.2024) sono poste definitivamente a carico della ricorrente.
Non può trovare, infine, accoglimento la domanda di condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96
c.p.c., formulata da parte resistente all'odierna udienza, non essendo emersa sufficiente prova che la ricorrente abbia agito in giudizio con malafede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, a favore della società resistente, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.629,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 24.05.2024, definitivamente a carico di parte ricorrente.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 1 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
10
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 417/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 1 aprile 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. LALLI CLAUDIO, oggi sostituito dall'avv. Andrea Esposito Parte_1 Per 'avv. CALABRESE CHRISTIAN Controparte_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
L'avv. Calabrese chiede la condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 417/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LALLI CLAUDIO, con Parte_1 C.F._1 elezione di domicilio in VIALE TURIGLIANO 13 54033 CARRARA, presso il difensore avv. LALLI CLAUDIO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA TAMAJO Controparte_1 P.IVA_1
RAFFAELE, dell'avv. PATERNO' FEDERICA e dell'avv. CALABRESE CHRISTIAN, elettivamente domiciliato in VIA DELLA CERNAIA N. 20, presso l'avv. CARMEN TAVASSI CP_2
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.02.2023, ha esposto: Parte_1
a) di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di con contratto di Controparte_1
lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 6.04.2020 al 29.11.2022, con qualifica di operaia specializzata saldatrice, con inquadramento nel livello C2 CCNL AL DU;
b) di essere stata adibita, alla fine dell'anno 2021, a mansioni di operatrice addetta alla fresa e di avere vissuto negativamente tale cambio mansioni, ritenendolo discriminatorio;
c) di avere richiesto, dal mese di aprile 2022, permessi giornalieri che spesso non venivano autorizzati, per cui le relative ore di assenza venivano inserite in busta paga come “assenze non giustificate” (aprile: 8 ore, maggio: 24 ore, agosto: 24,5 ore, settembre: 6 ore), senza ricevere, per questo, alcuna contestazione disciplinare;
d) di avere ricevuto, in data 8.11.2022, una lettera, consegnata a mano, con la quale le venivano contestate disciplinarmente le assenze da lunedì 17 ottobre a venerdì 21 ottobre 2022, da lunedì
24 ottobre a venerdì 28 ottobre 2022 e di lunedì 7 novembre 2022;
2 e) di avere sottoscritto, in data 24.11.2022, una lettera, preparata dal sindacato, dove si giustificava riconoscendo la verità delle assenze contestate e aggiungendo di stare vivendo uno stato depressivo con alteramento della realtà, a causa di vicende personali delle quali non aveva riferito ad alcuno (la fine della propria convivenza, il cambio di lavoro da saldatrice ad addetta alle macchine utensili);
f) di essere stata convocata, in data 29.11.2022, all'inizio del suo turno di lavoro, negli uffici della società resistente e che, in tale occasione, la datrice di lavoro le presentava una lettera nella quale le veniva comunicato il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, per le assenze contestate con la lettera dell'8.11.2022;
g) di non avere sottoscritto per ricevuta la predetta lettera, che veniva materialmente ritirata dal sindacalista Parte_2
h) di avere impugnato l'intimato licenziamento con lettera del 20.12.2022;
i) di disconoscere la firma apposta sulla richiesta dell'11.11.2022 di proroga dei termini per rassegnare le sue giustificazioni sino al 24.11.2022.
La ricorrente ha, quindi, dedotto l'illegittimità dell'irrogato licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in quanto intimato fuori dai termini previsti dall'art. 8 CCNL AL DU, che prevede l'obbligo di comminare il provvedimento disciplinare entro i 6 giorni successivi alla scadenza del termine per le giustificazioni, nonché la carenza della forma scritta del recesso, avendo la ricorrente rifiutato il ricevimento e la sottoscrizione della lettera di licenziamento, e la sussistenza della sua buona fede, avendo la società datrice di lavoro ingenerato la convinzione che non avrebbe punito le sue assenze ingiustificate, essendosi in precedenza limitata a trattenere le somme retributive relative alle ore di assenza ingiustificata, rinunciando alle relative contestazioni disciplinari, nonché la nullità del recesso per discriminatorietà.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “ACCERTARE e quindi DICHIARARE illegittimo, nullo ed ingiustificato e quindi annullare il provvedimento di risoluzione del rapporto, rilevandone la discriminatorietà e comunque la manifesta insussistenza dei fatti posti alla base del
Licenziamento per giusta causa intimato alla signora dal in persona Parte_1 Controparte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore; 2) Voglia per gli effetti ORDINARE alla CP_1
con sede in Firenze via Felice Matteucci 2 in persona del suo legale rappresentante pro-
[...]
tempore, di REINTEGRARE la signora nel suo posto di lavoro;
3) Voglia quindi Parte_1
CONDANNARE la, con sede in Firenze via Felice Matteucci 2 in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, a risarcire alla signora i danni dallo stesso subiti Parte_1 nella misura di tante mensilità (calcolate sulla base della ultima retribuzione globale di fatto pari ad €
3 2.248,12) quante ne decorreranno dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra, in applicazione dell'art. 18, legge 300/70, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
Legge; 4) Voglia ancora CONDANNARE con sede in Firenze via Felice Matteucci Controparte_1
2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a regolarizzare la posizione contributiva ed assicurativa del signor presso gli Enti competenti;
IN IPOTESI dichiarare Parte_3
l'illegittimità del licenziamento con il rapporto risolto e condannare con sede in Controparte_1
Firenze via Felice Matteucci 2 in persona del suo legale Rappresentante pro tempore al pagamento di una somma risarcitoria pari al massimo delle mensilità previste dalla legge e cioè almeno n° 36 mensilità o quelle che saranno ritenute di giustizia calcolate sempre come sub 3 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per Legge;
SIA IN TESI SIA IN IPOTESI 6) Voglia infine condannare la con sede in Firenze via Felice Matteucci 2, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, a pagare tutte le spese e competenze del presente giudizio.”.
Si è costituito in giudizio contestando il ricorso e chiedendone, in via principale, Controparte_1
la reiezione, in quanto infondato, attesa la legittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice per giustificato motivo soggettivo, essendo pacifico che la ricorrente si sia assentata dal lavoro per 10 giorni consecutivi senza giustificazione, non avendo la stessa mai lamentato alcunché in relazione al risalente cambio mansione, avendo la stessa chiesto una proroga sino al 24.11.2022 per rendere le proprie giustificazioni (richiesta accolta dal datore di lavoro) e avendo rifiutato di sottoscrivere la lettera di licenziamento per avvenuta ricezione, la quale veniva comunque spedita al suo indirizzo mediante raccomandata (essendosi la relativa notifica perfezionata per compiuta giacenza).
Parte resistente ha, altresì, dichiarato in memoria di costituzione di volersi avvalere del documento disconosciuto (v. doc. n. 3 del proprio fascicolo di parte).
Alla prima udienza del 27.09.2023, parte ricorrente ha ribadito il disconoscimento della sottoscrizione di cui al doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente;
parte resistente ha ribadito di volersene avvalere e ha formulato tempestiva istanza di verificazione.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con una CTU grafologica
(depositata il 17.04.2024) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Con lettera datata 8.11.2022, la società resistente ha contestato alla ricorrente: “Con la presente, ai sensi di legge (art. 7 L. 300/70) e di contratto collettivo nazionale (art. 8 e ss. Sez IV, titolo VII CCNL
Metalmeccanico), Le contestiamo quanto segue. Da lunedì 17 ottobre a venerdì 21 ottobre 2022, per
l'intera settimana lavorativa, Lei non si è presentata sul luogo di lavoro senza alcuna giustificazione.
4 Successivamente, anche il giorno lunedì 24 ottobre Lei non si è presentata al lavoro ed il Sig. Parte_4
Suo diretto responsabile, non ha avuto alcuna notizia circa i motivi della Sua assenza.
[...]
Solamente il giorno successivo, martedì 25 ottobre, Lei ha contattato telefonicamente il Sig. Per_1
, caposquadra del Suo turno, scusandosi solo per l'assenza ingiustificata del lunedì e del martedì
[...]
stesso, senza nulla dire sull'assenza ingiustificata della settimana precedente, e comunicando allo stesso che sarebbe rientrata al lavoro il giorno seguente. Mercoledì 26 ottobre, diversamente da quanto aveva preannunciato, Lei non si è presentata sul luogo di lavoro, mancando nuovamente di avvisare preventivamente e di giustificare la Sua assenza. Il giorno successivo, giovedì 27 ottobre, Lei ha contattato telefonicamente il Sig. caposquadra del Suo turno, scusandosi per Persona_2
l'assenza ingiustificata del giorno precedente e del giovedì stesso, e comunicando contestualmente che sarebbe rientrata il giorno seguente. Venerdì 28 ottobre, nuovamente, Lei non si è presentata al lavoro senza avvisare nessuno della Sua assenza. Lunedì 31 ottobre alle ore 14 Lei si è presentata a lavoro e ha osservato regolarmente il turno pomeridiano. Mercoledì 2 novembre Lei ha chiesto un incontro per il giorno stesso al Sig. Durante tale confronto Lei si è limitata a scusarsi per le Sue assenze Parte_4
senza fornire alcuna ulteriore spiegazione. Lunedì 7 novembre, Lei avrebbe dovuto iniziare il turno alle 6 (turno della mattina), ma non si è presentata al lavoro senza alcuna preventiva comunicazione né giustificazione, e solamente intorno alle 9 Lei ha contattato telefonicamente il Sig. CP_3
caposquadra in turno, tentando di giustificare la Sua assenza con la scusa che non le era suonata la Per_ sveglia. In data odierna, prima dell'inizio del turno delle 6, Lei ha contattato il Sig. (caposquadra del turno di notte), avvisandolo che, a causa di un guasto all'autovettura, non avrebbe fatto in tempo per arrivare per l'inizio del turno. Lei si è presentata al lavoro solamente alle 11:45. Tali molteplici e ripetute assenze ingiustificate dal lavoro, nonché il reiterarsi di situazioni in cui Lei ha tentato di giustificare le suddette assenze solamente con scuse generiche, ed anche il ripetersi di situazioni in cui
Lei prometteva ai Suoi interlocutori il Suo rientro al lavoro per poi smentirsi sistematicamente attraverso nuove assenze ingiustificate, compromettono gravemente il vincolo fiduciario sotteso al Suo rapporto di lavoro, inoltre, il Suo comportamento ha influito negativamente sull'organizzazione del lavoro nel reparto in cui Lei opera. In relazione a quanto sopra esposto, La invitiamo a presentare Sue eventuali giustificazioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente (v. doc. n. 3 e 2 dei fascicoli di parte ricorrente e resistente).
L'art. 8 CCNL AL DU (Provvedimenti disciplinari) prevede che: “L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente Contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti: a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo
5 tabellare; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'articolo 10. Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi alla scadenza del termine per le giustificazioni, queste si riterranno accolte. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza Sindacale Unitaria. La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lett. b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze. Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) dell'art.
10 potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della legge 15.7.1966, n. 604 confermate dall'art. 18 della legge 20.5.1970, n. 300. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione. Dichiarazione comune Le Parti convengono di istituire una Commissione paritetica con il compito di verificare la normativa contrattuale in materia anche alla luce delle novità introdotte dalla legge 28.6.2012, n. 92 al fine di proporre eventuali modifiche alla Parti stipulanti”.
L'art. 10 CCNL AL DU (Licenziamenti per mancanze) stabilisce che: “A)
Licenziamento con preavviso. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 9, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. B). A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda; d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lett. B); f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate
6 nell'art. 9, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 9, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 8”.
Ciò posto, per quanto attiene al profilo della legittimità/illegittimità del licenziamento de quo, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo di licenziamento devono rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale;
dall'altro, la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare (v. Cass. Sez L., sent. n. 15654/2012; ex multis, Cass.
Sez. L., sent. n. 6498/2012; Cass. Sez. L., sent. n. 2013/2012).
Ora, con riferimento alle condotte addebitate con la lettera dell'8.11.2022, ovvero le assenze ingiustificate da lunedì 17 ottobre a venerdì 21 ottobre 2022, da lunedì 24 ottobre a venerdì 28 ottobre
2022 e di lunedì 7 novembre 2022, la ricorrente non ha contestato di essersi assentata dal lavoro senza giustificazione nelle predette date, anzi, nella lettera del 24.11.2022, con la quale ha reso le proprie giustificazioni, la ricorrente ha ammesso la verità dei fatti contestati;
né la lavoratrice ha prodotto in giudizio alcuna documentazione medica dalla quale emerga il dedotto (in sede di giustificazioni rese nell'ambito del procedimento disciplinare) stato depressivo con alteramento della realtà, né ha formulato alcuna istanza di prova sul punto.
Risulta, quindi, integrata la fattispecie di cui all'art. 10 lett. f) CCNL AL DU
(assenza ingiustificata per oltre 4 giorni consecutivi), che legittima l'adozione del provvedimento disciplinare del licenziamento con preavviso, essendo pacifico che la ricorrente si sia assentata senza giustificazione dal lavoro quantomeno per 10 giorni consecutivi.
Né può fondatamente sostenersi che la tolleranza del datore di lavoro rispetto all'inadempimento degli obblighi gravanti sul dipendente (asserendo la ricorrente che, in precedenza, il datore di lavoro non le avesse contestato disciplinarmente le ore di assenza ingiustificata dal lavoro, essendosi limitato a trattenere nelle buste paga dei mesi di aprile, maggio, agosto e settembre 2022 il corrispettivo per le ore di assenza ingiustificata) sia di per sé idonea a far venire meno l'antigiuridicità della condotta, dal punto di vista oggettivo, ovvero soggettivo, non bastando la mancata reazione del soggetto deputato al controllo a far venire meno l'illiceità della condotta (v. Cass. S.L. ord. n. 7826/2025).
Per quanto attiene alla prospettata violazione del termine di 6 giorni successivi alla scadenza del termine per le giustificazioni, previsto dall'art. 8 CCNL AL DU (essendo stata la
7 lettera di contestazione disciplinare consegnata a mani l'8.11.2022 e il licenziamento comunicato in data 29.11.2022), in ricorso la ricorrente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta alla richiesta dell'11.11.2022 di proroga dei termini per rassegnare le proprie giustificazioni al 24.11.2022 (richiesta della quale si fa menzione nella lettera di licenziamento del 29.11.2022 e che è stata inoltrata al difensore della lavoratrice con lettera rar del 29.12.2022).
Parte resistente ha prodotto con il proprio doc. n. 3 la richiesta dell'11.11.2022 di proroga del termine per rendere le giustificazioni, sino al 24.11.2022, dichiarando di volersene avvalere, dichiarazione ribadita a verbale della prima udienza del 27.09.2023, a seguito della conferma del disconoscimento della sottoscrizione operato dalla ricorrente, con tempestiva formulazione dell'istanza di verificazione.
È stata, quindi, disposta CTU grafologica, con ordinanza del 24.11.2023.
Devono, a questo punto, essere esaminate le risultanze della disposta CTU grafologica, la quale si appalesa immune da vizi logico-giuridici e condivisibile nelle sue conclusioni, non avendo le parti formulato alcuna osservazione alla CTU.
In particolare, l'ausiliario, dopo avere analizzato il documento oggetto di verifica ed averlo confrontato con le scritture di comparazione, ha concluso che: “la sottoscrizione posta nel documento n. 3 del fascicolo di parte resistente, prodotto in originale, datato 11/11/2022 con oggetto “richiesta proroga termini contestazione ” è autografa ed attribuibile alla signora ”. Parte_1 Parte_1
Quindi, il CTU ha accertato la genuinità della sottoscrizione apposta sul doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente.
Peraltro, l'autografia della predetta sottoscrizione emerge dal complesso del materiale documentale versato in atti, atteso che con la lettera di contestazione disciplinare dell'8.11.2022 è stato assegnato alla lavoratrice un termine di 5 giorni dal suo ricevimento per presentare le osservazioni (quindi fino al
13 novembre 2022); che, nella richiesta dell'11.11.2022, la lavoratrice domandava una proroga del termine per presentare le giustificazioni sino al 24.11.2022, per permetterle una adeguata ed esaustiva giustificazione;
che, effettivamente, in data 24.11.2022, la lavoratrice ha presentato per iscritto le proprie giustificazioni al datore di lavoro, che le ha comminato, in data 29.11.2022, il licenziamento con preavviso, ritenendo di non accogliere le giustificazioni rese per iscritto dalla dipendente.
La circostanza che la ricorrente abbia effettivamente reso le proprie giustificazioni in data 24.11.2022,
a fronte di una istanza di proroga dei termini per la presentazione delle giustificazioni proprio a quella data, depone per la autografia della suddetta sottoscrizione (comunque accertata dal CTU).
Ciò posto, non si ravvisa alcuna violazione della previsione di cui all'art. 8 CCNL AL
DU, atteso che la proroga dei termini per rassegnare le giustificazioni è stata concessa alla lavoratrice, su sua richiesta, dal datore di lavoro, in un'ottica di maggiore favore, a tutela del diritto di
8 difesa della lavoratrice stessa (non prevedendo la contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro alcun divieto di proroga dei termini per presentare le giustificazioni, peraltro, a richiesta del lavoratore), e che il provvedimento sanzionatorio è stato emesso entro il termine di 6 giorni dalle giustificazioni rassegnate dalla dipendente.
Né può fondatamente sostenersi che, nella fattispecie, difetti la forma scritta del licenziamento, avendo la ricorrente dato atto in ricorso che la lettera di licenziamento le veniva presentata in data 29.11.2022 e di avere rifiutato di sottoscriverla per ricevuta, tanto che la stessa veniva ritirata materialmente dal sindacalista che la assisteva durante l'incontro.
Peraltro, nella stessa lettera di impugnativa del licenziamento di cui al doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente è indicato che lo stesso è stato intimato con lettera del 29.11.2022.
A tal proposito, si evidenzia che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di consegna dell'atto di licenziamento nell'ambito del luogo di lavoro, il rifiuto del destinatario di riceverlo non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, trattandosi di un atto unilaterale recettizio, che non sfugge al principio generale per cui il rifiuto della prestazione da parte del destinatario non può risolversi a danno dell'obbligato e alla regola della presunzione di conoscenza dell'atto desumibile dall'art. 1335 c.c. (Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 18661 del 27/07/2017 (Rv. 645005 - 01).
In ogni caso, parte resistente ha documentato di avere inoltrato alla ricorrente, presso il suo indirizzo, la lettera di licenziamento del 29.11.2022, mediante raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte).
Infine, del tutto generica è l'allegazione della ricorrente di essere stata vittima di una discriminazione per motivi di sesso, peraltro, riferita ad un cambio mansione (da saldatrice ad addetta alle frese) risalente a quasi un anno prima rispetto all'intimato licenziamento (mentre il datore di lavoro ha dedotto che il cambio mansione, mai contestato dalla lavoratrice, era dipeso da esigenze di ordinaria rotazione effettuata tra lavoratori di pari livello di inquadramento, al fine di apprendere nuove mansioni e di acquisire maggiori competenze, rotazione alla quale avevano partecipato anche altre operaie).
In conclusione, la sequenza e la qualità delle violazioni, tali da determinare la perdita irrimediabile di fiducia da parte del datore di lavoro nella corretta esecuzione della prestazione lavorativa, sono riconducibili alla nozione di giustificato motivo soggettivo e sono in concreto connotate da gravità tale da rendere proporzionata la sanzione del licenziamento con preavviso, conformemente alle previsioni della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio.
9 SPESE
Le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (valori minimi dello scaglione di riferimento).
Le spese della CTU grafologica (liquidate come da separato decreto del 24.05.2024) sono poste definitivamente a carico della ricorrente.
Non può trovare, infine, accoglimento la domanda di condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96
c.p.c., formulata da parte resistente all'odierna udienza, non essendo emersa sufficiente prova che la ricorrente abbia agito in giudizio con malafede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, a favore della società resistente, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.629,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 24.05.2024, definitivamente a carico di parte ricorrente.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 1 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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