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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 5074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5074 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7953/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
PE LO e OM BB;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. PE Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 21 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 24 maggio 2024 ha Parte_1 proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 6362/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dalla data di revisione. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 L' costituitosi con memoria del 25 marzo 2025, ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1
e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in ortopedia (cfr. ordinanza del 4 aprile 2025), in questa sede l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio (cfr. relazione dott.ssa Per_1
“l'esame clinico e quello della documentazione sanitaria esistente portano a formulare la seguente diagnosi: “Disturbo depressivo. Artrite psoriasica con onicopatia psoriasica, artrite, dattilite, Fr assente, ipertensione arteriosa. Cervicouncoartrosi. Cardiopatia ipertensiva 2° classe Nyha.”. La sig.ra è affetta da un grave disturbo depressivo documentato dal 2018. In occasione di visita Pt_1
l'umore è deflesso, appare orientata nel tempo e nello spazio. A tale quadro attribuiremo la percentuale del 35% in riferimento alla voce tabellata 2206 La perizianda presenta un quadro di artrite psoriasica associata a gonartrosi, dattilite e onicopatia psoriasica. L' ultima visita reumatologica marzo 2022 documenta non segni di flogosi articolare periferica onicopatia psoriasiaca ai piedi TP positivi. A tale quadro per analogia attribuiremo una percentuale pari al 35% in riferimento alla voce 9303. La ricorrente presenta un quadro di cervicouncoartrosi . Presenza di ernie in C5-C6 e C6-C7, ernia in L4-L5. In occasione di visita la flessione del tronco è accennata. Limitati i movimenti agli arti superiori ed inferiori. Opposizione ai movimenti proposti per riferito dolore. Durante tutta la visita riferisce dolore continuo su tutto il corpo. Per tale quadro useremo, per analogia, la voce 7009 attribuendo la percentuale del 35%. La sig.ra presenta Pt_1 un'incontinenza urinaria cronica stabilizzata in presenza di cistocele problematica per la quale sono stati forniti pannoloni sagomati. A tale quadro attribuiremo la percentuale pari al 20% usando per analogia il codice 6203Cistite cronica. L'attrice è cardiopatica in seconda classe NYHA;
a tale quadro attribuiremo il 20% in riferimento alla tabella di Romano. È stato poi effettuato il calcolo riduzionistico secondo la formula espressa in decimali IT= (IP1 + IP2) – (IP1 x IP2) tra le menomazioni coesistenti superiori al 10% ed il risultato è stato pari al 85%. L'istante non è meritevole, pertanto, dei benefici richiesti.”) anche il secondo c.t.u., nominato per scrupolo istruttorio, pur riconoscendo una percentuale di invalidità dell'87%, ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione depositata il 23 luglio 2025:
“dall'esame della documentazione medica agli atti e da quanto accertato e risultato all'esame condotto in occasione della presente consulenza, la Sig.ra è risultata affetta da: 1) Parte_1 artrite psoriasica con onicopatia e dattilite;
2) sindrome ansioso-depressiva; 3) cardiopatia ipertensiva in classe nyha 2; 4) spondilodiscoartrosi e tendinopatia cuffia dei rotatori;
5) incontinenza urinaria da urgenza stabilizzata. (…) Ebbene, ai sensi del D.M. 5 febbraio 1992 alle sopraindicate patologie, e alle infermità che ne conseguono, si attribuiscono i valori percentuali come segue:
- alla cardiopatia ipertensiva in classe nyha 2 una percentuale d'invalidità civile del 41% (codice 6442 della suddetta tabella);
2 - all'artrite psoriasica con onicopatia e dattilite una percentuale d'invalidiità civile pari al 40% (con criterio analogico con il codice 9303 della suddetta tabella);
- alla spondilodiscoartrosi e alla tendinopatia della cuffia dei rotatori una percentuale d'invalidità civile del 25% (con criterio equitativo analogico con i codici 7001 e 7208 della suddetta tabella);
- all'incontinenza urinaria da urgenza stabilizzata una percentuale d'invalidità civile del 20% (con criterio analogico equitativo con il codice 6203 della suddetta tabella);
- alla sindrome ansioso-depressiva una percentuale d'invalidità civile del 20% (codici 2204 e 2205 della suddetta tabella).
Ora, circa la valutazione complessiva dell'invalidità civile, si utilizzerà il metodo riduzionistico di calcolo a scalare o di Balthazard, e, con esso si arriverà ad una percentuale complessiva d'invalidità civile dell'83,008%; quest'ultima percentuale potrà essere aumentato di almeno 4% (e ciò sulla base dell'art. 3 del d.lgs.509/88) poiché la ricorrente è casalinga ma, per la sua formazione tecnico-professionale e le sue abitudini, non potrebbe svolgere un lavoro intellettuale, bensì un lavoro impegnativo dal punto di vista fisico (ella ha riferito avere la scolarità di terza media ed avere lavorato, in passato, come bracciante agricolo), e si arriverà, così, ad una percentuale finale complessiva dell'87% (ottantasette per cento). È per tutti i suddetti motivi che si ritiene che, in atto, non sussistano, per la Sig.ra , i requisiti sanitari che le danno diritto, per disposizione di Parte_1 legge, a fruire del beneficio economico della pensione d'inabilità o d'invalidità civile prevista dall'art. 12 della legge 118/71 e successive modifiche (per il suddetto diritto occorre, infatti, essere riconosciuti invalidi al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa”) che, come tale, merita di essere pienamente condivisa. Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento della Parte_1 pensione di inabilità in quanto soggetto invalido civile con percentuale dell'87%.
Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (che, dunque, vanno messe a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti sanitari Parte_1 per il riconoscimento della pensione di inabilità; dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti della ricorrente;
CP_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 24/11/2025
Il Giudice del Lavoro
IO TO 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7953/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
PE LO e OM BB;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. PE Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 21 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 24 maggio 2024 ha Parte_1 proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 6362/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dalla data di revisione. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 L' costituitosi con memoria del 25 marzo 2025, ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1
e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in ortopedia (cfr. ordinanza del 4 aprile 2025), in questa sede l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio (cfr. relazione dott.ssa Per_1
“l'esame clinico e quello della documentazione sanitaria esistente portano a formulare la seguente diagnosi: “Disturbo depressivo. Artrite psoriasica con onicopatia psoriasica, artrite, dattilite, Fr assente, ipertensione arteriosa. Cervicouncoartrosi. Cardiopatia ipertensiva 2° classe Nyha.”. La sig.ra è affetta da un grave disturbo depressivo documentato dal 2018. In occasione di visita Pt_1
l'umore è deflesso, appare orientata nel tempo e nello spazio. A tale quadro attribuiremo la percentuale del 35% in riferimento alla voce tabellata 2206 La perizianda presenta un quadro di artrite psoriasica associata a gonartrosi, dattilite e onicopatia psoriasica. L' ultima visita reumatologica marzo 2022 documenta non segni di flogosi articolare periferica onicopatia psoriasiaca ai piedi TP positivi. A tale quadro per analogia attribuiremo una percentuale pari al 35% in riferimento alla voce 9303. La ricorrente presenta un quadro di cervicouncoartrosi . Presenza di ernie in C5-C6 e C6-C7, ernia in L4-L5. In occasione di visita la flessione del tronco è accennata. Limitati i movimenti agli arti superiori ed inferiori. Opposizione ai movimenti proposti per riferito dolore. Durante tutta la visita riferisce dolore continuo su tutto il corpo. Per tale quadro useremo, per analogia, la voce 7009 attribuendo la percentuale del 35%. La sig.ra presenta Pt_1 un'incontinenza urinaria cronica stabilizzata in presenza di cistocele problematica per la quale sono stati forniti pannoloni sagomati. A tale quadro attribuiremo la percentuale pari al 20% usando per analogia il codice 6203Cistite cronica. L'attrice è cardiopatica in seconda classe NYHA;
a tale quadro attribuiremo il 20% in riferimento alla tabella di Romano. È stato poi effettuato il calcolo riduzionistico secondo la formula espressa in decimali IT= (IP1 + IP2) – (IP1 x IP2) tra le menomazioni coesistenti superiori al 10% ed il risultato è stato pari al 85%. L'istante non è meritevole, pertanto, dei benefici richiesti.”) anche il secondo c.t.u., nominato per scrupolo istruttorio, pur riconoscendo una percentuale di invalidità dell'87%, ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione depositata il 23 luglio 2025:
“dall'esame della documentazione medica agli atti e da quanto accertato e risultato all'esame condotto in occasione della presente consulenza, la Sig.ra è risultata affetta da: 1) Parte_1 artrite psoriasica con onicopatia e dattilite;
2) sindrome ansioso-depressiva; 3) cardiopatia ipertensiva in classe nyha 2; 4) spondilodiscoartrosi e tendinopatia cuffia dei rotatori;
5) incontinenza urinaria da urgenza stabilizzata. (…) Ebbene, ai sensi del D.M. 5 febbraio 1992 alle sopraindicate patologie, e alle infermità che ne conseguono, si attribuiscono i valori percentuali come segue:
- alla cardiopatia ipertensiva in classe nyha 2 una percentuale d'invalidità civile del 41% (codice 6442 della suddetta tabella);
2 - all'artrite psoriasica con onicopatia e dattilite una percentuale d'invalidiità civile pari al 40% (con criterio analogico con il codice 9303 della suddetta tabella);
- alla spondilodiscoartrosi e alla tendinopatia della cuffia dei rotatori una percentuale d'invalidità civile del 25% (con criterio equitativo analogico con i codici 7001 e 7208 della suddetta tabella);
- all'incontinenza urinaria da urgenza stabilizzata una percentuale d'invalidità civile del 20% (con criterio analogico equitativo con il codice 6203 della suddetta tabella);
- alla sindrome ansioso-depressiva una percentuale d'invalidità civile del 20% (codici 2204 e 2205 della suddetta tabella).
Ora, circa la valutazione complessiva dell'invalidità civile, si utilizzerà il metodo riduzionistico di calcolo a scalare o di Balthazard, e, con esso si arriverà ad una percentuale complessiva d'invalidità civile dell'83,008%; quest'ultima percentuale potrà essere aumentato di almeno 4% (e ciò sulla base dell'art. 3 del d.lgs.509/88) poiché la ricorrente è casalinga ma, per la sua formazione tecnico-professionale e le sue abitudini, non potrebbe svolgere un lavoro intellettuale, bensì un lavoro impegnativo dal punto di vista fisico (ella ha riferito avere la scolarità di terza media ed avere lavorato, in passato, come bracciante agricolo), e si arriverà, così, ad una percentuale finale complessiva dell'87% (ottantasette per cento). È per tutti i suddetti motivi che si ritiene che, in atto, non sussistano, per la Sig.ra , i requisiti sanitari che le danno diritto, per disposizione di Parte_1 legge, a fruire del beneficio economico della pensione d'inabilità o d'invalidità civile prevista dall'art. 12 della legge 118/71 e successive modifiche (per il suddetto diritto occorre, infatti, essere riconosciuti invalidi al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa”) che, come tale, merita di essere pienamente condivisa. Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento della Parte_1 pensione di inabilità in quanto soggetto invalido civile con percentuale dell'87%.
Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (che, dunque, vanno messe a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti sanitari Parte_1 per il riconoscimento della pensione di inabilità; dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti della ricorrente;
CP_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 24/11/2025
Il Giudice del Lavoro
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