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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/07/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1065/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 15:34, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1065/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Parte_1 C.F._1
ATTILIO, elettivamente domiciliato in Via san Francesco 17 57125 LIVORNO ITALIA presso il difensore avv. TONI ATTILIO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIANGRANDE CHRISTIAN, elettivamente domiciliato in VIA MASSIMO
D'AZEGLIO 66 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. GIANGRANDE CHRISTIAN
PARTE CONVENUTA rappresentato e difeso dall'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO elettivamente domiciliato CP_2 in VIA PIETRO TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv. MINICUCCI
MASSIMILIANO pagina 1 di 4 TERZO CHIAMATO
pagina 2 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2022 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “Nel merito Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità e/o illegittimità dell'avviso di intimazione n. 06120229002017784000 di € 3.032,47 e, per l'effetto, condannare di Livorno alla cancellazione dagli estratti di ruolo del debito prescritto;
”, Controparte_1 con vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente di aver ricevuto, in data 15.11.20219, “nella sua qualità di socio, responsabile in solido della società Eko s.n.c. di NZ CH & C. p.i. ” P.IVA_2
l'avviso di intimazione n. 06120229002017784000 con cui le era richiesto il pagamento della somma pari ad € 3.032,47. Parte attrice impugnava detto avviso eccependo la decadenza e la prescrizione del diritto di credito incorporato nella stessa.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del Controparte_3 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, l' eccepiva Controparte_1
l'improcedibilità della domanda attorea nei confronti della stessa per difetto di legittimazione passiva e chiedeva che fosse chiamato in causa l' eccependo anche l'inammissibilità del CP_2 ricorso per tardiva proposizione ex art. 617 c.p.c. e contestando l'eccezione di prescrizione spiegata anche alla luce dell'istanza di rateizzazione presentata, tramite il socio, dalla ricorrente.
Alla udienza del 14.3.2023 il G.O.T. autorizzava la chiamata dell' che, costituendosi, CP_2 formulava domanda riconvenzionale nei confronti della ricorrente.
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e, alla udienza odierna, tutte le parti rappresentavano che era stato raggiunto un accordo stragiudiziale tra le stesse, con rinuncia alle rispettive domande e pagamento della somma intimata dall' da parte della Controparte_1 ricorrente (pagamento già intervenuto), ciò che aveva comportato il venir meno dell'interesse alla pronuncia del Giudice.
I procuratori concordemente, dunque, chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere a spese integralmente compensate (v. verbale di udienza odierna).
pagina 3 di 4 Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie, il raggiungimento di un accordo stragiudiziale e l'intervenuto pagamento per come esplicitato e dichiarato a verbale di udienza odierna elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Quanto alle spese di lite, esse debbono essere integralmente compensate alla luce di quanto dichiarato dai procuratori al verbale di udienza odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
1) dichiara la cessata materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
LIVORNO, 3 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 15:34, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1065/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Parte_1 C.F._1
ATTILIO, elettivamente domiciliato in Via san Francesco 17 57125 LIVORNO ITALIA presso il difensore avv. TONI ATTILIO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIANGRANDE CHRISTIAN, elettivamente domiciliato in VIA MASSIMO
D'AZEGLIO 66 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. GIANGRANDE CHRISTIAN
PARTE CONVENUTA rappresentato e difeso dall'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO elettivamente domiciliato CP_2 in VIA PIETRO TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv. MINICUCCI
MASSIMILIANO pagina 1 di 4 TERZO CHIAMATO
pagina 2 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2022 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “Nel merito Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità e/o illegittimità dell'avviso di intimazione n. 06120229002017784000 di € 3.032,47 e, per l'effetto, condannare di Livorno alla cancellazione dagli estratti di ruolo del debito prescritto;
”, Controparte_1 con vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente di aver ricevuto, in data 15.11.20219, “nella sua qualità di socio, responsabile in solido della società Eko s.n.c. di NZ CH & C. p.i. ” P.IVA_2
l'avviso di intimazione n. 06120229002017784000 con cui le era richiesto il pagamento della somma pari ad € 3.032,47. Parte attrice impugnava detto avviso eccependo la decadenza e la prescrizione del diritto di credito incorporato nella stessa.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del Controparte_3 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, l' eccepiva Controparte_1
l'improcedibilità della domanda attorea nei confronti della stessa per difetto di legittimazione passiva e chiedeva che fosse chiamato in causa l' eccependo anche l'inammissibilità del CP_2 ricorso per tardiva proposizione ex art. 617 c.p.c. e contestando l'eccezione di prescrizione spiegata anche alla luce dell'istanza di rateizzazione presentata, tramite il socio, dalla ricorrente.
Alla udienza del 14.3.2023 il G.O.T. autorizzava la chiamata dell' che, costituendosi, CP_2 formulava domanda riconvenzionale nei confronti della ricorrente.
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e, alla udienza odierna, tutte le parti rappresentavano che era stato raggiunto un accordo stragiudiziale tra le stesse, con rinuncia alle rispettive domande e pagamento della somma intimata dall' da parte della Controparte_1 ricorrente (pagamento già intervenuto), ciò che aveva comportato il venir meno dell'interesse alla pronuncia del Giudice.
I procuratori concordemente, dunque, chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere a spese integralmente compensate (v. verbale di udienza odierna).
pagina 3 di 4 Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie, il raggiungimento di un accordo stragiudiziale e l'intervenuto pagamento per come esplicitato e dichiarato a verbale di udienza odierna elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Quanto alle spese di lite, esse debbono essere integralmente compensate alla luce di quanto dichiarato dai procuratori al verbale di udienza odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
1) dichiara la cessata materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
LIVORNO, 3 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 4 di 4