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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2025, n. 7320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7320 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE d'APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli art. 610, comma 5, e 611, commi 1 bis e seguenti, cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza pronunciata il 7 dicembre 2021 dal Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Cagliari, con cui SE LI era stata condannata alla pena di tre anni (oltre a pena pecuniaria) per il reato di rapina aggravata dalla età della persona offesa (ultrasessantacinquenne) e dalla commissione del reato nella abitazione della vittima (art. 628, terzo comma, n.
3-bis e 3-quinquies). 2. Presentando ricorso per Cassazione, la Difesa dell'imputata formula un unico motivo, fondato sulla violazione di legge e sul vizio motivazionale (art. 606, I Penale Sent. Sez. 2 Num. 7320 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 15/01/2025 lett. b ed e, cod. proc. pen.) sul punto della affermazione di responsabilità dell'imputata per il reato contestato. In fatto, si sostiene nel ricorso, non si tratta di una rapina impropria, ma di furto con strappo ex art. 624 bis cod. pen.. La sequenza temporale infatti vide l'iniziale strappo del denaro dalle mani della persona offesa e l'inizio della fuga dalla abitazione, immediatamente arrestata a causa della pronta reazione della anziana vittima, riuscita a chiudere a chiave la porta d'ingresso, fermando così l'intrusa. Della fase successiva, in cui avvenne la colluttazione tra le due donne, per strappare la chiave di ingresso e assicurarsi la fuga dall'abitazione, non vi è menzione nel capo di imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTI) 1. L'unico motivo di ricorso, concernente la qualificazione giuridica del fatto, è infondato e porta pertanto al rigetto del ricorso stesso. Va innanzi tutto considerato che il motivo si limita a riproporre, senza apportare sostanziali argomenti nuovi, quanto già sostenuto nell'atto di appello, ai fini della ricostruzione del fatto e della successiva applicazione della legge penale, secondo l'ordinario criterio del sillogismo giuridico. Sennonché, va detto in premessa, si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputata per il fatto di reato come contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Si aggiunge che, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità in termini di rapina, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le 2 emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale (nel caso specifico, di rapina). Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con la censura svolta, il ricorrente contesta, sotto vari profili, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la qualificazione del fatto come rapina, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Si tratta del tentativo di trasporre in sede di legittimità, doglianze che pertengono al giudizio di merito, nel tentativo di ottenere un terzo giudizio sul fatto. Ciò traspare anche dalla promiscua, confusa e cumulativa enunciazione di tutti i vizi motivazionali, secondo una tecnica redazionale di per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, segno della natura di merito della doglianza che ad esso solo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01). Ed altrettanto esplicito nel senso della formulazione di un motivo buono per un atto di appello ma non proponibile in Cassazione, è l'evocata l'errata applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (pg. 3 del ricorso), a dispetto della costante affermazione di questa Corte per cui non è deducibile la violazione del già citato articolo, per censurare l'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, 280027-04). 3. Per quanto detto, le critiche mosse alla sentenza risultano infondate innanzitutto in relazione allo sviluppo della azione ed all'oggetto della violenza. La sentenza della Corte d'appello, infatti, evidenzia opportunamente a pg. 16 che il nucleo violento dell'azione va individuato nello strappo del denaro dalle mani dell'anziana, cui è seguita la breve colluttazione di cui si dà conto in sentenza. Tale atto qualifica il fatto come rapina perché la persona offesa, e non la res, fu l'oggetto della violenza. Un quantum di violenza limitato (si riconosce pure nella sentenza), ma sufficiente a determinare una situazione per cui le banconote, invece di 'passar di mano', caddero in terra, dando tempo alla imputata di cercar di raccattarle, ed alla anziana, vista la malaparata, di correre a chiudere l'uscio di 3 casa nel tentativo di impedire la fuga alla LI. Ed a corroborare la conclusione nel senso che una violenza (pur non produttiva di lesioni) vi fosse stata, soccorre l'osservazione, comune alle due decisioni, del rinvenimento sul pavimento dell'appartamento della anziana, di una cartellina porta documenti e di altri oggetti caduti nel corso della colluttazione, che ne comprova l'esistenza, fermata dalla reazione della vittima. Quanto poi alla violenza che è seguita, per strappare le chiavi dalle mani della NN e poter quindi conquistare l'uscita, irrilevante è la deduzione che tale aspetto non sarebbe menzionato nell'imputazione, perché la violenza sufficiente ad integrare la rapina, già si era manifestata con lo strappo delle banconote, come si è spiegato. 4. Per le ragioni predette, il ricorso va rigettato. Ne consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così d ciso il 15 gennaio 2025 Il Con igliere relatore La Presidente Fran sco Fl rit
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli art. 610, comma 5, e 611, commi 1 bis e seguenti, cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza pronunciata il 7 dicembre 2021 dal Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Cagliari, con cui SE LI era stata condannata alla pena di tre anni (oltre a pena pecuniaria) per il reato di rapina aggravata dalla età della persona offesa (ultrasessantacinquenne) e dalla commissione del reato nella abitazione della vittima (art. 628, terzo comma, n.
3-bis e 3-quinquies). 2. Presentando ricorso per Cassazione, la Difesa dell'imputata formula un unico motivo, fondato sulla violazione di legge e sul vizio motivazionale (art. 606, I Penale Sent. Sez. 2 Num. 7320 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 15/01/2025 lett. b ed e, cod. proc. pen.) sul punto della affermazione di responsabilità dell'imputata per il reato contestato. In fatto, si sostiene nel ricorso, non si tratta di una rapina impropria, ma di furto con strappo ex art. 624 bis cod. pen.. La sequenza temporale infatti vide l'iniziale strappo del denaro dalle mani della persona offesa e l'inizio della fuga dalla abitazione, immediatamente arrestata a causa della pronta reazione della anziana vittima, riuscita a chiudere a chiave la porta d'ingresso, fermando così l'intrusa. Della fase successiva, in cui avvenne la colluttazione tra le due donne, per strappare la chiave di ingresso e assicurarsi la fuga dall'abitazione, non vi è menzione nel capo di imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTI) 1. L'unico motivo di ricorso, concernente la qualificazione giuridica del fatto, è infondato e porta pertanto al rigetto del ricorso stesso. Va innanzi tutto considerato che il motivo si limita a riproporre, senza apportare sostanziali argomenti nuovi, quanto già sostenuto nell'atto di appello, ai fini della ricostruzione del fatto e della successiva applicazione della legge penale, secondo l'ordinario criterio del sillogismo giuridico. Sennonché, va detto in premessa, si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputata per il fatto di reato come contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Si aggiunge che, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità in termini di rapina, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le 2 emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale (nel caso specifico, di rapina). Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con la censura svolta, il ricorrente contesta, sotto vari profili, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la qualificazione del fatto come rapina, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Si tratta del tentativo di trasporre in sede di legittimità, doglianze che pertengono al giudizio di merito, nel tentativo di ottenere un terzo giudizio sul fatto. Ciò traspare anche dalla promiscua, confusa e cumulativa enunciazione di tutti i vizi motivazionali, secondo una tecnica redazionale di per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, segno della natura di merito della doglianza che ad esso solo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01). Ed altrettanto esplicito nel senso della formulazione di un motivo buono per un atto di appello ma non proponibile in Cassazione, è l'evocata l'errata applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (pg. 3 del ricorso), a dispetto della costante affermazione di questa Corte per cui non è deducibile la violazione del già citato articolo, per censurare l'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, 280027-04). 3. Per quanto detto, le critiche mosse alla sentenza risultano infondate innanzitutto in relazione allo sviluppo della azione ed all'oggetto della violenza. La sentenza della Corte d'appello, infatti, evidenzia opportunamente a pg. 16 che il nucleo violento dell'azione va individuato nello strappo del denaro dalle mani dell'anziana, cui è seguita la breve colluttazione di cui si dà conto in sentenza. Tale atto qualifica il fatto come rapina perché la persona offesa, e non la res, fu l'oggetto della violenza. Un quantum di violenza limitato (si riconosce pure nella sentenza), ma sufficiente a determinare una situazione per cui le banconote, invece di 'passar di mano', caddero in terra, dando tempo alla imputata di cercar di raccattarle, ed alla anziana, vista la malaparata, di correre a chiudere l'uscio di 3 casa nel tentativo di impedire la fuga alla LI. Ed a corroborare la conclusione nel senso che una violenza (pur non produttiva di lesioni) vi fosse stata, soccorre l'osservazione, comune alle due decisioni, del rinvenimento sul pavimento dell'appartamento della anziana, di una cartellina porta documenti e di altri oggetti caduti nel corso della colluttazione, che ne comprova l'esistenza, fermata dalla reazione della vittima. Quanto poi alla violenza che è seguita, per strappare le chiavi dalle mani della NN e poter quindi conquistare l'uscita, irrilevante è la deduzione che tale aspetto non sarebbe menzionato nell'imputazione, perché la violenza sufficiente ad integrare la rapina, già si era manifestata con lo strappo delle banconote, come si è spiegato. 4. Per le ragioni predette, il ricorso va rigettato. Ne consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così d ciso il 15 gennaio 2025 Il Con igliere relatore La Presidente Fran sco Fl rit