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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 5113/2025, promosso con ricorso depositato in data 31.10.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Parolin giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Bassano del Grappa, via Ognissanti n. 65;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Loris Moschetta giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Farra di Soligo, via
Patrioti n. 47;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 4.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1. Pronunciare la separazione giudiziale tra la signora e ordinandone le Parte_1 CP_1
annotazioni di legge
2. Affidare in via esclusiva in modalità super esclusivo con la più ampia delega di legge alla madre i figli e Per_1 Per_2
con facoltà per la stessa di prendere tutte le decisioni di maggior interesse riguardo i minori comprese quelle riguardanti la scuola e la salute,
3. I figli continueranno ad abitare con la madre nella casa coniugale di San Zenone degli Ezzelini (TV)
4. Disporre che il padre possa vedere i figli quando rientra in Italia previo accordo con la madre da organizzarsi con preavviso di almeno due giorni per un pomeriggio senza pernotto, stabilendo che siano i Servizi Sociali competenti, che hanno in carico il nucleo familiare, ad eventualmente aumentare le visite con i minori tenendo conto delle speciali necessità di Per_2
5. Il sig. verserà € 700,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli minori da rivalutarsi annualmente CP_1
secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
6. Il sig. si impegna a saldare il debito per mantenimento pregresso (€ 450,00 di mantenimento straordinario CP_1
arretrato) con versamenti ulteriori di € 150,00 mensili fino all'integrale saldo;
7. Le parti si impegnano a rivedere il presente accordo qualora il sig. rientrasse stabilmente in Italia. CP_1
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.10.2025, la signora chiedeva la pronuncia della separazione Parte_1
personale dal marito, dando atto di aver contratto matrimonio con il signor il 18.8.2011 a CP_1
2 UD (Repubblica di Macedonia) e che dalla loro unione erano nati i figli il 5.12.2014 e Per_1
il 24.9.2019. Per_2
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno, anche a causa delle condotte del marito;
per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Nel proprio atto introduttivo, la signora formulava istanza cautelare urgente ex art. 3 bis L. CP_1
1185/1967 di inibitoria del passaporto del marito, domanda a cui tuttavia rinunciava previo provvedimento interlocutorio del Giudice relatore.
Con decreto del 18.11.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
La signora in data 9.12.2024, formulava istanza ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. al fine di ottenere CP_1
l'autorizzazione, in assenza del consenso dell'altro genitore, a sottoporre il figlio ad un urgente Per_2
progetto psicoeducativo. Il Giudice relatore concedeva l'autorizzazione richiesta, dapprima inaudita altera parte, confermandola all'esito dell'instaurazione del contraddittorio.
Si costituiva nel giudizio portante in data 17.4.2025 il signor aderendo alla domanda di CP_1
separazione proposta dalla moglie, ma con rigetto delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente ed accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
Le parti depositavano quindi le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 20.5.2025, dopo lunga discussione, esse raggiungevano un accordo temporaneo relativo alle condizioni della loro separazione.
Il Giudice relatore ratificava l'accordo raggiunto in sede di ordinanza ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ., conferendo – in via istruttoria – incarico ai Servizi Sociali competenti per la presa in carico del nucleo familiare.
3 All'udienza dell'11.11.2025 emergeva la possibilità di definire consensualmente la vertenza, pertanto i procuratori delle parti chiedevano ed ottenevano un breve rinvio per precisare conclusioni congiunte, con rinuncia agli ulteriori termini ex art. 473 bis.28 cod. proc. civ.
Ed infatti, all'udienza del 2.12.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.),
i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni congiunte rassegnate e il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Va rilevato preliminarmente che, a quanto consta, entrambi i coniugi sono cittadini macedoni. Nulla si sa in merito all'eventuale acquisizione, da parte degli stessi, della cittadinanza italiana;
deve pertanto ritenersi che il procedimento presenti profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e ciò impone di verificare la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adìto e di individuare la legge applicabile.
La giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di divorzio è radicata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE) 1111/2019. In particolare, tale norma prevede che siano competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o
4 b) di cui i due coniugi sono cittadini.
Nel caso di specie, la ricorrente risiede con i figli a San Zenone degli Ezzelini presso l'ex casa familiare, mentre il ricorrente è residente in [...]. La giurisdizione del giudice adìto sussiste ai sensi della lett.
a), punto ii) della norma sopra citata.
Quanto alla legge applicabile alla presente controversia sotto il profilo della domanda di separazione, devono utilizzarsi per tale domanda i criteri di collegamento individuati dal Regolamento UE n.
1259/2010.
Ai sensi dell'art. 8 del suddetto Regolamento, in mancanza di scelta della legge applicabile effettuata dalle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie deve ritenersi applicabile la legge italiana ai sensi della lettera b) dell'art. 8.
Relativamente alla questione dell'affidamento dei figli minori, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, radicandosi questa – ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento 2201/03 – in ragione della residenza degli stessi;
in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 101/2015, l'esercizio della responsabilità genitoriale viene disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore, che in questo caso è quella italiana.
Sulla domanda relativa al mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 3 lett. b) regolamento CE 4/2009 – sulle obbligazioni alimentari –, sussiste la giurisdizione del giudice del luogo di residenza abituale del creditore (quindi, in questo caso, il giudice italiano); a tale domanda, in base al Protocollo dell'Aja 2007
5 – sulla legge applicabile alle domande alimentari – si applica la legge italiana, quale legge del luogo di residenza abituale del creditore della prestazione alimentare.
Ciò premesso, con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta. La concorde richiesta di separazione personale avanzata dai coniugi e la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione dimostrano che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai divenuta impossibile.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Farra di Soligo è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
Inoltre, il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni di separazione concordate tra le parti, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse dei figli minori.
L'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi, e unitisi in matrimonio a Parte_1 CP_1
UD (Repubblica di Macedonia) in data 18.8.2011, con atto iscritto nei registri di Stato Civile del
Comune di Farra di Soligo al n. 57, parte II, serie C, ufficio 1, anno 2017.
2. Affida in via esclusiva in modalità super esclusivo con la più ampia delega di legge alla madre i figli e con facoltà per la stessa di prendere tutte le decisioni di maggior interesse riguardo i Per_1 Per_2
minori comprese quelle riguardanti la scuola e la salute.
3. I figli continueranno ad abitare con la madre nella casa coniugale di San Zenone degli Ezzelini (TV).
4. Dispone che il padre possa vedere i figli quando rientra in Italia previo accordo con la madre da organizzarsi con preavviso di almeno due giorni per un pomeriggio senza pernotto, stabilendo che
6 siano i Servizi Sociali competenti, che hanno in carico il nucleo familiare, ad eventualmente aumentare le visite con i minori tenendo conto delle speciali necessità di Per_2
5. Il sig. verserà € 700,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli minori da rivalutarsi CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
6. Dà atto che il sig. si impegna a saldare il debito per mantenimento pregresso (€ 450,00 di CP_1
mantenimento straordinario arretrato) con versamenti ulteriori di € 150,00 mensili fino all'integrale saldo.
7. Dà atto che le parti si impegnano a rivedere il presente accordo qualora il sig. rientrasse CP_1
stabilmente in Italia.
8. Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Farra di Soligo di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 5113/2025, promosso con ricorso depositato in data 31.10.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Parolin giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Bassano del Grappa, via Ognissanti n. 65;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Loris Moschetta giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Farra di Soligo, via
Patrioti n. 47;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 4.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1. Pronunciare la separazione giudiziale tra la signora e ordinandone le Parte_1 CP_1
annotazioni di legge
2. Affidare in via esclusiva in modalità super esclusivo con la più ampia delega di legge alla madre i figli e Per_1 Per_2
con facoltà per la stessa di prendere tutte le decisioni di maggior interesse riguardo i minori comprese quelle riguardanti la scuola e la salute,
3. I figli continueranno ad abitare con la madre nella casa coniugale di San Zenone degli Ezzelini (TV)
4. Disporre che il padre possa vedere i figli quando rientra in Italia previo accordo con la madre da organizzarsi con preavviso di almeno due giorni per un pomeriggio senza pernotto, stabilendo che siano i Servizi Sociali competenti, che hanno in carico il nucleo familiare, ad eventualmente aumentare le visite con i minori tenendo conto delle speciali necessità di Per_2
5. Il sig. verserà € 700,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli minori da rivalutarsi annualmente CP_1
secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
6. Il sig. si impegna a saldare il debito per mantenimento pregresso (€ 450,00 di mantenimento straordinario CP_1
arretrato) con versamenti ulteriori di € 150,00 mensili fino all'integrale saldo;
7. Le parti si impegnano a rivedere il presente accordo qualora il sig. rientrasse stabilmente in Italia. CP_1
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.10.2025, la signora chiedeva la pronuncia della separazione Parte_1
personale dal marito, dando atto di aver contratto matrimonio con il signor il 18.8.2011 a CP_1
2 UD (Repubblica di Macedonia) e che dalla loro unione erano nati i figli il 5.12.2014 e Per_1
il 24.9.2019. Per_2
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno, anche a causa delle condotte del marito;
per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Nel proprio atto introduttivo, la signora formulava istanza cautelare urgente ex art. 3 bis L. CP_1
1185/1967 di inibitoria del passaporto del marito, domanda a cui tuttavia rinunciava previo provvedimento interlocutorio del Giudice relatore.
Con decreto del 18.11.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
La signora in data 9.12.2024, formulava istanza ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. al fine di ottenere CP_1
l'autorizzazione, in assenza del consenso dell'altro genitore, a sottoporre il figlio ad un urgente Per_2
progetto psicoeducativo. Il Giudice relatore concedeva l'autorizzazione richiesta, dapprima inaudita altera parte, confermandola all'esito dell'instaurazione del contraddittorio.
Si costituiva nel giudizio portante in data 17.4.2025 il signor aderendo alla domanda di CP_1
separazione proposta dalla moglie, ma con rigetto delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente ed accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
Le parti depositavano quindi le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 20.5.2025, dopo lunga discussione, esse raggiungevano un accordo temporaneo relativo alle condizioni della loro separazione.
Il Giudice relatore ratificava l'accordo raggiunto in sede di ordinanza ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ., conferendo – in via istruttoria – incarico ai Servizi Sociali competenti per la presa in carico del nucleo familiare.
3 All'udienza dell'11.11.2025 emergeva la possibilità di definire consensualmente la vertenza, pertanto i procuratori delle parti chiedevano ed ottenevano un breve rinvio per precisare conclusioni congiunte, con rinuncia agli ulteriori termini ex art. 473 bis.28 cod. proc. civ.
Ed infatti, all'udienza del 2.12.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.),
i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni congiunte rassegnate e il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Va rilevato preliminarmente che, a quanto consta, entrambi i coniugi sono cittadini macedoni. Nulla si sa in merito all'eventuale acquisizione, da parte degli stessi, della cittadinanza italiana;
deve pertanto ritenersi che il procedimento presenti profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e ciò impone di verificare la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adìto e di individuare la legge applicabile.
La giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di divorzio è radicata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE) 1111/2019. In particolare, tale norma prevede che siano competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o
4 b) di cui i due coniugi sono cittadini.
Nel caso di specie, la ricorrente risiede con i figli a San Zenone degli Ezzelini presso l'ex casa familiare, mentre il ricorrente è residente in [...]. La giurisdizione del giudice adìto sussiste ai sensi della lett.
a), punto ii) della norma sopra citata.
Quanto alla legge applicabile alla presente controversia sotto il profilo della domanda di separazione, devono utilizzarsi per tale domanda i criteri di collegamento individuati dal Regolamento UE n.
1259/2010.
Ai sensi dell'art. 8 del suddetto Regolamento, in mancanza di scelta della legge applicabile effettuata dalle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie deve ritenersi applicabile la legge italiana ai sensi della lettera b) dell'art. 8.
Relativamente alla questione dell'affidamento dei figli minori, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, radicandosi questa – ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento 2201/03 – in ragione della residenza degli stessi;
in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 101/2015, l'esercizio della responsabilità genitoriale viene disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore, che in questo caso è quella italiana.
Sulla domanda relativa al mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 3 lett. b) regolamento CE 4/2009 – sulle obbligazioni alimentari –, sussiste la giurisdizione del giudice del luogo di residenza abituale del creditore (quindi, in questo caso, il giudice italiano); a tale domanda, in base al Protocollo dell'Aja 2007
5 – sulla legge applicabile alle domande alimentari – si applica la legge italiana, quale legge del luogo di residenza abituale del creditore della prestazione alimentare.
Ciò premesso, con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta. La concorde richiesta di separazione personale avanzata dai coniugi e la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione dimostrano che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai divenuta impossibile.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Farra di Soligo è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
Inoltre, il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni di separazione concordate tra le parti, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse dei figli minori.
L'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi, e unitisi in matrimonio a Parte_1 CP_1
UD (Repubblica di Macedonia) in data 18.8.2011, con atto iscritto nei registri di Stato Civile del
Comune di Farra di Soligo al n. 57, parte II, serie C, ufficio 1, anno 2017.
2. Affida in via esclusiva in modalità super esclusivo con la più ampia delega di legge alla madre i figli e con facoltà per la stessa di prendere tutte le decisioni di maggior interesse riguardo i Per_1 Per_2
minori comprese quelle riguardanti la scuola e la salute.
3. I figli continueranno ad abitare con la madre nella casa coniugale di San Zenone degli Ezzelini (TV).
4. Dispone che il padre possa vedere i figli quando rientra in Italia previo accordo con la madre da organizzarsi con preavviso di almeno due giorni per un pomeriggio senza pernotto, stabilendo che
6 siano i Servizi Sociali competenti, che hanno in carico il nucleo familiare, ad eventualmente aumentare le visite con i minori tenendo conto delle speciali necessità di Per_2
5. Il sig. verserà € 700,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli minori da rivalutarsi CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
6. Dà atto che il sig. si impegna a saldare il debito per mantenimento pregresso (€ 450,00 di CP_1
mantenimento straordinario arretrato) con versamenti ulteriori di € 150,00 mensili fino all'integrale saldo.
7. Dà atto che le parti si impegnano a rivedere il presente accordo qualora il sig. rientrasse CP_1
stabilmente in Italia.
8. Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Farra di Soligo di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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