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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/05/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione Prima-
Il GOP, Mariachiara Arrighi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 229/2025, avente per oggetto
“Comodato di immobile urbano”, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata, difesa ed Parte_1 C.F._1
assistita dall'Avv. Maria Grazia Limi del Foro di Como (CO FI
), con studio in Erba (CO) al Corso XXV Aprile n. C.F._2
62, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da delega in calce al ricorso e ad esso allegata ai sensi dell'art. 10 D.P.R.
13.02.2001 n. 123.parte attrice;
CONTRO
(C.F. ), e Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), rappresentati, difesi ed P_ C.F._4
assistiti, in via congiunta e disgiunta tra loro, giusta delega allegata al presente atto, dall'Avv. Marco Sangalli (C.F. ; PEC: C.F._5
e dall'Avv. Ivan Borghetti (C.F. Email_1
; PEC: , entrambi C.F._6 Email_2
del foro di Lecco, presso e nel cui studio in Lecco (LC), Via F.lli Cairoli n°
9/D, gli stessi eleggono domicilio a ogni effetto di legge,
-CONCLUSIONI DELLE PARTI- Parte intimante –
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Lecco, rigettata ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria, così giudicare: - Accertare e pronunciare lo scioglimento del contratto di comodato immobiliare intercorrente fra la signora ed i signori e Parte_1 Controparte_1 P_
ed avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in IO (LC) alla via
Garibaldi n. 19, al piano terreno, e, conseguentemente, - Condannare i signori CO FI , Controparte_1 C.F._3
nata a [...] il [...], residente in [...], e signor CO FI P_
, nato a [...] il [...], C.F._4
residente in 15 Cfr. Comparsa di costituzione pag.
2. Controparte_3
TA NA ES (CS) al Corso Pianette, alla restituzione alla signora dell'appartamento di sua proprietà posto al piano Parte_1
terreno e facente parte dell'unità immobiliare sita in IO (LC) alla via
Garibaldi n. 19, così censita al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune:
• Foglio 2, part. n. 38, Sub. 706, Cat. A/7, Cl. 2, vani 13,5, mq 281, Rendita
Euro 1.708,18=; libero e vuoto da persone e/o cose, fissando, altresì, il termine per il rilascio. Con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria: Ammettersi le prove per interrogatorio formale e per testimoni così come richieste nel ricorso ex art. 447 bis c.p.c. introduttivo a questo procedimento”.
Parte intimata –
“Per tutto quanto sopra esposto, la signora e il Controparte_1
signor ut supra rappresentati e difesi, si dichiarano P_
disponibili a restituire l'appartamento in questione alla signora Parte_1
e, per l'effetto, chiedono all'Ill.mo Tribunale adito di conceder loro un termine, non inferiore a mesi 8, per consentire loro di provvedere allo sgombero del bene (anche tramite il cancello carraio), riservandosi di agire
2 in separato giudizio onde conseguire la restituzione di tutte le somme che hanno formato oggetto di prestito personale alla signora e il Parte_1
pagamento di utenze in realtà da suddividere tra le diverse abitazioni, nonché per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, di cui si riservano altresì specifica quantificazione. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio davanti all'intestato Tribunale e Controparte_1 [...]
. P_
Riferisce in fatto la ricorrente di aver acquistato in data 08.05.2019 l'unità immobiliare sita in IO (LC) in via Garibaldi n. 19, composta da due appartamenti posti rispettivamente al piano terreno ed al piano primo, censita al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune (All.ti 5 e 6): • Foglio 2, part. 38, Sub. 706, Cat. A/7, Cl. 2, vani 13,5, mq 281, Rendita € 1.708,18=.
L'appartamento posto al primo piano è abitato dalla famiglia della ricorrente, mentre quello al piano terreno era stato concesso in comodato ai suoceri, odierni resistenti, rispettivamente a e a Controparte_1 P_
già precedenti proprietari del fabbricato.
[...]
Venendo a trovarsi il nucleo familiare della ricorrente in precarie condizioni economiche, essendo la stessa priva di occupazione lavorativa ed essendo l'unica entrata economica costituita proprio dall'occupazione dell'immobile, la stessa nel mese di gennaio 2023 chiedeva a questi ultimi di restituire l'unità immobiliare.
A seguito di tale richiesta i rapporti personali fra le due famiglie si inasprivano, dando luogo a continue liti sfociate in episodi di violenza verbale e fisica.
3 Nel mese di agosto 2023 i comodatari gli odierni resistenti lasciavano libero l'appartamento, con ciò ritenendo la ricorrente, che gli stessi avessero finalmente abbandonato l'immobile e avessero provveduto alla sua chiusura.
Nel mese di dicembre del 2023 la ricorrente introduceva la procedura di mediazione avanti al Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di
Como-Lecco al fine di ottenere la restituzione formale dell'immobile di sua proprietà.
La procedura aveva, tuttavia, esito negativo.
Nel mese di giugno 2024, gli odierni resistenti proponevano avanti il
Tribunale di Lecco ricorso ex art. 1168 c.c. e703 c.p.c., allo scopo di ottenere la reintegra nel possesso dell'appartamento.
Il procedimento si concludeva con l'ordinanza emessa in data 2.10.2024 dal
Tribunale, con la quale veniva accertato l'avvenuto spoglio e veniva ordinato il reintegro del possesso in favore degli odierni resistenti i quali, tuttavia, pur avendo ottenuto la riconsegna delle chiavi in data 28.12.2024, continuavano a vivere in IO (LC) alla via Liberazione n. 1 ove si erano trasferiti nell'estate del 2023, salvo rari accessi nella proprietà della ricorrente.
La situazione economica della famiglia dell'odierna ricorrente si aggravava ulteriormente tanto che, in data 21.01.2025, il marito della ricorrente riceveva la notifica del decreto ingiuntivo n. 07/2025 emesso dal Tribunale di Lecco a favore della per un importo pari ad € 12.806,45=, Controparte_4
oltre le spese di procedura liquidate in € 845,50 oltre oneri di legge.
Questo quanto riferito in ricorso in fatto.
In diritto la ricorrente assume che tra le parti è intercorso un contratto di comodato precario e che, pertanto, ai sensi dell'art. 1810 c.c., la stessa avesse il pieno diritto di ottenere la riconsegna dell'immobile, oggetto di causa, avendo peraltro, già inoltrato, agli odierni resistenti, richiesta di restituzione dell'immobile nel mese di gennaio 2023, rimasta, tuttavia, senza seguito.
4 Sul punto, la ricorrente ha richiamato la giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui il comodato avente ad oggetto un immobile destinato a
“residenza familiare”, seppur privo formalmente di un termine di durata, è comunque soggetto all'applicazione dell'art. 1809, comma 2, c.c. (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, 02/02/2017, n. 2711; Cass. Sez. Un., 21.07.2004, n. 13603).
La stessa ha dunque rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe chiedendo la risoluzione del contratto e la liberazione dello stesso da parte dei resistenti.
Si sono, ritualmente, costituiti in giudizio i resistenti, e Controparte_1 [...]
contestando integralmente la ricostruzione in fatto ed in diritto offerta dalla P_
ricorrente.
Riferiscono, infatti, i resistenti di abitare, da decenni, al primo piano dell'immobile oggetto di causa, mentre al secondo piano era occupato dal figlio e dalla sua famiglia.
In ragione delle difficoltà economiche della famiglia Controparte_3
l'immobile veniva sottoposto a procedura esecutiva.
Così, al fine di salvare l'immobile, in accordo con i figli, i resistenti conferivano mandato alla R.D. Ripianificazioni Debitorie S.r.l., quale società intermediaria, per la gestione delle trattative transattive con i creditori del figlio, corrispondendole per detta attività un importo pari ad € 4.400,00 circa, interamente pagato dagli stessi resistenti.
Il figlio, dal canto suo, otteneva un finanziamento presso la BNT (Gruppo
Banca Popolare di Sondrio), tramite la cessione del quinto della propria pensione.
Per ragioni di opportunità, la odierna ricorrente, in data 08/05/2019 acquistava l'immobile, accendendo un mutuo con garanti gli stessi resistenti che con segnavano alla un vaglia postale circolare dell'importo di € 21.000,00 Pt_1
per l'acquisto dell'immobile.
L'accordo raggiunto tra le due famiglie prevedeva che l'odierna ricorrente acquistasse formalmente l'unità abitativa di IO, a patto che i resistenti
5 potessero continuare a vivere nel loro appartamento in comodato d'uso gratuito.
Per il primo anno i resistenti provvedevano al pagamento delle rate del mutuo, bonificando alla ricorrente l'importo di € 2.600,00 in relazione alla prima scadenza e poi di € 2.100,00 per le rate successive, accollandosi, inoltre, il pagamento delle utenze domestiche dell'unità immobiliare in questione.
Contrariamente a quanto pattuito tra le parti, nel corso del mese di agosto
2023, gli odierni resistenti, mentre si trovavano al mare in vacanza, ricevevano una comunicazione da parte della ricorrente, tramite SMS, con cui la stessa li avvisava di aver provveduto a cambiare “le serrature” e li invitava a non tornare a casa.
Tornati dalle vacanze estive, i resistenti si avvedevano dell'intervenuto cambio della serratura del cancelletto pedonale, mentre quello carraio era chiuso con un catenaccio di cui non possedevano le chiavi.
Trovandosi nell'impossibilità di accedere all'abitazione dal cancello pedonale, i ricorrenti si vedevano costretti a chiedere ospitalità alla sorella di a IO (LC), frazione Cibrone, in via Liberazione Controparte_1
n. 1.
I resistenti, con lettera raccomandata del 28/09/2023 diffidavano la ricorrente a ripristinare l'originale serratura del cancello di accesso all'unità abitativa di
IO, in via Garibaldi n. 11, così da consentire ai resistenti l'accesso alla abitazione.
Fallita la procedura di mediazione obbligatoria, in data 06/06/2024 i resistenti depositavano avanti il Tribunale di Lecco ricorso per la reintegra nel possesso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. (R.G. n. 947/2024).
La causa si concludeva con l'ordinanza emessa dal Tribunale in data
28/10/2024 con la quale veniva riconosciuto l'avvenuto spoglio in danno ai coniugi e veniva ordinato alla odierna ricorrente, Controparte_3 [...]
, l'immediata consegna ai suoceri delle chiavi del cancello pedonale Pt_1
6 d'ingresso e della porta dell'appartamento, con contestuale condanna a rifondere le spese di lite pari ad € 2.605,50, oltre accessori di legge.
In data 28/12/2024 la ricorrente ed il marito consegnavano ai suoceri le chiavi del cancello pedonale d'ingresso e della porta dell'appartamento.
Di fatto, però, questi ultimi non rientravano nell'appartamento, in quanto, a loro dire, i rapporti con il figlio e la nuora erano diventati tesi.
Quanto sopra, i resistenti, pur contestando integralmente la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente, anche in punto precarie condizioni economiche e quindi la sussistenza delle ragioni di urgenza al fine di ottenere il rilascio dell'immobile, rassegnando le conclusioni nell'interesse dei resistenti non si sono opposti al rilascio, limitandosi a chiedere un termine lungo per il rilascio, non inferiore a mesi otto e la compensazione delle spese legali.
All'udienza del 21.03.2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate e hanno chiesto che la causa fosse rinviata per la discussione.
Il Tribunale rinviava per la discussione all'udienza del giorno 04.04.2025.
All'udienza di rinvio le parti hanno discusso la causa e la stessa è stata trattenuta in decisione dal Tribunale con lettura del dispositivo di sentenza e termine per il deposito della motivazione in giorni 30.
*** * ***
Parti resistenti, costituendosi in giudizio, pur contestando la natura di comodato precario del contratto in essere con la ricorrente e le ragioni poste da quest'ultima a fondamento della domanda di risoluzione del contratto, hanno, tuttavia aderito alla domanda di risoluzione del contratto di comodato, limitandosi a chiedere un termine non inferiore a mesi otto per il rilascio e la compensazione delle spese legali, in fatto ed in diritto hanno implicitamente riconosciuto le ragioni poste a sostegno dalla ricorrente per la risoluzione del contratto.
Il contratto di comodato stipulato dalle parti ed avente ad oggetto l'unità immobiliare, al piano terreno del complesso immobiliare sito nel territorio del Comune di
7 IO alla via Garibaldi n. 19, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune al
Foglio 2, part. n. 38, Sub. 706, Cat. A/7, Cl. 2, vani 13,5, mq 281, Rendita
Euro 1.708,18= deve dunque dichiararsi risolto e i resistenti condannati al rilascio della stessa, libera da persone e cose, entro un termine congruo che, considerato il lungo lasso temporale trascorso e la circostanza che gli stessi, nonostante l'azione esperita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1168 c.c., hanno continuato a vivere presso altra abitazione, così dimostrando di non avere interesse a rientrare nell'immobile, viene fissato per il 31 maggio 2025.
Quanto alle spese legali le stesse devono essere poste a carico dei resistenti, in via tra loro solidale.
I resistenti hanno, come detto, introdotto azione di reintegra nel possesso dell'immobile, oggetto di causa, ai sensi dell'art. 1168 c.c. ma benchè abbiano ottenuto una pronuncia a loro favore con cui sono statti nuovamente immessi nel possesso dell'immobile, hanno continuato a vivere altrove e a non occupare di fatto l'immobile oggetto di causa, come dagli stessi riconosciuto.
Risulta, inoltre, acclarato, sempre per tabulas, che la procedura di mediazione obbligatoria, instaurata dalla ricorrente al fine di ottenere una definizione bonaria della vicenda, abbia avuto esito negativo per mancato accordo sul rilascio dei resistenti che si sono opposti.
Le spese di lite seguono, dunque, la soccombenza dei resistenti e vengono liquidate in conformità al D.M. 147/2022, tenuto conto del l'attività difensiva svolta, dell'esito del giudizio e della non particolare complessità del “thema decidendum”.
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando nel merito della causa, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
. dichiara risolto il contratto di comodato stipulato dalle parti avente ad oggetto l'unità immobiliare, al piano terreno del complesso immobiliare sito nel territorio del
Comune di IO alla via Garibaldi n. 19, censito al Catasto dei Fabbricati del
Comune al Foglio 2, part. n. 38, Sub. 706, Cat. A/7, Cl. 2, vani 13,5, mq 281,
8 Rendita Euro 1.708,18= e, per l'effetto, condanna e Controparte_1 [...]
al rilascio della stessa, libera da persone e cose, entro il 31 maggio 2025; P_
. condanna in via tra loro solidale, e alla Controparte_1 P_
refusione delle spese di causa in favore di che liquida in € 3.800,00.=, Parte_1
per compensi professionali, € 583,40 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, 4% CPA e 22% IVA, se dovuta, come per legge.
Lecco, 04.04.2025
Il GOP
Mariachiara Arrighi
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