Sentenza 18 luglio 2006
Massime • 1
Il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, specificamente richiamato dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001, solo con riferimento alle cause "proprie" e, quindi, esclusivamente in favore delle "parti" della causa nel cui ambito si assume avvenuta la violazione e non anche di soggetti che siano ad essa rimasti estranei, essendo irrilevante, ai fini della legittimazione, che questi ultimi possano aver patito indirettamente dei danni dal protrarsi del processo. Pertanto, l'acquirente di immobile pignorato non può considerarsi, diversamente dal terzo proprietario che ha concesso ipoteca per debito altrui, parte del procedimento esecutivo poiché egli non può intervenire neppure in via adesiva nell'espropriazione forzata, nè è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, ma soltanto opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., allo scopo di far valere l'eventuale inesistenza o la nullità della trascrizione, per sottrarre il bene all'espropriazione, ed inoltre può partecipare alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita forzata, eventualmente residuato dopo che siano stati soddisfatti il creditore procedente ed i creditori intervenuti nell'espropriazione.
Commentario • 1
- 1. Il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processoAccesso limitatoWalter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 14 aprile 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/2006, n. 16440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16440 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HOTEL VA DI TO RA & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CASALETTO 527, presso l'avvocato RAIA AVIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANI GAETANO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositato il 25/03/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2006 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
- che la società "Hotel Valentino di TO FR & C. S.n.c." chiedeva, alla Corte d'appello dell'Aquila, la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di una somma di denaro a titolo di equa riparazione dei danni subiti a causa della durata non ragionevole di un procedimento di espropriazione immobiliare, non ancora concluso ed iniziato innanzi al Tribunale di Fermo con pignoramento del 21 febbraio 1991, in danno della s.r.l. Edilmar, dalla quale la ricorrente in data 3 luglio 1991 aveva acquistato l'immobile pignorato;
- che la Corte adita rigettava la domanda osservando che la ricorrente, non intervenuta nel procedimento esecutivo, non ne era parte e, pertanto, era priva di legittimazione attiva;
- che la società "Hotel Valentino di TO FR & C. S.n.c." chiede la cassazione di tale decreto con un unico, complesso motivo di ricorso illustrato anche con memoria;
- che il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di equa riparazione sia dei danni patrimoniali che dei danni non patrimoniali, lamentando che erroneamente era stata esclusa la sua qualità di parte, considerato che essa, indipendentemente dal mancato intervento nella procedura, subiva l'espropriazione e poteva considerarsi vittima della lungaggine del processo;
- che il motivo è infondato;
invero, l'acquirente di immobile pignorato non può considerarsi, diversamente dal terzo proprietario che ha concesso ipoteca per debito altrui (artt. 602 ss. c.p.c.), parte del procedimento esecutivo poiché non subentra al dante causa, debitore o soltanto terzo proprietario, che ha subito il pignoramento ed il suo acquisto è inefficace rispetto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti nell'esecuzione (art. 2913 c.c.);
- che, infatti, l'acquirente dell'immobile sul quale è stato trascritto il pignoramento non può intervenire neppure in via adesiva nell'espropriazione forzata, ne' è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, ma è legittimato soltanto a proporre opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., allo scopo di far valere l'eventuale inesistenza o la nullità della trascrizione, per sottrarre il bene all'espropriazione, ovvero a partecipare alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita forzata, eventualmente residuato dopo che siano stati soddisfatti il creditore procedente ed i creditori intervenuti nell'espropriazione (Cass. 26 luglio 2004, n. 14003);
che, a tale ultimo riguardo, l'intervento dell'acquirente, neppure allegato dall'odierno ricorrente, non ha carattere di necessità, presupponendo un residuo del prezzo soltanto eventuale;
- che il disposto dell'art. 6 CEDU, paragrafo 1, specificamente richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, riconosce il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole solo relativamente alle cause "proprie" e, quindi, solo in favore delle "parti" del procedimento, sia esso di cognizione o di esecuzione (Cass. 23789/2004), e non anche di soggetti che siano ad esso rimasti estranei, essendo irrilevante, ai fini della legittimazione, che questi ultimi possano aver patito indirettamente dei danni dal protrarsi del processo (Cass. 17111/2005).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2006