Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/2006, n. 16440
CASS
Sentenza 18 luglio 2006

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Il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, specificamente richiamato dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001, solo con riferimento alle cause "proprie" e, quindi, esclusivamente in favore delle "parti" della causa nel cui ambito si assume avvenuta la violazione e non anche di soggetti che siano ad essa rimasti estranei, essendo irrilevante, ai fini della legittimazione, che questi ultimi possano aver patito indirettamente dei danni dal protrarsi del processo. Pertanto, l'acquirente di immobile pignorato non può considerarsi, diversamente dal terzo proprietario che ha concesso ipoteca per debito altrui, parte del procedimento esecutivo poiché egli non può intervenire neppure in via adesiva nell'espropriazione forzata, nè è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, ma soltanto opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., allo scopo di far valere l'eventuale inesistenza o la nullità della trascrizione, per sottrarre il bene all'espropriazione, ed inoltre può partecipare alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita forzata, eventualmente residuato dopo che siano stati soddisfatti il creditore procedente ed i creditori intervenuti nell'espropriazione.

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  • 1Il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processoAccesso limitato
    Walter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 14 aprile 2008
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/2006, n. 16440
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16440
Data del deposito : 18 luglio 2006

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