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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/04/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6668/21 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 novembre 2024; promossa da
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Acireale (CT), Corso Sicilia n°15, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Pettinato, giusta procura alle liti versata in atti,
attrice
contro
nato a [...] il [...] (C.F. ) e CP_1 C.F._1 [...]
nato a [...] l'[...] (C.F. ) elettivamente CP_2 C.F._2
domiciliati in Giarre, Viale Libertà n.59, rappresentati e difesi dall'avv. Angela Garozzo, giusta procura versata in atti,
convenuti
e nei confronti di
in persona del sindaco e legale rappr.te pro-tempore Controparte_3
pagina 1 di 10 Terzo chiamato in causa contumace
OGGETTO: PAGAMENTO SOMME.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.05.2021 la società conveniva Parte_1
in giudizio davanti al Tribunale di Catania (già Sindaco del e CP_1 Controparte_3
(già responsabile del servizio protezione civile e pronto intervento del Controparte_2 CP_3
) al fine di chiedere ed ottenere la condanna in solido al pagamento in favore della società attrice
[...]
della somma di € 52.148,80 oltre interessi legali e rivalutazione per avere ospitato presso la predetta struttura delle famiglie sfollate da alloggi di proprietà dell'IACP, siti nel Comune di Giarre.
La società attrice riferiva di avere offerto il servizio di vitto e alloggio dal 28/11/2020 al 15/01/2021,
presso la struttura ricettizia King's House Hotel Resort 4 stelle, a n. 5 famiglie sfollate ( n.18 adulti e n.
1 bambino) a seguito di ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 149 del 28.11.2020, emessa dal
Sindaco pro tempore del Comune di Giarre ( con la quale si disponeva l'immediata CP_1
evacuazione dell'immobile pericolante sito in Giarre Via strada Prov.le 18, di proprietà dell'IACP.
Riferiva che in pari data l'ing. nq ontattava il legale rappresentante della ricorrente per CP_2
richiedere l'immediata disponibilità di 5 camere al costo di € 100.00 oltre iva pro die. Riferiva che sempre in pari data la dott.ssa (assistente sociale) chiedeva l'ulteriore serviziondi Per_1
ristorazione concordando il prezzo giornaliero per ciascun ospite di € 68.00 oltre iva.
Riferiva di avere offerto quindi i servizi indicati fino alla data del 15.1.2021.
Nonostante numerosi solleciti il non provvedeva ad effettuare il pagamento della Controparte_3
somma richiesta dalla società attrice per l'attività alberghiera (vitto e alloggio) prestata a favore delle famiglie sfollate né ad approvare un impegno di spesa quale debito fuori bilancio.
pagina 2 di 10 Si costituivano in giudizio i convenuti e chiedendo il rigetto delle CP_1 Controparte_2
avverse domande perché infondate, sia in fatto che in diritto, chiedendo in via subordinata la chiamata in causa del terzo Comune di Giarre al fine di tenere indenne i convenuti nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa, il - nonostante rituale notifica - non si Controparte_3
costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 06.11.2023 veniva ammesse ed espletate le prove testimoniali richieste ed all'udienza del 27/11/2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice istruttore poneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Dalla produzione documentale in atti è emerso che a seguito dell'intervento dei Vigili del fuoco
(cfr. relazione allegata alle memorie 183, vi comma n.2 cpc dei convenuti) dovuto al crollo di un ballatoio situato al secondo piano di un edificio di edilizia popolare di Strada provinciale, Via
Rovettazzo n. 18 avvenuto durante una forte perturbazione atmosferica, veniva attivato da parte del responsabile del servizio di protezione civile del Comune di Giarre, odierno convenuto, l'iter necessario per trovare immediato alloggio alle n. 5 famiglie sfollate dalla palazzina pericolante di proprietà dell'IACP.
La predetta situazione comportava di conseguenza l'emanazione da parte del Sindaco pro tempore, odierno convenuto, dell'ordinanza contingibile ed urgente (cfr. all. 1 atto di citazione), di sgombero della palazzina pericolante e dichiarata inagibile.
Stante l'indigenza delle famiglie coinvolte che lamentavano l'impossibilità di provvedere nell'immediatezza alla ricerca di altra collocazione e la presenza di due disabili, interveniva per competenza il servizio di assistenza sociale del (cfr. all. 3 memorie 183 VI comma Controparte_3
n2 cpc convenuti).
pagina 3 di 10 La struttura attrice, previo contatto telefonico del responsabile della protezione civile, dava la propria disponibilità ed erogava per i primi due giorni solo il servizio di alloggio e successivamente,
come richiesto da un'assistente sociale del (cfr. all. 12 atto di citazione), anche la Controparte_3
pensione completa. Il servizio veniva regolarmente erogato dal 28.11.2020 sino alla data del
15/01/2021.
Con comunicazioni dell'11/12/2020 e del 28/12/2020 (cfr.all.
2-3 atto di citazione) la società
trasmetteva al Sindaco del Comune di Giarre, al responsabile del servizio di protezione Parte_1
civile e all'assistente sociale (che con successiva nota del 26.03.2021 chiariva la sua posizione nella vicenda per cui è causa e di avere agito dietro richiesta del Sindaco), nota riepilogativa con invito a predisporre la convenzione e a comunicare i dati per la relativa fatturazione.
Con successiva nota del 30/12/2020 il Sindaco del rappresentava che l'Ente Controparte_3
avrebbe agito immediatamente in sostituzione dell'IACP per ristorare la struttura delle spese CP_3
dalla stessa sostenute e di rivedere le tariffe già proposte, in quanto in data 15.01.2021 l'IACP
comunicava la propria carenza di competenza sotto il profilo di gestione del disagio abitativo,
economico e sociale delle famiglie a seguito di procedure di recupero di immobili per la messa in sicurezza e/o per lo sfratto di occupanti abusivi e senza titolo dagli immobili di proprietà dello stesso
IACP e che “ l' non è chiamato a contribuire alle spese di mantenimento dei nuclei Controparte_4
familiari sgombrati dall'immobile di cui si tratta, ricadendo la gestione dell'emergenza della povertà
economica e sociale nei compiti istituzionali del (cfr. all.
7-9 atto di citazione). Controparte_3
In data 15.01.2021 le camere dell'albergo venovano liberate dagli ospiti.
Con nota del 16/01/2021 l'attrice trasmetteva la specifica delle somme dovute corrispondente ad
€ 52.148,80 (cfr. all. 8 atto di citazione) agli indirizzi pec istituzionali delle odierne parti convenute (e all'assistente sociale e, in particolare, con lettera di messa in mora del Persona_2
20/03/2021 (cfr. all.11 atto di citazione) la chiedeva al Comune di assumere ogni Parte_1
provvedimento necessario atto e finalizzato al pagamento delle somme dovute, riconoscendo il debito pagina 4 di 10 fuori bilancio.
Dall'espletamento dei mezzi istruttori ammessi (interrogatorio formale dei convenuti e prove testimoniali) e dalla predetta documentazione versata in atti sono risultati fatti non contestati dalle odierne parti in causa 1) l'emanazione dell'ordinanza di sgombero della palazzina divenuta inagibile a seguito del crollo del ballatoio, 2) la richiesta telefonica fatta da , quale responsabile Controparte_2
del servizio di protezione civile e il conseguente impegno del Sindaco, quale rappresentante del di provvedere nei modi di legge a sanare il debito maturato e maturando dalla Controparte_3
struttura attrice per l'ospitalità delle famiglie sfollate, 3) la richiesta proveniente dal servizio di assitenza ai servizi sociali rivolta alla struttura alberghiera di offrire oltre all'alloggio anche il vitto completo alle famiglie sfollate, 4) la mancata attivazione della procedura di approvazione in consiglio del debito fuori bilancio, 5) la conferenza di servizi (che ha visto coinvolti anche i dirigenti dell'Area I
politiche sociali e Area IV protezione civile cfr. verbale allg. 4 alle memorie 183, VI comma n2 cpc),
indetta per transigere la controversia per cui è causa, stante la mancata approvazione da parte del consiglio comunale del debito fuori bilancio al fine di sanare la morosità sorta a seguito dell'ordinanza di sgombero, conclusasi con l'invito del sindaco rivolto alla dirigente dell' a fornire i Pt_2
documenti necessari affinchè (dirigente Area I) potesse predisporre gli atti Controparte_2
amministrativi necessari per il riconoscimento del debito fuori bilancio da sottoporre al Consiglio
comunale, 6) la nota a firma della dirigente dell' con la quale comunicava di Parte_3
non approvare l'ultimo capoverso del verbale della conferenza di servizi e di non avere assunto nessun impegno sull'adozione di atti finalizzati al ricnoscimento del debito fuori bilancio, nella sua qualità,
poiché l'ordinanza sindacale di sgombero “nulla disponeva in merito alla adozione di atti di somma
uregnza sull'emergenza abitativa, che si ribadisce ricade ssulla competenza dei servizi sociali”.
Tanto premesso in fatto, occorre indagare se la conclusione del contratto di albergo sia o meno riferibile ai convenuti nella loro qualità di Sindaco dell'epoca ( e responsabile del servizio CP_1
protezione civile e pronto intervento ( ), essendo pacifico che nessun valido contratto e relativo CP_2
pagina 5 di 10 impegno di spesa è stato formalizzato dal Comune di Giarre.
E' noto che ai sensi dell'art. 191, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, «gli enti locali possono effettuare
spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di
previsione e l'attestazione della copertura finanziaria…». Il comma 4 precisa, poi, che «Nel caso in cui
vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il
rapporto obbligato intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi
dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministrazione, funzionario o
dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si
estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni».
Tale normativa per un verso ha inciso sulla disciplina del rapporto tra gli enti locali ed i loro funzionari ed amministratori, nonché tra questi ultimi ed i privati contraenti, delineando una frattura
ope legis del rapporto organico tra detti soggetti e l'Amministrazione, e quindi escludendo la riferibilità
a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto, allo scopo di assicurare che la volontà contrattuale sia espressa dagli organi istituzionalmente competenti, ed al tempo stesso di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi del disavanzo finanziario degli enti stessi, attraverso la previsione che ad ogni obbligazione assunta faccia riscontro l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio.
La giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere che, in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di assunzione preventiva dell'impegno contabile ed attestazione della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato ed il funzionario-dipendente che hanno consentito la fornitura (Cass. Civ., n. 29988/2018). In concreto, quindi, il contratto, seppure formalmente stipulato tra l'amministrazione pubblica, in persone del proprio funzionario, ed un soggetto privato, laddove rilevi la violazione delle regole contabili di assunzione degli impegni di spesa, deve convertirsi in un rapporto intercorrente unicamente con il predetto funzionario.
Nel giudizio per cui è causa può ben ritenersi che il contratto di albergo sia stato stipulato dalle pagina 6 di 10 parti convenute personalmente nelle loro rispettive qualità. Vero è che non vi sono documenti a firma del Sindaco pro tempore e del Responsabile del servizio di protezione civile del Comune di Giarre
costiitutivi del contratto in esame ma è anche vero che : a) comprovata è la richiesta di disponibilità di camere per la notte dello sgombero da parte dell'ing. nq (ammessa dllo stesso in sede di CP_2
interrogatorio formale); b) comprovata è la conoscenza da parte del Sindaco di tale ospitalità
alberghiera con richiesta di mantenimento della stessa a condizioni da rivedere, come da nota del
30.12.2020. Difatti con tale comunicazione il Sindaco da un lato assicurava che l'Ente si CP_1
sarebbe fatto carico delle spese sostenute per l'ospitalità in sostituzione dell'IACP, dall'altro chiedeva
“visto il prolungarsi dello stato di emergenza, s'invita infine la Vs spett.le ditta a volere rivedere le tariffe già proposte all'Ente”.
E quindi non vi è dubbio che l'iniziativa sia stata assunta dal e che la stessa non sia mai CP_2
stata bloccata e/o contestata dallo stesso e dal CP_2 CP_1
La Cassazione di recente ha chiarito che “In tema di spese fuori bilancio dei Comuni (e, più in generale, degli enti locali), ai fini dell'interpretazione del disposto dall'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66
del 1989 (conv. con mod. nella l. n.144 del 1989), che stabilisce l'insorgenza del rapporto obbligatorio,
quanto al corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, va escluso che l'attività di "consentire" la prestazione debba consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento del funzionario, essendo sufficiente che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale” (cfr. Cass. Civ. sez. I 18.7.2024 n. 19892, che richiama in motivazione Cass. Civ. 21340 del 2014).
Nel caso di specie, quindi i comnvenuti hanno comunque consentito (nonostante l'assenza di alcun impegno di spesa da parte dell'ente) la prosecuzione dell'ospitalità albeghiera in questione, così
assumendo impegni di spese privi di copertura finanziaria.
Gli stessi – superata la fase dell'imemdiata emergenza - avrebbero dovuto o formalizzare il contratto pagina 7 di 10 di albergo (impegnando così l'Ente) ovvero con atto contrario, interrompere la prosecuzione dell'ospitalità stessa.
Ne deriva, quindi, la responsabilità dei convenuti che devono essere condannati al pagamento della somma di € 52148.80, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Fondata è anche la domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dai convenuti nei confronti del CP_3
La Corte di Cassazione ha già chiarito che “…l'amministratore che sia stato convenuto dal privato ben può infatti esercitare l'azione di arricchimento onde essere rilevato indenne dall'esborso; lo può fare perché l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'amministrazione locale è preclusa al professionista o al fornitore del servizio, il quale può agire contrattualmente in via principale nei confronti del singolo amministratore in ragione della costituzione ope legis del rapporto obbligatorio con lui (v. Cass. n. 11036-18); la proposizione di tale azione, che può condurre a un risultato integralmente o parzialmente satisfattivo per le ragioni creditorie del privato professionista o fornitore,
espone tuttavia l'amministratore condannato in proprio a un depauperamento patrimoniale che si correla a un arricchimento ingiustificato dell'amministrazione pubblica, per avere comunque codesta beneficiato di una prestazione patrimoniale senza corrispettivo;
cosicché si innesca in questo l'esigenza di tutela dell'amministratore, che può essere soddisfatta mediante la proposizione, in mancanza di altre azioni, proprio dell'azione di ingiustificato arricchimento verso l'ente pubblico, a norma dell'art. 2041
cod. civ. “(così in motivazione CAss. Civ. 31.3.2022 n. 10432).
Premesso che il riconoscimento della utilità di un'opera da parte di una pubblica amministrazione può avvenire in maniera esplicita, cioè con un atto formale, oppure in modo implicito, cioè mediante l'utilizzazione dell'opera o della prestazione consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente (v., sul punto, tra le altre, Cass., sent. n. 9690 del 1999), deve sottolinearsi che, ai fini dell'ammissibilità' dell'azione di arricchimento senza causa nei confronti della P.A., il requisito del riconoscimento, anche implicito, dell'utilità conseguita a mezzo di una prestazione del privato è
integrato dalla circostanza che comunque l'ente pubblico abbia ricavato un'utilità, non necessariamente pagina 8 di 10 in termini di incremento patrimoniale, essendo sufficiente qualsiasi forma di utilizzazione della prestazione stessa.
Al riguardo, sebbene il giudizio sull'utilità sia riservato in via esclusiva alla P.A. e non possa essere compiuto, in sostituzione di quella, dal Giudice, spetta pur sempre a quest'ultimo il compito di accertare se e in che misura l'opera o la prestazione del privato siano state effettivamente utilizzate dalla pubblica amministrazione.
Nella specie – quindi – è configurabile un riconoscimento di utilità nella prestazione resa dalla società attrice (e nella pur illegittima condotta dei convenuti): non vi è dubbio che l'Ente ha avuto l'utilità dell'ospitalità di soggetti residenti nel proprio territorio, cui comunque avrebbe dovuto garantire una sistemazione tramite i propri servizi sociali.
Da quanto sopra ne discende che i convenuti hanno diritto al riconoscimento di una indennità in via subordinata rispetto al pagamento cui saranno tenuti in esecuzione della presente decisione.
Nessun dubbio che l'Ente abbia beneficiato della prestazione resa dalla società attrice, circostanza invero nemmeno contestata e comprovata dalla documentazione in atti.
Ne segue che il deve essere condannato al pagamento in favore dei convenuti della somma CP_3
di € 52148.80 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, e ciò a condizione che gli stessi abbiano adempiuto la propria obbligazione di pagamento nei confronti dell'attrice.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti e liquidate come in dispositivo. Vanno poste a carico del nei rapporti con i convenuti. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione, da contro e , Parte_1 CP_1 Controparte_2
nonché nei confronti del disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_3
condanna e al pagamento, in favore della società attrice CP_1 Controparte_2
pagina 9 di 10 dell'importo di € 52148.80, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
in accoglimento della domanda di e condanna il CP_1 Controparte_2 CP_3
al pagamento ex art. 2041 c.c. in favore dei predetti dell'importo di € 52148.80, oltre interessi
[...]
legali dalla data della domanda al soddisfo, e ciò a condizione che gli stessi abbiano adempiuto la propria obbligazione di pagamento nei confronti della attrice;
condanna i convenuti rifondere alla società attrice le spese del giudizio, liquidate in € 5000.00 per compensi, € 785.00 per spese, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a;
condanna il a rifondere a e le spese del Controparte_3 CP_1 Controparte_2
presente procedimento, che si liquidano in € 5000.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania addì 28 marzo 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 10 di 10
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6668/21 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 novembre 2024; promossa da
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Acireale (CT), Corso Sicilia n°15, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Pettinato, giusta procura alle liti versata in atti,
attrice
contro
nato a [...] il [...] (C.F. ) e CP_1 C.F._1 [...]
nato a [...] l'[...] (C.F. ) elettivamente CP_2 C.F._2
domiciliati in Giarre, Viale Libertà n.59, rappresentati e difesi dall'avv. Angela Garozzo, giusta procura versata in atti,
convenuti
e nei confronti di
in persona del sindaco e legale rappr.te pro-tempore Controparte_3
pagina 1 di 10 Terzo chiamato in causa contumace
OGGETTO: PAGAMENTO SOMME.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.05.2021 la società conveniva Parte_1
in giudizio davanti al Tribunale di Catania (già Sindaco del e CP_1 Controparte_3
(già responsabile del servizio protezione civile e pronto intervento del Controparte_2 CP_3
) al fine di chiedere ed ottenere la condanna in solido al pagamento in favore della società attrice
[...]
della somma di € 52.148,80 oltre interessi legali e rivalutazione per avere ospitato presso la predetta struttura delle famiglie sfollate da alloggi di proprietà dell'IACP, siti nel Comune di Giarre.
La società attrice riferiva di avere offerto il servizio di vitto e alloggio dal 28/11/2020 al 15/01/2021,
presso la struttura ricettizia King's House Hotel Resort 4 stelle, a n. 5 famiglie sfollate ( n.18 adulti e n.
1 bambino) a seguito di ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 149 del 28.11.2020, emessa dal
Sindaco pro tempore del Comune di Giarre ( con la quale si disponeva l'immediata CP_1
evacuazione dell'immobile pericolante sito in Giarre Via strada Prov.le 18, di proprietà dell'IACP.
Riferiva che in pari data l'ing. nq ontattava il legale rappresentante della ricorrente per CP_2
richiedere l'immediata disponibilità di 5 camere al costo di € 100.00 oltre iva pro die. Riferiva che sempre in pari data la dott.ssa (assistente sociale) chiedeva l'ulteriore serviziondi Per_1
ristorazione concordando il prezzo giornaliero per ciascun ospite di € 68.00 oltre iva.
Riferiva di avere offerto quindi i servizi indicati fino alla data del 15.1.2021.
Nonostante numerosi solleciti il non provvedeva ad effettuare il pagamento della Controparte_3
somma richiesta dalla società attrice per l'attività alberghiera (vitto e alloggio) prestata a favore delle famiglie sfollate né ad approvare un impegno di spesa quale debito fuori bilancio.
pagina 2 di 10 Si costituivano in giudizio i convenuti e chiedendo il rigetto delle CP_1 Controparte_2
avverse domande perché infondate, sia in fatto che in diritto, chiedendo in via subordinata la chiamata in causa del terzo Comune di Giarre al fine di tenere indenne i convenuti nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa, il - nonostante rituale notifica - non si Controparte_3
costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 06.11.2023 veniva ammesse ed espletate le prove testimoniali richieste ed all'udienza del 27/11/2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice istruttore poneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Dalla produzione documentale in atti è emerso che a seguito dell'intervento dei Vigili del fuoco
(cfr. relazione allegata alle memorie 183, vi comma n.2 cpc dei convenuti) dovuto al crollo di un ballatoio situato al secondo piano di un edificio di edilizia popolare di Strada provinciale, Via
Rovettazzo n. 18 avvenuto durante una forte perturbazione atmosferica, veniva attivato da parte del responsabile del servizio di protezione civile del Comune di Giarre, odierno convenuto, l'iter necessario per trovare immediato alloggio alle n. 5 famiglie sfollate dalla palazzina pericolante di proprietà dell'IACP.
La predetta situazione comportava di conseguenza l'emanazione da parte del Sindaco pro tempore, odierno convenuto, dell'ordinanza contingibile ed urgente (cfr. all. 1 atto di citazione), di sgombero della palazzina pericolante e dichiarata inagibile.
Stante l'indigenza delle famiglie coinvolte che lamentavano l'impossibilità di provvedere nell'immediatezza alla ricerca di altra collocazione e la presenza di due disabili, interveniva per competenza il servizio di assistenza sociale del (cfr. all. 3 memorie 183 VI comma Controparte_3
n2 cpc convenuti).
pagina 3 di 10 La struttura attrice, previo contatto telefonico del responsabile della protezione civile, dava la propria disponibilità ed erogava per i primi due giorni solo il servizio di alloggio e successivamente,
come richiesto da un'assistente sociale del (cfr. all. 12 atto di citazione), anche la Controparte_3
pensione completa. Il servizio veniva regolarmente erogato dal 28.11.2020 sino alla data del
15/01/2021.
Con comunicazioni dell'11/12/2020 e del 28/12/2020 (cfr.all.
2-3 atto di citazione) la società
trasmetteva al Sindaco del Comune di Giarre, al responsabile del servizio di protezione Parte_1
civile e all'assistente sociale (che con successiva nota del 26.03.2021 chiariva la sua posizione nella vicenda per cui è causa e di avere agito dietro richiesta del Sindaco), nota riepilogativa con invito a predisporre la convenzione e a comunicare i dati per la relativa fatturazione.
Con successiva nota del 30/12/2020 il Sindaco del rappresentava che l'Ente Controparte_3
avrebbe agito immediatamente in sostituzione dell'IACP per ristorare la struttura delle spese CP_3
dalla stessa sostenute e di rivedere le tariffe già proposte, in quanto in data 15.01.2021 l'IACP
comunicava la propria carenza di competenza sotto il profilo di gestione del disagio abitativo,
economico e sociale delle famiglie a seguito di procedure di recupero di immobili per la messa in sicurezza e/o per lo sfratto di occupanti abusivi e senza titolo dagli immobili di proprietà dello stesso
IACP e che “ l' non è chiamato a contribuire alle spese di mantenimento dei nuclei Controparte_4
familiari sgombrati dall'immobile di cui si tratta, ricadendo la gestione dell'emergenza della povertà
economica e sociale nei compiti istituzionali del (cfr. all.
7-9 atto di citazione). Controparte_3
In data 15.01.2021 le camere dell'albergo venovano liberate dagli ospiti.
Con nota del 16/01/2021 l'attrice trasmetteva la specifica delle somme dovute corrispondente ad
€ 52.148,80 (cfr. all. 8 atto di citazione) agli indirizzi pec istituzionali delle odierne parti convenute (e all'assistente sociale e, in particolare, con lettera di messa in mora del Persona_2
20/03/2021 (cfr. all.11 atto di citazione) la chiedeva al Comune di assumere ogni Parte_1
provvedimento necessario atto e finalizzato al pagamento delle somme dovute, riconoscendo il debito pagina 4 di 10 fuori bilancio.
Dall'espletamento dei mezzi istruttori ammessi (interrogatorio formale dei convenuti e prove testimoniali) e dalla predetta documentazione versata in atti sono risultati fatti non contestati dalle odierne parti in causa 1) l'emanazione dell'ordinanza di sgombero della palazzina divenuta inagibile a seguito del crollo del ballatoio, 2) la richiesta telefonica fatta da , quale responsabile Controparte_2
del servizio di protezione civile e il conseguente impegno del Sindaco, quale rappresentante del di provvedere nei modi di legge a sanare il debito maturato e maturando dalla Controparte_3
struttura attrice per l'ospitalità delle famiglie sfollate, 3) la richiesta proveniente dal servizio di assitenza ai servizi sociali rivolta alla struttura alberghiera di offrire oltre all'alloggio anche il vitto completo alle famiglie sfollate, 4) la mancata attivazione della procedura di approvazione in consiglio del debito fuori bilancio, 5) la conferenza di servizi (che ha visto coinvolti anche i dirigenti dell'Area I
politiche sociali e Area IV protezione civile cfr. verbale allg. 4 alle memorie 183, VI comma n2 cpc),
indetta per transigere la controversia per cui è causa, stante la mancata approvazione da parte del consiglio comunale del debito fuori bilancio al fine di sanare la morosità sorta a seguito dell'ordinanza di sgombero, conclusasi con l'invito del sindaco rivolto alla dirigente dell' a fornire i Pt_2
documenti necessari affinchè (dirigente Area I) potesse predisporre gli atti Controparte_2
amministrativi necessari per il riconoscimento del debito fuori bilancio da sottoporre al Consiglio
comunale, 6) la nota a firma della dirigente dell' con la quale comunicava di Parte_3
non approvare l'ultimo capoverso del verbale della conferenza di servizi e di non avere assunto nessun impegno sull'adozione di atti finalizzati al ricnoscimento del debito fuori bilancio, nella sua qualità,
poiché l'ordinanza sindacale di sgombero “nulla disponeva in merito alla adozione di atti di somma
uregnza sull'emergenza abitativa, che si ribadisce ricade ssulla competenza dei servizi sociali”.
Tanto premesso in fatto, occorre indagare se la conclusione del contratto di albergo sia o meno riferibile ai convenuti nella loro qualità di Sindaco dell'epoca ( e responsabile del servizio CP_1
protezione civile e pronto intervento ( ), essendo pacifico che nessun valido contratto e relativo CP_2
pagina 5 di 10 impegno di spesa è stato formalizzato dal Comune di Giarre.
E' noto che ai sensi dell'art. 191, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, «gli enti locali possono effettuare
spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di
previsione e l'attestazione della copertura finanziaria…». Il comma 4 precisa, poi, che «Nel caso in cui
vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il
rapporto obbligato intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi
dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministrazione, funzionario o
dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si
estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni».
Tale normativa per un verso ha inciso sulla disciplina del rapporto tra gli enti locali ed i loro funzionari ed amministratori, nonché tra questi ultimi ed i privati contraenti, delineando una frattura
ope legis del rapporto organico tra detti soggetti e l'Amministrazione, e quindi escludendo la riferibilità
a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto, allo scopo di assicurare che la volontà contrattuale sia espressa dagli organi istituzionalmente competenti, ed al tempo stesso di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi del disavanzo finanziario degli enti stessi, attraverso la previsione che ad ogni obbligazione assunta faccia riscontro l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio.
La giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere che, in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di assunzione preventiva dell'impegno contabile ed attestazione della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato ed il funzionario-dipendente che hanno consentito la fornitura (Cass. Civ., n. 29988/2018). In concreto, quindi, il contratto, seppure formalmente stipulato tra l'amministrazione pubblica, in persone del proprio funzionario, ed un soggetto privato, laddove rilevi la violazione delle regole contabili di assunzione degli impegni di spesa, deve convertirsi in un rapporto intercorrente unicamente con il predetto funzionario.
Nel giudizio per cui è causa può ben ritenersi che il contratto di albergo sia stato stipulato dalle pagina 6 di 10 parti convenute personalmente nelle loro rispettive qualità. Vero è che non vi sono documenti a firma del Sindaco pro tempore e del Responsabile del servizio di protezione civile del Comune di Giarre
costiitutivi del contratto in esame ma è anche vero che : a) comprovata è la richiesta di disponibilità di camere per la notte dello sgombero da parte dell'ing. nq (ammessa dllo stesso in sede di CP_2
interrogatorio formale); b) comprovata è la conoscenza da parte del Sindaco di tale ospitalità
alberghiera con richiesta di mantenimento della stessa a condizioni da rivedere, come da nota del
30.12.2020. Difatti con tale comunicazione il Sindaco da un lato assicurava che l'Ente si CP_1
sarebbe fatto carico delle spese sostenute per l'ospitalità in sostituzione dell'IACP, dall'altro chiedeva
“visto il prolungarsi dello stato di emergenza, s'invita infine la Vs spett.le ditta a volere rivedere le tariffe già proposte all'Ente”.
E quindi non vi è dubbio che l'iniziativa sia stata assunta dal e che la stessa non sia mai CP_2
stata bloccata e/o contestata dallo stesso e dal CP_2 CP_1
La Cassazione di recente ha chiarito che “In tema di spese fuori bilancio dei Comuni (e, più in generale, degli enti locali), ai fini dell'interpretazione del disposto dall'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66
del 1989 (conv. con mod. nella l. n.144 del 1989), che stabilisce l'insorgenza del rapporto obbligatorio,
quanto al corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, va escluso che l'attività di "consentire" la prestazione debba consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento del funzionario, essendo sufficiente che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale” (cfr. Cass. Civ. sez. I 18.7.2024 n. 19892, che richiama in motivazione Cass. Civ. 21340 del 2014).
Nel caso di specie, quindi i comnvenuti hanno comunque consentito (nonostante l'assenza di alcun impegno di spesa da parte dell'ente) la prosecuzione dell'ospitalità albeghiera in questione, così
assumendo impegni di spese privi di copertura finanziaria.
Gli stessi – superata la fase dell'imemdiata emergenza - avrebbero dovuto o formalizzare il contratto pagina 7 di 10 di albergo (impegnando così l'Ente) ovvero con atto contrario, interrompere la prosecuzione dell'ospitalità stessa.
Ne deriva, quindi, la responsabilità dei convenuti che devono essere condannati al pagamento della somma di € 52148.80, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Fondata è anche la domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dai convenuti nei confronti del CP_3
La Corte di Cassazione ha già chiarito che “…l'amministratore che sia stato convenuto dal privato ben può infatti esercitare l'azione di arricchimento onde essere rilevato indenne dall'esborso; lo può fare perché l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'amministrazione locale è preclusa al professionista o al fornitore del servizio, il quale può agire contrattualmente in via principale nei confronti del singolo amministratore in ragione della costituzione ope legis del rapporto obbligatorio con lui (v. Cass. n. 11036-18); la proposizione di tale azione, che può condurre a un risultato integralmente o parzialmente satisfattivo per le ragioni creditorie del privato professionista o fornitore,
espone tuttavia l'amministratore condannato in proprio a un depauperamento patrimoniale che si correla a un arricchimento ingiustificato dell'amministrazione pubblica, per avere comunque codesta beneficiato di una prestazione patrimoniale senza corrispettivo;
cosicché si innesca in questo l'esigenza di tutela dell'amministratore, che può essere soddisfatta mediante la proposizione, in mancanza di altre azioni, proprio dell'azione di ingiustificato arricchimento verso l'ente pubblico, a norma dell'art. 2041
cod. civ. “(così in motivazione CAss. Civ. 31.3.2022 n. 10432).
Premesso che il riconoscimento della utilità di un'opera da parte di una pubblica amministrazione può avvenire in maniera esplicita, cioè con un atto formale, oppure in modo implicito, cioè mediante l'utilizzazione dell'opera o della prestazione consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente (v., sul punto, tra le altre, Cass., sent. n. 9690 del 1999), deve sottolinearsi che, ai fini dell'ammissibilità' dell'azione di arricchimento senza causa nei confronti della P.A., il requisito del riconoscimento, anche implicito, dell'utilità conseguita a mezzo di una prestazione del privato è
integrato dalla circostanza che comunque l'ente pubblico abbia ricavato un'utilità, non necessariamente pagina 8 di 10 in termini di incremento patrimoniale, essendo sufficiente qualsiasi forma di utilizzazione della prestazione stessa.
Al riguardo, sebbene il giudizio sull'utilità sia riservato in via esclusiva alla P.A. e non possa essere compiuto, in sostituzione di quella, dal Giudice, spetta pur sempre a quest'ultimo il compito di accertare se e in che misura l'opera o la prestazione del privato siano state effettivamente utilizzate dalla pubblica amministrazione.
Nella specie – quindi – è configurabile un riconoscimento di utilità nella prestazione resa dalla società attrice (e nella pur illegittima condotta dei convenuti): non vi è dubbio che l'Ente ha avuto l'utilità dell'ospitalità di soggetti residenti nel proprio territorio, cui comunque avrebbe dovuto garantire una sistemazione tramite i propri servizi sociali.
Da quanto sopra ne discende che i convenuti hanno diritto al riconoscimento di una indennità in via subordinata rispetto al pagamento cui saranno tenuti in esecuzione della presente decisione.
Nessun dubbio che l'Ente abbia beneficiato della prestazione resa dalla società attrice, circostanza invero nemmeno contestata e comprovata dalla documentazione in atti.
Ne segue che il deve essere condannato al pagamento in favore dei convenuti della somma CP_3
di € 52148.80 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, e ciò a condizione che gli stessi abbiano adempiuto la propria obbligazione di pagamento nei confronti dell'attrice.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti e liquidate come in dispositivo. Vanno poste a carico del nei rapporti con i convenuti. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione, da contro e , Parte_1 CP_1 Controparte_2
nonché nei confronti del disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_3
condanna e al pagamento, in favore della società attrice CP_1 Controparte_2
pagina 9 di 10 dell'importo di € 52148.80, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
in accoglimento della domanda di e condanna il CP_1 Controparte_2 CP_3
al pagamento ex art. 2041 c.c. in favore dei predetti dell'importo di € 52148.80, oltre interessi
[...]
legali dalla data della domanda al soddisfo, e ciò a condizione che gli stessi abbiano adempiuto la propria obbligazione di pagamento nei confronti della attrice;
condanna i convenuti rifondere alla società attrice le spese del giudizio, liquidate in € 5000.00 per compensi, € 785.00 per spese, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a;
condanna il a rifondere a e le spese del Controparte_3 CP_1 Controparte_2
presente procedimento, che si liquidano in € 5000.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania addì 28 marzo 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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