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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/09/2025, n. 4902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4902 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 3331/2018
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Cecilia De Santis Presidente
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Pierluigi De Nardis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv.ti DE LORENZO FABRIZIO e DE LORENZO
ALBERICA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. BOSCO BELARDO CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, parte attrice conveniva in giudizio la Parte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia
[...]
all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda e dei suoi motivi tutti:
1- Accertare e dichiarare risolti, ai sensi e per gli effetti dell'art.1454 c.c., ed in ogni caso ai sensi dell'art.1453 c.c., i n.tre contratti di appalto di cui trattasi, per esclusivi fatto e colpa della Parte_1
2- Accertare e dichiarare che il valore delle opere eseguite dal
[...]
prestatore d'opera in favore del sig. , è pari a €.65.847,68, oltre IVA CP_1
al 4%, così come indicato nel procedimento di ATP, dal CTU Ing.
3- Persona_1
Accertare e dichiarare che il valore dei vizi e delle difformità presenti nelle opere eseguite dalla assomma, secondo il Prezzario Parte_1 Parte_1
Ufficiale della Regione Lazio del 2007 a €.14.501,75, mentre il valore delle opere rimaste inadempiute, assomma, rispetto ai patti contrattuali, a €.26.181,34, o a quelle somme, maggiori e/o minori, che ad istruzione probatoria esaurita appariranno di giustizia;
4- Accertare e dichiarare che il sig. ha CP_1
versato, tramite successivi acconti, alla la Parte_1
complessiva somma di €.88.000,00; per l'effetto, ai sensi e per gli effetti degli artt.
1218, 1223, 1454, 1453 e 1458 c.c.: 5- condannare la Parte_1 in persona del titolare sig. a restituire al sig.
[...] Parte_1 CP_1
la somma versata in eccedenza pari a €.34.020.06, o quella somma
[...]
maggiore e/o minore, che a tale titolo, ad istruzione probatoria apparirà di giustizia, o comunque equa, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi dal momento dei singoli versamenti sino alla data dell'effettivo soddisfo;
6- condannare la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attore, da determinarsi nella misura pari al maggior costo da sostenere da parte dell'attore:
a) rispetto al contrattato, per l'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto, rimaste ineseguite, che si indica provvisoriamente nella misura di Euro
15.000,00, e definitivamente, in quella somma maggiore e/o minore che ad istruzione probatoria esaurita apparirà, all'attualità, di giustizia, o comunque equa;
b) rispetto al Prezzario Ufficiale della Regione Lazio del 2007, per
l'esecuzione delle opere necessarie a riparare i danni e delle difformità presenti nelle opere già eseguite, nonché di quelli ulteriori e connessi, conseguentemente manifestatisi e che si manifesteranno, in corso di causa, nell'immobile di proprietà esclusiva dell'attore e sulle residue parti condominiali, a causa del mancato esatto adempimento della dedotta obbligazione contrattuale, che si indica provvisoriamente, nella misura complessiva di Euro 15.000,00, e definitivamente, in quella somma maggiore e/o minore che ad istruzione probatoria esaurita apparirà, all'attualità, di giustizia, o comunque equa;
7- condannare la ditta convenuta a risarcire al sig. , i danni non patrimoniali a CP_1 quest'ultimo, procurati e procurandi, per averlo costretto, a causa del proprio colpevole inadempimento contrattuale, ad occupare unitamente alla propria
pag. 2/10 famiglia, un diverso e nettamente più angusto appartamento, e che si quantificano provvisoriamente nella misura di €. 20.000,00, e definitivamente, in quella somma maggiore e/o minore che ad istruzione probatoria esaurita apparirà di giustizia, o comunque equa;
8- Condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attore, delle spese, diritti ed onorari di causa e del procedimento di ATP.”. Si costituiva in giudizio parte convenuta rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis:
1. Accertare e dichiarare la falsità del terzo preteso contratto di appalto, disconosciuto dalla convenuta;
2. Accertare
e dichiarare che il valore delle opere eseguite dalla ammontano a Parte_1
€.113.500,00 I.V.A. esclusa;
3. accertare e dichiarare che il sig. ha CP_1
versato alla la somma di €.77.400,00 (I.V.A. Parte_1
esclusa) pur avendo ricevuto fatture per €.90.000,00 (I.V.A. esclusa); comprendente la quota della sig.ra 4. Dichiarare non utilizzabile nel Parte_2
presente giudizio la relazione di consulenza tecnica effettuata in sede di A.T.P., in quanto non effettuata co i dovuti criteri di obiettività;
5. Respingere tutte le avverse richieste siccome infondate in fatto ed in diritto;
6. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite”. Espletata attività istruttoria, proposta querela di falso, all'udienza del 01/06/2017 sulle conclusioni rassegnate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ. (60 + 20 giorni) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così definiva la causa: “ condanna quale titolare della ditta Parte_1 Parte_1
al pagamento della somma di € 20.000,00, oltre interessi legali dalla
[...]
data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo, in favore di parte attrice;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna quale Parte_1
titolare della ditta a rifondere in favore di Parte_1
controparte il 50% delle spese del presente giudizio che liquida, per l'intero e comprensive della fase di ATP, in € 7.000,00 per compenso professionale ed €
893,00 per spese, oltre la C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15% come per
Legge; - compensa le ulteriori spese di lite ad eccezione delle spese derivanti dalla
pag. 3/10 C.T.U. disposta nel presente giudizio che vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta”
Con atto di citazione in appello, la Parte_3
proponendo n.6 motivi di gravame, ha chiesto la totale riforma della Sentenza
n.1941/2017 – Rep. n. 3391/2017, emessa dal Tribunale Civile di Tivoli in
Composizione Collegiale, in data 08.11/15.11.2017, a definizione del primo grado della causa civile rubricata con R.G. n.201002/2013; Con Comparsa di Risposta, il sig. si è costituito ritualmente in giudizio, e ha contestato ed CP_1 impugnato integralmente quanto ex adverso dedotto, considerato e concluso, e ha quindi domandato il rigetto integrale dell'atto di appello in uno con la conferma della Sentenza impugnata.
Preliminarmente si sostiene l'inammissibilità dell'atto di appello per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 342 c.p.c..
Al riguardo deve osservarsi che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (tra le tante v. Cass. civ. Sez. Ord.n. 36481/2022; VI - 3 Ord., 30/05/2018, n. 13535).
Tali requisiti, indubbiamente, caratterizzano l'atto di appello che critica con sufficiente precisione la decisione impugnata esponendo sia le parti della medesima non condivise sia le ragioni per le quali essa si dovrebbe modificare.
L'eccezione pertanto è infondata.
pag. 4/10 Sempre in via preliminare va osservato che contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il quale sostiene che in relazione a quanto statuito con la sentenza del 12.8.2024, gli atti non sono stati rimessi al P.M. per le sue, eventuali, determinazioni, detta comunicazione risulta, dagli atti del fascicolo telematico, essere stata effettuata ed alla quale il P.M. , in data 19.8.2024. ha apposto il visto
“ Nulla si oppone”.
All'esito si osserva:
L'appello è parzialmente fondato.
Infatti, con il primo motivo, l'appellante si duole del “ Mancato esame delle risultanze istruttorie ed, in particolare, della consulenza grafologica”.
In particolare ci si duole della circostanza che il Tribunale non abbia preso in considerazione i risultati della esperita consulenza grafologica con la quale è stata accertata la falsità della firma del su uno dei tre preventivi Parte_1
depositati in giudizio dal CP_1
Tuttavia la decisione impugnata non fonda il proprio convincimento su tali documenti.
Infatti il Tribunale esplicitamente afferma di condividere le considerazioni del CTU, circa il ricorso al prezzario per valutare il valore delle Parte_4
opere realizzate, atteso che: “ nei preventivi – contratti tra le parti le opere sono descritte in maniera sintetica e non analitica”.
Il CTU ha effettuato, quindi, una propria valutazione di quanto realizzato e del relativo valore delle opere effettivamente compiute a nulla rilevando la circostanza che, parte di esse, fossero contemplate nei menzionati preventivi.
Da ciò ne deriva il difetto di interesse dell'appellante atteso che la denunciata falsità non potrebbe mai condurre ad un risultato utile per la parte.
Quanto ai risultati della prova testimoniale, che si assume disattesa dal Tribunale,
l'appellante non indica a quale deposizione si intenda far riferimento, da chi sia pag. 5/10 stata resa la testimonianza ed in quale udienza sia stata raccolta con ciò impedendo qualunque valutazione sulla doglianza avanzata.
A ciò si deve aggiungere che si assume che risulterebbe la messa in opera del solaio, che sarebbe dovuta avvenire, a cielo aperto, effettuata, viceversa, dopo la copertura del fabbricato con pretesi maggiori costi, senza, tuttavia, indicare da quale dato processuale risulterebbero tali maggiori costi. Quanto alla verniciatura si ammette che i materiali sono stati forniti dalla committenza e che sia stata effettuata due volte a seguito di indicazione del tecnico comunale, intervento che, quindi, si deve ritenere richiesto in quanto la prima verniciatura non è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Con il secondo motivo si censura il “ mancato accoglimento della querela di falso”
Il motivo è da rigettare poiché ai fini del decidere non è necessario fare ricorso all'unico dei tre preventivi depositati in atti di cui si denuncia la falsità. Infatti, come già fatto dal Tribunale, per valutare le opere realizzate ed il loro valore è sufficiente la CTU. Pertanto, atteso che l'ammissibilità della querela di falso condizionata, ai sensi dell'art. 222 cod.proc.civ., alla rilevanza del documento ossia alla sua idoneità ad influire come elemento di prova sulla decisione della causa ( Cass. n.. 2271
del 27/02/1995 ) l'ammissione della stessa deve ritenersi superflua .
Con un ulteriore motivo si denuncia la “ Mancata ammissione di nuova CTU in ordine e lavori edili per cui e causa al fine di determinare con certezza i rapporti di dare - avere tra le parti”.
Espone l'appellante che il CTU avrebbe ritenuto come effettuate opere previste dal preventivo di cui il CTU grafico ha accertato la firma apocrifa. Inoltre si sostiene che, nell'effettuare le proprie valutazioni, il consulente abbia indebitamente fatto ricorso al prezzario regionale. Si aggiunge, inoltre, che sarebbero state svolte numerose lavorazioni aggiuntive di cui non si è tenuto conto.
Le censure sono prive di pregio.
Infatti, quanto alla inclusione nei calcoli del consulente di opere contemplate anche dal preventivo la cui firma si ritiene apocrifa, come sopra indicato,
pag. 6/10 l'eccezione è priva di rilevanza in considerazione del fatto che il tecnico ha provveduto a svolgere le proprie valutazioni rilevando le opere effettivamente realizzate e non quindi utilizzando e/o facendo riferimento ai preventivi intercorsi tra le parti.
Quanto all'impiego del prezziario regionale la parte non specifica in qual modo tale strumento di riferimento le abbia nociuto per cui la censura non è valutabile anche in considerazione del fatto che, costituisce fatto notorio, che i prezziari regionali indicano prezzi, solitamente, al di sopra delle media.
Infine appare dirimente il fatto che, allorché il Tribunale ha condiviso le considerazioni del CTU, il primo Giudice ha espressamente preso in considerazione la circostanza che, comunque, “ Nei preventivi - contratti tra le parti le opere sono descritte in maniera sintetica e non analitica”, per cui l'esigenza di ricorrere al prezziario regionale.
Tale parte della sentenza impugnata non è stata sottoposta ad alcuna critica da parte dell'appellante per cui deve ritenersi formato il giudicato sul punto.
Con il quarto motivo si denuncia la “ Violazione e falsa applicazione dell'articolo
1226 C.C.”.
Afferma l'appellante che il Tribunale “ Non chiarisce minimamente perché sia certa l'esistenza di un danno non essendo stato evidenziato alcun elemento che consenta tale affermazione”. In realtà il tribunale ha effettuato tale valutazione prendendo in considerazione: “ le risultanze della disposta A.T.P. che ha quantificato il valore delle opere effettivamente realizzate;
i costi e le spese necessarie dovute alla verosimile mancata inutilizzabilità dell'immobile per la realizzazione delle opere di completamento;
gli importi che parte convenuta ha espressamente riconosciuto come corrisposti da parte attrice;
le spese sostenute in sede di ATP.”
Tuttavia di tali criteri quelli che appaiono pertinenti, per giungere ad una liquidazione equitativa, sono quelli inerenti la mancata utilizzabilità dell'immobile pag. 7/10 per la realizzazione delle opere di completamento mentre gli altri sono stati valutati dal consulente tecnico.
Pertanto prendendo in considerazione ai fini della liquidazione del danno unicamente il criterio richiamato, si ritiene equo ridurre la liquidazione equitativa effettuata dal tribunale, alla minor cifra di euro 10.000 dovuta quale risarcimento per il mancato godimento del bene nel periodo necessario per la realizzazione delle opere incompiute ovvero viziate così come accertato dal CTU in sede di ATP ( v. pagg. 7 e 10 relazione tecnica in sede di ATP).
A tale somma va aggiunta la condanna al rimborso di quanto liquidato come compenso al CTU che deve essere riconosciuta come danno autonomo, certo e non abbisognevole di liquidazione equitativa e pari alla cifra di euro 2.745,91.
Con il quinto motivo si denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e
171 c.p.c.”
Con il motivo in argomento si sostiene che illegittimamente il primo giudice abbia escluso l'ammissione della prova testimoniale e, a tal proposito, si ripropongono i capitoli di prova già articolati in primo grado.
Tuttavia tali capitoli tendono tutti a fornire la prova dei lavori effettivamente realizzati dall'impresa appellante che, come sopra indicato, sono stati esaminati e valutati dal consulente tecnico in sede di accertamento preventivo per cui deve ritenersi l'ammissione della prova del tutto superflua.
Con il sesto motivo si denuncia la “ erronea condanna dell'appellante le spese di lite di prime cure” .
Sul punto la Corte ritiene di procedere ad una parziale compensazione delle medesime atteso il limitato accoglimento dell'appello nella misura di seguito indicata.
Pertanto condanna l'appellante al pagamento del 50% delle competenze di entrambi i gradi di giudizio che per il primo grado liquida, in base ai parametri del
D.M. n. 55/ 2014, per l'intero, in euro 1.379 per studio, € 1.166 per fase pag. 8/10 introduttiva, € 2.000 per trattazione ed € 2.455 per la fase decisionale per un totale di € 7.000,00 ed € 893,00 per spese, quanto al presente grado, per l'intero, in euro
1.134 per studio, € 921 per fase introduttiva, € 1.843 per trattazione ed € 1.911 per la fase decisionale per un totale di € 5.809,00, oltre le spese di CTU pari ad €
2.745,91
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1941/2017 del 15.11.20217 così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna la al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 10.000, quale misura del CP_1
risarcimento del danno liquidato in via equitativa all'attualità;
- condanna la al pagamento, in Parte_1
favore di del 50% delle competenze del doppio CP_1
grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, per l'intero in
€ 7.000,00 , oltre spese per € 893,00 nonché 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
e, sempre per l'intero, €
5.809,00 per il presente grado oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge da liquidarsi in favore dell'avv. Belardo Bosco che se ne è dichiarato antistatario;
Condanna inoltre la al pagamento Parte_1
delle spese di CTU pari ad e 2.745,91.
Così deciso nella camera di consiglio della 3° SEZIONE, in data 27/08/2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Pierluigi De Nardis Cecilia De Santis
pag. 9/10 pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 3331/2018
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Cecilia De Santis Presidente
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Pierluigi De Nardis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv.ti DE LORENZO FABRIZIO e DE LORENZO
ALBERICA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. BOSCO BELARDO CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, parte attrice conveniva in giudizio la Parte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia
[...]
all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda e dei suoi motivi tutti:
1- Accertare e dichiarare risolti, ai sensi e per gli effetti dell'art.1454 c.c., ed in ogni caso ai sensi dell'art.1453 c.c., i n.tre contratti di appalto di cui trattasi, per esclusivi fatto e colpa della Parte_1
2- Accertare e dichiarare che il valore delle opere eseguite dal
[...]
prestatore d'opera in favore del sig. , è pari a €.65.847,68, oltre IVA CP_1
al 4%, così come indicato nel procedimento di ATP, dal CTU Ing.
3- Persona_1
Accertare e dichiarare che il valore dei vizi e delle difformità presenti nelle opere eseguite dalla assomma, secondo il Prezzario Parte_1 Parte_1
Ufficiale della Regione Lazio del 2007 a €.14.501,75, mentre il valore delle opere rimaste inadempiute, assomma, rispetto ai patti contrattuali, a €.26.181,34, o a quelle somme, maggiori e/o minori, che ad istruzione probatoria esaurita appariranno di giustizia;
4- Accertare e dichiarare che il sig. ha CP_1
versato, tramite successivi acconti, alla la Parte_1
complessiva somma di €.88.000,00; per l'effetto, ai sensi e per gli effetti degli artt.
1218, 1223, 1454, 1453 e 1458 c.c.: 5- condannare la Parte_1 in persona del titolare sig. a restituire al sig.
[...] Parte_1 CP_1
la somma versata in eccedenza pari a €.34.020.06, o quella somma
[...]
maggiore e/o minore, che a tale titolo, ad istruzione probatoria apparirà di giustizia, o comunque equa, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi dal momento dei singoli versamenti sino alla data dell'effettivo soddisfo;
6- condannare la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attore, da determinarsi nella misura pari al maggior costo da sostenere da parte dell'attore:
a) rispetto al contrattato, per l'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto, rimaste ineseguite, che si indica provvisoriamente nella misura di Euro
15.000,00, e definitivamente, in quella somma maggiore e/o minore che ad istruzione probatoria esaurita apparirà, all'attualità, di giustizia, o comunque equa;
b) rispetto al Prezzario Ufficiale della Regione Lazio del 2007, per
l'esecuzione delle opere necessarie a riparare i danni e delle difformità presenti nelle opere già eseguite, nonché di quelli ulteriori e connessi, conseguentemente manifestatisi e che si manifesteranno, in corso di causa, nell'immobile di proprietà esclusiva dell'attore e sulle residue parti condominiali, a causa del mancato esatto adempimento della dedotta obbligazione contrattuale, che si indica provvisoriamente, nella misura complessiva di Euro 15.000,00, e definitivamente, in quella somma maggiore e/o minore che ad istruzione probatoria esaurita apparirà, all'attualità, di giustizia, o comunque equa;
7- condannare la ditta convenuta a risarcire al sig. , i danni non patrimoniali a CP_1 quest'ultimo, procurati e procurandi, per averlo costretto, a causa del proprio colpevole inadempimento contrattuale, ad occupare unitamente alla propria
pag. 2/10 famiglia, un diverso e nettamente più angusto appartamento, e che si quantificano provvisoriamente nella misura di €. 20.000,00, e definitivamente, in quella somma maggiore e/o minore che ad istruzione probatoria esaurita apparirà di giustizia, o comunque equa;
8- Condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attore, delle spese, diritti ed onorari di causa e del procedimento di ATP.”. Si costituiva in giudizio parte convenuta rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis:
1. Accertare e dichiarare la falsità del terzo preteso contratto di appalto, disconosciuto dalla convenuta;
2. Accertare
e dichiarare che il valore delle opere eseguite dalla ammontano a Parte_1
€.113.500,00 I.V.A. esclusa;
3. accertare e dichiarare che il sig. ha CP_1
versato alla la somma di €.77.400,00 (I.V.A. Parte_1
esclusa) pur avendo ricevuto fatture per €.90.000,00 (I.V.A. esclusa); comprendente la quota della sig.ra 4. Dichiarare non utilizzabile nel Parte_2
presente giudizio la relazione di consulenza tecnica effettuata in sede di A.T.P., in quanto non effettuata co i dovuti criteri di obiettività;
5. Respingere tutte le avverse richieste siccome infondate in fatto ed in diritto;
6. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite”. Espletata attività istruttoria, proposta querela di falso, all'udienza del 01/06/2017 sulle conclusioni rassegnate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ. (60 + 20 giorni) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così definiva la causa: “ condanna quale titolare della ditta Parte_1 Parte_1
al pagamento della somma di € 20.000,00, oltre interessi legali dalla
[...]
data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo, in favore di parte attrice;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna quale Parte_1
titolare della ditta a rifondere in favore di Parte_1
controparte il 50% delle spese del presente giudizio che liquida, per l'intero e comprensive della fase di ATP, in € 7.000,00 per compenso professionale ed €
893,00 per spese, oltre la C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15% come per
Legge; - compensa le ulteriori spese di lite ad eccezione delle spese derivanti dalla
pag. 3/10 C.T.U. disposta nel presente giudizio che vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta”
Con atto di citazione in appello, la Parte_3
proponendo n.6 motivi di gravame, ha chiesto la totale riforma della Sentenza
n.1941/2017 – Rep. n. 3391/2017, emessa dal Tribunale Civile di Tivoli in
Composizione Collegiale, in data 08.11/15.11.2017, a definizione del primo grado della causa civile rubricata con R.G. n.201002/2013; Con Comparsa di Risposta, il sig. si è costituito ritualmente in giudizio, e ha contestato ed CP_1 impugnato integralmente quanto ex adverso dedotto, considerato e concluso, e ha quindi domandato il rigetto integrale dell'atto di appello in uno con la conferma della Sentenza impugnata.
Preliminarmente si sostiene l'inammissibilità dell'atto di appello per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 342 c.p.c..
Al riguardo deve osservarsi che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (tra le tante v. Cass. civ. Sez. Ord.n. 36481/2022; VI - 3 Ord., 30/05/2018, n. 13535).
Tali requisiti, indubbiamente, caratterizzano l'atto di appello che critica con sufficiente precisione la decisione impugnata esponendo sia le parti della medesima non condivise sia le ragioni per le quali essa si dovrebbe modificare.
L'eccezione pertanto è infondata.
pag. 4/10 Sempre in via preliminare va osservato che contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il quale sostiene che in relazione a quanto statuito con la sentenza del 12.8.2024, gli atti non sono stati rimessi al P.M. per le sue, eventuali, determinazioni, detta comunicazione risulta, dagli atti del fascicolo telematico, essere stata effettuata ed alla quale il P.M. , in data 19.8.2024. ha apposto il visto
“ Nulla si oppone”.
All'esito si osserva:
L'appello è parzialmente fondato.
Infatti, con il primo motivo, l'appellante si duole del “ Mancato esame delle risultanze istruttorie ed, in particolare, della consulenza grafologica”.
In particolare ci si duole della circostanza che il Tribunale non abbia preso in considerazione i risultati della esperita consulenza grafologica con la quale è stata accertata la falsità della firma del su uno dei tre preventivi Parte_1
depositati in giudizio dal CP_1
Tuttavia la decisione impugnata non fonda il proprio convincimento su tali documenti.
Infatti il Tribunale esplicitamente afferma di condividere le considerazioni del CTU, circa il ricorso al prezzario per valutare il valore delle Parte_4
opere realizzate, atteso che: “ nei preventivi – contratti tra le parti le opere sono descritte in maniera sintetica e non analitica”.
Il CTU ha effettuato, quindi, una propria valutazione di quanto realizzato e del relativo valore delle opere effettivamente compiute a nulla rilevando la circostanza che, parte di esse, fossero contemplate nei menzionati preventivi.
Da ciò ne deriva il difetto di interesse dell'appellante atteso che la denunciata falsità non potrebbe mai condurre ad un risultato utile per la parte.
Quanto ai risultati della prova testimoniale, che si assume disattesa dal Tribunale,
l'appellante non indica a quale deposizione si intenda far riferimento, da chi sia pag. 5/10 stata resa la testimonianza ed in quale udienza sia stata raccolta con ciò impedendo qualunque valutazione sulla doglianza avanzata.
A ciò si deve aggiungere che si assume che risulterebbe la messa in opera del solaio, che sarebbe dovuta avvenire, a cielo aperto, effettuata, viceversa, dopo la copertura del fabbricato con pretesi maggiori costi, senza, tuttavia, indicare da quale dato processuale risulterebbero tali maggiori costi. Quanto alla verniciatura si ammette che i materiali sono stati forniti dalla committenza e che sia stata effettuata due volte a seguito di indicazione del tecnico comunale, intervento che, quindi, si deve ritenere richiesto in quanto la prima verniciatura non è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Con il secondo motivo si censura il “ mancato accoglimento della querela di falso”
Il motivo è da rigettare poiché ai fini del decidere non è necessario fare ricorso all'unico dei tre preventivi depositati in atti di cui si denuncia la falsità. Infatti, come già fatto dal Tribunale, per valutare le opere realizzate ed il loro valore è sufficiente la CTU. Pertanto, atteso che l'ammissibilità della querela di falso condizionata, ai sensi dell'art. 222 cod.proc.civ., alla rilevanza del documento ossia alla sua idoneità ad influire come elemento di prova sulla decisione della causa ( Cass. n.. 2271
del 27/02/1995 ) l'ammissione della stessa deve ritenersi superflua .
Con un ulteriore motivo si denuncia la “ Mancata ammissione di nuova CTU in ordine e lavori edili per cui e causa al fine di determinare con certezza i rapporti di dare - avere tra le parti”.
Espone l'appellante che il CTU avrebbe ritenuto come effettuate opere previste dal preventivo di cui il CTU grafico ha accertato la firma apocrifa. Inoltre si sostiene che, nell'effettuare le proprie valutazioni, il consulente abbia indebitamente fatto ricorso al prezzario regionale. Si aggiunge, inoltre, che sarebbero state svolte numerose lavorazioni aggiuntive di cui non si è tenuto conto.
Le censure sono prive di pregio.
Infatti, quanto alla inclusione nei calcoli del consulente di opere contemplate anche dal preventivo la cui firma si ritiene apocrifa, come sopra indicato,
pag. 6/10 l'eccezione è priva di rilevanza in considerazione del fatto che il tecnico ha provveduto a svolgere le proprie valutazioni rilevando le opere effettivamente realizzate e non quindi utilizzando e/o facendo riferimento ai preventivi intercorsi tra le parti.
Quanto all'impiego del prezziario regionale la parte non specifica in qual modo tale strumento di riferimento le abbia nociuto per cui la censura non è valutabile anche in considerazione del fatto che, costituisce fatto notorio, che i prezziari regionali indicano prezzi, solitamente, al di sopra delle media.
Infine appare dirimente il fatto che, allorché il Tribunale ha condiviso le considerazioni del CTU, il primo Giudice ha espressamente preso in considerazione la circostanza che, comunque, “ Nei preventivi - contratti tra le parti le opere sono descritte in maniera sintetica e non analitica”, per cui l'esigenza di ricorrere al prezziario regionale.
Tale parte della sentenza impugnata non è stata sottoposta ad alcuna critica da parte dell'appellante per cui deve ritenersi formato il giudicato sul punto.
Con il quarto motivo si denuncia la “ Violazione e falsa applicazione dell'articolo
1226 C.C.”.
Afferma l'appellante che il Tribunale “ Non chiarisce minimamente perché sia certa l'esistenza di un danno non essendo stato evidenziato alcun elemento che consenta tale affermazione”. In realtà il tribunale ha effettuato tale valutazione prendendo in considerazione: “ le risultanze della disposta A.T.P. che ha quantificato il valore delle opere effettivamente realizzate;
i costi e le spese necessarie dovute alla verosimile mancata inutilizzabilità dell'immobile per la realizzazione delle opere di completamento;
gli importi che parte convenuta ha espressamente riconosciuto come corrisposti da parte attrice;
le spese sostenute in sede di ATP.”
Tuttavia di tali criteri quelli che appaiono pertinenti, per giungere ad una liquidazione equitativa, sono quelli inerenti la mancata utilizzabilità dell'immobile pag. 7/10 per la realizzazione delle opere di completamento mentre gli altri sono stati valutati dal consulente tecnico.
Pertanto prendendo in considerazione ai fini della liquidazione del danno unicamente il criterio richiamato, si ritiene equo ridurre la liquidazione equitativa effettuata dal tribunale, alla minor cifra di euro 10.000 dovuta quale risarcimento per il mancato godimento del bene nel periodo necessario per la realizzazione delle opere incompiute ovvero viziate così come accertato dal CTU in sede di ATP ( v. pagg. 7 e 10 relazione tecnica in sede di ATP).
A tale somma va aggiunta la condanna al rimborso di quanto liquidato come compenso al CTU che deve essere riconosciuta come danno autonomo, certo e non abbisognevole di liquidazione equitativa e pari alla cifra di euro 2.745,91.
Con il quinto motivo si denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e
171 c.p.c.”
Con il motivo in argomento si sostiene che illegittimamente il primo giudice abbia escluso l'ammissione della prova testimoniale e, a tal proposito, si ripropongono i capitoli di prova già articolati in primo grado.
Tuttavia tali capitoli tendono tutti a fornire la prova dei lavori effettivamente realizzati dall'impresa appellante che, come sopra indicato, sono stati esaminati e valutati dal consulente tecnico in sede di accertamento preventivo per cui deve ritenersi l'ammissione della prova del tutto superflua.
Con il sesto motivo si denuncia la “ erronea condanna dell'appellante le spese di lite di prime cure” .
Sul punto la Corte ritiene di procedere ad una parziale compensazione delle medesime atteso il limitato accoglimento dell'appello nella misura di seguito indicata.
Pertanto condanna l'appellante al pagamento del 50% delle competenze di entrambi i gradi di giudizio che per il primo grado liquida, in base ai parametri del
D.M. n. 55/ 2014, per l'intero, in euro 1.379 per studio, € 1.166 per fase pag. 8/10 introduttiva, € 2.000 per trattazione ed € 2.455 per la fase decisionale per un totale di € 7.000,00 ed € 893,00 per spese, quanto al presente grado, per l'intero, in euro
1.134 per studio, € 921 per fase introduttiva, € 1.843 per trattazione ed € 1.911 per la fase decisionale per un totale di € 5.809,00, oltre le spese di CTU pari ad €
2.745,91
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1941/2017 del 15.11.20217 così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna la al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 10.000, quale misura del CP_1
risarcimento del danno liquidato in via equitativa all'attualità;
- condanna la al pagamento, in Parte_1
favore di del 50% delle competenze del doppio CP_1
grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, per l'intero in
€ 7.000,00 , oltre spese per € 893,00 nonché 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
e, sempre per l'intero, €
5.809,00 per il presente grado oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge da liquidarsi in favore dell'avv. Belardo Bosco che se ne è dichiarato antistatario;
Condanna inoltre la al pagamento Parte_1
delle spese di CTU pari ad e 2.745,91.
Così deciso nella camera di consiglio della 3° SEZIONE, in data 27/08/2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Pierluigi De Nardis Cecilia De Santis
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