TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11259 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 6 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX nella causa R.G.L. 9644 /2025 promossa da:
, Parte_1
con l'avv.MAIOLO MARIANNINA
RICORRENTE contro
Controparte_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato e regolarmente notificato ricorreva a questo Parte_1
Tribunale chiedendo la condanna della società CP_2
1) In via principale: • accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto lavorativo tra la ricorrente e la così come risultante dalla documentazione Controparte_1 prodotta;
2) accertare e dichiarare l'omesso versamento da parte della resistente delle mensilità riguardanti la maternità facoltativa e obbligatoria, così come specificate nella superiore narrativa, dal marzo 2023 al settembre 2023; 3) accertare e dichiarare il mancato versamento da parte del datore di lavoro delle mensilità di giugno e settembre 2021, agosto 2022 e il parziale pagamento della retribuzione di dicembre 2022; 4) accertare e dichiarare l'omesso versamento del TFR così come quantificato nei conteggi riportati nel corpo del presente atto;
e per l'effetto condannare la Società resistente:• a pagare in favore della ricorrente la somma complessiva di € 14.841,84 a titolo di retribuzioni omesse o parzialmente versate, oltre al TFR, così come da conteggi allegati, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e risultante all'esito del giudizio;
in ogni caso:• con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario, oltre alla condanna ex art. 96 per avere la ditta totalmente ignorato le comunicazioni stragiudiziali trasmesse dalla scrivente procuratrice e dalla Sig.ra , trattenendo oltretutto le somme percepite Parte_1
A fondamento delle proprie richieste la ricorrente sosteneva di essere stata assunta con contratto a tempo determinato in data 14 giugno 2021 , poi trasformato a tempo indeterminato con mansioni di banchista riconducibile al 7 livello del CCNL pubblici esercizi e 40 ore settimanali;
di aver richiesto il congedo per complicanza nella gestazione nel periodo dal 15 novembre 2022 al 13 gennaio 2023, prolungato poi fino al 14 marzo 2023 ; di essere stata in aspettativa obbligatoria per maternità dal 2 aprile 2023 al settembre 2023; di non aver ricevuto gli importi previsto nel detto periodo di aspettativa;
di non aver ricevuto le retribuzioni del mese di giugno 2021, settembre 2021, agosto 2022, dicembre 2022 ( acconto di euro 1000,00) marzo 2023 ( acconto di euro 600) ; di non aver ricevuto le buste paga;
di non aver ricevuto il TFR. Previe argomentazioni in diritto concludeva come sopra .
La società non si è costituita ed è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna, dato atto della mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale , la causa è stata discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale .
Dall'esame della documentazione in atti– contratto a tempo determinato a tempo pieno, busta paga 2022, dimissioni per giusta causa del 24.9.2023 oltre alle domande di congedo per maternità presentate all nel periodo dal 15 novembre 2022 al CP_3
13 gennaio 2023 prolungato , poi fino al mese di settembre 2023 – risulta provato che la ricorrente abbia lavorato per la società resistente come banchista 7 livello del CCNL Pubblici esercizi, per 40 ore settimanali dal 14.6.2021 fino al 24.9.2023, e che sia stata in aspettativa per maternità facoltativa e obbligatoria nel periodo dal 15 novembre 2022 fino al mese di settembre 2023 .
Era onere della società dimostrare di aver corrisposto le retribuzioni mensili nonché di aver , come prescritto nella domanda anticipato alla lavoratrice gli importi a CP_3 lei spettanti durante il periodo di congedo per maternità facoltativo e obbligatorio. Il datore di lavoro, rimanendo contumace, ha scelto di non adempiere al suddetto onere probatorio. A ciò va anche aggiunta la valutazione della mancata risposta all'interrogatorio formale della società resistente . E' pur vero che l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c., secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, "valutato ogni altro elemento di prova", va, interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario. E' stato, comunque, precisato che l'ulteriore elemento probatorio non deve peraltro essere ex se suscettivo di fornire piena prova, poiché in tal caso, risultando assolto l'onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio (tra le tante Cass. 1771972014) ; Nel caso di specie, dunque, sussistendo altri elementi di prova, la mancata risposta all'interrogatorio formale è sufficiente a ritenere raggiunta la prova dei fatti posti a fondamento del ricorso.
Alla luce di quanto premesso, tenuto altresì conto del computo degli emolumenti dovuti al lavoratore come risultanti dal conteggio allegato al ricorso che si prospetta corretto ed, inevitabilmente non contestato la società convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di euro 14.841,81 a titolo di retribuzioni spettanti nel periodo di congedo per maternità facoltativo e obbligatorio dal marzo 2023 al settembre 2023 e quelle relative ai mesi di giugno e settembre 2021, agosto 2022, e l'importo mancante di dicembre 2022, oltre al TFR pari quest'ultimo ad euro 2978,66 .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso condanna la società al pagamento in CP_1 favore di della somma lorda di euro 14.841,84 oltre accessori come per Parte_1 legge;
condanna la società soccombente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15% , con distrazione . Roma, 6 novembre 2025
Giudice
Dott.ssa Anna Maria La Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 6 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX nella causa R.G.L. 9644 /2025 promossa da:
, Parte_1
con l'avv.MAIOLO MARIANNINA
RICORRENTE contro
Controparte_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato e regolarmente notificato ricorreva a questo Parte_1
Tribunale chiedendo la condanna della società CP_2
1) In via principale: • accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto lavorativo tra la ricorrente e la così come risultante dalla documentazione Controparte_1 prodotta;
2) accertare e dichiarare l'omesso versamento da parte della resistente delle mensilità riguardanti la maternità facoltativa e obbligatoria, così come specificate nella superiore narrativa, dal marzo 2023 al settembre 2023; 3) accertare e dichiarare il mancato versamento da parte del datore di lavoro delle mensilità di giugno e settembre 2021, agosto 2022 e il parziale pagamento della retribuzione di dicembre 2022; 4) accertare e dichiarare l'omesso versamento del TFR così come quantificato nei conteggi riportati nel corpo del presente atto;
e per l'effetto condannare la Società resistente:• a pagare in favore della ricorrente la somma complessiva di € 14.841,84 a titolo di retribuzioni omesse o parzialmente versate, oltre al TFR, così come da conteggi allegati, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e risultante all'esito del giudizio;
in ogni caso:• con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario, oltre alla condanna ex art. 96 per avere la ditta totalmente ignorato le comunicazioni stragiudiziali trasmesse dalla scrivente procuratrice e dalla Sig.ra , trattenendo oltretutto le somme percepite Parte_1
A fondamento delle proprie richieste la ricorrente sosteneva di essere stata assunta con contratto a tempo determinato in data 14 giugno 2021 , poi trasformato a tempo indeterminato con mansioni di banchista riconducibile al 7 livello del CCNL pubblici esercizi e 40 ore settimanali;
di aver richiesto il congedo per complicanza nella gestazione nel periodo dal 15 novembre 2022 al 13 gennaio 2023, prolungato poi fino al 14 marzo 2023 ; di essere stata in aspettativa obbligatoria per maternità dal 2 aprile 2023 al settembre 2023; di non aver ricevuto gli importi previsto nel detto periodo di aspettativa;
di non aver ricevuto le retribuzioni del mese di giugno 2021, settembre 2021, agosto 2022, dicembre 2022 ( acconto di euro 1000,00) marzo 2023 ( acconto di euro 600) ; di non aver ricevuto le buste paga;
di non aver ricevuto il TFR. Previe argomentazioni in diritto concludeva come sopra .
La società non si è costituita ed è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna, dato atto della mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale , la causa è stata discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale .
Dall'esame della documentazione in atti– contratto a tempo determinato a tempo pieno, busta paga 2022, dimissioni per giusta causa del 24.9.2023 oltre alle domande di congedo per maternità presentate all nel periodo dal 15 novembre 2022 al CP_3
13 gennaio 2023 prolungato , poi fino al mese di settembre 2023 – risulta provato che la ricorrente abbia lavorato per la società resistente come banchista 7 livello del CCNL Pubblici esercizi, per 40 ore settimanali dal 14.6.2021 fino al 24.9.2023, e che sia stata in aspettativa per maternità facoltativa e obbligatoria nel periodo dal 15 novembre 2022 fino al mese di settembre 2023 .
Era onere della società dimostrare di aver corrisposto le retribuzioni mensili nonché di aver , come prescritto nella domanda anticipato alla lavoratrice gli importi a CP_3 lei spettanti durante il periodo di congedo per maternità facoltativo e obbligatorio. Il datore di lavoro, rimanendo contumace, ha scelto di non adempiere al suddetto onere probatorio. A ciò va anche aggiunta la valutazione della mancata risposta all'interrogatorio formale della società resistente . E' pur vero che l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c., secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, "valutato ogni altro elemento di prova", va, interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario. E' stato, comunque, precisato che l'ulteriore elemento probatorio non deve peraltro essere ex se suscettivo di fornire piena prova, poiché in tal caso, risultando assolto l'onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio (tra le tante Cass. 1771972014) ; Nel caso di specie, dunque, sussistendo altri elementi di prova, la mancata risposta all'interrogatorio formale è sufficiente a ritenere raggiunta la prova dei fatti posti a fondamento del ricorso.
Alla luce di quanto premesso, tenuto altresì conto del computo degli emolumenti dovuti al lavoratore come risultanti dal conteggio allegato al ricorso che si prospetta corretto ed, inevitabilmente non contestato la società convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di euro 14.841,81 a titolo di retribuzioni spettanti nel periodo di congedo per maternità facoltativo e obbligatorio dal marzo 2023 al settembre 2023 e quelle relative ai mesi di giugno e settembre 2021, agosto 2022, e l'importo mancante di dicembre 2022, oltre al TFR pari quest'ultimo ad euro 2978,66 .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso condanna la società al pagamento in CP_1 favore di della somma lorda di euro 14.841,84 oltre accessori come per Parte_1 legge;
condanna la società soccombente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15% , con distrazione . Roma, 6 novembre 2025
Giudice
Dott.ssa Anna Maria La Marra