TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/12/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1085/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 9 dicembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
AM ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1085/2022 R.G. promossa da
,Parte_1 in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempre con sede in Catania, Corso dei Martiri della Libertà, rappresentato e di Parte_2
difeso dall'Avv. Francesco Sgroi;
ricorrente
CONTRO
- in persona del Commissario, comeControparte_2
tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso 1 Avvocatura provinciale
,
dell' CP_2 (n. fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce E
F. LI;
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanze ingiunzione. All'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 29.07.2022, parte ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro
del Tribunale di Enna, proponendo opposizione avverso:
- ordinanza ingiunzione n. OI – 000101963 e ordinanza ingiunzione n. 000103782, notificate in data
20.7.2022, con le quali l' di Enna ha ingiunto ai ricorrenti di pagare inControparte_3
solido la somma di €. 22.500,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'anno 2013 (mancato versamento di ritenute e contributi nella qualità di sostituto di imposta);
- ordinanza ingiunzione n. OI – 000101964 e ordinanza ingiunzione n. 000102469, notificate in data
20.7.2022, con le quali l' di Enna ha ingiunto ai ricorrenti di pagare inControparte_3
solido la somma di €. 28.000,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'anno 2014 (mancato versamento di ritenute e contributi nella qualità di sostituto di imposta per le somme a tale titolo poste a carico del lavoratore);
- ordinanza ingiunzione n. OI – 000101432 e ordinanza ingiunzione n. 000102223, con le quali ha ingiunto ai ricorrenti di pagare in solido la somma di €.1' Controparte_4
32.500,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'anno 2015
(mancato versamento di ritenute e contributi nella qualità di sostituto di imposta per le somme a tele titolo poste a carico del lavoratore).
Deduceva l'opponente, l'infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per i motivi spiegati in ricorso. Eccepiva tra l'altro, la nullità delle ordinanze ingiunzione per violazione della procedura prevista dalla L.n. 689/1981 e segnatamente dei termini previsti all'art. 14 per notificazione della violazione.
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca di tali ordinanze ingiunzione in quanto infondate,
ingiuste ed illegittime e, conseguentemente, dichiararle nulle e prive di effetti giuridici.
Si costituiva l' CP_3 che rappresentava che Le Ordinanze relative all'annualità 2015 sono state
CP sottoposte a rettifica ai sensi dell'art. 23, DL 48/23 nonché ai sensi del Messaggio n. 1931/2023,
in relazione agli importi residui dovuti a titolo di quota a carico (doc. 13).
Le Ordinanze relative alle annualità 2013 e 2014 sono state annullate per stralcio operato dall' Controparte_5
Parte ricorrente insisteva in ricorso.
Il Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza.
*******
L'CP_3 ha annullato parte delle ordinanze ingiunzione opposte ( annualità 2013 e 2014).
Rispetto alle stesse va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quelle relative all'anno 2015, sono state oggetto di rettifica e rideterminazione dell'importo.
Non risulta che parte ricorrente abbia provveduto a versare l'importo di cui all'ordinanza ingiunzione rideterminata e rettificata ai sensi dell'art. 23, DL 48/23 nonché ai sensi del Messaggio n.
1931/2023, di guisa che non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ciò posto il ricorso è infondato. In ordine al motivo facente leva sulla entità della sanzione si rileva che la quantificazione è avvenuta sulla base di normativa vigente illo tempore, così come la rideterminazione è stata effettuata sulla scorta di normativa sopravvenuta al deposito del ricorso.
Ancora, con riferimento alle violazioni amministrative che vengono in rilievo in questa sede, parte opponente ha contestato tra l'altro, a norma dell'art. 14 della 1. n.689/1981, il tardivo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell' CP_2 resistente
Anche tale doglianza è infondata.
Va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L.
12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che "L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689".
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della 1. 689/1981, "in quanto applicabili". L'applicabilità dell'art. 14 1. 689/1981 inoltre è riconosciuta anche dalla Circolare CP_3 numero 32
del 25.02.2022, secondo cui "In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n.
689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione
(cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)".
Segnatamente, l'art. 14 1. n.689/1981 prevede che "La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Per l'applicazione di tale disposizione, poi, occorre ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma
6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n.
27, il termine previsto dall'art. 14 1. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cass. Sez. Unite 31.10.2019, n.28210; Cass. 25.10.2019 n. 27405; Trib. di Catania
sentenze n. 811/2023 e 888/2023 richiamate).
Nel caso in esame la contestazione è avvenuta tempestivamente: vedi diffida in atti relativa all'annualità 2015, notificata in data 30.05.2017, mentre l'atto di accertamento è del 23.05.2017 e quindi nel rispetto dei 90 gg.
Conseguentemente, l'ordinanza ingiunzione impugnata e rideterminata va confermata nel suo ammontare rettificato.
Le spese processuali vanno compensate tenuto conto che trattasi di importo di gran lunga inferiore a quello originario ed oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
dichiara cessata la materia del contendere rispetto alle ordinanze ingiunzioni afferente alle annualità
2013 e 2014;
rigetta il ricorso rispetto alle ordinanze ingiunzioni relative all'anno 2015 ( tenuto conto della rettifica del relativo importo).
Compensa le spese.
Enna, 09 dicembre 2025.
Il Giudice
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 9 dicembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
AM ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1085/2022 R.G. promossa da
,Parte_1 in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempre con sede in Catania, Corso dei Martiri della Libertà, rappresentato e di Parte_2
difeso dall'Avv. Francesco Sgroi;
ricorrente
CONTRO
- in persona del Commissario, comeControparte_2
tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso 1 Avvocatura provinciale
,
dell' CP_2 (n. fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce E
F. LI;
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanze ingiunzione. All'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 29.07.2022, parte ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro
del Tribunale di Enna, proponendo opposizione avverso:
- ordinanza ingiunzione n. OI – 000101963 e ordinanza ingiunzione n. 000103782, notificate in data
20.7.2022, con le quali l' di Enna ha ingiunto ai ricorrenti di pagare inControparte_3
solido la somma di €. 22.500,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'anno 2013 (mancato versamento di ritenute e contributi nella qualità di sostituto di imposta);
- ordinanza ingiunzione n. OI – 000101964 e ordinanza ingiunzione n. 000102469, notificate in data
20.7.2022, con le quali l' di Enna ha ingiunto ai ricorrenti di pagare inControparte_3
solido la somma di €. 28.000,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'anno 2014 (mancato versamento di ritenute e contributi nella qualità di sostituto di imposta per le somme a tale titolo poste a carico del lavoratore);
- ordinanza ingiunzione n. OI – 000101432 e ordinanza ingiunzione n. 000102223, con le quali ha ingiunto ai ricorrenti di pagare in solido la somma di €.1' Controparte_4
32.500,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'anno 2015
(mancato versamento di ritenute e contributi nella qualità di sostituto di imposta per le somme a tele titolo poste a carico del lavoratore).
Deduceva l'opponente, l'infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per i motivi spiegati in ricorso. Eccepiva tra l'altro, la nullità delle ordinanze ingiunzione per violazione della procedura prevista dalla L.n. 689/1981 e segnatamente dei termini previsti all'art. 14 per notificazione della violazione.
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca di tali ordinanze ingiunzione in quanto infondate,
ingiuste ed illegittime e, conseguentemente, dichiararle nulle e prive di effetti giuridici.
Si costituiva l' CP_3 che rappresentava che Le Ordinanze relative all'annualità 2015 sono state
CP sottoposte a rettifica ai sensi dell'art. 23, DL 48/23 nonché ai sensi del Messaggio n. 1931/2023,
in relazione agli importi residui dovuti a titolo di quota a carico (doc. 13).
Le Ordinanze relative alle annualità 2013 e 2014 sono state annullate per stralcio operato dall' Controparte_5
Parte ricorrente insisteva in ricorso.
Il Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza.
*******
L'CP_3 ha annullato parte delle ordinanze ingiunzione opposte ( annualità 2013 e 2014).
Rispetto alle stesse va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quelle relative all'anno 2015, sono state oggetto di rettifica e rideterminazione dell'importo.
Non risulta che parte ricorrente abbia provveduto a versare l'importo di cui all'ordinanza ingiunzione rideterminata e rettificata ai sensi dell'art. 23, DL 48/23 nonché ai sensi del Messaggio n.
1931/2023, di guisa che non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ciò posto il ricorso è infondato. In ordine al motivo facente leva sulla entità della sanzione si rileva che la quantificazione è avvenuta sulla base di normativa vigente illo tempore, così come la rideterminazione è stata effettuata sulla scorta di normativa sopravvenuta al deposito del ricorso.
Ancora, con riferimento alle violazioni amministrative che vengono in rilievo in questa sede, parte opponente ha contestato tra l'altro, a norma dell'art. 14 della 1. n.689/1981, il tardivo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell' CP_2 resistente
Anche tale doglianza è infondata.
Va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L.
12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che "L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689".
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della 1. 689/1981, "in quanto applicabili". L'applicabilità dell'art. 14 1. 689/1981 inoltre è riconosciuta anche dalla Circolare CP_3 numero 32
del 25.02.2022, secondo cui "In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n.
689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione
(cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)".
Segnatamente, l'art. 14 1. n.689/1981 prevede che "La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Per l'applicazione di tale disposizione, poi, occorre ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma
6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n.
27, il termine previsto dall'art. 14 1. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cass. Sez. Unite 31.10.2019, n.28210; Cass. 25.10.2019 n. 27405; Trib. di Catania
sentenze n. 811/2023 e 888/2023 richiamate).
Nel caso in esame la contestazione è avvenuta tempestivamente: vedi diffida in atti relativa all'annualità 2015, notificata in data 30.05.2017, mentre l'atto di accertamento è del 23.05.2017 e quindi nel rispetto dei 90 gg.
Conseguentemente, l'ordinanza ingiunzione impugnata e rideterminata va confermata nel suo ammontare rettificato.
Le spese processuali vanno compensate tenuto conto che trattasi di importo di gran lunga inferiore a quello originario ed oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
dichiara cessata la materia del contendere rispetto alle ordinanze ingiunzioni afferente alle annualità
2013 e 2014;
rigetta il ricorso rispetto alle ordinanze ingiunzioni relative all'anno 2015 ( tenuto conto della rettifica del relativo importo).
Compensa le spese.
Enna, 09 dicembre 2025.
Il Giudice