Ordinanza cautelare 28 marzo 2024
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 24/02/2026, n. 3450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3450 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03450/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00545/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 545 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriana Fiormonti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della delibera della Commissione Centrale ex art. 10 L. n. 82/1991 dell'11 ottobre 2023, notificata l’8 novembre 2023, con la quale è stata disposta la revoca del programma di protezione nei confronti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa IL NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame la sig.ra -OMISSIS- ha adito questo Tribunale per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera della Commissione Centrale dell’11 ottobre 2023, notificata l’8 novembre 2023, adottata ex art. 10 della legge 15 marzo 1991, n. 82 (di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia); con detta delibera è stata disposta la revoca, ex art. 13 quater della citata legge, del programma di protezione esteso nei confronti della ricorrente, in quanto facente parte del nucleo familiare del collaboratore di giustizia sig. -OMISSIS-.
2. Rappresenta in punto di fatto la ricorrente: di essere cognata del predetto collaboratore di giustizia e, in forza di detto rapporto di affinità, di essere stata inserita nel programma di protezione di quest’ultimo unitamente al di lei figlio minore di età (nipote del collaboratore) e alla di lei madre (suocera del collaboratore).
3. Con la delibera gravata, lamenta la -OMISSIS-, la Commissione centrale avrebbe ingiustamente ed illegittimamente revocato il programma di protezione nei suoi riguardi sul presupposto che la stessa si sarebbe resa irreperibile, sia al domicilio protetto che telefonicamente, dal 10 al 14 luglio 2023, per essere stata impegnata ad organizzare una grigliata di fine anno con la classe del figlio, che ha avuto luogo il 13 luglio 2023 in una località limitrofa a quella protetta. La contestata e protratta irreperibilità, come dalla stessa dichiarato alle Autorità il 14 luglio 2023, sarebbe stata cagionata da un guasto al telefono, tale da doverlo lasciare per più giorni in assistenza; la stessa avrebbe comunque comunicato al NOP in data 8 luglio 2023 che per i giorni sopra indicati sarebbe stata impegnata con altre mamme per l’organizzazione della suddetta grigliata. Quindi, conclude la -OMISSIS-, la revoca del programma si fonderebbe unicamente sulla sua mancata reperibilità per 3 giorni.
4. Il provvedimento gravato sarebbe dunque illegittimo, secondo la prospettazione della ricorrente, per i seguenti motivi: violazione di legge e segnatamente degli artt. 9, 11, 12, 13 quater, comma 1 e 2, l. n. 82/1991 e 11 d.m. n.161/2004; eccesso di potere; carenza di istruttoria; erroneità e contraddittorietà della motivazione.
5. Sostiene, in particolare, la ricorrente che l’Amministrazione non avrebbe effettuato alcun bilanciamento tra l’interesse pubblico e l’interesse privato in gioco, non avendo in particolare considerato, oltre al merito delle violazioni contestate, lo stato di pericolo in cui la stessa verserebbe, specie dopo la revoca del programma, a causa delle dichiarazioni accusatorie rese dal cognato, collaboratore di giustizia. Il provvedimento gravato, inoltre, disporrebbe l’allontanamento della ricorrente dal figlio minore, affidando lo stesso alla nonna, in ragione della loro estraneità “ alla violazione commessa dalla congiunta ”, incaricando il SCP di segnalare la posizione del minore alla competente Procura presso il Tribunale per i Minorenni ai fini di eventuali determinazioni in merito e con gravi ripercussioni sul bambino.
6. In data 9 febbraio 2024 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando in data 22 marzo 2024 un’articolata relazione difensiva e documentazione relativa al procedimento di causa.
7. Con ordinanza di questa Sezione del 28 marzo 2024, n. -OMISSIS-, l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente è stata respinta .
8. In vista dell’udienza di merito, la ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria, con la quale ribadisce le proprie argomentazioni ed evidenzia che il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza definitiva del 16 gennaio 2025, ha dichiarato il non luogo a provvedere per un provvedimento limitativo/ablativo della responsabilità genitoriale della -OMISSIS- nell’interesse del minore.
9. All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026, previa discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è infondato e va respinto.
11. In via preliminare, giova ricordare che, sul piano normativo, la revoca delle speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni è disciplinata all'art. 13 quater del d.l. n. 8/1991, convertito in legge n. 82/1991, che al primo comma dispone: “ Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge”.
12. Il primo comma della disposizione, quindi, detta il principio generale che presiede all'applicazione delle misure protettive (criterio della temporaneità e della periodica rinnovazione del giudizio) ed individua i parametri valutativi del giudizio di eventuale permanenza/revoca delle medesime (pericolo alla incolumità, condotta del destinatario della misura). In particolare, le speciali misure di protezione sono a termine e possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge.
Il secondo comma distingue poi due diverse ipotesi di revoca, l’una obbligatoria e l’altra facoltativa, sulla base dei fatti che giustificano il ritiro della misura di protezione, stabilendo che “ costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l’inosservanza degli impegni assunti a norma dell’art. 12, comma 2, lettere b) ed e), nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l’inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell’articolo 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l’offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall’inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al co. 6 dell'art. 9”. Come risulta dalla lettera del comma riportato, la distinzione tra le due fattispecie rileva sull’esercizio del potere di revoca riconosciuto in capo alla Commissione. Ricorrendo una delle circostanze di cui alla prima parte del comma 2, la Commissione decide in modo automatico per la revoca della misura di protezione, che avrà, appunto, natura obbligatoria (“costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure…” ). Al verificarsi, invece, di una delle fattispecie afferenti alla seconda tipologia, la revoca è invece facoltativa (“ Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione … ”).
13. Infatti, per tale ultima ipotesi, la norma rimette alla Commissione la valutazione discrezionale sulla revoca o anche solo la modifica della misura, al fine di adeguarla alle esigenze e alle sopravvenienze del caso concreto, fissando alcuni criteri, in particolare quando le misure di protezione non sono state applicate con la definizione di uno speciale programma di protezione, tra i quali il tempo trascorso dall’inizio della collaborazione, la fase e il grado in cui si trovano i procedimenti penali in cui le dichiarazioni sono state rese e le situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell’art. 9.
14. La revoca, come la modifica, delle speciali misure di protezione e dello speciale programma di protezione disposti dalla Commissione Centrale e sottoscritti dall'interessato (art. 12 della legge n. 82/1991 e succ. mod.) - e dunque costituenti oggetto di un vero e proprio contratto di natura pubblica, fonte di reciproci diritti ed obblighi - possono essere disposte o per la cessazione, o per la modifica, del presupposto essenziale delle misure, ossia del pericolo cui è esposto il collaboratore di giustizia in conseguenza dei suoi apporti alle indagini, oppure per i comportamenti inadempienti dello stesso collaboratore (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1955 del 7 aprile 2010).
15. In tale quadro deve rilevarsi che, con l'eccezione dei casi di revoca obbligatoria, qualsiasi altra modifica del regime di protezione speciale fruito (incluso quello della mancata proroga dello stesso) richiede una valutazione comparativa di due interessi essenziali in gioco: quello dello Stato a conservare la collaborazione e quello del privato alla vita e all'incolumità personale.
16. Rimane fermo il postulato che l'eventuale attualità dello stato di pericolo non giustifica di per sé sola la fruibilità di uno speciale programma di protezione da parte degli interessati, allorché il loro comportamento non solo renda superflue le speciali misure di protezione accordate, ma risulti in oggettivo contrasto con le finalità perseguite dalla stessa legge n. 82/1991 e successive modifiche e integrazioni.
17. Il provvedimento di revoca è, dunque, censurabile davanti al giudice amministrativo soltanto nel caso di errori di fatto e vizi ictu oculi rilevabili di illogicità, irrazionalità e travisamento dei fatti “ pena la sostituzione - non consentita dall’ordinamento - all’organo amministrativo al quale la normativa vigente ha affidato la competenza a svolgere tale tipologia di valutazione ” (cfr. Tar del Lazio, sez. I ter, 19 febbraio 2026, n. 3129 e 21 giugno 2022, n. 8274).
18. Tenuto conto delle richiamate coordinate normative ed interpretative, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la scelta discrezionale effettuata dall’Amministrazione di operare la revoca facoltativa del programma di protezione nei confronti della -OMISSIS- risulti immune dai vizi dedotti dalla ricorrente, non risultando viziata da macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
19. Nel caso all’esame, la revoca del programma di protezione è stata, infatti, disposta ex comma 2 dell’art. 13 quater della legge n. 82/1991, in ragione delle inadempienze comportamentali che la -OMISSIS- ha posto in essere rispetto agli obblighi assunti con l’ingresso nel circuito tutorio, essendosi allontanata per più giorni senza autorizzazione dalla località protetta ed essendosi resa irreperibile per lo stesso periodo sia telefonicamente che presso il domicilio protetto.
20. Nel far ciò, la -OMISSIS- ha esposto a rischio, oltre alla propria, anche (almeno) l’incolumità del figlio minore e dello stesso collaboratore di giustizia; condotte puntualmente richiamate nella delibera gravata, che hanno comportato la vanificazione delle esigenze di protezione, segretezza e riservatezza inerenti al programma di protezione, integrando i presupposti per la c.d. revoca facoltativa del programma.
21. Come evidenziato nella delibera gravata e come risulta dalla documentazione in atti (cfr. nota del SCP del 16 agosto 2023), la ricorrente (alla quale era già stata rigettata per ragioni di sicurezza la richiesta di potersi allontanare dal 10 al 20 luglio 2023 dalla località protetta per recarsi, con madre e figlio, da un’amica estranea al circuito tutorio e dimorante in una località controindicata), si è resa irreperibile dal 10 al 14 luglio 2023 senza alcuna autorizzazione da parte delle Autorità competenti, a suo dire per organizzare una grigliata per la fine della scuola del figlio in località diversa da quella protetta e rendendosi non raggiungibile telefonicamente e irreperibile in località protetta e per più giorni; al punto che lo stesso collaboratore di giustizia, segnalando alle Autorità l’irreperibilità della cognata e dei familiari, ha lamentato, con nota del 14 luglio 2023 in atti, il rischio per la propria incolumità derivante dal comportamento irresponsabile e noncurante del pericolo da parte della -OMISSIS-.
22. La revoca del programma, invero, è stata disposta dalla Commissione Centrale sulla base di concordi pareri delle Autorità giudiziarie competenti; pareri che, per giurisprudenza consolidata, integrano proprio quella specifica e qualificata valutazione ponderata dei vari interessi e, in particolare, quello della giustizia alla prosecuzione del programma con il diritto alla tutela della incolumità del collaboratore e dei suoi familiari (cfr. Tar del Lazio, sez. I ter, sentenza n.12134/2019).
23. Nel parere del 6 settembre 2023 la DDA competente, considerando tra l’altro dell’assenza di futuri impegni processuali della -OMISSIS-, ha espresso, infatti, il proprio avallo a qualunque scelta della Commissione fosse volta a garantire l’incolumità del collaboratore e degli altri soggetti inseriti nel programma di protezione, incolumità evidentemente (e come dallo stesso collaboratore segnalato) messa in pericolo dalla condotta imprudente e indifferente al rischio palesato dalla ricorrente con le richiamate condotte che hanno giustificato la revoca.
24. La DNAA, a sua volta, con parere del 14 settembre 2023, ha espresso parere favorevole alla revoca del programma nei confronti della sopradetta, anche in tal caso enfatizzando il rischio per l’incolumità del collaboratore di giustizia derivante dalle condotte della -OMISSIS-, incompatibili con il regime tutorio.
25. Tanto considerato, le evidenze agli atti smentiscono quanto sostenuto dalla ricorrente circa la mancata valutazione da parte della Commissione del pericolo cui la stessa sarebbe (per causa propria) esposta.
26. Come evidenziato nella delibera gravata, in sede di bilanciamento degli interessi coinvolti, difatti, le violazioni comportamentali commesse dall'interessata – ritenute di obiettiva gravità – sono state considerate prevalenti rispetto allo stato di pericolo, che l'interessata ha comunque dimostrato di non percepire, né rispetto a se stessa, né rispetto a figlio minore, al collaboratore di giustizia e agli altri soggetti tutelari, essendosi allontanata dalla località protetta e avendo posto in essere condotte contrarie al dovere di mimetizzazione; pericolo che poi, in maniera contraddittoria, in sede di giudizio, la stessa -OMISSIS- invoca a sostegno della illegittimità del provvedimento gravato.
27. Sul punto, va invero considerato che, come osservato dal Consiglio di Stato (sez. III: sentenza 10 dicembre 2025, n. 9725 e sentenza 8 settembre 2023, n. 8413), ai fini del mantenimento della protezione accordata, assume un rilievo decisivo la responsabilità personale connessa alla oggettiva condotta della persona protetta, ove la stessa risulti incompatibile con la preminente esigenza d’interesse pubblico generale di non vanificare i risultati di contrasto al crimine perseguiti dalle misure (finanziariamente ed organizzativamente costose) adottate ai sensi della disciplina di riferimento ma, soprattutto, con la necessità di non mettere inutilmente in pericolo la vita degli agenti e della popolazione che potrebbe essere coinvolta in attentati criminosi alla vita del collaboratore e/o dei suoi familiari che si siano incautamente esposti; esigenze che, nel caso di specie, la -OMISSIS- ha evidentemente, con la propria condotta, disatteso.
28. L’asserita situazione di pericolo nella quale la -OMISSIS- incorrerebbe a seguito della revoca del programma non avrebbe, dunque, potuto giustificare il mantenimento delle speciali misure di protezione.
29. In proposito, peraltro, va rimarcato che con la delibera gravata la Commissione Centrale ha incaricato il Servizio Centrale di Protezione di segnalare la posizione della predetta alla competente Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ai fini dell’adozione delle ordinarie misure di protezione, ritenute adeguate al livello di rischio, con ciò assicurando comunque alla -OMISSIS- un regime di tutela anche ad esito della revoca del programma; la Commissione ha ritenuto, altresì, di segnalare il figlio minore della stessa al competente Tribunale per i Minorenni, ai fini delle eventuali dovute determinazioni; ciò, invero, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, senza determinare – anche perchè, come evidenziato dalla difesa erariale, esulante dai propri poteri – alcun allontanamento ai sensi dell’art. 403 codice civile della -OMISSIS- dal figlio.
30. Figlio che, allo stato, per quanto disposto con la delibera impugnata, permane nel regime tutorio unitamente alla nonna. Inconferente in proposito si palesa la circostanza che il Tribunale del Minori abbia disposto il non luogo a provvedere in ordine alla responsabilità genitoriale della -OMISSIS- sul figlio.
31. Per tutto quanto esposto, il ricorso è infondato e va respinto.
32. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, attese le peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente (sig.ra -OMISSIS-) ed il collaboratore di giustizia (sig. -OMISSIS-).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
NI NG, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
IL NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL NE | NI NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.