Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. n. 157/2025 proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...] Parte_1 vv. Riccardo Crucianelli;
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 rappresentato e difeso dall' Avv. Riccardo Crucianelli;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in BALMORAL (AUSTRALIA) in data 27.01.2015, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di AMGUILLARA SABAZIA, dell'anno 2018, al N. 7, Parte II, S. C alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
- II figlio minore : Persona_1
E' affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilita genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
-Il figlio minore risiederà in Via Giuseppe Mazzini n. 4 in via prevalente presso la madre mentre l'altro coniuge potrà vederlo e tenerlo con se quando vorrà previa accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo, almeno dal martedì all'uscita di scuola sino al venerdì mattina all'entrata della scuola, nonchè durante le vacanze estive per nn. 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi preventivamente entro la data del 30 maggio di ogni anno.
-La casa coniugale sita in Anguillara Sabazia, Via Di Santo Stefano n. 63 è assegnata definitivamente al padre , essendone il legittirno proprietario Parte_2
-Il Sig. nulla corrisponderà alla Sig.ra per il suo mantenimento Parte_2 Pt_1
-Il Sig. corrisponderà alla Sig. un assegno mensile di euro 100,00 per Parte_2 Parte_1 Per il mantenimento del figlio a decorrere del mese di Aprile 2025 al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del e e da rivalutarsi annualmente sulfa base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
-le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportive, parascolastica e ricreativa – purchè preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza ) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 per cento per ciascuno.
Così deciso in Civitavecchia, 20.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone