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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANDUZIO STEFANO, Presidente
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503FL01561-2024 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugnava l'atto di accertamento deducendo, in sintesi:
difetto di motivazione dell'atto impugnato;
carenza di prova in ordine alla soggettiva inesistenza delle operazioni contestate e alla consapevolezza della società di partecipare a un meccanismo fraudolento;
illegittimità delle sanzioni irrogate;
violazione del diritto al contraddittorio e di altre garanzie procedimentali;
richiesta, in via subordinata, di riconoscimento della deducibilità dell'IVA accertata.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato, illustrando dettagliatamente le risultanze istruttorie e le ragioni giuridiche a fondamento della pretesa.
All'udienza del [_26 GENNAIO 2026__], la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza relativa al difetto di motivazione non è fondata. L'avviso di accertamento risulta adeguatamente motivato, anche mediante rinvio per relationem al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, regolarmente notificato alla parte. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la motivazione per relationem è legittima ove l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dal contribuente (Cass. n. 18117/2004; n. 10205/2003; n. 6232/2003; n. 4989/2003).
Sulla prova della soggettiva inesistenza delle operazioni e della consapevolezza del cessionario
La questione centrale attiene alla legittimità del recupero dell'IVA detratta in relazione a fatture emesse da
Società_1 S.r.l.s., ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti, nell'ambito di uno schema di “frode carosello” e di utilizzo del “regime doganale 42”.
Dagli atti e dalle controdeduzioni dell'Ufficio emerge che:
la società fornitrice Società_1 S.r.l.s. presentava plurimi indici di “cartiera” (assenza di struttura, omesso versamento IVA, rapporti commerciali pressoché esclusivi con il “gruppo” di cui fa parte la ricorrente, assenza di magazzini e dipendenti); la merce risultava trasportata direttamente dai produttori extra-UE ai locali delle società commerciali italiane, senza reale interposizione delle società “cartiere”; la ricorrente faceva parte di un gruppo di imprese coordinate, con elementi di collegamento oggettivo e soggettivo, come risulta da intercettazioni, documentazione bancaria e pubblicitaria, e dalla ricostruzione dei flussi commerciali;
la ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare la propria buona fede o la diligenza richiesta a un operatore accorto.
Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 21/05/2024,
n. 14102), in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via presuntiva e sulla base di elementi oggettivi, che il cessionario fosse a conoscenza,
o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, della frode a monte. Una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di aver adottato tutte le cautele ragionevolmente esigibili. Nel caso di specie, la pluralità e gravità degli elementi raccolti dall'Ufficio (assenza di struttura del fornitore, rapporti esclusivi, flussi commerciali anomali, intercettazioni, assenza di riscontro documentale da parte della ricorrente) consente di ritenere assolto l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione. La ricorrente, a fronte di tali elementi, non ha fornito prova idonea a dimostrare la propria estraneità o la buona fede.
Le sanzioni irrogate risultano legittime, essendo fondate sulla dichiarazione infedele e sull'indebita detrazione dell'IVA. Non sussistono elementi di incertezza normativa o di assenza di colpevolezza tali da giustificare l'annullamento o la riduzione delle sanzioni. La determinazione delle sanzioni risulta conforme ai criteri di legge (D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997).
Sulle ulteriori eccezioni procedurali
Le eccezioni relative al difetto di contraddittorio, alla sottoscrizione dell'atto e alla deducibilità dell'IVA sono infondate. Il contraddittorio risulta rispettato, essendo stato notificato il PVC e instaurato il confronto in fase precontenziosa. L'atto impugnato risulta sottoscritto da funzionario legittimato, come da documentazione prodotta dall'Ufficio. La deducibilità dell'IVA accertata non è riconoscibile in caso di operazioni soggettivamente inesistenti.
Sulla richiesta di prova testimoniale
La Corte, valutata la completezza del quadro probatorio documentale e presuntivo, non ritiene necessario, ai fini della decisione, l'ammissione di prova testimoniale, non ravvisando la presenza di fatti specifici e controversi che non possano essere accertati sulla base degli atti e delle presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, come richiesto dalla disciplina processuale tributaria (art. 7 D.Lgs. 546/1992;
Cass. civ., Sez. V, ord. 21/05/2024, n. 14102).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese a carico di parte soccombente di € 1.500,00.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANDUZIO STEFANO, Presidente
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503FL01561-2024 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugnava l'atto di accertamento deducendo, in sintesi:
difetto di motivazione dell'atto impugnato;
carenza di prova in ordine alla soggettiva inesistenza delle operazioni contestate e alla consapevolezza della società di partecipare a un meccanismo fraudolento;
illegittimità delle sanzioni irrogate;
violazione del diritto al contraddittorio e di altre garanzie procedimentali;
richiesta, in via subordinata, di riconoscimento della deducibilità dell'IVA accertata.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato, illustrando dettagliatamente le risultanze istruttorie e le ragioni giuridiche a fondamento della pretesa.
All'udienza del [_26 GENNAIO 2026__], la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza relativa al difetto di motivazione non è fondata. L'avviso di accertamento risulta adeguatamente motivato, anche mediante rinvio per relationem al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, regolarmente notificato alla parte. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la motivazione per relationem è legittima ove l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dal contribuente (Cass. n. 18117/2004; n. 10205/2003; n. 6232/2003; n. 4989/2003).
Sulla prova della soggettiva inesistenza delle operazioni e della consapevolezza del cessionario
La questione centrale attiene alla legittimità del recupero dell'IVA detratta in relazione a fatture emesse da
Società_1 S.r.l.s., ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti, nell'ambito di uno schema di “frode carosello” e di utilizzo del “regime doganale 42”.
Dagli atti e dalle controdeduzioni dell'Ufficio emerge che:
la società fornitrice Società_1 S.r.l.s. presentava plurimi indici di “cartiera” (assenza di struttura, omesso versamento IVA, rapporti commerciali pressoché esclusivi con il “gruppo” di cui fa parte la ricorrente, assenza di magazzini e dipendenti); la merce risultava trasportata direttamente dai produttori extra-UE ai locali delle società commerciali italiane, senza reale interposizione delle società “cartiere”; la ricorrente faceva parte di un gruppo di imprese coordinate, con elementi di collegamento oggettivo e soggettivo, come risulta da intercettazioni, documentazione bancaria e pubblicitaria, e dalla ricostruzione dei flussi commerciali;
la ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare la propria buona fede o la diligenza richiesta a un operatore accorto.
Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 21/05/2024,
n. 14102), in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via presuntiva e sulla base di elementi oggettivi, che il cessionario fosse a conoscenza,
o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, della frode a monte. Una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di aver adottato tutte le cautele ragionevolmente esigibili. Nel caso di specie, la pluralità e gravità degli elementi raccolti dall'Ufficio (assenza di struttura del fornitore, rapporti esclusivi, flussi commerciali anomali, intercettazioni, assenza di riscontro documentale da parte della ricorrente) consente di ritenere assolto l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione. La ricorrente, a fronte di tali elementi, non ha fornito prova idonea a dimostrare la propria estraneità o la buona fede.
Le sanzioni irrogate risultano legittime, essendo fondate sulla dichiarazione infedele e sull'indebita detrazione dell'IVA. Non sussistono elementi di incertezza normativa o di assenza di colpevolezza tali da giustificare l'annullamento o la riduzione delle sanzioni. La determinazione delle sanzioni risulta conforme ai criteri di legge (D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997).
Sulle ulteriori eccezioni procedurali
Le eccezioni relative al difetto di contraddittorio, alla sottoscrizione dell'atto e alla deducibilità dell'IVA sono infondate. Il contraddittorio risulta rispettato, essendo stato notificato il PVC e instaurato il confronto in fase precontenziosa. L'atto impugnato risulta sottoscritto da funzionario legittimato, come da documentazione prodotta dall'Ufficio. La deducibilità dell'IVA accertata non è riconoscibile in caso di operazioni soggettivamente inesistenti.
Sulla richiesta di prova testimoniale
La Corte, valutata la completezza del quadro probatorio documentale e presuntivo, non ritiene necessario, ai fini della decisione, l'ammissione di prova testimoniale, non ravvisando la presenza di fatti specifici e controversi che non possano essere accertati sulla base degli atti e delle presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, come richiesto dalla disciplina processuale tributaria (art. 7 D.Lgs. 546/1992;
Cass. civ., Sez. V, ord. 21/05/2024, n. 14102).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese a carico di parte soccombente di € 1.500,00.