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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 360/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 stesso e dall'Avv. Marianna FAMÀ (C.F. C.F._2
- appellante -
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Iolanda CP_1 P.IVA_1
GIORDANELLI (C.F. ) C.F._3
- appellata -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con sentenza n. 296/2020, emessa il 23.7.2020 e depositata il 28.9.2020 (proc. n.
539/2019 RGAC), il Giudice di Pace di Paola, in parziale accoglimento della domanda proposta dall'Avv. , ha accertato la responsabilità contrattuale Parte_1
Con di (di seguito, ) per l'applicazione di spese non previste e modifiche CP_1 tariffarie unilateralmente disposte sull'utenza telefonica dell'attore dal 2015 al 2017, condannandola alla restituzione di € 1.005,20, oltre interessi fino al soddisfo, mentre ha riconosciuto maturata la prescrizione quinquennale per il periodo precedente (fino al
2014) e non provati i danni.
1.2. – Avverso tale decisione ha proposto appello il quale ha Parte_1
chiesto di condannare la parte appellata, in riforma della sentenza impugnata, al pagamento dell'ulteriore somma di € 3.993,80, atteso che:
1) la prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito sulla base del contratto del
6.10.2025 erano decennale e, pertanto, non era maturata in relazione al periodo per cui è causa (da ottobre 2010 ad ottobre 2017);
2) le indennità previste per l'inottemperanza alla richiesta di migrazione verso la
Con medesima in relazione alla linea voce ed alla linea ADL, previste dalla Carta
Con dei servizi , prescindono dalla prova di danni.
Con 1.3. – Si è costituita , che ha chiesto di rigettare l'appello, eccependo:
- la prescrizione quinquennale del diritto alla ripetizione di somme versate in esecuzione di prestazioni periodiche;
- l'improcedibilità della domanda volta ad ottenere l'indennizzo per mancata migrazione della linea telefonica, da farsi valere unicamente in via stragiudiziale, dinanzi l'Autorità Garante per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- l'infondatezza della pretesa indennitaria perché la mancata attivazione del piano Con tariffario era imputabile alla quale società telefonica di provenienza Pt_2
e comunque per carenza di prova dei pregiudizi sofferti;
- in ogni caso l'erroneità del calcolo dell'indennizzo in quanto la data concordata per la migrazione era quella del 23.11.2017 (23 giorni dopo la data dell'adesione alla proposta di migrazione), mentre la data finale era quella del 15.2.2018 (data della missiva indirizzata all'Avv. con cui la Telecom, replicando alla Parte_1
2 sua segnalazione in riferimento alla mancata migrazione della linea, lo informava che l'ordine di rientro in Telecom era stato annullato).
2.1. – Ciò posto il primo motivo di appello è fondato.
Per giurisprudenza consolidata, l'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, piuttosto che a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., in quanto sorge a causa e nel momento in cui è effettuata la singola indebita erogazione, diversamente dalle prestazioni periodiche vere e proprie per le quali la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita ex ante e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali (cfr. Sez. L, Sentenza n. 21962 del 10/9/2018; Sez. L,
Sentenza n. 28436 del 5/11/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 20361 del 14/7/2023).
Pertanto, in relazione alle somme indebitamente corrisposte da ottobre 2010 ad ottobre
2017, non è maturata la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in data 3.6.2019.
Le somme indebitamente per l'intero periodo considerato (da ottobre 2010 ad ottobre
2017) ammontano complessivamente ad € 1.050,40, così calcolate: € 257,14 (€ 5.98 per
43 bimestri, da ottobre 2010 ad ottobre 2017 a titolo di noleggio router); 611,46 (€ 7,11 per differenze tariffarie mensili per 86 mesi); € 90 (€ 10,80 per 3 bimestri, a titolo di ulteriori differenze tariffarie); € 91,80 (€ 10,20 per 9 bimestri a titolo di Profilo Tutto
Voce, nuova voce tariffaria unilateralmente applicata da giugno 2016 ad ottobre 2017).
Con Pertanto, la deve essere condannata alla restituzione di € 1.050,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, in luogo del minore importo di € 1.005,20, stabilito dal primo giudice.
2.2. – È infondato il secondo motivo di appello.
Invero, il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla carta dei servizi non solleva l'utente dall'onere di provare il danno, giacché dall'esistenza e dall'entità del disservizio, rilevanti ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo, non può trarsi in via presuntiva la dimostrazione dell'effettivo verificarsi di un pregiudizio risarcibile (cfr. sia pur in materia di malfunzionamento del servizio di connessione analogica, Sez. 3, Sentenza n.
27609 del 29/10/2019).
3 Nel caso di specie, l'appellante non ha provato e neppure specificamente dedotto concreti pregiudizi risarcibili, mentre si è limitato ad invocare gli indennizzi previsti dalla Carta servizi.
2.3. – L'accoglimento solo in minima parte dell'atto di appello (per una differenza di
45,20 rispetto alla pronuncia di primo grado) giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.
Rimane ferma la condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado contenuta nella sentenza appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in riforma della sentenza appella, condanna al CP_1 pagamento di € 1.050,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore di compensa le spese del giudizio di secondo grado, Parte_1
confermando la condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado contenuta nella sentenza appellata.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 28 aprile 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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