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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
CAUSA CIVILE N. R.G. 12978/2023
Promosso da: (C.F. , in proprio e nella Parte_1 C.F._1
qualità di legale rappresentante pro-tempore della con sede in Catania Controparte_1
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. EMANUELE BIANCAROSA ed P.IVA_1
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Catania, Corso Italia n. 251;
RICORRENTI
contro
:
, nella persona del Controparte_2
suo legale rappresentante;
RESISTENTE CONTUMACE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 28/03/2025, è presente per parte ricorrente in sostituzione dell'Avv.
Emanuele Biancarosa, l'Avv. Vito Fava, il quale insiste in domanda e nelle note conclusive e chiede che la causa venga decisa.
- Alle ore 9,10 il G.O.T. si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Alle ore 12,20, all'esito della Camera di Consiglio, il Giudice Onorario decide la causa mediante sentenza emessa a fine udienza e depositata telematicamente in data odierna.
Il G.O.T
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
pagina1 di 17 N. R.G. 12978/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 12978/2023 promossa da:
(C.F. , in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante pro-tempore della con sede in Catania (P.I. Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. EMANUELE BIANCAROSA ed elettivamente P.IVA_1
domiciliati presso il suo studio in Catania, Corso Italia n. 251;
RICORRENTI
contro
:
, nella persona del suo Controparte_2
legale rappresentante;
RESISTENTE CONTUMACE
****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 24/11/2023, depositato in pari data, in proprio e nella Parte_1
qualità di legale rappresentante pro-tempore della dichiarava di proporre Controparte_1
pagina2 di 17 opposizione, ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n. 689/1981 e dell'art. 6 Decreto
Legislativo n. 150/2011 e successive integrazioni e modifiche, avverso le ordinanze ingiunzioni nn. 23/0218 prot. n. 13204 del 07.07.2023 e nn. 23/0218 prot. n. 13205 del
07.07.2023 emesse dal Dirigente Responsabile del Servizio - Controparte_2
CP_2 [...]
, Controparte_3
e notificate all'opponente in data 27/10/2023.
Premetteva in fatto che:
In data 08/10/2019 era stato notificato all'opponente, ad istanza dell' Controparte_2
, verbale di accertamento e notificazione n. 19/0334 del 25/09/2019
[...]
(all. 2). Nel detto verbale, ai fini delle sanzioni irrogate, veniva testualmente riferito: “In data
05/07/2019 questo Ispettorato, allo scopo di verificare l'osservanza, nei confronti del personale occupato, delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, effettuava accesso ispettivo presso il bar - pasticceria avente insegna “SIDDUCI” gestito dalla società "EASY CAFE' S.R.L.S." sito in Catania, nella via Etnea n. 206/208. In tale occasione, alla presenza del legale rappresentante della ditta, sig. nato Parte_1
ad UC (Belgio) il 01/04/1981, sono stati individuati i sotto elencati lavoratori, trovati intenti al lavoro e precisamente: nato a [...] il [...], Parte_2
trovato intento alla preparazione di tavola calda, che dichiara di aver iniziato a lavorare per il bar "Sidduci” da oggi (05/07/2019) e di non essere stato regolarizzato; Parte_3
, nata a [...] il [...], che dichiara di essere dipendente da maggio
[...]
2018 con la qualifica di cuoco-pasticciere e di avere svolto un orario di lavoro giornaliero dalle ore 10,00 alle ore 14,00 per 6 giorni a settimana e per complessivi 24 ore settimanali;
nato a [...] il [...] che dichiara di essere dipendente Controparte_4
da febbraio 2018 con la qualifica di banconista e di avere svolto un orario di lavoro giornaliero dalle ore 10,00 alle ore 14,00 per 6 giorni alla settimana per complessivi 24 ore settimanali;
nato a [...] il [...], che dichiara di lavorare Parte_4
presso il bar da aprile 2017 con la mansione di pasticcere e di aver svolto 24 ore settimanali per 6 giorni di lavoro a settimana;
, nato in [...] il [...], Persona_1
che dichiara di lavorare nei bar da giugno 2018 con la mansione di lavapiatti/addetto alle pulizie, con orario di lavoro dalle ore 09:30 alle ore 17:30 con due ore di pausa pranzo e per
6 giorni alla settimana. Inoltre, durante l'accesso ispettivo del 05 luglio, venivano individuati altri due soggetti, uno visto dietro il bancone bar e l'altro, chiamato con il nome di " ", Pt_2
pagina3 di 17 ed individuato nella cucina posta al piano superiore, i quali si allontanavano arbitrariamente senza aver fornito le loro generalità. Per tale aspetto, si invitava il datore di lavoro a convocarli nel più breve tempo possibile presso l'intestato Ispettorato del Lavoro per rendere specifica dichiarazione sulla loro presenza nei luoghi di lavoro. In data 23/07/2019 entrambi
i soggetti si presentavano presso i locali dell di Catania e dopo essere stati CP_2
riconosciuti dagli ispettori verbalizzanti, rilasciavano dichiarazione. Nello specifico si identificavano i sigg.ri: , nato a [...] il [...], che dichiarava che SO in occasione dell'accesso ispettivo del 05/07/2019 si trovava a lavorare presso il bar
“Sidduci” in quanto il giorno precedente il sig. RN gli aveva chiesto, a seguito di una ordinazione di tavola calda e pasticceria, di dare un aiuto al cuoco. Quel giorno essendo sprovvisto di documento di riconoscimento, preso da panico, si era allontanato. Precisa altresì di non percepire reddito di cittadinanza. , nato a [...] il Controparte_5
18/11/1988, dichiara che in occasione dell'accesso ispettivo del 05/07/2019 si trovava presso il bar "Sidduci” in quanto amico del sig. e proprio nel momento Parte_1
dell'accesso stava dietro il bancone senza però lavorare per il bar. Preso da panico si era allontanato. Precisa altresì di non percepire reddito di cittadinanza. Al termine della visita condotta presso la sede operativa in data 05/07/2019, con verbale di primo accesso ispettivo, si dava atto alla ditta delle operazioni effettuate e nel contempo si richiedeva la documentazione che al momento non era stata possibile visionare. Si precisa, altresì, che i verbalizzanti avendo rilevato, nella visita ispettiva del 05/07/2019, la presenza in azienda di un numero di lavoratori non regolarizzati (n. l, tale ) pari o superiore al Parte_2
20%, su un totale di lavoratori presenti (n. 5), in pari data e con separato atto, hanno emesso, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i., il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale della sede operativa sita in Catania in Via Etnea n. 206/208, revocato in data
08/07/2019, su istanza del datore di lavoro, avendo, lo stesso, provveduto alla regolarizzazione del lavoratore ed effettuato il pagamento del 25% della Parte_2
sanzione unica aggiuntiva. La ditta in data 16/07/20l9 e 22/07/2019 produceva la documentazione richiesta con il verbale di primo accesso del 05/07/2019. A conclusione della verifica di tutta documentazione, preso atto delle dichiarazioni spontanee rese dai lavoratori ed esaminato il Libro Unico del lavoro (LU.L.) da ottobre 2016 a giugno 2019 in cui sono annotati mensilmente lo stato di presenza o di assenza dei lavoratori (sezione presenze) e
l'elaborazione dei dati retributivi (sezione paga), sono state rilevate le seguenti violazioni di legge di seguito riportate: • D. L. 22 febbraio 2002 n. 12 convertito in legge 23 aprile 2002
11. 73, art. 3, comma 3, come sostituito dall'art. 22, comma l del Decreto Legislativo
pagina4 di 17 14/09/2015 n. 151, per avere il datore di lavoro impiegato i lavoratori subordinati,
senza preventiva comunicazione di instaurazione del Parte_5 SO
rapporto di lavoro;
• D. L. n. 112 del 25/06/2008, convertito con legge 06/0S/2008 n. 133, art. 39, comma 7, come sostituito dall'art, 22, comma 5 del Decreto Legislativo 14/09/2015 n. 151, per avere il datore di lavoro registrato in modo infedele sul libro unico del lavoro, i dati relativi alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39, commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali dei lavoratori , Parte_3 [...]
, e . Si precisa che la società Easy CP_4 Parte_4 Persona_1
Cafè s.r.l.s., risulta avere avuto nel periodo di accertamento i seguenti legali rappresentanti:
• , nato a [...], il [...] e residente in [...]
Viagrande (CT), Via Aldo Moro, 53, C.F. , legale rappresentante dal C.F._2
21/06/2016 al 29/10/2018”; • , nato ad [...], il [...] e Controparte_6
residente in [...], C.F. , legale C.F._3 rappresentante dal 29/10/2018 al 11/03/2019; • , nato ad [...] – Parte_1
Bruxelles (BELGIO), 01/04/1981 e residente in [...],
C.F. , legale rappresentante dal 11/03/2019”. C.F._1
Per le inadempienze scaturenti da quanto sopra riportato, venivano notificati gli illeciti amministrativi specificati nella Sezione I/A del verbale unico di accertamento e notificazione.
In particolare, nella Sezione I/A veniva riportata la Diffida ex art. 13 D.lgs. n. 124/2004 con contestuale notifica dell'illecito amministrativo ex art. 14 l. 689/1981 e l'indicazione particolareggiata delle disposizioni normative in materia di lavoro violate. In particolare, veniva contestata la violazione delle seguenti disposizioni: •Violazione dell'art. 3, comma 3
D.L. 112 del 25/06/2008, convertito con legge 06/08/2008 n. 133, art. 39, comma 7, come sostituito dall'art. 223, comma 5 del Decreto legislativo 14.09.2015 n. 151, per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico. Norma sanzionatoria: art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73 del 23.4.2002, come modificato dall'art. 22, c. 1, d.lgs. n. 151/2015, che prevede una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro (S.A.R. €
3.000,00 per ciascun lavoratore irregolare); da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di pagina5 di 17 effettivo lavoro (S.A.R. € 6.000,00 per ciascun lavoratore irregolare); da euro 6.000,00 a euro
36.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro (S.A.R. € 12.000,00 per ciascun lavoratore irregolare). Poiché ha impiegato i sotto elencati lavoratori:
- , nato a [...] il [...], dal 05/07/2019 senza preventiva Parte_2
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, per n. 1 giornata di effettivo lavoro;
- nato a [...] il [...], dal 05/07/2019, senza preventiva SO
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, per n. 1 giornata di effettivo lavoro.
SANZIONE MINIMA € 1.800,00 X N. 2 LAV = € 3.600,00 SANZIONE RIDOTTA €
3.600,00 X N. 2 LAV = € 7.200,00
• Violazione del D.L.M 112 del 25/06/2008, convertito con legge 06/08/2008 n. 133, art. 39, comma 7, come sostituito dall'art. 223, comma 5 del Decreto legislativo 14.09.2015 n. 151, per avere il datore di lavoro omesso di registrare o registrato in modo infedele sul libro unico del lavoro, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39 commi 1 e 2 per ciascun mese di riferimento, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali. Norma sanzionatoria: art. 39 comma 7, come sostituito dall'art. 22, comma 5 del Decreto legislativo 14.09.2015 n.
151 che prevede una sanzione amministrativa da euro 150,00 ad € 1.500,00 (S.A.R. € 300,00).
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero ad un periodo superiore a sei mesi, la sanzione va da € 500,00 ad € 3.000,00 (S.A.R. € 1.000,00). Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero ad un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da € 1.000,00 ad € 6.000,00 (S.A.R. € 2.000,00).
Poiché ha impiegato i sottoelencati lavoratori: - , nata a [...] il Parte_3
20/02/1971, con orario di lavoro giornaliero di 4 ore al giorno per 6 giorni a settimana, per complessivi 24 ore settimanali. Registrata sul L.U.L., dall'assunzione (14/04/2018) al mese di settembre 2018, per un orario di lavoro settimanale inferiore rispetto all'orario di lavoro effettivamente svolto;
- nato a [...], il [...], con orario Controparte_4
di lavoro giornaliero di 4 ore, per 6 giorni alla settimana per complessivi 24 settimanali.
Registrato sul L.U.L., dall'assunzione (15/02/2018) al mese di settembre 2018, per un orario di lavoro settimanale inferiore rispetto all'orario di lavoro effettivamente svolto;
- Parte_4
nato a [...] il [...], con orario di lavoro di 24 ore settimanali per 6 giorni
[...] di lavoro a settimana. Registrato sul L.U.L., dall'assunzione (15/03/2018) al mese di pagina6 di 17 settembre 2018, per un orario di lavoro settimanale inferiore rispetto all'orario di lavoro effettivamente svolto;
- nato in [...] il [...], con orario Persona_1
di lavoro giornaliero di 6 ore per 6 giorni alla settimana per complessivi 36 ore settimanali.
Registrato sul L.U.L. dall'assunzione (18/07/2018) al mese di settembre 2018, per un orario di lavoro settimanale inferiore rispetto all'orario di lavoro effettivamente svolto. SANZIONE
MINIMA … € 150,00 SANZIONE AMMINISTRATIVA RIDOTTA € 300,00.
Ciò premesso, i verbalizzanti, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 124/2014 diffidavano l'opponente a sanare le predette inosservanze entro 30 giorni dalla notifica, mediante il pagamento in misura ridotta.
Conseguentemente, l'opponente, in data 20.12.2019, faceva pervenire alla
[...]
, scritti difensivi e richiesta di audizione, ai sensi e per gli Controparte_7 effetti dell'art. 18, l. 689/1981 (all. 3).
Seguiva, poi, la notifica delle ordinanze ingiunzione opposte (cfr. all. 1).
Secondo quanto indicato ivi indicato, gli atti scaturivano dal rapporto prot. n. 48 del
09.06.2020, relativo all'illecito nr. 20/0113, notificato all'opponente rispettivamente in data
12/10/2019 e 17/10/2019, redatto ai sensi dell'art. 17 l. n. 689/81, dagli Ispettori del lavoro:
– . Controparte_8 Controparte_9
In particolare, nelle predette ordinanze ingiunzione così si leggeva: “Ritenuto fondato
l'accertamento effettuato nei confronti del sig. , come sopra Parte_1 generalizzato, per le modalità del fatto e per la condotta dell'autore della violazione. Infatti, in data 05/07/2019 gli Ispettori del Lavoro effettuavano accesso ispettivo presso la sede operativa della ditta in epigrafe indicata, sita in Catania, Via Etnea n.ri 206/208. Durante la visita ispettiva gli Ispettori acquisivano le dichiarazioni dei dipendenti trovati intenti al lavoro e, successivamente, in data 23/07/2019, quelle rese dai lavoratori e SO
Co
, convocati per il tramite del datore di lavoro, presso gli Uffici dell' , Controparte_5 stante che durante l'accesso ispettivo, gli stessi si erano allontanati arbitrariamente. Sulla scorta delle dichiarazioni acquisite nonché dalla disamina della documentazione di lavoro,
a conclusione delle verifiche svolte veniva accertato che la ditta, giorno 05/07/2019 aveva impiegato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro i dipendenti , nato a [...], il [...] e , nato a Parte_2 SO
Catania, il 07/08/1985. Per quanto sopra, con verbale unico di accertamento e notificazione
n. 19/0334 del 25/09/2019 che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, la ditta pagina7 di 17 veniva diffidata ai sensi dell'art. 13 D lgs. 124/04, ad adempiere agli obblighi impartiti ed a effettuare il pagamento della sanzione in misura minima, entro i termini e le modalità indicate nel Verbale. Preso atto che entro i termini assegnati la ditta non ottemperava alle disposizioni prescritte, il verbale assumeva valenza di illecito amministrativo ai sensi dell'art.
16 L. 689/81.
Considerato che
entrambi i lavoratori hanno effettuato un numero di giornate di lavoro inferiore a 30, la sanzione si determina in € 3600,00 per ciascun lavoratore, oltre le spese di notifica”.
L'opponente eccepiva, illegittimità e l'infondatezza delle predette ordinanze per i seguenti motivi di opposizione:
1. Sull'asserita violazione dell'art. 3 comma 3 D.L. 112 del 25/06/2008, convertito con legge 06/08/2008 n. 133, art. 39, comma 7, come sostituito dall'art. 223, comma 5 del
Decreto legislativo 14.09.2015 n. 151. In primo luogo, contestava il contenuto del prodromico verbale unico di accertamento e notificazione, nonché il contenuto delle ordinanze – ingiunzione, rilevando che:
- il verbale di unico di accertamento e notificazione e le ordinanze opposte riferivano l'asserita violazione da parte dell'esponente, dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73 del 23.4.2002, come modificato dall'art. 22, c. 1, d.lgs. n.
151/2015, per avere il datore di lavoro impiegato i lavoratori subordinati, Parte_2
e , senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto
[...] SO
di lavoro. Tali assunti erano inveritieri e destituiti di qualsivoglia fondamento, atteso che alcuna violazione era stata posta in essere dalla società e dal presunto trasgressore in riferimento ai citati lavoratori dipendenti. Nello specifico, veniva riferito che dall'esame delle dichiarazioni acquisite e dalla documentazione esibita era emerso che i lavoratori erano stati impiegati senza che la preventiva, obbligatoria comunicazione fosse stata inviata, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali.
Tali asserzioni non rispondevano a verità, risultando, altresì, infondate e meritevoli di essere annullate per le seguenti motivazioni:
- con riferimento al sig. , alcun rapporto di lavoro subordinato e/o di SO
qualsivoglia altra natura era mai intercorso tra il medesimo e la società Easy Cafe
s.r.l.s., né a far data dal 05/07/2019, né tantomeno, in data antecedente e/o differente rispetto ad essa, con conseguente infondatezza delle contestazioni mosse;
- con riferimento, poi, al sig. , il rapporto di lavoro subordinato Parte_2
intercorrente con la società Easy Cafè s.r.l.s. era stato instaurato in conformità alle
pagina8 di 17 comunicazioni inviate telematicamente al Ministero del Lavoro, senza che Pt_6
potesse essere contestato alcunchè in merito. Invero, il medesimo lavorava alle dipendenze della società esclusivamente dal 09/07/2019, in conformità alla qualifica ed al livello di inquadramento (all. 4); di guisa che nessun rapporto di lavoro e benchè mai di natura subordinata era mai intercorso, né a far data dal 05/07/2019, né in data antecedente e/o differente rispetto ad essa.
Ed ancora, non rispondeva al vero che in data 05.07.2019 i due soggetti sopra indicati, prestassero attività lavorativa in favore della società Easy Cafè srls.
Invero, i signori e si trovavano presso i locali della società al solo Per_2 Parte_2
fine di svolgere un colloquio di lavoro con il datore di lavoro. Il pagamento del 25% della sanzione in misura ridotta, per come risultante dal verbale contestato, era avvenuto esclusivamente per provvedere alla tempestiva revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale disposta dagli ispettori, necessitata, peraltro, dalla natura della medesima, senza fungere da qualsivoglia riconoscimento del rapporto di lavoro.
Peraltro, a supporto dell'asserita esistenza di periodi di lavoro subordinato, antecedenti o intermedi, alcuna prova era stata fornita dagli Ispettori verbalizzanti nel verbale di accertamento ed in particolare, con riferimento al sig. , rispetto al quale SO
alcun elemento, di natura documentale e non, era emerso a supporto delle asserite contestazioni.
In punto di diritto, l'opponente evidenziava che l'elemento determinante ed essenziale ai fini della natura dipendente di un rapporto di lavoro, era la subordinazione, in quanto tale, intesa come vincolo che assoggetta il lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è
l'assoggettamento (cd. "vincolo di subordinazione") del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento dell'organizzazione aziendale) che deve essere concretamente apprezzato in relazione alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione;
mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva.
Alcun elemento probatorio era stato fornito nel verbale ispettivo circa l'esistenza dei caratteri tipici della subordinazione.
pagina9 di 17 Nell'odierno giudizio, avente ad oggetto opposizione ad ordinanze ingiunzioni era l'Amministrazione opposta ad assumere il ruolo di attrice sostanziale e ad avere, ex art. 2697 cc, l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi necessari per l'applicazione delle sanzioni.
L' , sul quale gravava il relativo onere probatorio, non aveva Controparte_2
provveduto a fornire alcuna prova circa la presunta violazione da parte della Easy Cafè
s.r.l.s, senza che le dichiarazioni dei lavoratori potessero in qualche modo essere considerate idonee allo scopo.
L'opponente chiedeva quindi al Tribunale adito di dichiarare nulle, illegittime e/o estinte, ovvero caducare con qualsivoglia formula le ordinanze ingiunzioni opposte, per le motivazioni esposte in narrativa.
In via istruttoria, chiedeva che venisse ordinato all'Autorità che aveva emesso i provvedimenti impugnati, di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia degli atti del procedimento.
Chiedeva inoltre, sempre in via istruttoria, di essere ammessa a prova per testi, con riserva di indicare i testi nel termine all'uopo assegnando.
Produceva i seguenti documenti: 1) Copie notificate ordinanze ingiunzioni opposte;
2)
Verbale unico di accertamento e notificazione n. 19/0334 del 25/09/2019; 3) Scritti difensivi del 20.12.2019.
Con decreto del 16/01/2024, questo Giudice, visti l'art. 414 c.c. e l'art. 7, comma 7 D.lgs
150/2011, ordinava all' di depositare entro dieci giorni prima dell'udienza CP_2 copia dei rapporti con gli atti relativi all'accertamento nonchè alla contestazione o notificazione delle violazioni e fissava l'udienza del 07/05/2024.
L' non si costituiva in giudizio e non Controparte_2
produceva alcunchè.
Alla prima udienza del 07/05/2024, il delegato del procuratore di parte ricorrente insisteva nelle richieste di parte ricorrente e questo Giudice dichiarava la contumacia dell' e riservava ordinanza. Controparte_2
Con ordinanza del 03/07/2024, questo Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle due ordinanze ingiunzione opposte e la richiesta di prova testimoniale di parte ricorrente;
fissava per discussione e decisione l'odierna udienza del
28/03/2025, assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per note conclusive.
pagina10 di 17 Con note conclusive del 17/03/2025, parte ricorrente insisteva in tutte le proprie richieste, evidenziava come, in conseguenza della mancata costituzione dell' , Controparte_2
il Decidente non aveva a disposizione alcun dato e/o documento dal quale si potesse evincere la legittimità della pretesa fatta valere con le ordinanze ingiunzione per cui è causa, di guisa che le medesime dovevano necessariamente ed inevitabilmente essere poste nel nulla in quanto infondate per tutte le motivazioni esposte. Ed in ogni caso, insisteva nella prova per testi, con riserva di indicare i testi nel termine all'uopo assegnando sull'articolato di prova già dedotto in ricorso.
All'udienza odierna, la causa è stata discussa dal delegato del procuratore di parte ricorrente e viene decisa come da dispositivo.
***
L'opposizione è fondata e va accolta.
Preliminarmente, occorre rilevare che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura invero come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento. Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione. All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione. Alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.
La Suprema Corte, ha quindi precisato che: «consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore –
pagina11 di 17 sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria.» (cfr. Cass. n. 1921/2019 ed anche: Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n.
2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n.
20930/2009; Cass. n. 5122/2011 Cass. n. 4898/2015; e Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2018,
n. 24691).
Ciò premesso, si rileva che, nel presente giudizio l' , non si è Controparte_2
costituito, non ha quindi ottemperato all'ordine di questo Giudice impartito con decreto del
16/01/2024, ex art. 414 c.c. e l'art. 7, comma 7 D.lgs 150/2011, di depositare entro dieci giorni prima dell'udienza di comparizione copia dei rapporti con gli atti relativi all'accertamento nonchè alla contestazione o notificazione delle violazioni.
Ora, l' aveva lo specifico onere probatorio di produrre Controparte_2
tutta la documentazione relativa al procedimento sanzionatorio. In particolare, avrebbe dovuto depositare gli atti relativi alla presunta infrazione o violazione per consentire a questo Giudice di verificare o meno la fondatezza delle doglianze avanzate da parte ricorrente, con la conseguenza che la mancata produzione degli atti del procedimento costituisce un elemento di giudizio già di per sé idoneo a far ritenere fondato il ricorso.
La fondatezza del ricorso, in assenza di produzione degli atti del procedimento da parte dell'ente irrogatore della sanzione, è ancora di più evidente quando non consenta la verifica delle specifiche eccezioni dell'opponente, che possono essere accolte o meno solo in base all'esame dei suddetti atti. Ne consegue che l'omessa produzione degli atti del procedimento induce a ritenere presuntivamente che la violazione sia inesistente e che le doglianze del ricorrente siano fondate. (cfr. il Tribunale di Roma sentenza
20/12/2022).
Invero, la Suprema Corte ritiene possibile “l'accoglimento dell'opposizione nelle ipotesi in cui l'opponente possa dimostrare la fondatezza dei motivi di opposizione solo sulla base di tali documenti, costituendo in tali ipotesi il mancato deposito un elemento presuntivo di giudizio in ordine alla fondatezza del ricorso” (Cass. civ., sez. I, 17 gennaio 1998, n. 373);
pagina12 di 17 Ed infatti, la Cassazione ha precisato che: “Il soggetto che propone opposizione contro ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, mentre ha l'onere di eccepire i vizi del provvedimento non rilevabili d'ufficio, quale la mancanza della preventiva contestazione, non ha anche l'onere di porre in essere – al fine di fornire la prova del vizio fatto valere – un'attività processuale diretta all'acquisizione di quegli stessi documenti, quali la copia del rapporto e gli atti relativi all'accertamento della violazione e alla sua contestazione immediata o mediante notificazione, che l'autorità che ha emesso il provvedimento ha il dovere – onere (indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio) di allegare al processo, a seguito del relativo ordine impartito dal pretore con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a norma dell'art. 23, comma 2, della L. n.689 del
1981. D'altra parte, specie nelle ipotesi in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti suddetti, la loro mancata produzione da parte dell'autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio, idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato l'eccezione.” (Cass. civ., sez. I, 8 agosto 1996, n. 7296).
Tale regola va inoltre coordinata il principio, già sancito dall'art. 23, comma 12, della L. n.
689 del 1981 ed oggi ribadito dall'art. 6, 11 comma, del D.Lgs. n. 150 del 2011, in base al quale: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Nella fattispecie in esame parte ricorrente ha contestato di essere autrice dell'illecito né
l' ha prodotto documentazione idonea a supportare le proprie domande, in quanto CP_2
l'affermazione dell'impiego quali lavoratori subordinati, dei signori (già Parte_2
dal 05/07/2019) e e della mancata comunicazione dell'instaurazione del loro SO
rapporto di lavoro è rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio.
Ferma restando la mancata produzione nel presente giudizio degli atti relativi alla presunta infrazione o violazione, andando ad esaminare gli unici elementi in possesso di questo
Giudice, ossia le ordinanze ingiunzione opposte ed il verbale di accertamento prodromico:
Quanto alle ordinanze ingiunzioni impugnate, nel prodromico verbale di accertamento del
25/09/2019 (in atti), si legge che il sig. , in sede di ispezione avvenuta il Parte_2
05/07/2019, ebbe a dichiarare agli Ispettori di avere iniziato a lavorare per il bar “Sidduci” proprio quel giorno (05/07/2019) e di non essere stato regolarizzato.
pagina13 di 17 Quanto a allontanatosi dal locale il giorno dell'ispezione ed in seguito SO recatosi presso gli Uffici dell' il 23/07/2019, aveva dichiarato che in occasione CP_2 dell'accesso ispettivo del 05/07/2019 si trovava a lavorare presso il bar “Sidduci” in quanto il giorno precedente il sig. RN gli aveva chiesto, a seguito di una ordinazione di tavola calda e pasticceria, di dare un aiuto al cuoco.
Ora, quanto alla valenza probatoria del verbale di accertamento redatto dal funzionario ispettivo, com'è noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita: “L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”. Conseguentemente, al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art. 2700 c.c., secondo il quale: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Il verbale ispettivo, pertanto, fa piena prova circa i fatti che gli ispettori attestino essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese e, nel caso in cui il ricorrente intenda contestare tali risultanze dell'atto, occorre proporre querela di falso ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c.
Tuttavia, riguardo alle dichiarazioni acquisite dai funzionari verbalizzanti nell'esercizio del loro potere di accertamento, se per tali dichiarazioni deve ritenersi senza dubbio provato
(in difetto di querela di falso) che siano state comunque ricevute dai pubblici ufficiali, tale fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. non si estende al contenuto sostanziale ed alla veridicità di quanto affermato. Conseguentemente, se le parti hanno dichiarato il falso, questo non risulta nell'atto pubblico. La piena prova fino a querela di falso si limita al fatto che le dichiarazioni siano state rese al pubblico ufficiale, non alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni stesse. In giurisprudenza infatti è ormai costante in tema di sanzioni amministrative, il principio secondo il quale il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, “mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il
pagina14 di 17 quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (cfr. sentenza della Corte di Cassazione n.
10427 del 14 maggio 2014, in tal senso cfr. anche Cass. 6 giugno 2008, n. 15703; Cass. civ. Sez. Lavoro, sentenza n. 8445 del 04/05/2020). Concludendo, è ormai chiaro che il valore di piena prova ex art. 2700 c.c. non copra per intero il verbale dell'Ispettorato
[...]
e che i fatti e le valutazioni in esso contenuti ma non direttamente accertati CP_2 dall'ispettore sono liberamente valutabili dal giudice ex artt. 115 e 116 c.p.c. (Cassazione civile sez. lav., n. 9632 del 11/05/2016).
Ciò posto, nel presente giudizio, l' , non essendosi mai costituito, non ha offerto CP_2
alcuna prova né testimoniale né documentale della asserita circostanza per cui i signori e , in data 05/07/2019, fossero effettivamente dipendenti Parte_2 SO dell' né può ritenersi fondato tale assunto solo sulle dichiarazioni da costoro Controparte_1
rilasciate agli Ispettori e che peraltro erano relative ad attività lavorativa, eventualmente, prestata per un solo giorno (05/07/2019).
Ritiene infatti questo Giudice che tali dichiarazioni rese, in sé e per sé, non siano sufficienti a fornire valida prova del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la società ricorrente ed i signori e Parte_2 Per_2
Si ricorda che affinché si applichi la disciplina del lavoro subordinato, è necessario che: la prestazione sia svolta in modo prevalentemente personale;
la prestazione sia svolta con continuità; la prestazione sia etero organizzata dal committente.
Le suddette condizioni costituiscono gli indici di subordinazione, che vengono così ad affiancarsi a quelli enunciati dalla giurisprudenza. Ed infatti, la Suprema Corte ha chiarito che: “L'elemento indispensabile che connota il lavoro subordinato distinguendolo da quello autonomo è il vincolo di soggezione del lavoratore subordinato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il rispetto dell'orario, l'assenza di rischio.” (Cass. 21/7/2017 n. 18018).
Nel caso di e di non risulta adeguatamente dimostrata, nel Parte_2 SO
presente giudizio, la subordinazione degli stessi, in data 05/07/2019, alla non Controparte_1
essendo stato dimostrato il vincolo di soggezione dei detti signori al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell' aldilà delle loro semplici dichiarazioni Controparte_1 pagina15 di 17 rilasciate agli Ispettori (dichiarazioni unilaterali, prive di fede privilegiata e peraltro relative ad un solo giorno di attività lavorativa, ossia il 05/07/2019).
Ed invero, l' non ha assolto all'onere probatorio, sullo stesso Controparte_2 incombente ex art. 2697 c.c., al fine di dimostrare la fondatezza dell'assunto in ordine alla supposta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Né ha dimostrato che il ed il fossero assoggettati ad un potere disciplinare Per_2 Parte_2
oltre che direttivo.
Non è stato dimostrato, in definitiva, che si trattasse di un rapporto di lavoro subordinato.
Non è stata dimostrata, in definitiva, la commissione dell'illecito da parte di
[...]
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, in accoglimento dell'opposizione spiegata da parte ricorrente, vanno quindi annullate le ordinanze ingiunzioni di pagamento impugnate nel presente giudizio.
Il ricorso va pertanto accolto e le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 12978/2023 R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza:
- Accoglie il ricorso in opposizione proposto da e da Controparte_1 [...]
nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto annulla le opposte Parte_1
ordinanze ingiunzioni nn. 23/0218 prot. n. 13204 del 07.07.2023 e nn. 23/0218 prot.
n. 13205 del 07.07.2023 emesse dal Dirigente Responsabile del Servizio -
[...]
[...]
Controparte_11
, e notificate all'opponente in data 27/10/2023.
[...]
Dichiara nulla dovuto da parte opponente a quel titolo;
Condanna il resistente al pagamento Controparte_2
delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida, ex DM 55/2014, come pagina16 di 17 modificato dal DM 147/2022, in € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e c.p.a, come per legge.
Catania 28/03/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
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