Sentenza 24 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 24/11/2023, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/11/2023
N. 00763/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00148/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Sartini, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Fermo, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Fermo, di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il decreto di respingimento dell'istanza del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata alla Questura di Fermo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Fermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PREMESSO
che nel presente giudizio risulta impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Fermo, di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il decreto di respingimento dell'istanza del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata alla Questura di Fermo;
RILEVATO
che con memoria depositata in atti il 22.11.2023 parte ricorrente ha dichiarato che nelle more del giudizio è venuta meno la materia del contendete poiché l’istante ha ottenuto in data -OMISSIS- il permesso di soggiorno per motivi familiari valido sino al 16.03.2024;
CONSIDERATO
che l’intervenuto rilascio del titolo originariamente richiesto nei termini sopra esposti comporta la cessazione della materia del contendere che va dichiarata ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a. ;
che ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente, Estensore
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.