Articolo 4 della Legge 4 luglio 1959, n. 463
Articolo 3Articolo 5
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28 luglio 1959
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15 agosto 1965
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3 maggio 1974
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20 giugno 1975
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29 dicembre 1978
Art. 4.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge alla gestione speciale prevista dall'articolo 3 si provvede con il contributo degli assicurati e con il concorso dello Stato.
La misura del contributo base e' quella prevista per la classe 3ª della tabella A allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55 .
La misura del contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni e' determinata, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione e tenuto conte della entita' del concorso dello Stato.
Qualora, alla data del 1 gennaio di ciascun anno, non sia emanato, per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma precedente, il provvedimento di cui allo stesso comma, il contributo e' dovuto, sino a quando non sara' entrata in vigore il detto provvedimento e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.
Per il primo anno di applicazione della presente legge il
contributo per l'adeguamento delle pensioni e' stabilito nella misura di lire 600 mensili.
Negli elenchi previsti dall' articolo 2 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 , deve essere specificato, per ciascun iscritto, se ricorre la qualita' di titolare dell'impresa o di familiare coadiuvante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della presente legge.
I contributi obbligatori di cui al presente articolo sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali applicandosi, per la formazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, Le norme della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 , salvo quanto previsto nella presente legge. A tale scopo i ruoli previsti dall'articolo 3 della legge predetta sono integrati, a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la indicazione, degli iscritti per i quali e' dovuto il contributo per l'assicurazione di cui alla presente legge.
I contributi dovuti a norma del presente articolo si prescrivono col decorso di tre anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
Non e' ammessa la possibilita' di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione. (2) (4) (5) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 21 luglio 1965, n. 903 ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che "Il contributo dovuto dagli artigiani per l'adeguamento delle pensioni, a norma dell' articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , e' elevato a lire 1.200 mensili a decorrere dal 1 gennaio 1965". --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi del presente articolo e' stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1974, nella misura di lire 2.500 mensili. --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi del presente articolo e' stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1975, nella misura di L. 6.000, di cui L. 1.000 destinate al risanamento delle rispettive gestioni speciali. --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 21 dicembre 1978, n. 843 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani, ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , e successive modificazioni ed integrazioni, [...] e soggetto alle variazioni annuali di cui all' articolo 22 della legge 3 giugno 1975 n. 160 , e' raddoppiato".
Entrata in vigore il 29 dicembre 1978
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