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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/01/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n.746/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.484/2024 del Tribunale di
Monza ( est. Lojacono), promossa da: da
, titolare dell'omonima Impresa, (P.iva n. Parte_1
),rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ballabio ed elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso il suo studio in Monza, Vicolo Lambro n. 1
APPELLANTE
Contro
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Marialuisa Spinelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lissone (MB) via
Donatello ,12
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE ad integrale riforma della sentenza impugnata:
NEL MERITO
1) accogliere il presente ricorso e, in riforma della Sentenza n. 484/2024 del Tribunale di
Monza – Sezione Lavoro – Giudice Dott.ssa Lojacono pubbl. il 10.06.2024 (sentenza a verbale ex art. 127 ter c.p.c. del 6.06.2024) e notificata in data 13.06.2024, rigettare integralmente tutte le domande di cui al ricorso di primo grado, assolvendo l'odierno appellante da ogni domanda in esso contenuta;
1 2) condannare in ogni caso l'appellato al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO in via preliminare
Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal signor avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n.484/2024, Giudice dott.ssa Claudia
Lojacono;
- nel merito rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dal signor nell'atto Parte_1
di appello, per i motivi esposti in narrativa, e confermare la sentenza n.484/2024 del
Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Claudia Lojacono;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 484/24, in accoglimento del ricorso proposto da , dichiarava la nullità del contratto di CP_1
apprendistato stipulato tra le parti in quanto privo di causa e, per l'effetto, dichiarava che tra le parti era intervenuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 7.1.19 sino alla data delle dimissioni del lavoratore, con diritto del ricorrente ad essere inquadrato sin dall'assunzione nel livello C del CCNL Imprese
Artigiane Legno e Arredo di settore.
Condannava altresì il al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Parte_1
euro 13.763,93 a titolo di TFR , differenze retributive, ratei di 13ma permessi e ferie residue oltre interessi legali e rivalutazione dalla presente sentenza al saldo con diritto del alla regolarizzazione contributiva dal 7.1.19 al 28.9.2020. CP_1
Il deduceva di essere il contratto di apprendistato del 7.01.2019 sottoscritto tra le CP_1
parti illegittimo/nullo in quanto, prima della stipula, era già pienamente in possesso di tutte le competenze proprie del livello che avrebbe dovuto conseguire allo scadere del contratto,per averle apprese durante il proprio ciclo di studi e stage e durante un primo periodo lavorativo presso l'azienda del sig. nel corso del 2018 (con contratto di Parte_1
somministrazione a tempo determinato full-time dall'1.08.2018 al 31.08.2018 poi prorogato fino al 31.12.2018 mediante l'agenzia Adecco).
Deduceva altresì di non avere mai ricevuto alcuna formazione durante il periodo oggetto del contratto di apprendistato da parte del sig. fatta eccezione soltanto per un Parte_1
corso relativo alla sicurezza sul luogo di lavoro .
2 Riteneva inoltre di essere stato erroneamente inquadrato a livello contrattuale D, invece che al livello C del CCNL di settore, e di avere quindi diritto alle differenze retributive richieste in quanto era in grado di lavorare in completa autonomia non solo su lavori ordinari ma anche su progetti complessi riusciva a programmare e ad utilizzare autonomamente tutte le macchine dell'azienda del sig. e in particolare la Parte_1
macchina a controllo numerico a CNC a 5 assi della ditta oltre a coordinare e CP_2
controllare il lavoro degli altri collaboratori, che si rivolgevano sempre a lui quando avevano difficoltà operative.
Il Tribunale di Monza, dopo avere svolto istruttoria testimoniale, così statuiva “Posto quanto sopra non può certo ritenersi che il necessitasse della formazione inerente il CP_1
contratto di apprendistato, soprattutto per quanto riguarda la macchina a controllo numerico, il cui uso costituiva la sua mansione prevalente. In realtà egli era un operaio specializzato già nel 2019.
Non risulta poi che il abbia formato il ricorrente in altri campi, se si esclude il Parte_1
breve corso sulla sicurezza.
Ne deriva che tale contratto di apprendistato era privo di causa e come tale nullo.
Lo stesso va quindi trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 7.1.19 sino alla data delle dimissioni del lavoratore.
In ordine alla problematica relativa all'inquadramento, dalle prove assunte è emerso chiaramente che il svolgeva le mansioni di cui al livello C.”. CP_1
censura la sentenza per avere, erroneamente, il Giudice di prime cure, nella Parte_1
sentenza oggi appellata, dichiarato la nullità del contratto di apprendistato professionalizzante stipulato tra le parti in data 7.01.2019 (con durata di 60 mesi e con mansioni di addetto alla produzione ed assemblaggio di mobili, qualifica di apprendista a tempo pieno con inquadramento nella categoria D del CCNL Imprese Artigiane Legno ed
Arredo e con trattamento economico determinato in applicazione della progressione percentuale di cui all'art. 56, punto 8 del CCNL di settore), accertandone e dichiarandone la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sino alla data delle dimissioni del lavoratore, intervenute in data 20.09.2020.
In particolare, parte appellante ritiene erronei gli assunti secondo cui durante il periodo suindicato, il sig. non avesse mai ricevuto dal sig. la formazione CP_1 Parte_1
necessaria a tale tipologia contrattuale (se non solamente erogando un corso sulla sicurezza sul luogo di lavoro) e che il sig. ancor prima della stipula del contratto di CP_1
3 apprendistato, sarebbe già stato in possesso di tutte le competenze e la formazione che avrebbe poi dovuto ricevere come “apprendista”.
Il Tribunale sul punto così argomenta :“ Nel caso di specie, il piano formativo prodotto in atti, prevedeva oltre ad un formazione pratica, una formazione teorica, da svolgersi presso enti o Istituti accreditati della BA;
tuttavia, non risulta che il Parte_1 abbia fatto frequentare alcun corso al se non quello sulla sicurezza nell'ambiente CP_1 di lavoro”.
Il sig. ritiene invece di avere adempiuto al suo onere formativo nei confronti Parte_1
del ricorrente, rispettando quanto dettagliatamente previsto dal Piano Formativo
Individuale, erogando in suo favore la formazione trasversale per un totale di 40 ore e affiancandolo quale tutor, avendo egli 30 anni di esperienza nel settore, al fine di permettergli di prendere confidenza con il lavoro ed acquisire capacità e competenze tecniche che, in prospettiva, gli avrebbero permesso di operare in autonomia nel periodo di un anno e mezzo in cui controparte ha prestato la propria attività in azienda.
Parte appellante censura inoltre la sentenza nella parte in cui statuisce che “Inoltre, si osserva che nel piano formativo erano indicate le “competenze da conseguire” e si trattava per lo più di competenze che già erano in possesso del presunto apprendista.
Invero il aveva frequentato un corso di studi superiore con l'indirizzo “produzioni CP_1 industriali ed artigianali”, articolazione “industria”, opzione “arredi e forniture
d'interni”, conseguendo il diploma di specializzazione in data 7.7.2018 (doc. 1) , inoltre aveva effettuato un ciclo di stage formativo-professionale presso la ditta IMA Mobili di
Sovico, ove aveva imparato a utilizzare alcune macchine utensili per la foratura e fresatura cassetti e la sezionatrice orizzontale ed effettuava operazioni di movimentazione pannelli standard, controllo qualità ed immagazzinamento pezzi
(circostanza non contestata)”.
Secondo parte appellante anche tale affermazione è completamente errata, in quanto è stato prodotto il solo diploma conseguito presso l'Istituto tecnico “Meroni” di Lissone in data 7.07.2018, dal quale non in alcun modo possibile dedurre quali attività siano state concretamente poste in essere ed apprese durante il ciclo di studi né, tantomeno, se le stesse coincidano poi con quelle praticate presso l'azienda del sig. Parte_1
Parimenti errata, nella tesi del gravame, è l'affermazione del Giudice di prime cure, secondo cui, il sig. sarebbe già stato in possesso delle competenze poi oggetto CP_1 dell'apprendistato, in quanto già acquisite nel periodo di lavoro precedentemente lavorato
4 presso la ditta del sig. con contratto a tempo determinato dall'1.08.2018 al Parte_1
31.12.2018.
Nessuna rilevanza può essere attribuita al contratto di somministrazione a tempo determinato full-time dall'1.08.2018 al 31.08.2018 (poi rinnovato sino al 21.12.2018 e con inquadramento al livello F del CCNL Legno ed arredamento artigiano), poichè in tale periodo in sig. ha rivestito mansioni di aiuto falegname del tutto diverse rispetto a CP_1
quelle poi oggetto del contratto di apprendistato (apprendista operaio addetto alla produzione ed assemblaggio di mobili).
Parte appellante chiede,altresì, la riforma della sentenza nel capo relativo all'inquadramento contrattuale riconosciuto al sig. ritenendo che lo stesso si sia CP_1
limitato a descrivere in modo generico le sue attività svolte che non corrispondono alla realtà, senza individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo e, poi, raffrontare questi con l'attività in concreto svolta, contestando altresì' i relativi conteggi prodotti sulla base dell'erroneo inquadramento contrattuale.
Infine, impugna la sentenza nel capo relativo all'accoglimento della domanda volta alla regolarizzazione contributiva dal 7.1.2019 al 28.09.2020.
Secondo tale domanda è del tutto infondata ed inammissibile in quanto non è Parte_1
CP_ stato integrato il contraddittorio con l' previdenziale, che non è stato chiamato in causa.
Resiste eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art.434 cpc CP_1 poiché l'appellante si limita a riproporre, pedissequamente, le difese proposte nel giudizio di primo grado, senza proporre reali e concrete censure alla sentenza impugnata e quindi senza rappresentare quali sarebbero gli errori commessi dal Giudice nella motivazione della stessa.
Eccepisce altresì l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione attiva del signor ,quale “titolare dell'omonima Impresa” che è stata in realtà Parte_1
cancellata dal Registro delle Imprese a far tempo dal 17.1.2023.
Chiede il rigetto dell'appello, ritenendo infondata l'eccezione sulla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , considerando che costante giurisprudenza ha CP_4
ritenuto che il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul
5 piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell' . CP_4
Quanto ai conteggi del dovuto, precisa che i conteggi sono stati effettuati partendo dalla paga base di €.1.501,88 prevista dal CCNL per la categoria C e sulla base di questa retribuzione minima sono stati ricalcolati gli importi dovuti per paga oraria, permessi, ferie non godute, ore di lavoro festivo, straordinario e supplementare e per TFR risultanti dalle buste paga.
All'udienza del 16 dicembre 2024, dopo la rinuncia da parte del all'azione CP_1
relativamente alla domanda di regolarizzazione contributiva formulata nel ricorso ex art.414 c.p.c. e ad avvalersi della relativa statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
^^^^^
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, motivata dalla difesa della società in relazione al novellato testo dell'art.434 c.p.c., dal momento che l'atto di appello corrisponde ai requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità richiesti dalla disposizione invocata, e, in relazione al contenuto della sentenza impugnata ed alla sola statuizione che contiene, individua le violazioni di legge denunciate e la rilevanza delle medesime ai fini della decisione del primo giudice.
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del il signor . Parte_1
Nel caso in esame va applicata la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, pertanto, se il procuratore non dichiara o notifica l'evento (morte o incapacità), egli continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato.(cfr. da ultimo Corte di
Cassazione sentenza n. 10062/ 2024).
Nel merito, l'appello è infondato alla luce delle seguenti motivazioni.
Come noto, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte di Cassazione,
“l'elemento formativo qualifica la causa stessa del contratto di apprendistato e ciò rende particolarmente stringente la necessità che la volontà negoziale del lavoratore, nell'accedere al tipo contrattuale in questione, si formi sulla base della piena consapevolezza del percorso formativo proposto e della sua idoneità a consentire
l'acquisizione della qualifica alla quale l'apprendistato è finalizzato” (Cass., 24/04/2023,
n. 10826).
La giurisprudenza ha qualificato il contratto di apprendistato come un contratto a causa mista caratterizzato, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall'obbligo
6 del datore di lavoro di garantire un'effettiva formazione, finalizzata al conseguimento da parte dell'apprendista di una qualificazione professionale (ex multis Cass. 14754/14;
Cass. n. 10075/2013).
È stato altresì precisato che in tema di contratto di apprendistato, l'attività formativa non consiste in un generico addestramento o affiancamento (che caratterizza, di norma, tutti i lavoratori neoassunti nel periodo iniziale del rapporto), bensì in insegnamenti specifici funzionali al conseguimento della qualificazione professionale prevista nel piano di formazione.
Il momento formativo assume quindi un ruolo essenziale nel contratto di apprendistato professionalizzante, sussistendo in capo al datore di lavoro un vero e proprio obbligo di garantire un'effettiva formazione finalizzata all'acquisizione, da parte dell'apprendista, di una qualificazione professionale, la quale rappresenta il dato essenziale della speciale figura contrattuale.
Ai fini del giudizio sulla genuinità e validità della causa del contratto di apprendistato occorre verificare se nell'attuazione concreta del rapporto di apprendistato sia o meno stata alterata la funzione economico-individuale del medesimo e, in particolare, se sia stata frustrata la funzione di scambio fra lavoro retribuito e addestramento finalizzato alla acquisizione di una più definita professionalità.
In particolare, occorre verificare: a) se l'apprendista-lavoratore sia stato adibito allo svolgimento delle mansioni descritte nel contratto e in virtù delle quali è stato predisposto il piano formativo, b) se lo stesso non era, al momento dell'assunzione, in possesso della professionalità che, secondo gli accordi intervenuti con il datore di lavoro, avrebbe dovuto essere conseguita attraverso il piano formativo, e c) se sussisteva un progetto formativo individuale, preordinato a garantire il conseguimento delle competenze professionali del lavoratore.
L'assegnazione del lavoratore, sin dall'inizio del rapporto di apprendistato , a mansioni diverse da quelle previste dal contratto ed in relazione alle quali è stato predisposto il piano di formazione individuale determina un vizio genetico della causa del contratto di apprendistato, in quanto risulta vanificato ab origine lo scambio fra lavoro retribuito e addestramento finalizzato alla acquisizione di una più definita professionalità, venendo all'evidenza meno la causa formativa e non essendo in tal caso il piano formativo individuale idoneo a garantire il conseguimento delle competenze professionali necessarie allo svolgimento delle mansioni descritte nel contratto.
7 Nel caso in esame nel contratto di assunzione fatto sottoscrivere al signor è scritto CP_1
che la formazione teorica-pratica era affidata al tutor signor Persona_1
soggetto mai incontrato dal in azienda, circostanza già rilevata da parte appellata CP_1
fin dal ricorso in primo grado, e mai contestata da parte appellante.
In secondo luogo si rileva che il piano formativo, prevedeva una formazione teorica di 80 ore e sul punto emerge in atti che l'unico corso frequentato da , per sole 40 ore, CP_1
verteva sulla sicurezza sul lavoro.
Correttamente il Tribunale ha quindi statuito che “Nel caso di specie, il piano formativo prodotto in atti, prevedeva oltre ad un formazione pratica, una formazione teorica, da svolgersi presso enti o Istituti accreditati della BA , tuttavia non risulta che il abbia fatto frequentare alcun corso al se non quello sulla sicurezza Parte_1 CP_1 nell'ambiente di lavoro.
Inoltre si osserva che nel piano formativo erano indicate le “competenze da conseguire”
e si trattava per lo più di competenze che già erano in possesso del presunto apprendista.
Invero il aveva frequentato un corso di studi superiore con l'indirizzo “produzioni CP_1 industriali ed artigianali”, articolazione “industria”, opzione “arredi e forniture
d'interni”, conseguendo il diploma di specializzazione in data 7.7.2018 (doc. 1) , inoltre aveva effettuato un ciclo di stage formativo-professionale presso la ditta IMA Mobili di
Sovico, ove aveva imparato a utilizzare alcune macchine utensili per la foratura e fresatura cassetti e la sezionatrice orizzontale ed effettuava operazioni di movimentazione pannelli standard, controllo qualità ed immagazzinamento pezzi ( circostanza non contestata).”
Circa le competenze del Signor i testi escussi nel giudizio di primo grado ( , CP_1 Tes_1
, ), hanno confermato che il signor utilizzava e Tes_2 Tes_3 Tes_4 CP_1
programmava in autonomia la macchina a controllo numerico CNC a 5 assi della . CP_2
In particolare, il teste ha dichiarato di aver lavorato per il anche nel Tes_3 Parte_1
2018 ed ha confermato il cap.6 di prova orale dedotto dal signor ovvero “ vero che CP_1 dall'1.8.2018 al 31.12.2018 il signor presso l'azienda del signor iniziò a CP_1 Parte_1
studiare, programmare e utilizzare in via autonoma la macchina a controllo numerico
(d'ora in poi CNC) a cinque assi, con la sola assistenza iniziale di circa due-tre CP_2
giorni di un tecnico della ditta fornitrice , che il signor in seguito chiamava CP_2 CP_1
quando non riusciva da solo a risolvere i problemi di programmazione ed operativi della
CNC Biesse”.
8 Inoltre il teste con riferimento alla macchina CNC ha dichiarato in modo Tes_3 chiaro che il signor “la usava da solo poi se c'erano problemi chiamava il CP_1 CP_1
e se non riuscivano a sistemarla chiamavano il tecnico;
quando sono entrato in Parte_1
azienda il era sempre sotto la macchina (=la CNC a 5 assi, ndr) da solo e la CP_1 sapeva usare, poi il ogni tanto andava lì, come del resto da me”. Parte_1
Anche la testimonianza del teste ha confermato che svolgeva in via Tes_2 CP_1
autonoma tutte le attività indicate nel ricorso di primo grado aggiungendo di aver visto sempre il abbastanza autonomo, nel senso che “il titolare ogni tanto veniva a CP_1 controllare cioè passava e diceva “tutto bene?”.
Dello steso tenore le testimonianze di e che rispettivamente riferivano Tes_1 Tes_5 che “ in particolare è vero che il ricorrente lavorava in autonomia e che cccordinava ke persone indicate, compreso me” e che “ho lavorato con che era l'unico con CP_1 cui mi interfacciavo per l'azienda”. mi fava tutte le informazioni necessarie per CP_1 elaborare il file esecutivo da mandare sulla macchina a controllo numerico a 5” Tes In merito ai testi e correttamente il giudice di prime cure statuisce che Tes_7
Tes
“Invero il teste che era peraltro un collaboratore esterno a chiamata , ha saputo riferire ben poco, se non che anche sapeva usare la macchina 5 assi, fatto Parte_1
irrilevante, posto che quel che interessa ai fini dell'inquadramento del lavoratore e che sapesse usare lui tale macchinario..
Anche il teste ha potuto riferire ben poco, del resto egli si recava in azienda Tes_8 per le pulizie.”
Da quanto sopra, emerge che la reale attività svolta dal sin dal giorno CP_1 dell'assunzione, stride con la causa del sottostante contratto di apprendistato, sia per inosservanza degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro, sia per la professionalità già posseduta dal al momento dell'assunzione, professionalità che, CP_1
secondo gli accordi intervenuti con il datore di lavoro, avrebbe dovuto essere conseguita attraverso il piano formativo
In tema di contratto di apprendistato, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto.
9 Alla luce delle emergenze processuali, questa Corte ritiene corretta la trasformazione del contratto di apprendistato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento a livello C del CCNL Legno e TI (art.24 CCNL, docc.9, 9a),che espressamente annovera i lavoratori i quali ,come il eseguono operazioni su CP_1
macchine a controllo numerico anche per il tramite di terminali, tastiere e monitor TFT, consolle portatili;
- ai quali viene richiesto di riconoscere la materia prima, le attrezzature da utilizzare e il procedimento per il loro corretto utilizzo, conducendo di volta in volta una macchina o eseguendo a banco assemblaggi di componenti o finiture di particolari complessi con l'ausilio anche di macchine ad alto contenuto tecnologico;
attrezzature per le quali l'operatore è in grado di provvedere autonomamente nella loro regolazione;
che è in grado di eseguire il montaggio e/o costruzione di interi componenti di arredamento/infissi eseguendo gli opportuni aggiustamenti;
- che hanno conseguito abilità
e competenze professionali tali da essere in grado di operare in autonomia su una o più macchine provvedendo alla messa a punto ed all'attrezzaggio delle stesse interpretando, ove occorra, schemi e/o disegni tecnici e/o programmi informatici.
In merito alla domanda di regolarizzazione contributiva, si ribadisce che la stessa è stata rinunciata dal avanti la Corte d'Appello. CP_1
La sentenza impugnata va dunque parzialmente riformata, dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di regolarizzazione contributiva, con conferma nel resto della sentenza n.484/2024 del Tribunale di Monza, anche in punto di spese di lite del primo grado.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi , considerati il valore della causa, e l'assenza di attività istruttoria vengono liquidati come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, con ciò correggendo l'errore per omissione contenuto nel dispositivo .
PQM
In parziale riforma della sentenza n.484/2024 del Tribunale di Monza, dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di regolarizzazione contributiva .
Conferma nel resto.
10 Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €.2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Milano,16.12.2024
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
11
Registro generale Appello Lavoro n.746/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.484/2024 del Tribunale di
Monza ( est. Lojacono), promossa da: da
, titolare dell'omonima Impresa, (P.iva n. Parte_1
),rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ballabio ed elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso il suo studio in Monza, Vicolo Lambro n. 1
APPELLANTE
Contro
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Marialuisa Spinelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lissone (MB) via
Donatello ,12
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE ad integrale riforma della sentenza impugnata:
NEL MERITO
1) accogliere il presente ricorso e, in riforma della Sentenza n. 484/2024 del Tribunale di
Monza – Sezione Lavoro – Giudice Dott.ssa Lojacono pubbl. il 10.06.2024 (sentenza a verbale ex art. 127 ter c.p.c. del 6.06.2024) e notificata in data 13.06.2024, rigettare integralmente tutte le domande di cui al ricorso di primo grado, assolvendo l'odierno appellante da ogni domanda in esso contenuta;
1 2) condannare in ogni caso l'appellato al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO in via preliminare
Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal signor avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n.484/2024, Giudice dott.ssa Claudia
Lojacono;
- nel merito rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dal signor nell'atto Parte_1
di appello, per i motivi esposti in narrativa, e confermare la sentenza n.484/2024 del
Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Claudia Lojacono;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 484/24, in accoglimento del ricorso proposto da , dichiarava la nullità del contratto di CP_1
apprendistato stipulato tra le parti in quanto privo di causa e, per l'effetto, dichiarava che tra le parti era intervenuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 7.1.19 sino alla data delle dimissioni del lavoratore, con diritto del ricorrente ad essere inquadrato sin dall'assunzione nel livello C del CCNL Imprese
Artigiane Legno e Arredo di settore.
Condannava altresì il al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Parte_1
euro 13.763,93 a titolo di TFR , differenze retributive, ratei di 13ma permessi e ferie residue oltre interessi legali e rivalutazione dalla presente sentenza al saldo con diritto del alla regolarizzazione contributiva dal 7.1.19 al 28.9.2020. CP_1
Il deduceva di essere il contratto di apprendistato del 7.01.2019 sottoscritto tra le CP_1
parti illegittimo/nullo in quanto, prima della stipula, era già pienamente in possesso di tutte le competenze proprie del livello che avrebbe dovuto conseguire allo scadere del contratto,per averle apprese durante il proprio ciclo di studi e stage e durante un primo periodo lavorativo presso l'azienda del sig. nel corso del 2018 (con contratto di Parte_1
somministrazione a tempo determinato full-time dall'1.08.2018 al 31.08.2018 poi prorogato fino al 31.12.2018 mediante l'agenzia Adecco).
Deduceva altresì di non avere mai ricevuto alcuna formazione durante il periodo oggetto del contratto di apprendistato da parte del sig. fatta eccezione soltanto per un Parte_1
corso relativo alla sicurezza sul luogo di lavoro .
2 Riteneva inoltre di essere stato erroneamente inquadrato a livello contrattuale D, invece che al livello C del CCNL di settore, e di avere quindi diritto alle differenze retributive richieste in quanto era in grado di lavorare in completa autonomia non solo su lavori ordinari ma anche su progetti complessi riusciva a programmare e ad utilizzare autonomamente tutte le macchine dell'azienda del sig. e in particolare la Parte_1
macchina a controllo numerico a CNC a 5 assi della ditta oltre a coordinare e CP_2
controllare il lavoro degli altri collaboratori, che si rivolgevano sempre a lui quando avevano difficoltà operative.
Il Tribunale di Monza, dopo avere svolto istruttoria testimoniale, così statuiva “Posto quanto sopra non può certo ritenersi che il necessitasse della formazione inerente il CP_1
contratto di apprendistato, soprattutto per quanto riguarda la macchina a controllo numerico, il cui uso costituiva la sua mansione prevalente. In realtà egli era un operaio specializzato già nel 2019.
Non risulta poi che il abbia formato il ricorrente in altri campi, se si esclude il Parte_1
breve corso sulla sicurezza.
Ne deriva che tale contratto di apprendistato era privo di causa e come tale nullo.
Lo stesso va quindi trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 7.1.19 sino alla data delle dimissioni del lavoratore.
In ordine alla problematica relativa all'inquadramento, dalle prove assunte è emerso chiaramente che il svolgeva le mansioni di cui al livello C.”. CP_1
censura la sentenza per avere, erroneamente, il Giudice di prime cure, nella Parte_1
sentenza oggi appellata, dichiarato la nullità del contratto di apprendistato professionalizzante stipulato tra le parti in data 7.01.2019 (con durata di 60 mesi e con mansioni di addetto alla produzione ed assemblaggio di mobili, qualifica di apprendista a tempo pieno con inquadramento nella categoria D del CCNL Imprese Artigiane Legno ed
Arredo e con trattamento economico determinato in applicazione della progressione percentuale di cui all'art. 56, punto 8 del CCNL di settore), accertandone e dichiarandone la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sino alla data delle dimissioni del lavoratore, intervenute in data 20.09.2020.
In particolare, parte appellante ritiene erronei gli assunti secondo cui durante il periodo suindicato, il sig. non avesse mai ricevuto dal sig. la formazione CP_1 Parte_1
necessaria a tale tipologia contrattuale (se non solamente erogando un corso sulla sicurezza sul luogo di lavoro) e che il sig. ancor prima della stipula del contratto di CP_1
3 apprendistato, sarebbe già stato in possesso di tutte le competenze e la formazione che avrebbe poi dovuto ricevere come “apprendista”.
Il Tribunale sul punto così argomenta :“ Nel caso di specie, il piano formativo prodotto in atti, prevedeva oltre ad un formazione pratica, una formazione teorica, da svolgersi presso enti o Istituti accreditati della BA;
tuttavia, non risulta che il Parte_1 abbia fatto frequentare alcun corso al se non quello sulla sicurezza nell'ambiente CP_1 di lavoro”.
Il sig. ritiene invece di avere adempiuto al suo onere formativo nei confronti Parte_1
del ricorrente, rispettando quanto dettagliatamente previsto dal Piano Formativo
Individuale, erogando in suo favore la formazione trasversale per un totale di 40 ore e affiancandolo quale tutor, avendo egli 30 anni di esperienza nel settore, al fine di permettergli di prendere confidenza con il lavoro ed acquisire capacità e competenze tecniche che, in prospettiva, gli avrebbero permesso di operare in autonomia nel periodo di un anno e mezzo in cui controparte ha prestato la propria attività in azienda.
Parte appellante censura inoltre la sentenza nella parte in cui statuisce che “Inoltre, si osserva che nel piano formativo erano indicate le “competenze da conseguire” e si trattava per lo più di competenze che già erano in possesso del presunto apprendista.
Invero il aveva frequentato un corso di studi superiore con l'indirizzo “produzioni CP_1 industriali ed artigianali”, articolazione “industria”, opzione “arredi e forniture
d'interni”, conseguendo il diploma di specializzazione in data 7.7.2018 (doc. 1) , inoltre aveva effettuato un ciclo di stage formativo-professionale presso la ditta IMA Mobili di
Sovico, ove aveva imparato a utilizzare alcune macchine utensili per la foratura e fresatura cassetti e la sezionatrice orizzontale ed effettuava operazioni di movimentazione pannelli standard, controllo qualità ed immagazzinamento pezzi
(circostanza non contestata)”.
Secondo parte appellante anche tale affermazione è completamente errata, in quanto è stato prodotto il solo diploma conseguito presso l'Istituto tecnico “Meroni” di Lissone in data 7.07.2018, dal quale non in alcun modo possibile dedurre quali attività siano state concretamente poste in essere ed apprese durante il ciclo di studi né, tantomeno, se le stesse coincidano poi con quelle praticate presso l'azienda del sig. Parte_1
Parimenti errata, nella tesi del gravame, è l'affermazione del Giudice di prime cure, secondo cui, il sig. sarebbe già stato in possesso delle competenze poi oggetto CP_1 dell'apprendistato, in quanto già acquisite nel periodo di lavoro precedentemente lavorato
4 presso la ditta del sig. con contratto a tempo determinato dall'1.08.2018 al Parte_1
31.12.2018.
Nessuna rilevanza può essere attribuita al contratto di somministrazione a tempo determinato full-time dall'1.08.2018 al 31.08.2018 (poi rinnovato sino al 21.12.2018 e con inquadramento al livello F del CCNL Legno ed arredamento artigiano), poichè in tale periodo in sig. ha rivestito mansioni di aiuto falegname del tutto diverse rispetto a CP_1
quelle poi oggetto del contratto di apprendistato (apprendista operaio addetto alla produzione ed assemblaggio di mobili).
Parte appellante chiede,altresì, la riforma della sentenza nel capo relativo all'inquadramento contrattuale riconosciuto al sig. ritenendo che lo stesso si sia CP_1
limitato a descrivere in modo generico le sue attività svolte che non corrispondono alla realtà, senza individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo e, poi, raffrontare questi con l'attività in concreto svolta, contestando altresì' i relativi conteggi prodotti sulla base dell'erroneo inquadramento contrattuale.
Infine, impugna la sentenza nel capo relativo all'accoglimento della domanda volta alla regolarizzazione contributiva dal 7.1.2019 al 28.09.2020.
Secondo tale domanda è del tutto infondata ed inammissibile in quanto non è Parte_1
CP_ stato integrato il contraddittorio con l' previdenziale, che non è stato chiamato in causa.
Resiste eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art.434 cpc CP_1 poiché l'appellante si limita a riproporre, pedissequamente, le difese proposte nel giudizio di primo grado, senza proporre reali e concrete censure alla sentenza impugnata e quindi senza rappresentare quali sarebbero gli errori commessi dal Giudice nella motivazione della stessa.
Eccepisce altresì l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione attiva del signor ,quale “titolare dell'omonima Impresa” che è stata in realtà Parte_1
cancellata dal Registro delle Imprese a far tempo dal 17.1.2023.
Chiede il rigetto dell'appello, ritenendo infondata l'eccezione sulla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , considerando che costante giurisprudenza ha CP_4
ritenuto che il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul
5 piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell' . CP_4
Quanto ai conteggi del dovuto, precisa che i conteggi sono stati effettuati partendo dalla paga base di €.1.501,88 prevista dal CCNL per la categoria C e sulla base di questa retribuzione minima sono stati ricalcolati gli importi dovuti per paga oraria, permessi, ferie non godute, ore di lavoro festivo, straordinario e supplementare e per TFR risultanti dalle buste paga.
All'udienza del 16 dicembre 2024, dopo la rinuncia da parte del all'azione CP_1
relativamente alla domanda di regolarizzazione contributiva formulata nel ricorso ex art.414 c.p.c. e ad avvalersi della relativa statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, motivata dalla difesa della società in relazione al novellato testo dell'art.434 c.p.c., dal momento che l'atto di appello corrisponde ai requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità richiesti dalla disposizione invocata, e, in relazione al contenuto della sentenza impugnata ed alla sola statuizione che contiene, individua le violazioni di legge denunciate e la rilevanza delle medesime ai fini della decisione del primo giudice.
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del il signor . Parte_1
Nel caso in esame va applicata la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, pertanto, se il procuratore non dichiara o notifica l'evento (morte o incapacità), egli continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato.(cfr. da ultimo Corte di
Cassazione sentenza n. 10062/ 2024).
Nel merito, l'appello è infondato alla luce delle seguenti motivazioni.
Come noto, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte di Cassazione,
“l'elemento formativo qualifica la causa stessa del contratto di apprendistato e ciò rende particolarmente stringente la necessità che la volontà negoziale del lavoratore, nell'accedere al tipo contrattuale in questione, si formi sulla base della piena consapevolezza del percorso formativo proposto e della sua idoneità a consentire
l'acquisizione della qualifica alla quale l'apprendistato è finalizzato” (Cass., 24/04/2023,
n. 10826).
La giurisprudenza ha qualificato il contratto di apprendistato come un contratto a causa mista caratterizzato, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall'obbligo
6 del datore di lavoro di garantire un'effettiva formazione, finalizzata al conseguimento da parte dell'apprendista di una qualificazione professionale (ex multis Cass. 14754/14;
Cass. n. 10075/2013).
È stato altresì precisato che in tema di contratto di apprendistato, l'attività formativa non consiste in un generico addestramento o affiancamento (che caratterizza, di norma, tutti i lavoratori neoassunti nel periodo iniziale del rapporto), bensì in insegnamenti specifici funzionali al conseguimento della qualificazione professionale prevista nel piano di formazione.
Il momento formativo assume quindi un ruolo essenziale nel contratto di apprendistato professionalizzante, sussistendo in capo al datore di lavoro un vero e proprio obbligo di garantire un'effettiva formazione finalizzata all'acquisizione, da parte dell'apprendista, di una qualificazione professionale, la quale rappresenta il dato essenziale della speciale figura contrattuale.
Ai fini del giudizio sulla genuinità e validità della causa del contratto di apprendistato occorre verificare se nell'attuazione concreta del rapporto di apprendistato sia o meno stata alterata la funzione economico-individuale del medesimo e, in particolare, se sia stata frustrata la funzione di scambio fra lavoro retribuito e addestramento finalizzato alla acquisizione di una più definita professionalità.
In particolare, occorre verificare: a) se l'apprendista-lavoratore sia stato adibito allo svolgimento delle mansioni descritte nel contratto e in virtù delle quali è stato predisposto il piano formativo, b) se lo stesso non era, al momento dell'assunzione, in possesso della professionalità che, secondo gli accordi intervenuti con il datore di lavoro, avrebbe dovuto essere conseguita attraverso il piano formativo, e c) se sussisteva un progetto formativo individuale, preordinato a garantire il conseguimento delle competenze professionali del lavoratore.
L'assegnazione del lavoratore, sin dall'inizio del rapporto di apprendistato , a mansioni diverse da quelle previste dal contratto ed in relazione alle quali è stato predisposto il piano di formazione individuale determina un vizio genetico della causa del contratto di apprendistato, in quanto risulta vanificato ab origine lo scambio fra lavoro retribuito e addestramento finalizzato alla acquisizione di una più definita professionalità, venendo all'evidenza meno la causa formativa e non essendo in tal caso il piano formativo individuale idoneo a garantire il conseguimento delle competenze professionali necessarie allo svolgimento delle mansioni descritte nel contratto.
7 Nel caso in esame nel contratto di assunzione fatto sottoscrivere al signor è scritto CP_1
che la formazione teorica-pratica era affidata al tutor signor Persona_1
soggetto mai incontrato dal in azienda, circostanza già rilevata da parte appellata CP_1
fin dal ricorso in primo grado, e mai contestata da parte appellante.
In secondo luogo si rileva che il piano formativo, prevedeva una formazione teorica di 80 ore e sul punto emerge in atti che l'unico corso frequentato da , per sole 40 ore, CP_1
verteva sulla sicurezza sul lavoro.
Correttamente il Tribunale ha quindi statuito che “Nel caso di specie, il piano formativo prodotto in atti, prevedeva oltre ad un formazione pratica, una formazione teorica, da svolgersi presso enti o Istituti accreditati della BA , tuttavia non risulta che il abbia fatto frequentare alcun corso al se non quello sulla sicurezza Parte_1 CP_1 nell'ambiente di lavoro.
Inoltre si osserva che nel piano formativo erano indicate le “competenze da conseguire”
e si trattava per lo più di competenze che già erano in possesso del presunto apprendista.
Invero il aveva frequentato un corso di studi superiore con l'indirizzo “produzioni CP_1 industriali ed artigianali”, articolazione “industria”, opzione “arredi e forniture
d'interni”, conseguendo il diploma di specializzazione in data 7.7.2018 (doc. 1) , inoltre aveva effettuato un ciclo di stage formativo-professionale presso la ditta IMA Mobili di
Sovico, ove aveva imparato a utilizzare alcune macchine utensili per la foratura e fresatura cassetti e la sezionatrice orizzontale ed effettuava operazioni di movimentazione pannelli standard, controllo qualità ed immagazzinamento pezzi ( circostanza non contestata).”
Circa le competenze del Signor i testi escussi nel giudizio di primo grado ( , CP_1 Tes_1
, ), hanno confermato che il signor utilizzava e Tes_2 Tes_3 Tes_4 CP_1
programmava in autonomia la macchina a controllo numerico CNC a 5 assi della . CP_2
In particolare, il teste ha dichiarato di aver lavorato per il anche nel Tes_3 Parte_1
2018 ed ha confermato il cap.6 di prova orale dedotto dal signor ovvero “ vero che CP_1 dall'1.8.2018 al 31.12.2018 il signor presso l'azienda del signor iniziò a CP_1 Parte_1
studiare, programmare e utilizzare in via autonoma la macchina a controllo numerico
(d'ora in poi CNC) a cinque assi, con la sola assistenza iniziale di circa due-tre CP_2
giorni di un tecnico della ditta fornitrice , che il signor in seguito chiamava CP_2 CP_1
quando non riusciva da solo a risolvere i problemi di programmazione ed operativi della
CNC Biesse”.
8 Inoltre il teste con riferimento alla macchina CNC ha dichiarato in modo Tes_3 chiaro che il signor “la usava da solo poi se c'erano problemi chiamava il CP_1 CP_1
e se non riuscivano a sistemarla chiamavano il tecnico;
quando sono entrato in Parte_1
azienda il era sempre sotto la macchina (=la CNC a 5 assi, ndr) da solo e la CP_1 sapeva usare, poi il ogni tanto andava lì, come del resto da me”. Parte_1
Anche la testimonianza del teste ha confermato che svolgeva in via Tes_2 CP_1
autonoma tutte le attività indicate nel ricorso di primo grado aggiungendo di aver visto sempre il abbastanza autonomo, nel senso che “il titolare ogni tanto veniva a CP_1 controllare cioè passava e diceva “tutto bene?”.
Dello steso tenore le testimonianze di e che rispettivamente riferivano Tes_1 Tes_5 che “ in particolare è vero che il ricorrente lavorava in autonomia e che cccordinava ke persone indicate, compreso me” e che “ho lavorato con che era l'unico con CP_1 cui mi interfacciavo per l'azienda”. mi fava tutte le informazioni necessarie per CP_1 elaborare il file esecutivo da mandare sulla macchina a controllo numerico a 5” Tes In merito ai testi e correttamente il giudice di prime cure statuisce che Tes_7
Tes
“Invero il teste che era peraltro un collaboratore esterno a chiamata , ha saputo riferire ben poco, se non che anche sapeva usare la macchina 5 assi, fatto Parte_1
irrilevante, posto che quel che interessa ai fini dell'inquadramento del lavoratore e che sapesse usare lui tale macchinario..
Anche il teste ha potuto riferire ben poco, del resto egli si recava in azienda Tes_8 per le pulizie.”
Da quanto sopra, emerge che la reale attività svolta dal sin dal giorno CP_1 dell'assunzione, stride con la causa del sottostante contratto di apprendistato, sia per inosservanza degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro, sia per la professionalità già posseduta dal al momento dell'assunzione, professionalità che, CP_1
secondo gli accordi intervenuti con il datore di lavoro, avrebbe dovuto essere conseguita attraverso il piano formativo
In tema di contratto di apprendistato, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto.
9 Alla luce delle emergenze processuali, questa Corte ritiene corretta la trasformazione del contratto di apprendistato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento a livello C del CCNL Legno e TI (art.24 CCNL, docc.9, 9a),che espressamente annovera i lavoratori i quali ,come il eseguono operazioni su CP_1
macchine a controllo numerico anche per il tramite di terminali, tastiere e monitor TFT, consolle portatili;
- ai quali viene richiesto di riconoscere la materia prima, le attrezzature da utilizzare e il procedimento per il loro corretto utilizzo, conducendo di volta in volta una macchina o eseguendo a banco assemblaggi di componenti o finiture di particolari complessi con l'ausilio anche di macchine ad alto contenuto tecnologico;
attrezzature per le quali l'operatore è in grado di provvedere autonomamente nella loro regolazione;
che è in grado di eseguire il montaggio e/o costruzione di interi componenti di arredamento/infissi eseguendo gli opportuni aggiustamenti;
- che hanno conseguito abilità
e competenze professionali tali da essere in grado di operare in autonomia su una o più macchine provvedendo alla messa a punto ed all'attrezzaggio delle stesse interpretando, ove occorra, schemi e/o disegni tecnici e/o programmi informatici.
In merito alla domanda di regolarizzazione contributiva, si ribadisce che la stessa è stata rinunciata dal avanti la Corte d'Appello. CP_1
La sentenza impugnata va dunque parzialmente riformata, dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di regolarizzazione contributiva, con conferma nel resto della sentenza n.484/2024 del Tribunale di Monza, anche in punto di spese di lite del primo grado.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi , considerati il valore della causa, e l'assenza di attività istruttoria vengono liquidati come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, con ciò correggendo l'errore per omissione contenuto nel dispositivo .
PQM
In parziale riforma della sentenza n.484/2024 del Tribunale di Monza, dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di regolarizzazione contributiva .
Conferma nel resto.
10 Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €.2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Milano,16.12.2024
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
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