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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 845/2024
(con riunione dei proc. n. 955/2024, n. 1427/2024 e n. 1882/2024 RG)
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale In composizione monocratica, in persona del Presidente del Tribunale d.ssa Diana Brusacà, nella causa iscritta come sopra rubricata;
promossa da
Avv. Maggiari Andrea Parte_1
ricorrente
CONTRO
[...]
[...]
[...]
Controparte_1
resistente ha pronunziato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni delle parti:
- parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza in data 20.02.2025;
- parte resistente ha precisato le conclusioni all'udienza in data 20.02.202 ;
1 introduceva con distinti ricorsi i procedimenti R.G. n. 845/2024, n. 955/2024, n. Parte_1
1427/2024 e n. 1882/2024 RG quali opposizioni ex art. 281 undecies cpc avverso i provvedimenti di revoca di ammissione di al patrocinio a spese dello Stato in separati procedimenti Parte_1 penali instaurati nei suoi confronti.
Venivano emessi autonomi decreti di fissazione udienza e le relative cause venivano rinviate al fine di consentire la trattazione unitaria stante la connessione.
Il , tramite il patrocinio dell'Avvocatura, si costituiva in tutti i procedimenti, ad esclusione del CP_1 più risalente, il n. 845/2024 RG.
All'udienza del 20.02.2025, sulla concorde richiesta delle parti, i procedimenti n. 955/2024, n. 1427/2024 e n. 1882/2024 RG venivano riuniti al n. 845/2024 RG.
Le parti insistevano come da rispettivi atti e il Presidente si riservava.
Nel procedimento n. 845/2024 RG il ricorrente rappresentava che presentava nel Parte_1 dicembre 2019 istanza di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 129/2019 rgnr e n. 71/20 RG Trib., quale imputato del reato di tentato furto, venendo ammesso dal Tribunale in composizione monocratica in data 10.02.2020.
Con nota prot. N. 71/2020 dell' della Spezia veniva segnalato al Tribunale che il Controparte_1 superava negli anni di imposta 2018 e 2019 i limiti di reddito determinati ai sensi degli artt. 76 Pt_1
e 92 dpr n. 115/2002 e proponeva la revoca del provvedimento di ammissione.
Nello specifico veniva rilevato che negli anni di imposta 2018 e 2019 il conviveva con la Pt_1 madre e che, considerati i redditi percepiti dalla stessa, veniva superata la soglia per Parte_2
l'ammissione al beneficio.
In data 23.04.2024 il Tribunale revocava il decreto di ammissione oggetto dell'odierna impugnazione.
Nell'opposizione si precisa quanto segue.
2 La signora (madre del ha risieduto ad Arcola alla via Ressora n. 54 sino al Parte_2 Pt_1
9.07.2019 (vedasi certificato di residenza storico).
Nel certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia allegato dal alla domanda di Pt_1 ammissione (20 dicembre 2019) lo stesso risultava residente in tale immobile come unico componente del nucleo familiare.
Il in realtà, aveva da tempo abbandonato il predetto immobile già nel 2018 rendendosi Pt_1 irreperibile e L'Ufficio Anagrafe del Comune di Arcola avviava il procedimento di verifica della residenza che comportava la formale cancellazione dello stesso dalla residenza di via Ressora 54 a partire dal 27.05.2020 in quanto irreperibile ( si veda sempre certificato di residenza storico).
Il ricorrente pertanto deduce l'illegittimità della revoca sull'assunto che al momento della presentazione della istanza di beneficio (dicembre 2019) il non era più convivente con la madre, non solo Pt_1 anagraficamente, ma anche di fatto e pertanto il reddito di questa non doveva essere considerato nel computo della soglia.
Per parte resistente nessuno si è costituito.
Nel procedimento n. 955/2024 RG il ricorrente rappresentava che presentava nel Parte_1 dicembre 2019 istanza di patrocinio a spese dello Stato nel diverso procedimento penale n. 250/2019 rgnr e n. 195/20 RG Trib., quale imputato del reato di tentato furto aggravato, venendo ammesso dal Gip in data 13.02.2020.
Con nota prot. N. 1226/2020 dell' della Spezia veniva segnalato al Tribunale che il Controparte_1 superava negli anni di imposta 2018 e 2019 i limiti di reddito determinati ai sensi degli artt. 76 Pt_1
e 92 dpr n. 115/2002 e proponeva la revoca del provvedimento di ammissione.
Veniva dedotto quanto già oggetto di segnalazione nel procedimento penale n. 129/2019 rgnr e n. 71/20 RG Trib. di cui al proc RG n. 845/2024.
In data 23.04.2024 il Tribunale revocava il decreto di ammissione.
In data 31.05.2024 veniva proposta opposizione e il ricorso veniva iscritto al n. 1112/2024 VG e successivamente dichiarato estinto con decreto del 7.06.2024 sull'assunto che il procedimento avesse il medesimo oggetto di quello di cui al n. 845/2024.
3 Deduceva quindi di aver tempestivamente impugnato il decreto di revoca del Tribunale e che l'attuale ricorso, sia pur tardivo, era attribuibile a causa a sé non imputabile.
Chiedeva quindi la rimessione in termini e di considerare l'odierna opposizione come tempestiva.
Nel merito esponeva le doglianze già sviluppate nel primo ricorso.
L' eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso atteso che, a seguito Controparte_1 dell'ordinanza di estinzione, parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare l'ordinanza stessa la quale, avendo efficacia sostanziale di sentenza, è assoggettata ai rimedi impugnatori ordinari.
Nel merito chiedeva la conferma della revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e quindi il rigetto della proposta opposizione.
A parere del resistente infatti era necessaria una verifica del rispetto del requisito reddituale previsto nell'anno precedente l'istanza ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 comma 1, comma 3 e 79 comma 1 lett. D) dpr n. 115/2002.
La sig. conviveva con il figlio nel 2018 (anno a cui far riferimento per il requisito reddituale) Parte_2
e per buona parte del 2019 (fino a luglio); inoltre anche se non vi era più costanza di residenza anagrafica, non era venuta meno la mutua assistenza al figlio e quindi la necessità di tener conto anche dei redditi materni.
Nel procedimento n. 1427/2024 RG il ricorrente rappresentava che presentava (nel Parte_1 giugno 2020) istanza di patrocinio a spese dello Stato nell'ancora diverso procedimento penale n. 3763/2019 rgnr e n. 1116/21 RG Trib., quale imputato del reato di furto aggravato, venendo ammesso dal Gip in data 1.07.2020.
Con nota dell' della Spezia veniva segnalato al Tribunale che il superava Controparte_1 Pt_1 negli anni di imposta 2018 e 2019 i limiti di reddito determinati ai sensi degli art.. 76 e 92 dpr n. 115/2002 e proponeva la revoca del provvedimento di ammissione per gli stessi motivi già illustrati nei precedenti ricorsi.
In data 29.07.2024 il Tribunale revocava il decreto di ammissione oggetto dell'odierna impugnazione.
4 Il ricorrente proponeva opposizione esponendo le medesime doglianze.
Analogamente parte resistente chiedeva il rigetto per i motivi nel merito già oggetto della comparsa di costituzione nel proc. n. 955/2024 e sopra sinteticamente riportati.
Infine, nel procedimento n. 1882/2024 RG il ricorrente rappresentava che nel giugno Parte_1
2020 presentava istanza di patrocinio a spese dello Stato nell'ancora diverso procedimento penale n. 3639/2019 rgnr e n. 695/21 RG Trib., quale imputato del reato di ricettazione, venendo ammesso dal Gip in data 17.06.2020.
Analogamente con nota prot. N. 16971/2020 dell della Spezia veniva segnalato al Controparte_1
Tribunale che il superava negli anni di imposta 2018 e 2019 i limiti di reddito determinati per Pt_1 gli stessi motivi proponendo la revoca del provvedimento di ammissione.
In data 24.10.2024 il Tribunale revocava il decreto di ammissione oggetto dell'odierna impugnazione.
Il ricorrente nel proporre opposizione esponeva le doglianze già sviluppate negli altri ricorsi.
Analogamente parte resistente chiedeva il rigetto per i motivi nel merito già oggetto della comparsa di costituzione nel proc. n. 955/2024 e n. 1427/2024 e sopra sinteticamente riportati.
All'esito della precisazione delle conclusioni, il Presidente osserva quanto segue.
I ricorsi sono fondati.
Preliminarmente, va osservato che, per quanto concerne il proc. n. 955/2024 RG, nel quale il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini e parte resistente si è opposta sul presupposto che l'ordinanza di estinzione avesse caratteristiche sostanziali di sentenza e quindi fosse assoggettabile ai rimedi ordinari impugnatori, si osserva quanto segue.
In realtà il provvedimento di estinzione emesso nel RGVG 1112/2024 in cui era stata iscritta l'opposizione al decreto di revoca emesso in data 23.04.2024 dal Tribunale in composizione
5 monocratica nel proc. n. 250/2019 RGNR e n. 195/2020 RG Trib., è frutto di un fraintendimento in quanto ritenuto trattarsi dello stesso ricorso in opposizione di cui al n. 845/2024RG.
Peraltro, il provvedimento di estinzione non era qualificabile come ordinanza definitoria vera e propria ma piuttosto come una sostanziale cancellazione dal ruolo.
La parte è pertanto incorsa in errore per una causa a sé non imputabile consentendo la rimessione in termini ex art. 153 comma 2 cpc.
Il ricorso in opposizione successivamente presentato va pertanto considerato tempestivo.
Nel merito.
Risulta agli atti che a partire dal luglio 2019 la non risiedeva più nell'immobile di via Ressora Parte_2
n. 54.
Ai sensi dell'art. 76, D.P.R. n. 115 del 2002, vanno computati i redditi del coniuge o dei familiari purchè stabilmente conviventi con l'interessato.
La convivenza va inoltre verificata al momento della presentazione della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (così Cass pen. Sez IV n. 42016/2029) a nulla rilevando la verifica in ordine alla convivenza nell'anno precedente alla presentazione della richiesta.
Per costante giurisprudenza vanno considerati "familiari" non soltanto coloro i quali sono legati al richiedente il beneficio da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui e contribuiscono al menage familiare.
Coerente con tale impostazione è l'ormai consolidato orientamento di legittimità che ritiene vadano computati anche i redditi del convivente more uxorio (Cass. Civ. n. 4975/2022, Cass. Pen. 109/2005, Cass. Pen. 19349/2005, Cass. Pen. 13265/2004), in linea con la significativa evoluzione sociale, normativa e giurisprudenziale che ha portato al riconoscimento della famiglia "di fatto".
È stato, inoltre, precisato che, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi e responsabilità, e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, pertanto, anche in una siffatta ipotesi, non può omettere di indicare, nell'istanza di ammissione, il reddito dei familiari conviventi (cfr. Cass. Pen. 15715/2015, Cass. Pen. 17374/2006).
Proprio perché la convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire, del tutto formalisticamente, dalle sole risultanze anagrafiche, essendo invece ricavabile da ogni accertata evenienza fattuale che, nella sostanza e nella realtà, dia contezza della sussistenza di un simile 6 rapporto (cfr. Cass. Pen. 37207/2022, Cass. Pen. 36559/2021, Cass. Pen. 11470/2017, Cass. Pen. 19349/2005).
Quella che il giudice è chiamato a valutare in sede di ammissione -e quindi anche di revoca- al patrocinio a spese dello Stato è la situazione di fatto della convivenza.
Il primo elemento da prendere in considerazione, dunque, sono le risultanze anagrafiche (il c.d. "stato di famiglia"), che nei casi di interesse sono negative nel senso che al momento di presentazione delle relative
Inoltre, nel caso di specie, è emerso che, ancor prima del ricovero in comunità del si era Pt_1 aperta la procedura tendente alla dichiarazione di irreperibilità dello stesso, indice inequivocabile della rottura del legame anche di fatto con i genitori.
La presunzione di un'assistenza morale e materiale tra genitori e figli, in assenza di convivenza, non può essere assoluta ma deve ritenersi superata e superabile ogniqualvolta siano presenti elementi di segno contrario.
L'allontanamento senza una fissa dimora dalla casa familiare e l'attivazione di una procedura tendente alla declaratoria di irreperibilità del (ancora prima del ricovero in comunità), fa ritenere Pt_1 superata tale presunzione;
altrettanto facendo ritenere che il almeno in quella fase della vita, Pt_1 non potesse/volesse contare sull'apporto economico altrui.
Ne consegue che il reddito della madre è stato addizionato erroneamente e va pertanto scomputato;
tale operazione consente di ritenere che il ricorrente avesse titolo per l'ottenimento e il mantenimento del beneficio in tutti i procedimenti per i quali veniva originariamente ammesso.
Vanno pertanto annullati i relativi decreti di revoca del patrocinio a spese dello Stato.
Le spese vanno compensate tenuto conto che il ha contribuito al fraintendimento con la sua Pt_1 irreperibilità che necessitava da parte dell'amministrazione finanziaria di una verifica più stringente:
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Presidente del Tribunale, d.ssa Diana Brusacà, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
- annulla i seguenti decreti di revoca del patrocinio a spese dello Stato:
1. decreto emesso in data 23.04.2024 dal Tribunale in composizione monocratica nel
7 proc. n. 129/2019 RGNR e n. 71/2020 RG Trib.,
2. decreto emesso in data 23.04.2024 dal Tribunale in composizione monocratica nel proc. n. 250/2019 RGNR e n. 195/2020 RG Trib.,
3. decreto emesso in data 29.07.2024 dal Tribunale in composizione monocratica nel proc. n. 3763/2019 RGNR e n. 1116/2021 RG Trib.,
4. decreto emesso in data 24.10.2024 dal Tribunale in composizione monocratica nel proc. n. 3639/2019 RGNR e n. 695/2021 RG Trib.;
- spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, 12.03.2025
Il Presidente del Tribunale
Diana Brusacà
8
(con riunione dei proc. n. 955/2024, n. 1427/2024 e n. 1882/2024 RG)
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale In composizione monocratica, in persona del Presidente del Tribunale d.ssa Diana Brusacà, nella causa iscritta come sopra rubricata;
promossa da
Avv. Maggiari Andrea Parte_1
ricorrente
CONTRO
[...]
[...]
[...]
Controparte_1
resistente ha pronunziato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni delle parti:
- parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza in data 20.02.2025;
- parte resistente ha precisato le conclusioni all'udienza in data 20.02.202 ;
1 introduceva con distinti ricorsi i procedimenti R.G. n. 845/2024, n. 955/2024, n. Parte_1
1427/2024 e n. 1882/2024 RG quali opposizioni ex art. 281 undecies cpc avverso i provvedimenti di revoca di ammissione di al patrocinio a spese dello Stato in separati procedimenti Parte_1 penali instaurati nei suoi confronti.
Venivano emessi autonomi decreti di fissazione udienza e le relative cause venivano rinviate al fine di consentire la trattazione unitaria stante la connessione.
Il , tramite il patrocinio dell'Avvocatura, si costituiva in tutti i procedimenti, ad esclusione del CP_1 più risalente, il n. 845/2024 RG.
All'udienza del 20.02.2025, sulla concorde richiesta delle parti, i procedimenti n. 955/2024, n. 1427/2024 e n. 1882/2024 RG venivano riuniti al n. 845/2024 RG.
Le parti insistevano come da rispettivi atti e il Presidente si riservava.
Nel procedimento n. 845/2024 RG il ricorrente rappresentava che presentava nel Parte_1 dicembre 2019 istanza di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 129/2019 rgnr e n. 71/20 RG Trib., quale imputato del reato di tentato furto, venendo ammesso dal Tribunale in composizione monocratica in data 10.02.2020.
Con nota prot. N. 71/2020 dell' della Spezia veniva segnalato al Tribunale che il Controparte_1 superava negli anni di imposta 2018 e 2019 i limiti di reddito determinati ai sensi degli artt. 76 Pt_1
e 92 dpr n. 115/2002 e proponeva la revoca del provvedimento di ammissione.
Nello specifico veniva rilevato che negli anni di imposta 2018 e 2019 il conviveva con la Pt_1 madre e che, considerati i redditi percepiti dalla stessa, veniva superata la soglia per Parte_2
l'ammissione al beneficio.
In data 23.04.2024 il Tribunale revocava il decreto di ammissione oggetto dell'odierna impugnazione.
Nell'opposizione si precisa quanto segue.
2 La signora (madre del ha risieduto ad Arcola alla via Ressora n. 54 sino al Parte_2 Pt_1
9.07.2019 (vedasi certificato di residenza storico).
Nel certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia allegato dal alla domanda di Pt_1 ammissione (20 dicembre 2019) lo stesso risultava residente in tale immobile come unico componente del nucleo familiare.
Il in realtà, aveva da tempo abbandonato il predetto immobile già nel 2018 rendendosi Pt_1 irreperibile e L'Ufficio Anagrafe del Comune di Arcola avviava il procedimento di verifica della residenza che comportava la formale cancellazione dello stesso dalla residenza di via Ressora 54 a partire dal 27.05.2020 in quanto irreperibile ( si veda sempre certificato di residenza storico).
Il ricorrente pertanto deduce l'illegittimità della revoca sull'assunto che al momento della presentazione della istanza di beneficio (dicembre 2019) il non era più convivente con la madre, non solo Pt_1 anagraficamente, ma anche di fatto e pertanto il reddito di questa non doveva essere considerato nel computo della soglia.
Per parte resistente nessuno si è costituito.
Nel procedimento n. 955/2024 RG il ricorrente rappresentava che presentava nel Parte_1 dicembre 2019 istanza di patrocinio a spese dello Stato nel diverso procedimento penale n. 250/2019 rgnr e n. 195/20 RG Trib., quale imputato del reato di tentato furto aggravato, venendo ammesso dal Gip in data 13.02.2020.
Con nota prot. N. 1226/2020 dell' della Spezia veniva segnalato al Tribunale che il Controparte_1 superava negli anni di imposta 2018 e 2019 i limiti di reddito determinati ai sensi degli artt. 76 Pt_1
e 92 dpr n. 115/2002 e proponeva la revoca del provvedimento di ammissione.
Veniva dedotto quanto già oggetto di segnalazione nel procedimento penale n. 129/2019 rgnr e n. 71/20 RG Trib. di cui al proc RG n. 845/2024.
In data 23.04.2024 il Tribunale revocava il decreto di ammissione.
In data 31.05.2024 veniva proposta opposizione e il ricorso veniva iscritto al n. 1112/2024 VG e successivamente dichiarato estinto con decreto del 7.06.2024 sull'assunto che il procedimento avesse il medesimo oggetto di quello di cui al n. 845/2024.
3 Deduceva quindi di aver tempestivamente impugnato il decreto di revoca del Tribunale e che l'attuale ricorso, sia pur tardivo, era attribuibile a causa a sé non imputabile.
Chiedeva quindi la rimessione in termini e di considerare l'odierna opposizione come tempestiva.
Nel merito esponeva le doglianze già sviluppate nel primo ricorso.
L' eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso atteso che, a seguito Controparte_1 dell'ordinanza di estinzione, parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare l'ordinanza stessa la quale, avendo efficacia sostanziale di sentenza, è assoggettata ai rimedi impugnatori ordinari.
Nel merito chiedeva la conferma della revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e quindi il rigetto della proposta opposizione.
A parere del resistente infatti era necessaria una verifica del rispetto del requisito reddituale previsto nell'anno precedente l'istanza ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 comma 1, comma 3 e 79 comma 1 lett. D) dpr n. 115/2002.
La sig. conviveva con il figlio nel 2018 (anno a cui far riferimento per il requisito reddituale) Parte_2
e per buona parte del 2019 (fino a luglio); inoltre anche se non vi era più costanza di residenza anagrafica, non era venuta meno la mutua assistenza al figlio e quindi la necessità di tener conto anche dei redditi materni.
Nel procedimento n. 1427/2024 RG il ricorrente rappresentava che presentava (nel Parte_1 giugno 2020) istanza di patrocinio a spese dello Stato nell'ancora diverso procedimento penale n. 3763/2019 rgnr e n. 1116/21 RG Trib., quale imputato del reato di furto aggravato, venendo ammesso dal Gip in data 1.07.2020.
Con nota dell' della Spezia veniva segnalato al Tribunale che il superava Controparte_1 Pt_1 negli anni di imposta 2018 e 2019 i limiti di reddito determinati ai sensi degli art.. 76 e 92 dpr n. 115/2002 e proponeva la revoca del provvedimento di ammissione per gli stessi motivi già illustrati nei precedenti ricorsi.
In data 29.07.2024 il Tribunale revocava il decreto di ammissione oggetto dell'odierna impugnazione.
4 Il ricorrente proponeva opposizione esponendo le medesime doglianze.
Analogamente parte resistente chiedeva il rigetto per i motivi nel merito già oggetto della comparsa di costituzione nel proc. n. 955/2024 e sopra sinteticamente riportati.
Infine, nel procedimento n. 1882/2024 RG il ricorrente rappresentava che nel giugno Parte_1
2020 presentava istanza di patrocinio a spese dello Stato nell'ancora diverso procedimento penale n. 3639/2019 rgnr e n. 695/21 RG Trib., quale imputato del reato di ricettazione, venendo ammesso dal Gip in data 17.06.2020.
Analogamente con nota prot. N. 16971/2020 dell della Spezia veniva segnalato al Controparte_1
Tribunale che il superava negli anni di imposta 2018 e 2019 i limiti di reddito determinati per Pt_1 gli stessi motivi proponendo la revoca del provvedimento di ammissione.
In data 24.10.2024 il Tribunale revocava il decreto di ammissione oggetto dell'odierna impugnazione.
Il ricorrente nel proporre opposizione esponeva le doglianze già sviluppate negli altri ricorsi.
Analogamente parte resistente chiedeva il rigetto per i motivi nel merito già oggetto della comparsa di costituzione nel proc. n. 955/2024 e n. 1427/2024 e sopra sinteticamente riportati.
All'esito della precisazione delle conclusioni, il Presidente osserva quanto segue.
I ricorsi sono fondati.
Preliminarmente, va osservato che, per quanto concerne il proc. n. 955/2024 RG, nel quale il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini e parte resistente si è opposta sul presupposto che l'ordinanza di estinzione avesse caratteristiche sostanziali di sentenza e quindi fosse assoggettabile ai rimedi ordinari impugnatori, si osserva quanto segue.
In realtà il provvedimento di estinzione emesso nel RGVG 1112/2024 in cui era stata iscritta l'opposizione al decreto di revoca emesso in data 23.04.2024 dal Tribunale in composizione
5 monocratica nel proc. n. 250/2019 RGNR e n. 195/2020 RG Trib., è frutto di un fraintendimento in quanto ritenuto trattarsi dello stesso ricorso in opposizione di cui al n. 845/2024RG.
Peraltro, il provvedimento di estinzione non era qualificabile come ordinanza definitoria vera e propria ma piuttosto come una sostanziale cancellazione dal ruolo.
La parte è pertanto incorsa in errore per una causa a sé non imputabile consentendo la rimessione in termini ex art. 153 comma 2 cpc.
Il ricorso in opposizione successivamente presentato va pertanto considerato tempestivo.
Nel merito.
Risulta agli atti che a partire dal luglio 2019 la non risiedeva più nell'immobile di via Ressora Parte_2
n. 54.
Ai sensi dell'art. 76, D.P.R. n. 115 del 2002, vanno computati i redditi del coniuge o dei familiari purchè stabilmente conviventi con l'interessato.
La convivenza va inoltre verificata al momento della presentazione della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (così Cass pen. Sez IV n. 42016/2029) a nulla rilevando la verifica in ordine alla convivenza nell'anno precedente alla presentazione della richiesta.
Per costante giurisprudenza vanno considerati "familiari" non soltanto coloro i quali sono legati al richiedente il beneficio da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui e contribuiscono al menage familiare.
Coerente con tale impostazione è l'ormai consolidato orientamento di legittimità che ritiene vadano computati anche i redditi del convivente more uxorio (Cass. Civ. n. 4975/2022, Cass. Pen. 109/2005, Cass. Pen. 19349/2005, Cass. Pen. 13265/2004), in linea con la significativa evoluzione sociale, normativa e giurisprudenziale che ha portato al riconoscimento della famiglia "di fatto".
È stato, inoltre, precisato che, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi e responsabilità, e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, pertanto, anche in una siffatta ipotesi, non può omettere di indicare, nell'istanza di ammissione, il reddito dei familiari conviventi (cfr. Cass. Pen. 15715/2015, Cass. Pen. 17374/2006).
Proprio perché la convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire, del tutto formalisticamente, dalle sole risultanze anagrafiche, essendo invece ricavabile da ogni accertata evenienza fattuale che, nella sostanza e nella realtà, dia contezza della sussistenza di un simile 6 rapporto (cfr. Cass. Pen. 37207/2022, Cass. Pen. 36559/2021, Cass. Pen. 11470/2017, Cass. Pen. 19349/2005).
Quella che il giudice è chiamato a valutare in sede di ammissione -e quindi anche di revoca- al patrocinio a spese dello Stato è la situazione di fatto della convivenza.
Il primo elemento da prendere in considerazione, dunque, sono le risultanze anagrafiche (il c.d. "stato di famiglia"), che nei casi di interesse sono negative nel senso che al momento di presentazione delle relative
Inoltre, nel caso di specie, è emerso che, ancor prima del ricovero in comunità del si era Pt_1 aperta la procedura tendente alla dichiarazione di irreperibilità dello stesso, indice inequivocabile della rottura del legame anche di fatto con i genitori.
La presunzione di un'assistenza morale e materiale tra genitori e figli, in assenza di convivenza, non può essere assoluta ma deve ritenersi superata e superabile ogniqualvolta siano presenti elementi di segno contrario.
L'allontanamento senza una fissa dimora dalla casa familiare e l'attivazione di una procedura tendente alla declaratoria di irreperibilità del (ancora prima del ricovero in comunità), fa ritenere Pt_1 superata tale presunzione;
altrettanto facendo ritenere che il almeno in quella fase della vita, Pt_1 non potesse/volesse contare sull'apporto economico altrui.
Ne consegue che il reddito della madre è stato addizionato erroneamente e va pertanto scomputato;
tale operazione consente di ritenere che il ricorrente avesse titolo per l'ottenimento e il mantenimento del beneficio in tutti i procedimenti per i quali veniva originariamente ammesso.
Vanno pertanto annullati i relativi decreti di revoca del patrocinio a spese dello Stato.
Le spese vanno compensate tenuto conto che il ha contribuito al fraintendimento con la sua Pt_1 irreperibilità che necessitava da parte dell'amministrazione finanziaria di una verifica più stringente:
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Presidente del Tribunale, d.ssa Diana Brusacà, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
- annulla i seguenti decreti di revoca del patrocinio a spese dello Stato:
1. decreto emesso in data 23.04.2024 dal Tribunale in composizione monocratica nel
7 proc. n. 129/2019 RGNR e n. 71/2020 RG Trib.,
2. decreto emesso in data 23.04.2024 dal Tribunale in composizione monocratica nel proc. n. 250/2019 RGNR e n. 195/2020 RG Trib.,
3. decreto emesso in data 29.07.2024 dal Tribunale in composizione monocratica nel proc. n. 3763/2019 RGNR e n. 1116/2021 RG Trib.,
4. decreto emesso in data 24.10.2024 dal Tribunale in composizione monocratica nel proc. n. 3639/2019 RGNR e n. 695/2021 RG Trib.;
- spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, 12.03.2025
Il Presidente del Tribunale
Diana Brusacà
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