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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4880/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4880/2024 promossa da:
, c.f. , con l'avv. Patrizia Fulceri;
Parte_1 C.F._1
e
, c.f. , con l'avv. Antonella Faucci;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 21/12/2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.02.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 27.02.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento della figlia minore ed al di lei mantenimento sono conformi all'interesse della minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento della figlia. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nel modo che segue:
1) La casa familiare sita in Castagneto Carducci, .in comproprietà al 50% tra le parti resterà assegnata alla sig.ra che vi abiterà con la figlia che vi manterrà la Parte_1 PE residenza e avrà ivi collocazione prevalente Il sig. rilascerà l'abitazione familiare CP_1
e si trasferirà presso una abitazione in locazione di cui sosterrà le spese (locazione e utenze) e presso la quale alloggerà anche nei periodi di cura paterna. Le utenze e le spese PE relative alla gestione ordinaria dell'immobile resteranno a carico della Sig.ra le Pt_1 spese relative alla gestione straordinaria saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno. Il sig. preleverà tutti i suoi effetti personali oltre ai beni acquistati CP_1 prima della convivenza entro la pubblicazione del provvedimento del Tribunale che statuisca in ordine al presente procedimento. Se entro detto termine il sig. non CP_1 avrà reperito una diversa e idonea soluzione abitativa, si trasferirà provvisoriamente presso la madre, che abita nel Comune di Castagneto Carducci. Le parti regoleranno con accordo privato la ripartizione dei beni comuni presenti nella casa familiare. La Sig.ra si Pt_1 rende disponibile a custodire temporaneamente presso la casa familiare gli oggetti che il Sig. dovrà portare presso la nuova abitazione quando la avrà reperita. CP_1
2) La figlia minore della coppia , di anni 12, resterà affidata in via condivisa ad PE entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale la figlia si troverà di volta in volta al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni di maggior rilevanza relative alla salute, all'educazione, all'istruzione della figlia saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto prioritariamente delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della stessa. La figlia , come detto, manterrà la residenza nella casa familiare dove avrà PE collocazione prevalente con la madre;
il padre potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà, previo accordo con l'altro genitore e comunque secondo il seguente calendario concordato tra le parti: nella prima settimana: il lunedì all'uscita da scuola alle 16.30 sarà prelevata PE dai nonni materni con i quali si tratterrà nel pomeriggio sino al rientro della madre dal lavoro e pernotterà con la stessa;
il martedì si tratterrà con la madre l'intero pomeriggio e pernotterà con la stessa;
analogamente il giorno mercoledì in cui sarà parimenti prelevata da scuola dalla madre e starà con la stessa anche per il pernotto;
il giovedì, sarà PE prelevata a scuola dalla nonna paterna e si tratterrà con la stessa sino al rientro del padre dal lavoro con il quale pernotterà; il venerdì pomeriggio, essendo la madre libera dal lavoro, si tratterrà con la figlia sino a quando il padre andrà a prenderla all'uscita dal lavoro e starà con il padre sino a sabato dopo il pranzo. Fine settimana dal sabato PE pomeriggio con la madre che accompagnerà a scuola la figlia il lunedì mattina;
nella seconda settimana: lunedì sarà prelevata alle 16.30 da scuola dalla nonna paterna con PE cui si tratterrà sino al rientro del padre dal lavoro, cena a pernotto con il padre;
il martedì
sarà presa all'uscita di scuola dalla madre, che è libera dal lavoro, con la quale si
PE tratterrà tutto il pomeriggio sino all'arrivo del padre dal lavoro che la porterà con sé per cena e pernotto. Mercoledì sarà presa da scuola alle 16.30 dalla nonna paterna e
PE attenderà l'arrivo del padre con cena e pernotto con lo stesso;
giovedì sarà prelevata
PE dai nonni materni con i quali si tratterrà nel pomeriggio sino al rientro della madre dal lavoro e pernotterà con la stessa, venerdì trascorrerà l'intero pomeriggio dall'uscita
PE di scuola con la madre con cui cenerà e pernotterà trattenendosi con la stessa sino a dopo il pranzo di sabato quando verrà presa dal padre. Fine settimana dal sabato pomeriggio con il padre che la riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina. I fine settimana saranno quindi trascorsi da alternativamente con ciascuno dei genitori. Eventuali eccezioni a
PE quanto indicato, anche per impedimenti fisici o malattie o per impedimenti lavorativi dei genitori, nonché quanto agli scambi tra giorni di frequentazione o recupero di periodi non fruiti, saranno sempre concordati tra le parti. In ogni caso tutto ciò salvi diversi e migliori accordi che verranno presi dalle parti tenuto conto delle esigenze e desideri di e degli
PE impegni di entrambe le parti. Il genitore che avrà con sé la minore il pomeriggio dovrà curare anche di accompagnare la figlia alle attività pomeridiane da questa frequentate, es. pallavolo o canto, salvo diverso preventivo accordo tra i genitori. Sin da ora i genitori concordano che nel periodo estivo, quantomeno sino a quando la nonna paterna svolgerà attività lavorativa stagionale presso un ristorante, i giorni previsti da calendario in cui
PE doveva trattenersi con la nonna paterna nel pomeriggio saranno trascorsi, come invero accaduto questa estate, con la madre o con i nonni materni ovvero con il padre se libero da impegni;
al rientro del padre dal lavoro questi preleverà e si tratterrà con lei per
PE cena e pernottamento, come da calendario invernale. Quanto ai periodi festivi, per le feste di Natale trascorrerà una intera settimana con ciascun genitore, alternando di anno
PE in anno i giorni 25/26 dicembre e 31 dicembre/1 gennaio (per l'anno in corso starà
PE con la madre il 25 e 31 dicembre e con il padre il 26 dicembre e 1 gennaio) e così il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
le ulteriori principali festività civili e religiose saranno trascorse dalla bambina in modo alternato di anno in anno con ciascun genitore;
durante il periodo estivo, invece, ciascun genitore potrà trascorrere con un periodo anche continuativo
PE di 15 giorni, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Le parti potranno in seguito valutare concordemente di modificare i tempi di cura di nel senso di una
PE collocazione a settimane alterne presso l'uno o l'altro genitore tenuto conto del preminente interesse della minore.
3) Quanto al concorso al mantenimento della figlia minore i genitori si faranno carico delle spese necessarie per il mantenimento ordinario della figlia nei rispettivi tempi di permanenza, ovvero provvedendo così al suo mantenimento in forma diretta nei periodi e in occasione della permanenza della ragazza presso ciascuno di loro. Tuttavia in considerazione delle presenti condizioni economiche delle parti che vedono la madre avere una posizione reddituale inferiore rispetto al padre, le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra e il sig. si farà carico delle Pt_1 CP_1 spese per la mensa scolastica, che ammontano a circa 500,00 euro annui. I genitori sosterranno al 50% le spese per il cambio armadio della figlia nel periodo invernale (a titolo esemplificativo per giaccone o piumino e scarpe invernali o stivali), nonché per la ricarica del cellulare della minore, per il materiale scolastico di cancelleria, le uscite didattiche organizzate dalla scuola e le attività ricreative abituali (cinema, feste e attività conviviali). I genitori sosterranno poi per la quota del 50% ciascuno le spese straordinarie della figlia che si renderanno necessarie per motivi di salute, studio e/o di formazione fin quando la figlia non avrà raggiunto la piena indipendenza economica. Secondo le Linee Guida CNF del 29 novembre 2017, si intendono per tali spese: a)spese obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli di banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche sia presso strutture private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SS in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, libri di testo e corredo scolastico di inizio anno, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con il consenso di entrambi i genitori, libri scolastici. b) Spese che richiedono un preventivo accordo tra i genitori: - spese medico sanitarie quali visite specialistiche private, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche non effettuate tramite il Servizio Nazionale Sanitario;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- spese scolastiche quali iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola e dopo- scuola se necessitati da esigenze lavorative di entrambi i genitori, viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
-spese di natura ludica o parascolastica: quali corsi e attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento patente presso autoscuola privata, organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dei figli. -spese sportive quali attività sportiva e relativa attrezzatura e vestiario e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec e cc) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Quello/a tra i genitori che sosterrà tali spese avrà l'onere di chiedere fatturazione e/o ricevuta da esibire all'altro, unitamente ad attestazione di necessità se spesa medica o scolastica (es. prescrizione medica, lista libri data dalla scuola, bollettini dati dalla scuola ecc.). L'altro rimborserà la quota parte da lui/lei dovuta entro il mese successivo alla esibizione della documentazione. In ogni caso la documentazione fiscale dovrà essere intestata ad entrambi i genitori, e non soltanto al genitore che anticipa le spese, affinché possano ciascuno per la sua quota detrarre ai fini Irpef dette spese straordinarie.
4) Le parti provvederanno al pagamento della rata mensile del mutuo che grava sulla casa familiare in comproprietà per un canone mensile fisso di Euro 480,00 circa, al 50%. Convengono altresì che in esito al compimento dei 20 anni di , qualora non siano già PE sopravvenute esigenze o circostanze nuove che avranno determinato un mutamento nella presente situazione di fatto, provvederanno a confrontarsi nuovamente tra di loro con spirito di collaborazione per valutare l'opportunità di disciplinare diversamente l'impegno al pagamento del mutuo al 50% e/o la possibilità di cessione dell'immobile a terzi e/o ad uno dei due comproprietari che in quel caso si accollerà integralmente il mutuo residuo.
5) L'assegno unico sarà richiesto e trattenuto dalla madre.
6) I ricorrenti hanno già intestate a proprio nome le autovetture e/o i motocicli che utilizzano in via esclusiva e indicati nel ricorso in punto di situazione patrimoniale delle parti.
7) I coniugi si danno il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o di altro documento valevole per l'espatrio, con la reciproca autorizzazione al rilascio di autonomo documento per la minore, valevole per l'espatrio con l'uno o l'altro genitore.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 06.03.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4880/2024 promossa da:
, c.f. , con l'avv. Patrizia Fulceri;
Parte_1 C.F._1
e
, c.f. , con l'avv. Antonella Faucci;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 21/12/2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.02.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 27.02.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento della figlia minore ed al di lei mantenimento sono conformi all'interesse della minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento della figlia. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nel modo che segue:
1) La casa familiare sita in Castagneto Carducci, .in comproprietà al 50% tra le parti resterà assegnata alla sig.ra che vi abiterà con la figlia che vi manterrà la Parte_1 PE residenza e avrà ivi collocazione prevalente Il sig. rilascerà l'abitazione familiare CP_1
e si trasferirà presso una abitazione in locazione di cui sosterrà le spese (locazione e utenze) e presso la quale alloggerà anche nei periodi di cura paterna. Le utenze e le spese PE relative alla gestione ordinaria dell'immobile resteranno a carico della Sig.ra le Pt_1 spese relative alla gestione straordinaria saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno. Il sig. preleverà tutti i suoi effetti personali oltre ai beni acquistati CP_1 prima della convivenza entro la pubblicazione del provvedimento del Tribunale che statuisca in ordine al presente procedimento. Se entro detto termine il sig. non CP_1 avrà reperito una diversa e idonea soluzione abitativa, si trasferirà provvisoriamente presso la madre, che abita nel Comune di Castagneto Carducci. Le parti regoleranno con accordo privato la ripartizione dei beni comuni presenti nella casa familiare. La Sig.ra si Pt_1 rende disponibile a custodire temporaneamente presso la casa familiare gli oggetti che il Sig. dovrà portare presso la nuova abitazione quando la avrà reperita. CP_1
2) La figlia minore della coppia , di anni 12, resterà affidata in via condivisa ad PE entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale la figlia si troverà di volta in volta al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni di maggior rilevanza relative alla salute, all'educazione, all'istruzione della figlia saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto prioritariamente delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della stessa. La figlia , come detto, manterrà la residenza nella casa familiare dove avrà PE collocazione prevalente con la madre;
il padre potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà, previo accordo con l'altro genitore e comunque secondo il seguente calendario concordato tra le parti: nella prima settimana: il lunedì all'uscita da scuola alle 16.30 sarà prelevata PE dai nonni materni con i quali si tratterrà nel pomeriggio sino al rientro della madre dal lavoro e pernotterà con la stessa;
il martedì si tratterrà con la madre l'intero pomeriggio e pernotterà con la stessa;
analogamente il giorno mercoledì in cui sarà parimenti prelevata da scuola dalla madre e starà con la stessa anche per il pernotto;
il giovedì, sarà PE prelevata a scuola dalla nonna paterna e si tratterrà con la stessa sino al rientro del padre dal lavoro con il quale pernotterà; il venerdì pomeriggio, essendo la madre libera dal lavoro, si tratterrà con la figlia sino a quando il padre andrà a prenderla all'uscita dal lavoro e starà con il padre sino a sabato dopo il pranzo. Fine settimana dal sabato PE pomeriggio con la madre che accompagnerà a scuola la figlia il lunedì mattina;
nella seconda settimana: lunedì sarà prelevata alle 16.30 da scuola dalla nonna paterna con PE cui si tratterrà sino al rientro del padre dal lavoro, cena a pernotto con il padre;
il martedì
sarà presa all'uscita di scuola dalla madre, che è libera dal lavoro, con la quale si
PE tratterrà tutto il pomeriggio sino all'arrivo del padre dal lavoro che la porterà con sé per cena e pernotto. Mercoledì sarà presa da scuola alle 16.30 dalla nonna paterna e
PE attenderà l'arrivo del padre con cena e pernotto con lo stesso;
giovedì sarà prelevata
PE dai nonni materni con i quali si tratterrà nel pomeriggio sino al rientro della madre dal lavoro e pernotterà con la stessa, venerdì trascorrerà l'intero pomeriggio dall'uscita
PE di scuola con la madre con cui cenerà e pernotterà trattenendosi con la stessa sino a dopo il pranzo di sabato quando verrà presa dal padre. Fine settimana dal sabato pomeriggio con il padre che la riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina. I fine settimana saranno quindi trascorsi da alternativamente con ciascuno dei genitori. Eventuali eccezioni a
PE quanto indicato, anche per impedimenti fisici o malattie o per impedimenti lavorativi dei genitori, nonché quanto agli scambi tra giorni di frequentazione o recupero di periodi non fruiti, saranno sempre concordati tra le parti. In ogni caso tutto ciò salvi diversi e migliori accordi che verranno presi dalle parti tenuto conto delle esigenze e desideri di e degli
PE impegni di entrambe le parti. Il genitore che avrà con sé la minore il pomeriggio dovrà curare anche di accompagnare la figlia alle attività pomeridiane da questa frequentate, es. pallavolo o canto, salvo diverso preventivo accordo tra i genitori. Sin da ora i genitori concordano che nel periodo estivo, quantomeno sino a quando la nonna paterna svolgerà attività lavorativa stagionale presso un ristorante, i giorni previsti da calendario in cui
PE doveva trattenersi con la nonna paterna nel pomeriggio saranno trascorsi, come invero accaduto questa estate, con la madre o con i nonni materni ovvero con il padre se libero da impegni;
al rientro del padre dal lavoro questi preleverà e si tratterrà con lei per
PE cena e pernottamento, come da calendario invernale. Quanto ai periodi festivi, per le feste di Natale trascorrerà una intera settimana con ciascun genitore, alternando di anno
PE in anno i giorni 25/26 dicembre e 31 dicembre/1 gennaio (per l'anno in corso starà
PE con la madre il 25 e 31 dicembre e con il padre il 26 dicembre e 1 gennaio) e così il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
le ulteriori principali festività civili e religiose saranno trascorse dalla bambina in modo alternato di anno in anno con ciascun genitore;
durante il periodo estivo, invece, ciascun genitore potrà trascorrere con un periodo anche continuativo
PE di 15 giorni, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Le parti potranno in seguito valutare concordemente di modificare i tempi di cura di nel senso di una
PE collocazione a settimane alterne presso l'uno o l'altro genitore tenuto conto del preminente interesse della minore.
3) Quanto al concorso al mantenimento della figlia minore i genitori si faranno carico delle spese necessarie per il mantenimento ordinario della figlia nei rispettivi tempi di permanenza, ovvero provvedendo così al suo mantenimento in forma diretta nei periodi e in occasione della permanenza della ragazza presso ciascuno di loro. Tuttavia in considerazione delle presenti condizioni economiche delle parti che vedono la madre avere una posizione reddituale inferiore rispetto al padre, le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra e il sig. si farà carico delle Pt_1 CP_1 spese per la mensa scolastica, che ammontano a circa 500,00 euro annui. I genitori sosterranno al 50% le spese per il cambio armadio della figlia nel periodo invernale (a titolo esemplificativo per giaccone o piumino e scarpe invernali o stivali), nonché per la ricarica del cellulare della minore, per il materiale scolastico di cancelleria, le uscite didattiche organizzate dalla scuola e le attività ricreative abituali (cinema, feste e attività conviviali). I genitori sosterranno poi per la quota del 50% ciascuno le spese straordinarie della figlia che si renderanno necessarie per motivi di salute, studio e/o di formazione fin quando la figlia non avrà raggiunto la piena indipendenza economica. Secondo le Linee Guida CNF del 29 novembre 2017, si intendono per tali spese: a)spese obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli di banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche sia presso strutture private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SS in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, libri di testo e corredo scolastico di inizio anno, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con il consenso di entrambi i genitori, libri scolastici. b) Spese che richiedono un preventivo accordo tra i genitori: - spese medico sanitarie quali visite specialistiche private, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche non effettuate tramite il Servizio Nazionale Sanitario;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- spese scolastiche quali iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola e dopo- scuola se necessitati da esigenze lavorative di entrambi i genitori, viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
-spese di natura ludica o parascolastica: quali corsi e attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento patente presso autoscuola privata, organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dei figli. -spese sportive quali attività sportiva e relativa attrezzatura e vestiario e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec e cc) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Quello/a tra i genitori che sosterrà tali spese avrà l'onere di chiedere fatturazione e/o ricevuta da esibire all'altro, unitamente ad attestazione di necessità se spesa medica o scolastica (es. prescrizione medica, lista libri data dalla scuola, bollettini dati dalla scuola ecc.). L'altro rimborserà la quota parte da lui/lei dovuta entro il mese successivo alla esibizione della documentazione. In ogni caso la documentazione fiscale dovrà essere intestata ad entrambi i genitori, e non soltanto al genitore che anticipa le spese, affinché possano ciascuno per la sua quota detrarre ai fini Irpef dette spese straordinarie.
4) Le parti provvederanno al pagamento della rata mensile del mutuo che grava sulla casa familiare in comproprietà per un canone mensile fisso di Euro 480,00 circa, al 50%. Convengono altresì che in esito al compimento dei 20 anni di , qualora non siano già PE sopravvenute esigenze o circostanze nuove che avranno determinato un mutamento nella presente situazione di fatto, provvederanno a confrontarsi nuovamente tra di loro con spirito di collaborazione per valutare l'opportunità di disciplinare diversamente l'impegno al pagamento del mutuo al 50% e/o la possibilità di cessione dell'immobile a terzi e/o ad uno dei due comproprietari che in quel caso si accollerà integralmente il mutuo residuo.
5) L'assegno unico sarà richiesto e trattenuto dalla madre.
6) I ricorrenti hanno già intestate a proprio nome le autovetture e/o i motocicli che utilizzano in via esclusiva e indicati nel ricorso in punto di situazione patrimoniale delle parti.
7) I coniugi si danno il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o di altro documento valevole per l'espatrio, con la reciproca autorizzazione al rilascio di autonomo documento per la minore, valevole per l'espatrio con l'uno o l'altro genitore.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 06.03.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai