TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/07/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 465/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 465 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in viale degli Alimena n. 8 presso lo studio legale Pt_1
Cont dell' e rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Brogno e dall'avv. Michela Grandinetti, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- opponente-
E in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, Controparte_2 quale procuratrice speciale, partita IVA: ), rappresentata Controparte_3 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Giuseppe Sollazzo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- opposta -
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore (partita iva Controparte_4
), rappresentata e difesa dall'avv. Donato Patera, giusta procura in calce alla comparsa di P.IVA_2 costituzione di nuovo difensore;
- terza chiamata in causa - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1935/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 7.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l' proponeva opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 1935/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 29.12.2022, con il quale le era stato pagina 1 di 13 ingiunto di pagare la somma di € 294.732,90, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, in favore della quale cessionaria della a titolo di Controparte_2 Controparte_4 corrispettivo delle forniture di strumentazione e presidi medico-chirurgici e materiale sanitario, giusta fatture specificamente indicate in ricorso.
L'opponente eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva della Controparte_2
in quanto le cessioni dei crediti non erano state stipulate nella forma prevista dalla legge, né l'Asp
[...] aveva autorizzato e/o accettato le suddette cessioni, nonché l'avvenuto pagamento delle fatture sottese al decreto ingiuntivo, come da ordinativi di pagamento allegati e l'inesigibilità degli interessi moratori.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della cedente quale destinataria dei Controparte_4 pagamenti, affinché la stessa fosse condannata a pagare quanto dovuto alla in Controparte_2 vece dell' Parte_2
costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando Controparte_2 che, quanto alla propria legittimazione attiva, con contratto quadro di cessione di crediti disciplinato dalla Legge n. 130/99 e s.m.i. del 18.12.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 28.12.2019
e con successivi atti di cessione del 23.1.2020, del 6.2.2020, del 28.4.2020, del 14.5.2020, del
23.6.2020, del 7.8.2020, del 16.9.2020, del 22.10.2020, del 17.12.2020, del 25.1.2021, del 4.3.2021, del 14.4.2021, del 4.5.2021, del 3.6.2021, del 25.6.2021, del 14.7.2021, tutti regolarmente notificati alla debitrice ceduta, la aveva ceduto ad i propri crediti Controparte_4 Controparte_2 nei confronti della di cui, tra le altre, alle fatture azionate con il decreto ingiuntivo Parte_2 opposto;
che l'operazione di cessione era avvenuta secondo la disciplina prevista dalla Legge n. 130/99
e successive modifiche ed integrazioni (c.d. legge sulla cartolarizzazione dei crediti) e non era, quindi, soggetta all'applicazione degli artt. 69 e 70 del r.d. 18 Novembre 1924, n. 2240, applicabili solo alle amministrazioni statali;
che, di contro, le formalità indicate dalla legge speciale (D.l. 23 Settembre
2013, n. 145 convertito in Legge21 Febbraio 2014, n. 9), ovvero la pubblicazione sulla G.U. e la comunicazione alla P.A. debitrice, erano state integralmente ottemperate;
che, pertanto, la cessione era pienamente valida ed efficace, nonché opponibile all' e, per tale ragione, Parte_2 Controparte_2 era creditrice dell' del complessivo importo di €
[...] Parte_1
294.732,90 oltre interessi moratori da ritardato pagamento ex D. Lgs n. 231/2002; che dalla documentazione allegata dall' e costituita da meri ordinativi di pagamento, non Parte_2 emergeva né la prova dell'effettivo pagamento, né che lo stesso fosse avvenuto in favore della titolare del credito, di essendo gli stessi stati disposti tutti in favore della cedente Controparte_2
pagina 2 di 13 in un momento in cui il credito era già passato nella titolarità della società Controparte_4 cessionaria.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. In ogni caso e, in via subordinata, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_4 affinchè, in caso di accertamento della inesistenza di credito ceduto, fosse dichiarato l'obbligo della cedente, ai sensi dell'art. 1266 c.c. nonché dell'art.
3.5. del contratto quadro di cessione, a garantire la cessionaria e, per l'effetto, la stessa fosse condannata a risarcire la cessionaria Controparte_2
con il pagamento delle somme corrispondenti ai crediti dichiarati inesistenti e ceduti ovvero, in
[...] caso di accertamento dell'effettivo pagamento in favore della cedente in data successiva alla cessione, fosse condannata la cedente, in virtù della disposizione di cui all'art. 1218 c.c. ed all'art.
5.3 del contratto quadro di cessione, alla restituzione delle somme incassate e non prontamente restituite.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la che Controparte_4 rilevava che dall'esame degli ordinativi di pagamento allegati dall' emergeva che gli Parte_2 stessi indicassero come beneficiario la Elios SPV s.r.l. e che le somme ad essi relative sarebbero state accreditate presso la Banca Nazionale del Lavoro (istituto di credito con il quale non aveva CP_4 mai intrattenuto rapporti bancari), ad eccezione dell'importo pari ad € 15.655,00 già restituito all
[...]
con bonifico del 14.3.2024. Parte_2
Deduceva, quindi, la propria estraneità alla controversia e chiedeva l'estromissione dal giudizio.
In sede di memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., specificava che, rispetto alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, erano state pagate alla società soltanto le Controparte_4 somme di cui alle seguenti fatture:
fat 447/a 23/06/2021 € 2.480,00 (secondo mandato)
fat 434/a 18/06/2021 € 4.320,00 (quarto mandato)
fat 448/a 23/06/2021 € 1.395,00 (quarto mandato)
fat 356/a 24/05/2021 € 2.015,00 (quarto mandato)
fat 326/a 12/05/2021 € 2.635,00 (quarto mandato)
fat 149/pa 16/10/2020 € 435,00 (quarto mandato)
fat 75/pa 21/05/2020 € 435,00(quarto mandato)
fat 70/pa 11/05/2020 € 1.015,00 (quarto mandato)
fat 57/pa 11/03/2020 € 870,00 (quarto mandato)
fat 44/pa 04/03/2020 € 870,00 (quarto mandato)
fat 3/pa 29/01/2020 € 580,00 (quarto mandato)
pagina 3 di 13 per un importo totale pari ad € 17.050,00, al quale andava detratta la somma di € 15.655,00 già restituita con bonifico del 14.3.2024, sicchè residuava da restituire l'importo pari ad € 1.395,00, portato dalla fattura n. 448/A del 23.6.2021.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande proposte da entrambe le parti nei propri confronti.
Espletati gli incombenti di rito e disattese le richieste istruttorie formulate dalle parti, in ragione della natura documentale del giudizio, all'udienza del 7.4.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Controparte_2
sollevata dall'
[...] Parte_2
In particolare, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse”
(Cass. nn. 30658/2017, 32788/2019).
Inoltre, premesso che la mancata accettazione/rifiuto della cessione, ai sensi dell'art. 70 R.D. n. 2440 del 1923 che richiama l'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, non costituisce motivo di nullità, ma, eventualmente, di inefficacia della cessione stessa (cfr. Cass. Civ. 9789/94), si osserva, in ogni caso, che con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. il divieto di cessione senza l'“adesione” della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.),
l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della pagina 4 di 13 cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. (cfr. Cass.
Civ. 268/2006; Cass. Civ. 2209/2007).
Consegue altresì che, allorquando il contratto si conclude non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 e L. n. 2248 del 1865, art. 9; e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e art. 1264 cod. civ. che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo con le formalità di cui si è detto: senza più necessità della sua adesione o del suo consenso. (cfr. Cass. Civ., 1 febbraio 2007, n. 2209).
Nella fattispecie in esame, la società creditrice opposta ha allegato il contratto quadro di cessione di crediti disciplinato dalla Legge n. 130/99 e s.m.i. del 18.12.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
152 del 28.12.2019 ed i successivi atti di cessione del 23.1.2020, del 6.2.2020, del 28.4.2020, del
14.5.2020, del 23.6.2020, del 7.8.2020, del 16.9.2020, del 22.10.2020, del 17.12.2020, del 25.1.2021, del 4.3.2021, del 14.4.2021, del 4.5.2021, del 3.6.2021, del 25.6.2021, del 14.7.2021, con cui la ha ceduto ad i propri crediti nei confronti dell' Controparte_4 Controparte_2 [...] tra cui quelli oggetto delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto. Parte_2
La predetta operazione di cessione è avvenuta secondo la disciplina prevista dalla Legge n. 130/99 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. legge sulla cartolarizzazione dei crediti) e non è, quindi, soggetta all'applicazione degli artt. 69 e 70 del r.d. 18 Novembre 1924, n. 2240, norma applicabile solo alle amministrazioni statali, come sopra evidenziato.
Inoltre, la società opposta ha prodotto la documentazione comprovante la comunicazione delle suindicate cessioni all' (cfr. doc. n. 124 del fascicolo di parte opposta), così rispettando Parte_3 tutte le formalità previste dalla legge ai fini della validità, efficacia ed opponibilità della cessione nei confronti della debitrice ceduta. Cont Consegue che la necessità di accettazione delle cessioni propugnata dall' rimane del tutto ininfluente ai fini del perfezionamento delle stesse e non è, di conseguenza, idonea a privare la società opposta né della titolarità del credito né della conseguente legittimazione alla domanda di pagamento.
Passando all'esame del merito, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare pagina 5 di 13 l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del
30.10.2001).
Ciò posto, nel caso di specie, il credito di cui quale cessionaria della Controparte_2 [...]
chiede il pagamento attiene alla somma di € 294.732,90, oltre interessi moratori ex Controparte_4 art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, a titolo di corrispettivo delle forniture di strumentazione e presidi medico- chirurgici e materiale sanitario eseguite in favore dell' ed Parte_1 oggetto delle seguenti fatture:
FAT 447/A 23/06/2021 2.480,00 22.8.2021
FAT 434/A 18/06/2021 4.320,00 17.8.2021
FAT 404/A 10/06/2021 164,9 9.8.2021
FAT 448/A 23/06/2021 1.395,00 22.8.2021
FAT 425/A 16/06/2021 38.500,00 15.8.2021
FAT 368/A 26/05/2021 186.000,00 25.7.2021
FAT 359/A 24/05/2021 210 23.7.2021
FAT 356/A 24/05/2021 2.015,00 23.7.2021
FAT 326/A 12/05/2021 2.635,00 11.7.2021
FAT 255/A 21/04/2021 1.860,00 20.6.2021
FAT 196/A 30/03/2021 1.550,00 29.5.2021
pagina 6 di 13 FAT 138/A 10/03/2021 870 9.5.2021
FAT 127/A 05/03/2021 1.860,00 4.5.2021
FAT 100/A 24/02/2021 960 25.4.2021
FAT 86/A 19/02/2021 3.255,00 20.4.2021
FAT 15/A 18/01/2021 580 19.3.2021
FAT 10/A 13/01/2021 725 14.3.2021
FAT 14/A 15/01/2021 350 16.3.2021
FAT 8/A 13/01/2021 1.240,00 14.3.2021
FAT 181/PA 04/12/2020 2.880,00 2.2.2021
FAT 180/PA 02/12/2020 1.160,00 31.1.2021
FAT 179/PA 02/12/2020 1.760,00 31.1.2021
FAT 162/PA 30/10/2020 3.565,00 29.12.2020
FAT 155/PA 23/10/2020 2.240,00 22.12.2020
FAT 149/PA 16/10/2020 435 15.12.2020
FAT 144/PA 07/10/2020 3.720,00 6.12.2020
FAT 123/PA 15/09/2020 930 14.11.2020
FAT 121/PA 11/09/2020 3.200,00 10.11.2020
FAT 108/PA 31/07/2020 1.860,00 30.9.2020
FAT 107/PA 30/07/2020 9.333,00 29.9.2020
FAT 75/PA 21/05/2020 435 20.7.2020
FAT 74/PA 21/05/2020 870 20.7.2020
FAT 70/PA 11/05/2020 1.015,00 10.7.2020
FAT 69/PA 08/05/2020 290 7.7.2020
FAT 57/PA 11/03/2020 870 10.5.2020
FAT 44/PA 04/03/2020 870 3.5.2020
pagina 7 di 13 FAT 43/PA 28/02/2020 4.495,00 28.4.2020
FAT 3/PA 29/01/2020 580 29.3.2020
FAT 338/PA 30/12/2019 3.255,00 28.2.2020
L non ha contestato né l'esistenza di validi titoli contrattuali, nè l'effettiva e regolare Parte_2 esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, ma ha dedotto di avere provveduto all'integrale pagamento delle fatture in favore della cedente, come da ordinativi di pagamento allegati, con conseguente inesistenza del credito ed inesigibilità degli interessi moratori.
In particolare, l' ha allegato n. 5 ordinativi di pagamento: 1) ordinativo di pagamento n. Parte_2
5913 del 17.5.2021 con delega alla riscossione “Elios SPV S.r.l.” e pagamento effettuato su Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A.; 2) ordinativo di pagamento n. 17327 del 01.12.2022 con delega alla riscossione “come da fep” e pagamento effettuato su 3) ordinativo di pagamento Controparte_5
n. 1463 del 31.1.2023 con delega alla riscossione “come da fep” e pagamento effettuato su Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A.; 4) ordinativo di pagamento n. 3730 del 10.3.2022 con delega alla riscossione e pagamento effettuato su 5) ordinativo di Controparte_4 Controparte_5 pagamento n. 13607 del 08.10.2021 con delega alla riscossione “Elios SPV” e pagamento effettuato su
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (cfr. doc. allegati all'atto di citazione) e, successivamente, le contabili dei bonifici eseguiti (cfr. doc. allegata alla memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. di parte opponente).
In primo luogo, va evidenziato che tutti gli ordinativi di pagamento sono stati emessi successivamente alle cessioni dei crediti intervenute tra ed ed alle Controparte_4 Controparte_2 relative comunicazioni all' sicchè gli eventuali pagamenti – ove dimostrati come Parte_2 effettivamente eseguiti ed incassati dalla cedente – non sono comunque opponibili alla cessionaria- odierna parte opposta.
Inoltre, preme osservare che la sola emissione dell'ordinativo di pagamento, da parte dell' Pt_2
non consente di ritenere dimostrato l'avvenuto pagamento dell'obbligazione pecuniaria e la
[...] conseguente liberazione della debitrice.
In merito, la Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di debiti delle amministrazioni statali soggette alla speciale disciplina del r.d. n. 827 del 1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), e del d.P.R. n. 367 del 1994 (regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagina 8 di 13 pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di
Stato, a cui compete l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente” (cfr. Cass. Civ., n. 29776 del 29.12.2020).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, “Se le peculiarità che connotano il procedimento di pagamento dei debiti delle Amministrazioni statali con l'emissione dell'ordinativo e il coinvolgimento degli uffici della Tesoreria consentono di anticipare il momento di liberazione rispetto
a quello di incasso della somma dovuta da parte del creditore, non è possibile però ritenere che
l'effetto liberatorio consegua nell'inconsapevolezza del creditore, non debitamente informato e non posto quindi in condizione di riscuotere il credito, tenuto conto delle ripercussioni di tali circostanze sia sulla debenza degli interessi, sia soprattutto sul diritto di azione e difesa in giudizio del creditore, che deve poter controllare l'attualità della propria posizione creditoria al momento in cui decide di agire in giudizio a tutela dei propri diritti. Il Collegio condivide pertanto l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez.IV, 9/12/1997 n.1351), secondo la quale va attribuito rilievo alla data della comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente; la semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento non è di per sé sufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, in quanto quest'ultimo può esigere il pagamento solo con la presentazione del mandato all'ufficio deputato al pagamento dello stesso;
pertanto, perché la somma dovuta dalla pubblica amministrazione non sia più produttiva di interessi, occorre che del mandato di pagamento sia data notizia al creditore perché questi possa riscuoterlo, di talché eventuali ritardi nella riscossione, con conseguente perdita degli interessi, sono solo ad esso imputabili”.
Sulla scorta di tali principi, si rileva che, nel caso di specie, l' non ha neanche allegato Parte_2 la circostanza relativa all'avvenuta comunicazione dell'emissione degli ordinativi di pagamento alla società creditrice – né all'originaria cedente né alla cessionaria - da parte della Tesoreria.
Si aggiunga che la terza chiamata in causa e cedente, ha allegato Controparte_4 certificazione della centrale rischi rilasciata dalla Banca d'Italia, da cui risulta che la predetta società, all'epoca dell'emissione degli ordinativi di pagamento da parte dell' intratteneva Parte_2 rapporti bancari solo con la e non anche con la Banca Nazionale del Lavoro. Consegue CP_5 che i bonifici effettuati dall' su conti correnti accesi presso la Banca Nazionale del Parte_2
Lavoro sono stati eseguiti in favore di beneficiari diversi dalla Peraltro, sia il Controparte_4 primo che il quinto ordinativo di pagamento (cfr. ordinativo di pagamento n. 5913 del 17.5.2021 e pagina 9 di 13 ordinativo di pagamento n. 13607 del 08.10.2021) indicano, quale delegato alla riscossione, la Elios
SPV s.r.l., ossia soggetto diverso dalla società cedente sicchè gli stessi, così Controparte_4 come il terzo ordinativo di pagamento n. 1463 del 31.1.2023, effettuato su Banca Nazionale del
Lavoro S.p.A., non sono idonei a comprovare l'avvenuto adempimento della propria obbligazione pecuniaria, da parte dell' in relazione alle fatture sottese al decreto ingiuntivo opposto. Parte_2
Sulla scorta di quanto confermato dalla società terza chiamata, a seguito di verifiche contabili dalla stessa espletate, risulta che con il secondo ordinativo di pagamento n. 17327 del 01.12.2022 sia stata pagata la fat 447/a 23/06/2021 € 2.480,00 e che, con il quarto ordinativo di pagamento n. 3730 del
10.3.2022, siano state pagate le seguenti fatture:
fat 434/a 18/06/2021 € 4.320,00
fat 448/a 23/06/2021 € 1.395,00
fat 356/a 24/05/2021 € 2.015,00
fat 326/a 12/05/2021 € 2.635,00
fat 149/pa 16/10/2020 € 435,00
fat 75/pa 21/05/2020 € 435,00
fat 70/pa 11/05/2020 € 1.015,00
fat 57/pa 11/03/2020 € 870,00
fat 44/pa 04/03/2020 € 870,00
fat 3/pa 29/01/2020 € 580,00, per un importo totale pari ad € 17.050,00.
La ha allegato la copia del bonifico, eseguito in data 14.3.2024, con cui è Controparte_4 stato restituito all' l'importo di € 15.655,00, sicchè residua la somma di € 1.395,00, Parte_2 oggetto della fattura n. 448/A del 23.6.2021, nella disponibilità della cedente, sebbene di spettanza della cessionaria Controparte_2
Orbene, poiché l'ordinativo di pagamento inerente il suddetto importo è stato emesso in data 10.3.2022, ossia successivamente alle cessioni del credito di cui alla fattura in questione ed alla sua comunicazione all' (cfr. l'ultima comunicazione effettuata dalla cessionaria all' risale al Parte_2 Parte_2
15.7.2021, cfr. doc. n. 124 del fascicolo di parte opposta), lo stesso non può assumere efficacia liberatoria, per l' nei confronti della cessionaria ai sensi Parte_2 Controparte_2 dell'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 11436 del 30/04/2021: “Il disposto dell'art 1264
c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al pagina 10 di 13 cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta.)
In conclusione, in mancanza della prova di pagamenti delle fatture sottese al decreto ingiuntivo, da parte dell in favore della cessionaria unico soggetto Parte_2 Controparte_2 legittimato ad agire per conseguire il corrispettivo delle forniture di cui alle fatture oggetto delle cessioni effettuate dalla la pretesa di pagamento della somma complessiva Controparte_4 di € 294.732,90, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, vantata dalla di Controparte_2 cui al provvedimento monitorio, è certamente fondata.
Per quanto concerne l'applicabilità della disciplina relativa agli interessi di cui al D.lvo 231/2002, occorre rilevare che la predetta normativa trova applicazione anche nell'ipotesi di forniture in cui risulta parte la pubblica amministrazione e che nell'ipotesi di “transazione commerciale “devono ricomprendersi anche i contratti di fornitura intercorsi con l'azienda . Parte_1
In particolare, l'applicabilità degli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 anche con riguardo alle prestazioni sanitarie fornite da un soggetto privato in regime accreditato, è stata affermata nella giurisprudenza di legittimità (in tal senso, recentemente, Cass.17665/2019: “La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda dunque alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, come per l'appunto nella specie, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo (che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere). Detto contratto non è un accordo-quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere. Il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte nel contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di contratto a favore di terzi. Il negozio, inoltre, presenta altresì la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d.lgs,
231/2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione pagina 11 di 13 di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo. Figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde è perfettamente compatibile con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale, limitandosi a circoscrivere, nell'ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive, nel cui ambito è finalizzata a disincentivare (per ragioni di tutela di un buon mercato) la mora di chi, avendo ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio pattuito, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbligazione pecuniaria”) e ribadita in varie pronunce rese dall'intestato Tribunale.
Né l' ha fornito, mediante allegazione di specifica convenzione stipulata tra le parti, la Parte_2 prova di un diverso accordo tra le stesse intercorso in ordine all'esclusione degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002, applicabili a tutte le transazioni commerciali, in forza dell'art. 2 del suddetto decreto.
Inoltre, il ritardato pagamento è un fatto che emerge dai documenti allegati dalla parte opposta e, ai fini della decorrenza degli interessi non è necessaria la preventiva costituzione in mora (art. 4 D.lgs.
231/02).
In conclusione, deve essere rigettata l'opposizione proposta dall' e va confermato il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1935/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 29.12.2022, che va dichiarato esecutivo.
Quanto alla domanda di garanzia formulata dall' nei confronti della cedente Parte_2 [...]
sulla scorta di quanto in precedenza evidenziato in ordine al buon fine dei pagamenti Controparte_4 eseguiti dalla debitrice, risulta che la società terza chiamata abbia restituito, con bonifico eseguito in data 14.3.2024, all' l'importo di € 15.655,00, e che residui la somma di € 1.395,00, Parte_2 oggetto della fattura n. 448/A del 23.6.2021, ancora nella propria disponibilità.
Consegue che, trattandosi di pagamento eseguito dall in favore del soggetto non Parte_2 legittimato – in quanto successivo alla cessione del credito –, la va Controparte_4 condannata alla restituzione, in favore dell' della somma di € 1.395,00, oggetto della Parte_2 fattura n. 448/A del 23.6.2021, oltre interessi, al tasso legale, dalla data del pagamento fino al soddisfo.
Le spese di lite relativamente al rapporto processuale tra l'opponente e la società opposta, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00), in ragione della natura documentale del Cont giudizio, sono definitivamente poste a carico dell' soccombente.
Quanto alla posizione della terza chiamata in considerazione delle ragioni Controparte_4 della decisione e del comportamento processuale collaborativo dalla stessa osservato, appaiono ravvisabili fondati motivi atti a giustificare la compensazione delle spese di lite rispetto alle altre parti. pagina 12 di 13
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dall' e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 1935/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 29.12.2022 e lo dichiara esecutivo;
2) in parziale accoglimento della domanda di garanzia formulata dall''Asp di Cosenza, condanna la alla restituzione, in favore dell' della somma di € Controparte_4 Parte_2
1.395,00, oggetto della fattura n. 448/A del 23.6.2021, oltre interessi, al tasso legale, dalla data del pagamento fino al soddisfo;
3) condanna l' alla rifusione, in favore della delle spese Parte_2 Controparte_2 del giudizio che si liquidano in € 11.229,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge;
4) compensa le spese di lite rispetto alla terza chiamata Controparte_4
Cosenza, 11.7.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 465 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in viale degli Alimena n. 8 presso lo studio legale Pt_1
Cont dell' e rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Brogno e dall'avv. Michela Grandinetti, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- opponente-
E in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, Controparte_2 quale procuratrice speciale, partita IVA: ), rappresentata Controparte_3 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Giuseppe Sollazzo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- opposta -
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore (partita iva Controparte_4
), rappresentata e difesa dall'avv. Donato Patera, giusta procura in calce alla comparsa di P.IVA_2 costituzione di nuovo difensore;
- terza chiamata in causa - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1935/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 7.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l' proponeva opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 1935/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 29.12.2022, con il quale le era stato pagina 1 di 13 ingiunto di pagare la somma di € 294.732,90, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, in favore della quale cessionaria della a titolo di Controparte_2 Controparte_4 corrispettivo delle forniture di strumentazione e presidi medico-chirurgici e materiale sanitario, giusta fatture specificamente indicate in ricorso.
L'opponente eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva della Controparte_2
in quanto le cessioni dei crediti non erano state stipulate nella forma prevista dalla legge, né l'Asp
[...] aveva autorizzato e/o accettato le suddette cessioni, nonché l'avvenuto pagamento delle fatture sottese al decreto ingiuntivo, come da ordinativi di pagamento allegati e l'inesigibilità degli interessi moratori.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della cedente quale destinataria dei Controparte_4 pagamenti, affinché la stessa fosse condannata a pagare quanto dovuto alla in Controparte_2 vece dell' Parte_2
costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando Controparte_2 che, quanto alla propria legittimazione attiva, con contratto quadro di cessione di crediti disciplinato dalla Legge n. 130/99 e s.m.i. del 18.12.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 28.12.2019
e con successivi atti di cessione del 23.1.2020, del 6.2.2020, del 28.4.2020, del 14.5.2020, del
23.6.2020, del 7.8.2020, del 16.9.2020, del 22.10.2020, del 17.12.2020, del 25.1.2021, del 4.3.2021, del 14.4.2021, del 4.5.2021, del 3.6.2021, del 25.6.2021, del 14.7.2021, tutti regolarmente notificati alla debitrice ceduta, la aveva ceduto ad i propri crediti Controparte_4 Controparte_2 nei confronti della di cui, tra le altre, alle fatture azionate con il decreto ingiuntivo Parte_2 opposto;
che l'operazione di cessione era avvenuta secondo la disciplina prevista dalla Legge n. 130/99
e successive modifiche ed integrazioni (c.d. legge sulla cartolarizzazione dei crediti) e non era, quindi, soggetta all'applicazione degli artt. 69 e 70 del r.d. 18 Novembre 1924, n. 2240, applicabili solo alle amministrazioni statali;
che, di contro, le formalità indicate dalla legge speciale (D.l. 23 Settembre
2013, n. 145 convertito in Legge21 Febbraio 2014, n. 9), ovvero la pubblicazione sulla G.U. e la comunicazione alla P.A. debitrice, erano state integralmente ottemperate;
che, pertanto, la cessione era pienamente valida ed efficace, nonché opponibile all' e, per tale ragione, Parte_2 Controparte_2 era creditrice dell' del complessivo importo di €
[...] Parte_1
294.732,90 oltre interessi moratori da ritardato pagamento ex D. Lgs n. 231/2002; che dalla documentazione allegata dall' e costituita da meri ordinativi di pagamento, non Parte_2 emergeva né la prova dell'effettivo pagamento, né che lo stesso fosse avvenuto in favore della titolare del credito, di essendo gli stessi stati disposti tutti in favore della cedente Controparte_2
pagina 2 di 13 in un momento in cui il credito era già passato nella titolarità della società Controparte_4 cessionaria.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. In ogni caso e, in via subordinata, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_4 affinchè, in caso di accertamento della inesistenza di credito ceduto, fosse dichiarato l'obbligo della cedente, ai sensi dell'art. 1266 c.c. nonché dell'art.
3.5. del contratto quadro di cessione, a garantire la cessionaria e, per l'effetto, la stessa fosse condannata a risarcire la cessionaria Controparte_2
con il pagamento delle somme corrispondenti ai crediti dichiarati inesistenti e ceduti ovvero, in
[...] caso di accertamento dell'effettivo pagamento in favore della cedente in data successiva alla cessione, fosse condannata la cedente, in virtù della disposizione di cui all'art. 1218 c.c. ed all'art.
5.3 del contratto quadro di cessione, alla restituzione delle somme incassate e non prontamente restituite.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la che Controparte_4 rilevava che dall'esame degli ordinativi di pagamento allegati dall' emergeva che gli Parte_2 stessi indicassero come beneficiario la Elios SPV s.r.l. e che le somme ad essi relative sarebbero state accreditate presso la Banca Nazionale del Lavoro (istituto di credito con il quale non aveva CP_4 mai intrattenuto rapporti bancari), ad eccezione dell'importo pari ad € 15.655,00 già restituito all
[...]
con bonifico del 14.3.2024. Parte_2
Deduceva, quindi, la propria estraneità alla controversia e chiedeva l'estromissione dal giudizio.
In sede di memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., specificava che, rispetto alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, erano state pagate alla società soltanto le Controparte_4 somme di cui alle seguenti fatture:
fat 447/a 23/06/2021 € 2.480,00 (secondo mandato)
fat 434/a 18/06/2021 € 4.320,00 (quarto mandato)
fat 448/a 23/06/2021 € 1.395,00 (quarto mandato)
fat 356/a 24/05/2021 € 2.015,00 (quarto mandato)
fat 326/a 12/05/2021 € 2.635,00 (quarto mandato)
fat 149/pa 16/10/2020 € 435,00 (quarto mandato)
fat 75/pa 21/05/2020 € 435,00(quarto mandato)
fat 70/pa 11/05/2020 € 1.015,00 (quarto mandato)
fat 57/pa 11/03/2020 € 870,00 (quarto mandato)
fat 44/pa 04/03/2020 € 870,00 (quarto mandato)
fat 3/pa 29/01/2020 € 580,00 (quarto mandato)
pagina 3 di 13 per un importo totale pari ad € 17.050,00, al quale andava detratta la somma di € 15.655,00 già restituita con bonifico del 14.3.2024, sicchè residuava da restituire l'importo pari ad € 1.395,00, portato dalla fattura n. 448/A del 23.6.2021.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande proposte da entrambe le parti nei propri confronti.
Espletati gli incombenti di rito e disattese le richieste istruttorie formulate dalle parti, in ragione della natura documentale del giudizio, all'udienza del 7.4.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Controparte_2
sollevata dall'
[...] Parte_2
In particolare, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse”
(Cass. nn. 30658/2017, 32788/2019).
Inoltre, premesso che la mancata accettazione/rifiuto della cessione, ai sensi dell'art. 70 R.D. n. 2440 del 1923 che richiama l'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, non costituisce motivo di nullità, ma, eventualmente, di inefficacia della cessione stessa (cfr. Cass. Civ. 9789/94), si osserva, in ogni caso, che con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. il divieto di cessione senza l'“adesione” della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.),
l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della pagina 4 di 13 cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. (cfr. Cass.
Civ. 268/2006; Cass. Civ. 2209/2007).
Consegue altresì che, allorquando il contratto si conclude non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 e L. n. 2248 del 1865, art. 9; e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e art. 1264 cod. civ. che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo con le formalità di cui si è detto: senza più necessità della sua adesione o del suo consenso. (cfr. Cass. Civ., 1 febbraio 2007, n. 2209).
Nella fattispecie in esame, la società creditrice opposta ha allegato il contratto quadro di cessione di crediti disciplinato dalla Legge n. 130/99 e s.m.i. del 18.12.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
152 del 28.12.2019 ed i successivi atti di cessione del 23.1.2020, del 6.2.2020, del 28.4.2020, del
14.5.2020, del 23.6.2020, del 7.8.2020, del 16.9.2020, del 22.10.2020, del 17.12.2020, del 25.1.2021, del 4.3.2021, del 14.4.2021, del 4.5.2021, del 3.6.2021, del 25.6.2021, del 14.7.2021, con cui la ha ceduto ad i propri crediti nei confronti dell' Controparte_4 Controparte_2 [...] tra cui quelli oggetto delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto. Parte_2
La predetta operazione di cessione è avvenuta secondo la disciplina prevista dalla Legge n. 130/99 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. legge sulla cartolarizzazione dei crediti) e non è, quindi, soggetta all'applicazione degli artt. 69 e 70 del r.d. 18 Novembre 1924, n. 2240, norma applicabile solo alle amministrazioni statali, come sopra evidenziato.
Inoltre, la società opposta ha prodotto la documentazione comprovante la comunicazione delle suindicate cessioni all' (cfr. doc. n. 124 del fascicolo di parte opposta), così rispettando Parte_3 tutte le formalità previste dalla legge ai fini della validità, efficacia ed opponibilità della cessione nei confronti della debitrice ceduta. Cont Consegue che la necessità di accettazione delle cessioni propugnata dall' rimane del tutto ininfluente ai fini del perfezionamento delle stesse e non è, di conseguenza, idonea a privare la società opposta né della titolarità del credito né della conseguente legittimazione alla domanda di pagamento.
Passando all'esame del merito, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare pagina 5 di 13 l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del
30.10.2001).
Ciò posto, nel caso di specie, il credito di cui quale cessionaria della Controparte_2 [...]
chiede il pagamento attiene alla somma di € 294.732,90, oltre interessi moratori ex Controparte_4 art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, a titolo di corrispettivo delle forniture di strumentazione e presidi medico- chirurgici e materiale sanitario eseguite in favore dell' ed Parte_1 oggetto delle seguenti fatture:
FAT 447/A 23/06/2021 2.480,00 22.8.2021
FAT 434/A 18/06/2021 4.320,00 17.8.2021
FAT 404/A 10/06/2021 164,9 9.8.2021
FAT 448/A 23/06/2021 1.395,00 22.8.2021
FAT 425/A 16/06/2021 38.500,00 15.8.2021
FAT 368/A 26/05/2021 186.000,00 25.7.2021
FAT 359/A 24/05/2021 210 23.7.2021
FAT 356/A 24/05/2021 2.015,00 23.7.2021
FAT 326/A 12/05/2021 2.635,00 11.7.2021
FAT 255/A 21/04/2021 1.860,00 20.6.2021
FAT 196/A 30/03/2021 1.550,00 29.5.2021
pagina 6 di 13 FAT 138/A 10/03/2021 870 9.5.2021
FAT 127/A 05/03/2021 1.860,00 4.5.2021
FAT 100/A 24/02/2021 960 25.4.2021
FAT 86/A 19/02/2021 3.255,00 20.4.2021
FAT 15/A 18/01/2021 580 19.3.2021
FAT 10/A 13/01/2021 725 14.3.2021
FAT 14/A 15/01/2021 350 16.3.2021
FAT 8/A 13/01/2021 1.240,00 14.3.2021
FAT 181/PA 04/12/2020 2.880,00 2.2.2021
FAT 180/PA 02/12/2020 1.160,00 31.1.2021
FAT 179/PA 02/12/2020 1.760,00 31.1.2021
FAT 162/PA 30/10/2020 3.565,00 29.12.2020
FAT 155/PA 23/10/2020 2.240,00 22.12.2020
FAT 149/PA 16/10/2020 435 15.12.2020
FAT 144/PA 07/10/2020 3.720,00 6.12.2020
FAT 123/PA 15/09/2020 930 14.11.2020
FAT 121/PA 11/09/2020 3.200,00 10.11.2020
FAT 108/PA 31/07/2020 1.860,00 30.9.2020
FAT 107/PA 30/07/2020 9.333,00 29.9.2020
FAT 75/PA 21/05/2020 435 20.7.2020
FAT 74/PA 21/05/2020 870 20.7.2020
FAT 70/PA 11/05/2020 1.015,00 10.7.2020
FAT 69/PA 08/05/2020 290 7.7.2020
FAT 57/PA 11/03/2020 870 10.5.2020
FAT 44/PA 04/03/2020 870 3.5.2020
pagina 7 di 13 FAT 43/PA 28/02/2020 4.495,00 28.4.2020
FAT 3/PA 29/01/2020 580 29.3.2020
FAT 338/PA 30/12/2019 3.255,00 28.2.2020
L non ha contestato né l'esistenza di validi titoli contrattuali, nè l'effettiva e regolare Parte_2 esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, ma ha dedotto di avere provveduto all'integrale pagamento delle fatture in favore della cedente, come da ordinativi di pagamento allegati, con conseguente inesistenza del credito ed inesigibilità degli interessi moratori.
In particolare, l' ha allegato n. 5 ordinativi di pagamento: 1) ordinativo di pagamento n. Parte_2
5913 del 17.5.2021 con delega alla riscossione “Elios SPV S.r.l.” e pagamento effettuato su Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A.; 2) ordinativo di pagamento n. 17327 del 01.12.2022 con delega alla riscossione “come da fep” e pagamento effettuato su 3) ordinativo di pagamento Controparte_5
n. 1463 del 31.1.2023 con delega alla riscossione “come da fep” e pagamento effettuato su Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A.; 4) ordinativo di pagamento n. 3730 del 10.3.2022 con delega alla riscossione e pagamento effettuato su 5) ordinativo di Controparte_4 Controparte_5 pagamento n. 13607 del 08.10.2021 con delega alla riscossione “Elios SPV” e pagamento effettuato su
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (cfr. doc. allegati all'atto di citazione) e, successivamente, le contabili dei bonifici eseguiti (cfr. doc. allegata alla memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. di parte opponente).
In primo luogo, va evidenziato che tutti gli ordinativi di pagamento sono stati emessi successivamente alle cessioni dei crediti intervenute tra ed ed alle Controparte_4 Controparte_2 relative comunicazioni all' sicchè gli eventuali pagamenti – ove dimostrati come Parte_2 effettivamente eseguiti ed incassati dalla cedente – non sono comunque opponibili alla cessionaria- odierna parte opposta.
Inoltre, preme osservare che la sola emissione dell'ordinativo di pagamento, da parte dell' Pt_2
non consente di ritenere dimostrato l'avvenuto pagamento dell'obbligazione pecuniaria e la
[...] conseguente liberazione della debitrice.
In merito, la Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di debiti delle amministrazioni statali soggette alla speciale disciplina del r.d. n. 827 del 1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), e del d.P.R. n. 367 del 1994 (regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagina 8 di 13 pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di
Stato, a cui compete l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente” (cfr. Cass. Civ., n. 29776 del 29.12.2020).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, “Se le peculiarità che connotano il procedimento di pagamento dei debiti delle Amministrazioni statali con l'emissione dell'ordinativo e il coinvolgimento degli uffici della Tesoreria consentono di anticipare il momento di liberazione rispetto
a quello di incasso della somma dovuta da parte del creditore, non è possibile però ritenere che
l'effetto liberatorio consegua nell'inconsapevolezza del creditore, non debitamente informato e non posto quindi in condizione di riscuotere il credito, tenuto conto delle ripercussioni di tali circostanze sia sulla debenza degli interessi, sia soprattutto sul diritto di azione e difesa in giudizio del creditore, che deve poter controllare l'attualità della propria posizione creditoria al momento in cui decide di agire in giudizio a tutela dei propri diritti. Il Collegio condivide pertanto l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez.IV, 9/12/1997 n.1351), secondo la quale va attribuito rilievo alla data della comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente; la semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento non è di per sé sufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, in quanto quest'ultimo può esigere il pagamento solo con la presentazione del mandato all'ufficio deputato al pagamento dello stesso;
pertanto, perché la somma dovuta dalla pubblica amministrazione non sia più produttiva di interessi, occorre che del mandato di pagamento sia data notizia al creditore perché questi possa riscuoterlo, di talché eventuali ritardi nella riscossione, con conseguente perdita degli interessi, sono solo ad esso imputabili”.
Sulla scorta di tali principi, si rileva che, nel caso di specie, l' non ha neanche allegato Parte_2 la circostanza relativa all'avvenuta comunicazione dell'emissione degli ordinativi di pagamento alla società creditrice – né all'originaria cedente né alla cessionaria - da parte della Tesoreria.
Si aggiunga che la terza chiamata in causa e cedente, ha allegato Controparte_4 certificazione della centrale rischi rilasciata dalla Banca d'Italia, da cui risulta che la predetta società, all'epoca dell'emissione degli ordinativi di pagamento da parte dell' intratteneva Parte_2 rapporti bancari solo con la e non anche con la Banca Nazionale del Lavoro. Consegue CP_5 che i bonifici effettuati dall' su conti correnti accesi presso la Banca Nazionale del Parte_2
Lavoro sono stati eseguiti in favore di beneficiari diversi dalla Peraltro, sia il Controparte_4 primo che il quinto ordinativo di pagamento (cfr. ordinativo di pagamento n. 5913 del 17.5.2021 e pagina 9 di 13 ordinativo di pagamento n. 13607 del 08.10.2021) indicano, quale delegato alla riscossione, la Elios
SPV s.r.l., ossia soggetto diverso dalla società cedente sicchè gli stessi, così Controparte_4 come il terzo ordinativo di pagamento n. 1463 del 31.1.2023, effettuato su Banca Nazionale del
Lavoro S.p.A., non sono idonei a comprovare l'avvenuto adempimento della propria obbligazione pecuniaria, da parte dell' in relazione alle fatture sottese al decreto ingiuntivo opposto. Parte_2
Sulla scorta di quanto confermato dalla società terza chiamata, a seguito di verifiche contabili dalla stessa espletate, risulta che con il secondo ordinativo di pagamento n. 17327 del 01.12.2022 sia stata pagata la fat 447/a 23/06/2021 € 2.480,00 e che, con il quarto ordinativo di pagamento n. 3730 del
10.3.2022, siano state pagate le seguenti fatture:
fat 434/a 18/06/2021 € 4.320,00
fat 448/a 23/06/2021 € 1.395,00
fat 356/a 24/05/2021 € 2.015,00
fat 326/a 12/05/2021 € 2.635,00
fat 149/pa 16/10/2020 € 435,00
fat 75/pa 21/05/2020 € 435,00
fat 70/pa 11/05/2020 € 1.015,00
fat 57/pa 11/03/2020 € 870,00
fat 44/pa 04/03/2020 € 870,00
fat 3/pa 29/01/2020 € 580,00, per un importo totale pari ad € 17.050,00.
La ha allegato la copia del bonifico, eseguito in data 14.3.2024, con cui è Controparte_4 stato restituito all' l'importo di € 15.655,00, sicchè residua la somma di € 1.395,00, Parte_2 oggetto della fattura n. 448/A del 23.6.2021, nella disponibilità della cedente, sebbene di spettanza della cessionaria Controparte_2
Orbene, poiché l'ordinativo di pagamento inerente il suddetto importo è stato emesso in data 10.3.2022, ossia successivamente alle cessioni del credito di cui alla fattura in questione ed alla sua comunicazione all' (cfr. l'ultima comunicazione effettuata dalla cessionaria all' risale al Parte_2 Parte_2
15.7.2021, cfr. doc. n. 124 del fascicolo di parte opposta), lo stesso non può assumere efficacia liberatoria, per l' nei confronti della cessionaria ai sensi Parte_2 Controparte_2 dell'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 11436 del 30/04/2021: “Il disposto dell'art 1264
c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al pagina 10 di 13 cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta.)
In conclusione, in mancanza della prova di pagamenti delle fatture sottese al decreto ingiuntivo, da parte dell in favore della cessionaria unico soggetto Parte_2 Controparte_2 legittimato ad agire per conseguire il corrispettivo delle forniture di cui alle fatture oggetto delle cessioni effettuate dalla la pretesa di pagamento della somma complessiva Controparte_4 di € 294.732,90, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, vantata dalla di Controparte_2 cui al provvedimento monitorio, è certamente fondata.
Per quanto concerne l'applicabilità della disciplina relativa agli interessi di cui al D.lvo 231/2002, occorre rilevare che la predetta normativa trova applicazione anche nell'ipotesi di forniture in cui risulta parte la pubblica amministrazione e che nell'ipotesi di “transazione commerciale “devono ricomprendersi anche i contratti di fornitura intercorsi con l'azienda . Parte_1
In particolare, l'applicabilità degli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 anche con riguardo alle prestazioni sanitarie fornite da un soggetto privato in regime accreditato, è stata affermata nella giurisprudenza di legittimità (in tal senso, recentemente, Cass.17665/2019: “La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda dunque alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, come per l'appunto nella specie, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo (che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere). Detto contratto non è un accordo-quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere. Il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte nel contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di contratto a favore di terzi. Il negozio, inoltre, presenta altresì la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d.lgs,
231/2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione pagina 11 di 13 di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo. Figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde è perfettamente compatibile con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale, limitandosi a circoscrivere, nell'ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive, nel cui ambito è finalizzata a disincentivare (per ragioni di tutela di un buon mercato) la mora di chi, avendo ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio pattuito, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbligazione pecuniaria”) e ribadita in varie pronunce rese dall'intestato Tribunale.
Né l' ha fornito, mediante allegazione di specifica convenzione stipulata tra le parti, la Parte_2 prova di un diverso accordo tra le stesse intercorso in ordine all'esclusione degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002, applicabili a tutte le transazioni commerciali, in forza dell'art. 2 del suddetto decreto.
Inoltre, il ritardato pagamento è un fatto che emerge dai documenti allegati dalla parte opposta e, ai fini della decorrenza degli interessi non è necessaria la preventiva costituzione in mora (art. 4 D.lgs.
231/02).
In conclusione, deve essere rigettata l'opposizione proposta dall' e va confermato il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1935/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 29.12.2022, che va dichiarato esecutivo.
Quanto alla domanda di garanzia formulata dall' nei confronti della cedente Parte_2 [...]
sulla scorta di quanto in precedenza evidenziato in ordine al buon fine dei pagamenti Controparte_4 eseguiti dalla debitrice, risulta che la società terza chiamata abbia restituito, con bonifico eseguito in data 14.3.2024, all' l'importo di € 15.655,00, e che residui la somma di € 1.395,00, Parte_2 oggetto della fattura n. 448/A del 23.6.2021, ancora nella propria disponibilità.
Consegue che, trattandosi di pagamento eseguito dall in favore del soggetto non Parte_2 legittimato – in quanto successivo alla cessione del credito –, la va Controparte_4 condannata alla restituzione, in favore dell' della somma di € 1.395,00, oggetto della Parte_2 fattura n. 448/A del 23.6.2021, oltre interessi, al tasso legale, dalla data del pagamento fino al soddisfo.
Le spese di lite relativamente al rapporto processuale tra l'opponente e la società opposta, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00), in ragione della natura documentale del Cont giudizio, sono definitivamente poste a carico dell' soccombente.
Quanto alla posizione della terza chiamata in considerazione delle ragioni Controparte_4 della decisione e del comportamento processuale collaborativo dalla stessa osservato, appaiono ravvisabili fondati motivi atti a giustificare la compensazione delle spese di lite rispetto alle altre parti. pagina 12 di 13
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dall' e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 1935/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 29.12.2022 e lo dichiara esecutivo;
2) in parziale accoglimento della domanda di garanzia formulata dall''Asp di Cosenza, condanna la alla restituzione, in favore dell' della somma di € Controparte_4 Parte_2
1.395,00, oggetto della fattura n. 448/A del 23.6.2021, oltre interessi, al tasso legale, dalla data del pagamento fino al soddisfo;
3) condanna l' alla rifusione, in favore della delle spese Parte_2 Controparte_2 del giudizio che si liquidano in € 11.229,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge;
4) compensa le spese di lite rispetto alla terza chiamata Controparte_4
Cosenza, 11.7.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 13 di 13