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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/07/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 690/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 690/2021
promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano VITALE
APPELLANTI
contro
. (C.F. ), in persona del l.r. p.t., nella Controparte_1 P.IVA_1 qualità di procuratore di Parte_3
APPELLATO CONTUMACE
E nei confronti di
pagina 1 di 16 già ( C.F. ) e - Controparte_2 CP_2 P.IVA_2 per essa - (già rappresentata e Controparte_3 CP_4 difesa dall'Avv. Carlotta CASAMORATA e dall'Avv. Marina VANDINI
INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno
n. 750/2020 pubblicata il 10.12.2020
CONCLUSIONI
Della parte appellante: Preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'intervento di per carenza di legittimazione passiva;
Controparte_2
Sempre in via preliminare dichiarare la contumacia di Controparte_5 con Socio Unico, appartenente al Controparte_6
Nel merito, riformare integralmente la sentenza di primo grado n. 750/2020 del
Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata in data 10/12/2020, non notificata, emessa a definizione del procedimento n. 2136/18 R.g., sulla base di tutto quanto esposto e motivato con il presente atto di appello e per l'effetto Accertata alla luce delle argomentazioni tecniche esplicitate e della documentazione in atti e all'esito della CTU, la sussistenza di usura pattizia sotto ipotesi di estinzione anticipata nonché di usura pattizia rilevata con il metodo dichiarare CP_7
l'illegittimità della intervenuta risoluzione del contratto di mutuo ipotecario n°
6022325 stipulato in data 8 giugno 2006 registrato in Giulianova il 8.6.2006 al n.
2719, ai rogiti del dottor notaio in Sant'Egidio alla Vibrata, n. rep Persona_1
219666/43463 e previo ripristino del beneficio del termine con rate di solo capitale in ragione dell'usura pattizia, rideterminare il saldo del contratto di mutuo alla luce dei conteggi già effettuati e indicati nella perizia di parte in atti;
Condannare altresì, e per l'effetto, la , come sopra indicato, in Controparte_1 persona del legale rapp.nte, alla restituzione agli appellanti delle somme tutte dai medesimi versate a titolo di interessi e non dovute, dalla data della stipula del contratto di mutuo posto a base del precetto e successiva esecuzione immobiliare sino alla intervenuta interruzione dei pagamenti cosi come conteggiate dalla CTU
pagina 2 di 16 in atti;
Condannare altresì la , come sopra indicato, in persona Controparte_1 del legale rapp.nte, al risarcimento in favore del e della di tutti i Pt_1 Pt_2 danni subiti e subendi in conseguenza della violazione dei principi di buona fede nella esecuzione del contratto e del rapporto Banca-cliente, e quindi , stante la intervenuta vendita forzata del bene immobile oggetto del contratto di mutuo per cui è causa, condannare il predetto Istituto di credito al risarcimento per equivalente del danno subìto dagli appellanti derivato dalla perdita della casa di proprietà e degli ulteriori danni morali ed esistenziali subiti e subendi dai predetti in conseguenza della illegittima risoluzione del contratto di mutuo, della intrapresa ed illegittima esecuzione e della eventuale conseguente vendita forzata dell'unica abitazione di proprietà, danni da valutarsi e liquidarsi dal Giudice anche in via equitativa;
In subordine, Accertata la indeterminatezza del tasso di interesse per mancata indicazione del tasso annuo effettivo ricalcolare l'importo a debito del mutuatario al netto degli interessi indebitamente pagati dal sin dalla stipula del Pt_1 contratto di mutuo;
In ulteriore subordine Rideterminare l'importo a debito del mutuatario al netto degli interessi indebitamente pagati dal per gli anni Pt_1
2005-2009 all'esito del ricalcolo al tasso 117 TUB;
In ogni caso, in ipotesi di accoglimento di una delle richieste avanzate in via subordinata, compensare le somme eventualmente riconosciute come dovute da agli Controparte_1 esecutati a titolo di interessi usurari e/o a titolo di risarcimento danni con le somme che saranno eventualmente riconosciute come dovute dagli stessi esecutati a in ragione del contratto di mutuo ipotecario n° Controparte_1
6022325 stipulato in data 8 giugno 2006 registrato in Giulianova il 8.6.2006 al n.
2719, ai rogiti del dottor notaio in Sant'Egidio alla Vibrata, n. rep Persona_1
219666/43463 con restituzione ai ricorrenti delle eventuali eccedenze;
Condannare, infine, la , come suindicato, in persona del legale Controparte_1 rapp. nte p.t., alle spese e competenze del doppio grado di giudizio ivi compresa la fase sommaria, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.Salvis iuribus”.
Della parte intervenuta:
pagina 3 di 16 In via preliminare:
- Dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio e il difetto di legittimazione passiva di in relazione alle Controparte_2 richieste risarcitorie e/o restitutorie;
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. per tutti i motivi specificati in narrativa;
- Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per tutti i motivi indicati in narrativa.
Nel merito, in via principale:
- Respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello e confermare integralmente la Sentenza n. 750/2020 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno e pubblicata in data 10/12/2020, all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione
R.G. n. 2136/2018 per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Fermo ed impregiudicato tutto quanto sopra esposto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello adita dovesse ritenere meritevole di accoglimento l'impugnazione avversaria, preme richiamare, ai sensi dell'art. 346
c.p.c., tutte le domande, eccezioni e deduzioni svolte nel corso del giudizio di primo grado rimaste assorbite, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Con vittoria di spese e competenze. In ogni caso Condannare gli appellanti alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio di merito”.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto l'opposizione proposta da e avverso un atto di Parte_1 Parte_2 precetto notificato in base al contratto di mutuo fondiario stipulato da
[...] in data 8.6.2006 a tasso variabile (con tasso inziale del 5,49%) per la Pt_1 somma di €. 100.000,00, contratto al quale ha partecipato Parte_2 quale terza datrice di ipoteca.
pagina 4 di 16 In particolare il Tribunale ha ritenuto infondata la questione “relativa alla usura del TAEG inclusivo della commissione di estinzione anticipata” sia per difetto di allegazione, in mancanza del contenuto della clausola che prevede la commissione di estinzione anticipata, sia perché detta commissione non può essere inclusa in via meramente astratta nelle voci che concorrono a comporre il tasso di interesse, in quanto eventuale.
Il giudice di primo grado ha inoltre ritenuto infondate le questioni relative sia alla usura del TAEG a seguito del calcolo attraverso il c.d. metodo sia CP_7 alla asserita anomalia del contratto ricollegabile alla manipolazione dell'OR per difetto di allegazione, essendosi la parte opponente limitata a richiamare genericamente una perizia di parte senza illustrare i fatti costitutivi della pretesa.
Il Tribunale ha inoltre escluso i profili di indeterminatezza della clausola contenente il tasso di interesse effettivo e ha ritenuto assorbito l'esame delle altre questioni controverse (illegittima risoluzione del contratto di mutuo ipotecario;
illegittima decadenza dal beneficio del termine, risarcimento del danno).
Ha inoltre regolato le spese di lite in base al principio della soccombenza, ponendole a carico della parte attrice.
II.) Hanno proposto appello e i quali, Parte_1 Parte_2 riepilogata la vicenda processuale, hanno contestato la sentenza impugnata per i motivi di seguito illustrati, chiedendo, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, di accertare la usura pattizia e di condannare Controparte_1 alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi, non dovute, oltre al risarcimento dei danni e, domandando, in via subordinata, di accertare la indeterminatezza del tasso di interesse, di ricalcolare l'importo dovuto al netto degli interessi indebitamente pagati e di procedere alla compensazione tra le somme eventualmente riconosciute come dovute da agli esecutati a CP_1 titolo di interessi usurari e/o a titolo di risarcimento danni e quelle che saranno riconosciute come dovute dagli esecutati.
III.) E' intervenuta in giudizio (già ) Controparte_2 CP_2
e, per essa, (già - quale cessionaria Controparte_3 CP_4
pagina 5 di 16 del credito di cui si discute - che, illustrata la vicenda processuale, ha contestato l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della decisione, ha eccepito la inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c., e – evidenziato il difetto di legittimazione passiva di in Controparte_2 relazione alle richieste restitutorie e/o risarcitorie (essendo stata effettuata in favore di solo una cessione dei crediti e non una Controparte_2 cessione del contratto) - ha contestato le argomentazioni svolte a sostegno del gravame: ha chiesto quindi la reiezione della impugnazione proposta, dichiarando di riproporre, ex art. 346 c.p.c., le eccezioni già formulate innanzi al Tribunale.
IV). Con ordinanza del 5.8.2021 la Corte di Appello ha revocato il provvedimento di immediata sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impognata, disposta provvisoriamente con decreto del 13.7.2021, non potendo la sospensione della procedura esecutiva - alla quale era diretta la richiesta avanzata dagli appellanti - conseguire alla auspicata sospensione della sentenza impugnata, sia perché questa consiste in una pronuncia di rigetto, sia perché il processo esecutivo risulta promosso in forza di un autonomo titolo esecutivo di natura contrattuale e non già in virtù della sentenza appellata di rigetto;
è stato altresì rilevato che nessuno rilievo poteva assumere la sospensione della pronuncia riguardante le spese – peraltro non supportata del necessario periculum – potendo derivare da tale provvedimento la sospensione volta al soddisfacimento di tali spese, senza alcuna ripercussione sull'ulteriore credito vantato dalla parte appellata.
V.) Quindi, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 16 1.) Va preliminarmente dichiarata la contumacia della società Controparte_1
(quale procuratore di ) che non si è costituita nel presente Controparte_8 procedimento, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello.
2.1) Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata osservando che essi avevano prodotto a sostegno della opposizione non solo una perizia tecnica, allegata all'atto introduttivo del giudizio, e una perizia integrativa prodotta con la memoria istruttoria, ma anche il contratto di mutuo ipotecario fondiario nel quale erano contenute tutte le clausole, ivi compresa quella oggetto di contestazione avente ad oggetto l'ipotesi della estinzione anticipata: deducono quindi la erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui è stato rilevato un difetto di allegazione tenuto presente anche che la controparte non aveva contestato il contenuto letterale della clausola, avendo basato le argomentazioni difensive su questioni “tecniche”; ne consegue, secondo gli appellanti, la errata considerazione da parte del Tribunale in ordine al difetto di allegazione, che ha poi determinato l'ulteriore errore di ritenere la questione così risolta, assorbente rispetto ad ogni altra problematica trattata dagli opponenti, concernente la usura pattizia.
Censurano inoltre le argomentazioni svolte dal Tribunale – basate sul fatto che la commissione di estinzione anticipata non può essere comunque inclusa in via meramente astratta nelle voci che concorrono a comporre il tasso di interesse – perché non tengono in considerazione i rilievi sollevati dal consulente di parte sul punto ed evidenziati dallo stesso CTU il quale ha sostenuto che “il costo promesso per l'estinzione anticipata, eventuale ma potenzialmente verificabile, … risponda ai presupposti perché debba soggiacere alla normativa antiusura”.
Con lo stesso motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale non è entrato nel merito delle osservazioni tecniche svolte in relazione all'usura a seguito del calcolo attraverso il metodo “ e contestano quanto affermato dal primo CP_7 giudice in merito alla eccepita indeterminatezza della clausola contenente il tasso di interesse effettivo, richiamando quanto rilevato sul punto dal CTP.
2.2) Con il secondo motivo di appello gli appellanti deducono la mancata corrispondenza tra quanto richiesto e poi pronunciato da parte del Tribunale, con pagina 7 di 16 riferimento ad una ulteriore anomalia del contratto (“manipolazione dell'EURIBOR”), rilevata dagli opponenti sulla base della consulenza di parte, avendo il CTP evidenziato che “il rapporto è stato ricalcolato al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB per le sole rate dal 29.9.05 al 31.5.2009”.
Osservano inoltre che il giudice di primo grado, ritenendole erroneamente assorbite, non ha affrontato le altre questioni sollevate da parte opponente, dirette conseguenze della usura pattizia, riguardanti l'applicazione dell'art. 1815
II comma c.c. e l'azzeramento di tutti gli interessi contrattualmente previsti nonché la restituzione di quelli indebitamente pagati dal sino alla Pt_1 risoluzione del contratto, la perdita del beneficio del termine, la impossibilità di continuare a rimborsare ratealmente il mutuo e la richiesta risarcitoria avanzata dagli attori.
2.3) Rilevano infine che, alla data della intervenuta risoluzione del contratto, il non era debitore della ma era invece creditore, risultando il saldo Pt_1 CP_9 del contratto di mutuo, ricalcolato alla data - dei conteggi contenuti nel precetto – del 17.1.2014, pari ad €. 7.676,54, a credito del mutuatario in virtù della applicazione dell'art. 1815 c.c. a causa della usurarietà pattizia: ne consegue, ad avviso degli appellanti, la illegittima risoluzione del contratto di mutuo e la illegittima perdita del beneficio del termine per gli opponenti, privati della possibilità di rimborsare le rate del mutuo.
3.1) Gli appellanti, in seguito alla costituzione in giudizio di hanno CP_2 eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva ad intervenire nel presente procedimento, stante la mancanza di prova certa in merito alla intervenuta cessione dello specifico credito asseritamente vantato nei confronti degli appellanti, non ritenendo a tale fine sufficiente quanto depositato sul punto dalla parte intervenuta e, in particolare, il documento n. 12 consistente in un
“elenco crediti omissato”.
3.2) L'eccezione è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
3.2.1) Va in primo luogo rilevato che la questione sollevata dagli appellanti non attiene alla carenza della legitimatio ad causam, nella specie ravvisabile in base alla prospettazione di (già ) - e, Controparte_2 CP_2
pagina 8 di 16 per essa, - che, costituendosi in questo Controparte_3 procedimento di appello, ha dedotto di intervenire quale successore a titolo particolare ex artt. 111 c.p.c. e 58 D. lgs.n. 385/1993 di - Controparte_8 ma riguarda il difetto di titolarità del diritto di credito derivante dal contratto di mutuo posto a fondamento dell'atto di precetto, avendo gli appellanti evidenziato che la documentazione a tal fine prodotta non è sufficiente al fine di dimostrare la cessione del credito di cui si discute.
3.2.2) Ad avviso del Collegio, - e, per essa, Controparte_2 [...]
- non ha provato la contestata titolarità attiva del Controparte_3 rapporto giuridico dedotto in giudizio, vale a dire di essere cessionaria del credito.
Invero dalla documentazione depositata unitamente alla comparsa di intervento volontario (v. in particolare documenti 9,10,11,12 consistenti nel “contratto di cessione-proposta” di e nel “contratto di cessione- Controparte_2 accettazione” di , entrambi del 25.6.2021, nonché nella copia Controparte_8 della G.U. relativa alla pubblicazione dell'avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, e in un “elenco crediti omissato”) non si evince che il credito della mutuante sia stato ceduto a Controparte_2
Difatti mancano elementi che consentono di classificare il credito scaturente dal contratto di mutuo come un credito “i cui debitori risultavano” - alla data del
31.12.2020 - classificati o segnalati come “sofferenze” o “inadempienze probabili” nella Centrale Rischi o come un credito “al cui codice rapporto il Venditore abbia attribuito il codice identificativo KB” (così come indicato nella copia della G.U. prodotta).
D'altra parte, i generali criteri identificativi dei crediti oggetto di cessione, descritti nella proposta e nella relativa accettazione, non sono sufficienti per ricondurre al contratto anche il credito di cui si discute, in mancanza di ulteriori elementi relativi all'andamento del rapporto.
Né concreti e decisivi elementi di prova possono desumersi dall'”elenco crediti omissato” in cui sono riportate alcune posizioni riconducibili a che, Parte_1 tuttavia, sono indicate mediante numeri che non consentono l'individuazione del pagina 9 di 16 rapporto di cui si tratta né di ritenere che dette posizioni coincidano con quella derivante dal mutuo di cui si discute in questa sede (trattandosi, peraltro, di tre crediti aventi ad oggetto somme diverse dall'importo di €. 91.068,03 che, come indicato dal Tribunale nella sentenza impugnata, ha costituito oggetto dell'atto di precetto opposto).
3.2.3) La circostanza che - e, per essa, Controparte_2 [...]
-non ha provato di essere cessionaria del credito, comporta il Controparte_3 difetto di prova in ordine alla titolarità attiva e impedisce l'esame delle domande dalla stessa proposte.
4.) Passando quindi ad esaminare, nel merito, la controversia si osserva che i motivi di appello – che per la stretta connessione delle questioni trattate – possono essere esaminati congiuntamente – non sono fondati.
4.1) Invero, con riferimento alle doglianze volte a censurare la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha incluso la commissione di estinzione anticipata nelle voci che concorrono a comporre il tasso di interesse si osserva che la
Suprema Corte è intervenuta sulla questione, chiarendo che “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass., 07/03/2022, n. 7352).
La commissione di estinzione anticipata “costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio”. (Cass., n. 7352/2022).
Le spese e i costi di estinzione anticipata del rapporto di mutuo non possono quindi rientrare nel “costo” collegato all'erogazione del credito (in funzione pagina 10 di 16 sinallagmatica), in quanto dovuti solo allorché il mutuatario decida di recedere dal contratto in virtù di un diritto potestativo i cui tempi e modi sono liberamente pattuiti. Tali costi e spese costituiscono, dunque, un costo di tipo indennitario, solo eventuale, non dovuto al momento della conclusione del contratto, che non può essere conteggiato ai fini del superamento della soglia di usura: fino a quando il mutuatario non provi di aver effettivamente corrisposto la penale di estinzione anticipata, essa resta puramente virtuale e non costituisce un costo effettivo per il mutuatario.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, la funzione della commissione di estinzione anticipata del rapporto non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale facoltà.
L'obbligazione di pagamento nascente dalla clausola penale non si pone, dunque, in diretta connessione con le obbligazioni principali reciprocamente assunte dalle parti, svolgendo una funzione analoga a quella della penale, soggetta dunque alla relativa disciplina, ivi compresa la facoltà del giudice di riduzione della penale eccessivamente onerosa.
Ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini della verifica dell'usura, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi e che, quindi, non è configurabile la fattispecie di “usura sotto ipotesi di estinzione anticipata” dedotta dagli opponenti, odierni appellanti: pertanto non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione del CTU “con inclusione del costo di estinzione anticipata”, valorizzata dagli appellanti medesimi, mentre possono essere posti a fondamento della decisione gli accertamenti effettuati “con esclusione del costo di estinzione anticipata”.
4.2) Sotto diverso profilo si osserva che non è condivisibile l'assunto difensivo degli appellanti, i quali hanno in questa sede ribadito la indeterminatezza della clausola contenente il tasso effettivo atteso che dal contenuto del contratto e, in particolare, dal documento di sintesi, che fa parte integrante del contratto di mutuo, risultano le seguenti condizioni:
pagina 11 di 16 l'importo finanziato (€. 100.000,00); la durata dell'ammortamento (15 anni);
l'entità del rimborso (tasso variabile – rata costante); la periodicità di scadenza delle rate: mensili;
la variabilità del tasso: semestrale;
il calcolo degli interessi: anno civile.
Dal ciato documento risulta altresì che il tasso pattuito applicato dalla è CP_9 pari all'OR (3,09) maggiorato di 2,40 punti ed è quindi pari al 5,49%, corrispondente al Tasso iniziale indicato dal CTU.
Ciò posto si osserva che il contratto di mutuo contiene, in modo chiaro e inequivoco, l'indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale, della periodicità delle rate di rimborso, consentendo la piena determinabilità delle condizioni economiche applicate.
Peraltro – sebbene la questione non abbia costituito oggetto di specifica trattazione da parte dell'appellante – va anche osservato che nel contratto di mutuo in esame sono stati specificati sia il periodo (6 mesi) che il divisore utilizzato (360 giorni) per la determinazione del tasso di interesse applicato ( v. documento citato), con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, deve ritenersi soddisfatto il requisito di “determinatezza” del tasso di interesse in conformità ai principi stabiliti dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 20801/2024;
Cass. civ. n. 36026/2023).
Né è ravvisabile l'asserita e non meglio precisata “manipolazione dell'OR”, che, secondo gli appellanti, ha imposto il ricalcolo degli interessi in base all'art. 117 TUB, seppure limitatamente ad un determinato periodo.
A tale riguardo va in primo luogo osservato che gli appellanti hanno rilevato sul punto la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato osservando che, già in sede di formulazione dei quesiti al CTU, non era stata data rilevanza alla questione concernente la manipolazione dell'OR, evidenziata sin dal primo scritto difensivo, e che “quindi sia da ritenersi irrilevante a tal fine il difetto di allegazione probatoria di cui si parla nella motivazione della sentenza impugnata”.
pagina 12 di 16 Gli appellanti hanno, quindi, sostanzialmente, ribadito l'eccezione di nullità della clausola del contratto di mutuo relativa al tasso OR (per il periodo 2005-
2009, richiamando l'atto introduttivo del giudizio di primo grado (con cui era stata rilevata “una ulteriore anomalia del contratto oggetto del giudizio collegata alla manipolazione dell'OR con conseguente necessità di ricalcolare gli interessi ai tassi 117TUB anche se limitatamente agli anni 2005-2009; anche sul punto si rimanda alla perizia tecnica in atti”), senza tuttavia avere in alcun modo impugnato specificamente, né confutato, come previsto dall'art. 342 c.p.c., la motivazione del giudice di primo grado il quale (richiamando precedenti argomentazioni) ha osservato che “la perizia stragiudiziale costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva ….e come tale i suoi elementi essenziali devono esser riportati nell'atto processuale al fine di ritenere soddisfatto l'onere di l'allegazione dei fatti costitutivi”: non è quindi ravvisabile il dedotto vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
In ogni caso va rilevato che il tasso OR consente di rispettare il requisito di determinatezza/determinabilità del tasso di interesse, posto che esso costituisce un tasso univoco con valenza sovranazionale, ufficialmente pubblicato e liberamente verificabile da chiunque, sicché le relative modalità di calcolo non possono privare il tasso di oggettività sotto il profilo della sua quantificazione;
peraltro – come osservato dalla Suprema Corte - “non vi è dubbio che il mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'OR, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo” (Cass. civ. n. 12007/2024).
4.3) In merito alla natura usuraria degli interessi, ribadita in questa sede degli appellanti, si osserva che, in base agli accertamenti svolti dal CTU – escludendo dal calcolo il costo di estinzione anticipata, per le considerazioni sopra svolte - il tasso soglia non è stato superato.
A tale riguardo va anzitutto evidenziato che – come chiarito dalle SS.UU della
Suprema Corte - la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso
pagina 13 di 16 effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. SS.UU.
n.19597 del 2020).
Giova inoltre rilevare che: tra i diversi interessi, corrispettivi e moratori, non può operare alcun cumulo al fine di determinare il rispetto o meno del tasso soglia, attenendo le due tipologie a due momenti diversi del rapporto contrattuale la cui convivenza è da escludersi, essendo l'uno fisiologico e normale e l'altro patologico ed eventuale (Cass. n.
31615/2021); si deve procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, ricorrendo, per i primi, alle previsioni dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 108 del
1996 e, per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. civ. n. 9201/2024).
Ai fini dell'accertamento della pattuizione di interessi usurari, occorre dunque determinare il cd. Tasso soglia del contratto in questione sulla base del TEGM, a cui deve sommarsi il tasso medio di mora rilevato dalla Banca d'Italia: a tal fine è possibile fare riferimento ai dati concernenti la rilevazione del tasso di interesse effettivo globale medio, individuato dal CTU, contenuto nel decreto ministeriale applicabile alla fattispecie in esame in base alla data del contratto di cui si discute
(pagg.
4-5 della relazione).
pagina 14 di 16 Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, come evidenziato dal CTU, il TEGM corrisponde al 4,160% a cui deve aggiungersi la maggiorazione media degli interessi moratori pari al 2,1%, ancora maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4,
L. 108/1996 al tempo vigente: il tasso soglia per il contratto di mutuo di cui si tratta è pertanto del 9,3900% (pag. 6 della relazione).
Considerato che, come rilevato dal CTU, il contratto in esame, stipulato in data
8.6.2006, prevedeva un tasso di mora del 6,20% (pagg. 4 della relazione), nel caso di specie il tasso-soglia non è stato superato.
Né risulta superato il tasso soglia con riferimento al tasso di interesse corrispettivo, pattuito nella misura del 5,49% tenuto presente che, come accertato dal CTU, il TEGM era pari a 4,160 e il tasso soglia era pari a 6,240%.
Va inoltre osservato che, per quanto concerne il TEG praticato dalla banca nel rapporto in questione, il CTU ha effettuato i calcoli in relazione al concreto sviluppo del piano di ammortamento, ed ha accertato che nel contratto posto a fondamento dell'atto di precetto, il TEG, pari al 6,2387% non ha superato il tasso soglia.
4.4) Per le considerazioni svolte - che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre questioni trattate con i motivi di gravame - non è configurabile, nel caso di specie, alla luce degli accertamenti svolti dal CTU, la natura usuraria degli interessi pattuiti dalle parti: ne consegue che non è applicabile l'art. 1815 c.c. invocato dagli appellanti e che non è ravvisabile il vizio di non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentato dagli appellanti, risultando assorbito (come ritenuto dal Tribunale) l'esame delle ulteriori domande derivanti dalla natura usuraria degli interessi (che presuppongono la nullità delle relative clausole contrattuali, nella specie esclusa).
5) L'appello va quindi respinto, confermando la sentenza impugnata.
Considerata la controvertibilità delle questioni trattate in ordine alla questione concernente il difetto di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra gli appellanti e
[...]
per il resto, le spese sostenute dagli appellanti Controparte_2 rimangono a loro carico, attesa la soccombenza degli stessi e la contumacia di pagina 15 di 16 convenuta nella qualità di procuratore di Controparte_1 [...]
Parte_3
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, dichiara la contumacia di Controparte_1 quale procuratore di e, disattesa ogni diversa domanda Parte_3 ed eccezione e respinte le richieste della intervenuta - Controparte_2
e, per essa, di – respinge l'appello proposto da Controparte_3
e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Ascoli Piceno n. 750/2020 pubblicata il 10.12.2020; dichiara compensate le spese del grado tra gli appellanti e
[...]
- e, per essa, Controparte_2 Controparte_3 per il resto, le spese sostenute dagli appellanti rimangono a carico degli stessi.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 19 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 690/2021
promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano VITALE
APPELLANTI
contro
. (C.F. ), in persona del l.r. p.t., nella Controparte_1 P.IVA_1 qualità di procuratore di Parte_3
APPELLATO CONTUMACE
E nei confronti di
pagina 1 di 16 già ( C.F. ) e - Controparte_2 CP_2 P.IVA_2 per essa - (già rappresentata e Controparte_3 CP_4 difesa dall'Avv. Carlotta CASAMORATA e dall'Avv. Marina VANDINI
INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno
n. 750/2020 pubblicata il 10.12.2020
CONCLUSIONI
Della parte appellante: Preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'intervento di per carenza di legittimazione passiva;
Controparte_2
Sempre in via preliminare dichiarare la contumacia di Controparte_5 con Socio Unico, appartenente al Controparte_6
Nel merito, riformare integralmente la sentenza di primo grado n. 750/2020 del
Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata in data 10/12/2020, non notificata, emessa a definizione del procedimento n. 2136/18 R.g., sulla base di tutto quanto esposto e motivato con il presente atto di appello e per l'effetto Accertata alla luce delle argomentazioni tecniche esplicitate e della documentazione in atti e all'esito della CTU, la sussistenza di usura pattizia sotto ipotesi di estinzione anticipata nonché di usura pattizia rilevata con il metodo dichiarare CP_7
l'illegittimità della intervenuta risoluzione del contratto di mutuo ipotecario n°
6022325 stipulato in data 8 giugno 2006 registrato in Giulianova il 8.6.2006 al n.
2719, ai rogiti del dottor notaio in Sant'Egidio alla Vibrata, n. rep Persona_1
219666/43463 e previo ripristino del beneficio del termine con rate di solo capitale in ragione dell'usura pattizia, rideterminare il saldo del contratto di mutuo alla luce dei conteggi già effettuati e indicati nella perizia di parte in atti;
Condannare altresì, e per l'effetto, la , come sopra indicato, in Controparte_1 persona del legale rapp.nte, alla restituzione agli appellanti delle somme tutte dai medesimi versate a titolo di interessi e non dovute, dalla data della stipula del contratto di mutuo posto a base del precetto e successiva esecuzione immobiliare sino alla intervenuta interruzione dei pagamenti cosi come conteggiate dalla CTU
pagina 2 di 16 in atti;
Condannare altresì la , come sopra indicato, in persona Controparte_1 del legale rapp.nte, al risarcimento in favore del e della di tutti i Pt_1 Pt_2 danni subiti e subendi in conseguenza della violazione dei principi di buona fede nella esecuzione del contratto e del rapporto Banca-cliente, e quindi , stante la intervenuta vendita forzata del bene immobile oggetto del contratto di mutuo per cui è causa, condannare il predetto Istituto di credito al risarcimento per equivalente del danno subìto dagli appellanti derivato dalla perdita della casa di proprietà e degli ulteriori danni morali ed esistenziali subiti e subendi dai predetti in conseguenza della illegittima risoluzione del contratto di mutuo, della intrapresa ed illegittima esecuzione e della eventuale conseguente vendita forzata dell'unica abitazione di proprietà, danni da valutarsi e liquidarsi dal Giudice anche in via equitativa;
In subordine, Accertata la indeterminatezza del tasso di interesse per mancata indicazione del tasso annuo effettivo ricalcolare l'importo a debito del mutuatario al netto degli interessi indebitamente pagati dal sin dalla stipula del Pt_1 contratto di mutuo;
In ulteriore subordine Rideterminare l'importo a debito del mutuatario al netto degli interessi indebitamente pagati dal per gli anni Pt_1
2005-2009 all'esito del ricalcolo al tasso 117 TUB;
In ogni caso, in ipotesi di accoglimento di una delle richieste avanzate in via subordinata, compensare le somme eventualmente riconosciute come dovute da agli Controparte_1 esecutati a titolo di interessi usurari e/o a titolo di risarcimento danni con le somme che saranno eventualmente riconosciute come dovute dagli stessi esecutati a in ragione del contratto di mutuo ipotecario n° Controparte_1
6022325 stipulato in data 8 giugno 2006 registrato in Giulianova il 8.6.2006 al n.
2719, ai rogiti del dottor notaio in Sant'Egidio alla Vibrata, n. rep Persona_1
219666/43463 con restituzione ai ricorrenti delle eventuali eccedenze;
Condannare, infine, la , come suindicato, in persona del legale Controparte_1 rapp. nte p.t., alle spese e competenze del doppio grado di giudizio ivi compresa la fase sommaria, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.Salvis iuribus”.
Della parte intervenuta:
pagina 3 di 16 In via preliminare:
- Dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio e il difetto di legittimazione passiva di in relazione alle Controparte_2 richieste risarcitorie e/o restitutorie;
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. per tutti i motivi specificati in narrativa;
- Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per tutti i motivi indicati in narrativa.
Nel merito, in via principale:
- Respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello e confermare integralmente la Sentenza n. 750/2020 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno e pubblicata in data 10/12/2020, all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione
R.G. n. 2136/2018 per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Fermo ed impregiudicato tutto quanto sopra esposto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello adita dovesse ritenere meritevole di accoglimento l'impugnazione avversaria, preme richiamare, ai sensi dell'art. 346
c.p.c., tutte le domande, eccezioni e deduzioni svolte nel corso del giudizio di primo grado rimaste assorbite, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Con vittoria di spese e competenze. In ogni caso Condannare gli appellanti alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio di merito”.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto l'opposizione proposta da e avverso un atto di Parte_1 Parte_2 precetto notificato in base al contratto di mutuo fondiario stipulato da
[...] in data 8.6.2006 a tasso variabile (con tasso inziale del 5,49%) per la Pt_1 somma di €. 100.000,00, contratto al quale ha partecipato Parte_2 quale terza datrice di ipoteca.
pagina 4 di 16 In particolare il Tribunale ha ritenuto infondata la questione “relativa alla usura del TAEG inclusivo della commissione di estinzione anticipata” sia per difetto di allegazione, in mancanza del contenuto della clausola che prevede la commissione di estinzione anticipata, sia perché detta commissione non può essere inclusa in via meramente astratta nelle voci che concorrono a comporre il tasso di interesse, in quanto eventuale.
Il giudice di primo grado ha inoltre ritenuto infondate le questioni relative sia alla usura del TAEG a seguito del calcolo attraverso il c.d. metodo sia CP_7 alla asserita anomalia del contratto ricollegabile alla manipolazione dell'OR per difetto di allegazione, essendosi la parte opponente limitata a richiamare genericamente una perizia di parte senza illustrare i fatti costitutivi della pretesa.
Il Tribunale ha inoltre escluso i profili di indeterminatezza della clausola contenente il tasso di interesse effettivo e ha ritenuto assorbito l'esame delle altre questioni controverse (illegittima risoluzione del contratto di mutuo ipotecario;
illegittima decadenza dal beneficio del termine, risarcimento del danno).
Ha inoltre regolato le spese di lite in base al principio della soccombenza, ponendole a carico della parte attrice.
II.) Hanno proposto appello e i quali, Parte_1 Parte_2 riepilogata la vicenda processuale, hanno contestato la sentenza impugnata per i motivi di seguito illustrati, chiedendo, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, di accertare la usura pattizia e di condannare Controparte_1 alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi, non dovute, oltre al risarcimento dei danni e, domandando, in via subordinata, di accertare la indeterminatezza del tasso di interesse, di ricalcolare l'importo dovuto al netto degli interessi indebitamente pagati e di procedere alla compensazione tra le somme eventualmente riconosciute come dovute da agli esecutati a CP_1 titolo di interessi usurari e/o a titolo di risarcimento danni e quelle che saranno riconosciute come dovute dagli esecutati.
III.) E' intervenuta in giudizio (già ) Controparte_2 CP_2
e, per essa, (già - quale cessionaria Controparte_3 CP_4
pagina 5 di 16 del credito di cui si discute - che, illustrata la vicenda processuale, ha contestato l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della decisione, ha eccepito la inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c., e – evidenziato il difetto di legittimazione passiva di in Controparte_2 relazione alle richieste restitutorie e/o risarcitorie (essendo stata effettuata in favore di solo una cessione dei crediti e non una Controparte_2 cessione del contratto) - ha contestato le argomentazioni svolte a sostegno del gravame: ha chiesto quindi la reiezione della impugnazione proposta, dichiarando di riproporre, ex art. 346 c.p.c., le eccezioni già formulate innanzi al Tribunale.
IV). Con ordinanza del 5.8.2021 la Corte di Appello ha revocato il provvedimento di immediata sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impognata, disposta provvisoriamente con decreto del 13.7.2021, non potendo la sospensione della procedura esecutiva - alla quale era diretta la richiesta avanzata dagli appellanti - conseguire alla auspicata sospensione della sentenza impugnata, sia perché questa consiste in una pronuncia di rigetto, sia perché il processo esecutivo risulta promosso in forza di un autonomo titolo esecutivo di natura contrattuale e non già in virtù della sentenza appellata di rigetto;
è stato altresì rilevato che nessuno rilievo poteva assumere la sospensione della pronuncia riguardante le spese – peraltro non supportata del necessario periculum – potendo derivare da tale provvedimento la sospensione volta al soddisfacimento di tali spese, senza alcuna ripercussione sull'ulteriore credito vantato dalla parte appellata.
V.) Quindi, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 16 1.) Va preliminarmente dichiarata la contumacia della società Controparte_1
(quale procuratore di ) che non si è costituita nel presente Controparte_8 procedimento, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello.
2.1) Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata osservando che essi avevano prodotto a sostegno della opposizione non solo una perizia tecnica, allegata all'atto introduttivo del giudizio, e una perizia integrativa prodotta con la memoria istruttoria, ma anche il contratto di mutuo ipotecario fondiario nel quale erano contenute tutte le clausole, ivi compresa quella oggetto di contestazione avente ad oggetto l'ipotesi della estinzione anticipata: deducono quindi la erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui è stato rilevato un difetto di allegazione tenuto presente anche che la controparte non aveva contestato il contenuto letterale della clausola, avendo basato le argomentazioni difensive su questioni “tecniche”; ne consegue, secondo gli appellanti, la errata considerazione da parte del Tribunale in ordine al difetto di allegazione, che ha poi determinato l'ulteriore errore di ritenere la questione così risolta, assorbente rispetto ad ogni altra problematica trattata dagli opponenti, concernente la usura pattizia.
Censurano inoltre le argomentazioni svolte dal Tribunale – basate sul fatto che la commissione di estinzione anticipata non può essere comunque inclusa in via meramente astratta nelle voci che concorrono a comporre il tasso di interesse – perché non tengono in considerazione i rilievi sollevati dal consulente di parte sul punto ed evidenziati dallo stesso CTU il quale ha sostenuto che “il costo promesso per l'estinzione anticipata, eventuale ma potenzialmente verificabile, … risponda ai presupposti perché debba soggiacere alla normativa antiusura”.
Con lo stesso motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale non è entrato nel merito delle osservazioni tecniche svolte in relazione all'usura a seguito del calcolo attraverso il metodo “ e contestano quanto affermato dal primo CP_7 giudice in merito alla eccepita indeterminatezza della clausola contenente il tasso di interesse effettivo, richiamando quanto rilevato sul punto dal CTP.
2.2) Con il secondo motivo di appello gli appellanti deducono la mancata corrispondenza tra quanto richiesto e poi pronunciato da parte del Tribunale, con pagina 7 di 16 riferimento ad una ulteriore anomalia del contratto (“manipolazione dell'EURIBOR”), rilevata dagli opponenti sulla base della consulenza di parte, avendo il CTP evidenziato che “il rapporto è stato ricalcolato al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB per le sole rate dal 29.9.05 al 31.5.2009”.
Osservano inoltre che il giudice di primo grado, ritenendole erroneamente assorbite, non ha affrontato le altre questioni sollevate da parte opponente, dirette conseguenze della usura pattizia, riguardanti l'applicazione dell'art. 1815
II comma c.c. e l'azzeramento di tutti gli interessi contrattualmente previsti nonché la restituzione di quelli indebitamente pagati dal sino alla Pt_1 risoluzione del contratto, la perdita del beneficio del termine, la impossibilità di continuare a rimborsare ratealmente il mutuo e la richiesta risarcitoria avanzata dagli attori.
2.3) Rilevano infine che, alla data della intervenuta risoluzione del contratto, il non era debitore della ma era invece creditore, risultando il saldo Pt_1 CP_9 del contratto di mutuo, ricalcolato alla data - dei conteggi contenuti nel precetto – del 17.1.2014, pari ad €. 7.676,54, a credito del mutuatario in virtù della applicazione dell'art. 1815 c.c. a causa della usurarietà pattizia: ne consegue, ad avviso degli appellanti, la illegittima risoluzione del contratto di mutuo e la illegittima perdita del beneficio del termine per gli opponenti, privati della possibilità di rimborsare le rate del mutuo.
3.1) Gli appellanti, in seguito alla costituzione in giudizio di hanno CP_2 eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva ad intervenire nel presente procedimento, stante la mancanza di prova certa in merito alla intervenuta cessione dello specifico credito asseritamente vantato nei confronti degli appellanti, non ritenendo a tale fine sufficiente quanto depositato sul punto dalla parte intervenuta e, in particolare, il documento n. 12 consistente in un
“elenco crediti omissato”.
3.2) L'eccezione è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
3.2.1) Va in primo luogo rilevato che la questione sollevata dagli appellanti non attiene alla carenza della legitimatio ad causam, nella specie ravvisabile in base alla prospettazione di (già ) - e, Controparte_2 CP_2
pagina 8 di 16 per essa, - che, costituendosi in questo Controparte_3 procedimento di appello, ha dedotto di intervenire quale successore a titolo particolare ex artt. 111 c.p.c. e 58 D. lgs.n. 385/1993 di - Controparte_8 ma riguarda il difetto di titolarità del diritto di credito derivante dal contratto di mutuo posto a fondamento dell'atto di precetto, avendo gli appellanti evidenziato che la documentazione a tal fine prodotta non è sufficiente al fine di dimostrare la cessione del credito di cui si discute.
3.2.2) Ad avviso del Collegio, - e, per essa, Controparte_2 [...]
- non ha provato la contestata titolarità attiva del Controparte_3 rapporto giuridico dedotto in giudizio, vale a dire di essere cessionaria del credito.
Invero dalla documentazione depositata unitamente alla comparsa di intervento volontario (v. in particolare documenti 9,10,11,12 consistenti nel “contratto di cessione-proposta” di e nel “contratto di cessione- Controparte_2 accettazione” di , entrambi del 25.6.2021, nonché nella copia Controparte_8 della G.U. relativa alla pubblicazione dell'avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, e in un “elenco crediti omissato”) non si evince che il credito della mutuante sia stato ceduto a Controparte_2
Difatti mancano elementi che consentono di classificare il credito scaturente dal contratto di mutuo come un credito “i cui debitori risultavano” - alla data del
31.12.2020 - classificati o segnalati come “sofferenze” o “inadempienze probabili” nella Centrale Rischi o come un credito “al cui codice rapporto il Venditore abbia attribuito il codice identificativo KB” (così come indicato nella copia della G.U. prodotta).
D'altra parte, i generali criteri identificativi dei crediti oggetto di cessione, descritti nella proposta e nella relativa accettazione, non sono sufficienti per ricondurre al contratto anche il credito di cui si discute, in mancanza di ulteriori elementi relativi all'andamento del rapporto.
Né concreti e decisivi elementi di prova possono desumersi dall'”elenco crediti omissato” in cui sono riportate alcune posizioni riconducibili a che, Parte_1 tuttavia, sono indicate mediante numeri che non consentono l'individuazione del pagina 9 di 16 rapporto di cui si tratta né di ritenere che dette posizioni coincidano con quella derivante dal mutuo di cui si discute in questa sede (trattandosi, peraltro, di tre crediti aventi ad oggetto somme diverse dall'importo di €. 91.068,03 che, come indicato dal Tribunale nella sentenza impugnata, ha costituito oggetto dell'atto di precetto opposto).
3.2.3) La circostanza che - e, per essa, Controparte_2 [...]
-non ha provato di essere cessionaria del credito, comporta il Controparte_3 difetto di prova in ordine alla titolarità attiva e impedisce l'esame delle domande dalla stessa proposte.
4.) Passando quindi ad esaminare, nel merito, la controversia si osserva che i motivi di appello – che per la stretta connessione delle questioni trattate – possono essere esaminati congiuntamente – non sono fondati.
4.1) Invero, con riferimento alle doglianze volte a censurare la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha incluso la commissione di estinzione anticipata nelle voci che concorrono a comporre il tasso di interesse si osserva che la
Suprema Corte è intervenuta sulla questione, chiarendo che “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass., 07/03/2022, n. 7352).
La commissione di estinzione anticipata “costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio”. (Cass., n. 7352/2022).
Le spese e i costi di estinzione anticipata del rapporto di mutuo non possono quindi rientrare nel “costo” collegato all'erogazione del credito (in funzione pagina 10 di 16 sinallagmatica), in quanto dovuti solo allorché il mutuatario decida di recedere dal contratto in virtù di un diritto potestativo i cui tempi e modi sono liberamente pattuiti. Tali costi e spese costituiscono, dunque, un costo di tipo indennitario, solo eventuale, non dovuto al momento della conclusione del contratto, che non può essere conteggiato ai fini del superamento della soglia di usura: fino a quando il mutuatario non provi di aver effettivamente corrisposto la penale di estinzione anticipata, essa resta puramente virtuale e non costituisce un costo effettivo per il mutuatario.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, la funzione della commissione di estinzione anticipata del rapporto non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale facoltà.
L'obbligazione di pagamento nascente dalla clausola penale non si pone, dunque, in diretta connessione con le obbligazioni principali reciprocamente assunte dalle parti, svolgendo una funzione analoga a quella della penale, soggetta dunque alla relativa disciplina, ivi compresa la facoltà del giudice di riduzione della penale eccessivamente onerosa.
Ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini della verifica dell'usura, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi e che, quindi, non è configurabile la fattispecie di “usura sotto ipotesi di estinzione anticipata” dedotta dagli opponenti, odierni appellanti: pertanto non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione del CTU “con inclusione del costo di estinzione anticipata”, valorizzata dagli appellanti medesimi, mentre possono essere posti a fondamento della decisione gli accertamenti effettuati “con esclusione del costo di estinzione anticipata”.
4.2) Sotto diverso profilo si osserva che non è condivisibile l'assunto difensivo degli appellanti, i quali hanno in questa sede ribadito la indeterminatezza della clausola contenente il tasso effettivo atteso che dal contenuto del contratto e, in particolare, dal documento di sintesi, che fa parte integrante del contratto di mutuo, risultano le seguenti condizioni:
pagina 11 di 16 l'importo finanziato (€. 100.000,00); la durata dell'ammortamento (15 anni);
l'entità del rimborso (tasso variabile – rata costante); la periodicità di scadenza delle rate: mensili;
la variabilità del tasso: semestrale;
il calcolo degli interessi: anno civile.
Dal ciato documento risulta altresì che il tasso pattuito applicato dalla è CP_9 pari all'OR (3,09) maggiorato di 2,40 punti ed è quindi pari al 5,49%, corrispondente al Tasso iniziale indicato dal CTU.
Ciò posto si osserva che il contratto di mutuo contiene, in modo chiaro e inequivoco, l'indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale, della periodicità delle rate di rimborso, consentendo la piena determinabilità delle condizioni economiche applicate.
Peraltro – sebbene la questione non abbia costituito oggetto di specifica trattazione da parte dell'appellante – va anche osservato che nel contratto di mutuo in esame sono stati specificati sia il periodo (6 mesi) che il divisore utilizzato (360 giorni) per la determinazione del tasso di interesse applicato ( v. documento citato), con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, deve ritenersi soddisfatto il requisito di “determinatezza” del tasso di interesse in conformità ai principi stabiliti dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 20801/2024;
Cass. civ. n. 36026/2023).
Né è ravvisabile l'asserita e non meglio precisata “manipolazione dell'OR”, che, secondo gli appellanti, ha imposto il ricalcolo degli interessi in base all'art. 117 TUB, seppure limitatamente ad un determinato periodo.
A tale riguardo va in primo luogo osservato che gli appellanti hanno rilevato sul punto la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato osservando che, già in sede di formulazione dei quesiti al CTU, non era stata data rilevanza alla questione concernente la manipolazione dell'OR, evidenziata sin dal primo scritto difensivo, e che “quindi sia da ritenersi irrilevante a tal fine il difetto di allegazione probatoria di cui si parla nella motivazione della sentenza impugnata”.
pagina 12 di 16 Gli appellanti hanno, quindi, sostanzialmente, ribadito l'eccezione di nullità della clausola del contratto di mutuo relativa al tasso OR (per il periodo 2005-
2009, richiamando l'atto introduttivo del giudizio di primo grado (con cui era stata rilevata “una ulteriore anomalia del contratto oggetto del giudizio collegata alla manipolazione dell'OR con conseguente necessità di ricalcolare gli interessi ai tassi 117TUB anche se limitatamente agli anni 2005-2009; anche sul punto si rimanda alla perizia tecnica in atti”), senza tuttavia avere in alcun modo impugnato specificamente, né confutato, come previsto dall'art. 342 c.p.c., la motivazione del giudice di primo grado il quale (richiamando precedenti argomentazioni) ha osservato che “la perizia stragiudiziale costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva ….e come tale i suoi elementi essenziali devono esser riportati nell'atto processuale al fine di ritenere soddisfatto l'onere di l'allegazione dei fatti costitutivi”: non è quindi ravvisabile il dedotto vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
In ogni caso va rilevato che il tasso OR consente di rispettare il requisito di determinatezza/determinabilità del tasso di interesse, posto che esso costituisce un tasso univoco con valenza sovranazionale, ufficialmente pubblicato e liberamente verificabile da chiunque, sicché le relative modalità di calcolo non possono privare il tasso di oggettività sotto il profilo della sua quantificazione;
peraltro – come osservato dalla Suprema Corte - “non vi è dubbio che il mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'OR, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo” (Cass. civ. n. 12007/2024).
4.3) In merito alla natura usuraria degli interessi, ribadita in questa sede degli appellanti, si osserva che, in base agli accertamenti svolti dal CTU – escludendo dal calcolo il costo di estinzione anticipata, per le considerazioni sopra svolte - il tasso soglia non è stato superato.
A tale riguardo va anzitutto evidenziato che – come chiarito dalle SS.UU della
Suprema Corte - la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso
pagina 13 di 16 effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. SS.UU.
n.19597 del 2020).
Giova inoltre rilevare che: tra i diversi interessi, corrispettivi e moratori, non può operare alcun cumulo al fine di determinare il rispetto o meno del tasso soglia, attenendo le due tipologie a due momenti diversi del rapporto contrattuale la cui convivenza è da escludersi, essendo l'uno fisiologico e normale e l'altro patologico ed eventuale (Cass. n.
31615/2021); si deve procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, ricorrendo, per i primi, alle previsioni dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 108 del
1996 e, per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. civ. n. 9201/2024).
Ai fini dell'accertamento della pattuizione di interessi usurari, occorre dunque determinare il cd. Tasso soglia del contratto in questione sulla base del TEGM, a cui deve sommarsi il tasso medio di mora rilevato dalla Banca d'Italia: a tal fine è possibile fare riferimento ai dati concernenti la rilevazione del tasso di interesse effettivo globale medio, individuato dal CTU, contenuto nel decreto ministeriale applicabile alla fattispecie in esame in base alla data del contratto di cui si discute
(pagg.
4-5 della relazione).
pagina 14 di 16 Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, come evidenziato dal CTU, il TEGM corrisponde al 4,160% a cui deve aggiungersi la maggiorazione media degli interessi moratori pari al 2,1%, ancora maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4,
L. 108/1996 al tempo vigente: il tasso soglia per il contratto di mutuo di cui si tratta è pertanto del 9,3900% (pag. 6 della relazione).
Considerato che, come rilevato dal CTU, il contratto in esame, stipulato in data
8.6.2006, prevedeva un tasso di mora del 6,20% (pagg. 4 della relazione), nel caso di specie il tasso-soglia non è stato superato.
Né risulta superato il tasso soglia con riferimento al tasso di interesse corrispettivo, pattuito nella misura del 5,49% tenuto presente che, come accertato dal CTU, il TEGM era pari a 4,160 e il tasso soglia era pari a 6,240%.
Va inoltre osservato che, per quanto concerne il TEG praticato dalla banca nel rapporto in questione, il CTU ha effettuato i calcoli in relazione al concreto sviluppo del piano di ammortamento, ed ha accertato che nel contratto posto a fondamento dell'atto di precetto, il TEG, pari al 6,2387% non ha superato il tasso soglia.
4.4) Per le considerazioni svolte - che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre questioni trattate con i motivi di gravame - non è configurabile, nel caso di specie, alla luce degli accertamenti svolti dal CTU, la natura usuraria degli interessi pattuiti dalle parti: ne consegue che non è applicabile l'art. 1815 c.c. invocato dagli appellanti e che non è ravvisabile il vizio di non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentato dagli appellanti, risultando assorbito (come ritenuto dal Tribunale) l'esame delle ulteriori domande derivanti dalla natura usuraria degli interessi (che presuppongono la nullità delle relative clausole contrattuali, nella specie esclusa).
5) L'appello va quindi respinto, confermando la sentenza impugnata.
Considerata la controvertibilità delle questioni trattate in ordine alla questione concernente il difetto di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra gli appellanti e
[...]
per il resto, le spese sostenute dagli appellanti Controparte_2 rimangono a loro carico, attesa la soccombenza degli stessi e la contumacia di pagina 15 di 16 convenuta nella qualità di procuratore di Controparte_1 [...]
Parte_3
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, dichiara la contumacia di Controparte_1 quale procuratore di e, disattesa ogni diversa domanda Parte_3 ed eccezione e respinte le richieste della intervenuta - Controparte_2
e, per essa, di – respinge l'appello proposto da Controparte_3
e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Ascoli Piceno n. 750/2020 pubblicata il 10.12.2020; dichiara compensate le spese del grado tra gli appellanti e
[...]
- e, per essa, Controparte_2 Controparte_3 per il resto, le spese sostenute dagli appellanti rimangono a carico degli stessi.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 19 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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