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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2113/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Erika Del Parte_1 C.F._1
Nero, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Carrara (MS), Corso Carlo
Rosselli n. 11, giusta procura allegata all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Valerio Spinelli, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castelnuovo di Garfagnana (LU), Via N. Fabrizi
n. 43, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
1 Oggetto: separazione
Sulle conclusioni come precisate all'udienza del 18.12.2024 solo in punto di status
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 15.7.2024 e regolarmente notificato, ha Parte_1
domandato la pronuncia della separazione personale, deducendo di aver contratto matrimonio il
1.12.2007 in Pietrasanta (LU) in regime di comunione legale dei beni, con da CP_1
cui sono nate due figlie, (12.3.2011) e (22.5.2017). Per_1 Per_2
Ha aggiunto che, con il passare del tempo e progressivamente, la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile tanto che, da ottobre 2023 aveva lasciato la casa familiare trasferendosi presso altra abitazione. Ha chiesto altresì: la prevalente collocazione delle figlie presso di sé; di regolamentare la frequentazione padre-figlie; di porre a carico di CP_1
un assegno di mantenimento di €1.000 mensili (€ 500 per ogni figlia) e la ripartizione
[...]
delle spese straordinarie tra entrambi i coniugi nella misura del 50% come da protocollo adottato dal Tribunale di Lucca.
Si è costituito che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, ma, CP_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha domandato: l'affidamento condiviso delle figlie e con collocazione paritetica fra gli stessi genitori;
l'assegnazione della casa Per_1 Per_2
coniugale; di porre a proprio carico un assegno di mantenimento in favore delle figlie di euro 200 ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 18.12.2024, fissata per la comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore, le parti hanno concordato con la proposta formulata, ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori, disposti in conformità. Alla medesima udienza, la causa è stata rimessa immediatamente al collegio per la decisione in punto di status, senza concessione di termini per memorie conclusive.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2 Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva;
l'intollerabilità della convivenza appare, altresì, evidente anche dal contegno processuale delle parti, che conferma l'impossibilità della prosecuzione del rapporto coniugale.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
La causa deve invece essere rimessa in istruttoria sulle ulteriori domande formulate dalle parti, relative alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali e dei rapporti genitori-figli. Parimenti alla decisione definitiva è rimessa anche la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(LU) il 6.10.1978, e nato a [...] il [...], uniti in CP_1
matrimonio in PIETRASANTA (LU), in data 1.12.2007,
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007 al n. 93 parte 2 serie A, autorizzando i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza, per l'ulteriore prosecuzione del giudizio;
- spese al definitivo
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2113/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Erika Del Parte_1 C.F._1
Nero, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Carrara (MS), Corso Carlo
Rosselli n. 11, giusta procura allegata all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Valerio Spinelli, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castelnuovo di Garfagnana (LU), Via N. Fabrizi
n. 43, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
1 Oggetto: separazione
Sulle conclusioni come precisate all'udienza del 18.12.2024 solo in punto di status
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 15.7.2024 e regolarmente notificato, ha Parte_1
domandato la pronuncia della separazione personale, deducendo di aver contratto matrimonio il
1.12.2007 in Pietrasanta (LU) in regime di comunione legale dei beni, con da CP_1
cui sono nate due figlie, (12.3.2011) e (22.5.2017). Per_1 Per_2
Ha aggiunto che, con il passare del tempo e progressivamente, la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile tanto che, da ottobre 2023 aveva lasciato la casa familiare trasferendosi presso altra abitazione. Ha chiesto altresì: la prevalente collocazione delle figlie presso di sé; di regolamentare la frequentazione padre-figlie; di porre a carico di CP_1
un assegno di mantenimento di €1.000 mensili (€ 500 per ogni figlia) e la ripartizione
[...]
delle spese straordinarie tra entrambi i coniugi nella misura del 50% come da protocollo adottato dal Tribunale di Lucca.
Si è costituito che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, ma, CP_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha domandato: l'affidamento condiviso delle figlie e con collocazione paritetica fra gli stessi genitori;
l'assegnazione della casa Per_1 Per_2
coniugale; di porre a proprio carico un assegno di mantenimento in favore delle figlie di euro 200 ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 18.12.2024, fissata per la comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore, le parti hanno concordato con la proposta formulata, ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori, disposti in conformità. Alla medesima udienza, la causa è stata rimessa immediatamente al collegio per la decisione in punto di status, senza concessione di termini per memorie conclusive.
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2 Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva;
l'intollerabilità della convivenza appare, altresì, evidente anche dal contegno processuale delle parti, che conferma l'impossibilità della prosecuzione del rapporto coniugale.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
La causa deve invece essere rimessa in istruttoria sulle ulteriori domande formulate dalle parti, relative alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali e dei rapporti genitori-figli. Parimenti alla decisione definitiva è rimessa anche la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(LU) il 6.10.1978, e nato a [...] il [...], uniti in CP_1
matrimonio in PIETRASANTA (LU), in data 1.12.2007,
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007 al n. 93 parte 2 serie A, autorizzando i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza, per l'ulteriore prosecuzione del giudizio;
- spese al definitivo
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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