Art. 7.
Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 408 , sono estese al personale richiamato e trattenuto del Corpo della guardia di pubblica sicurezza, collocato in congedo nel periodo di tempo intercorrente tra le date di entrata in vigore della legge predetta e della legge 6 luglio 1962, n. 888 .
Al personale di cui al precedente comma ed al personale mantenuto in servizio ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888 , cessato dal servizio con diritto a pensione, per limiti di eta' o per infermita' dipendente da causa di servizio, nel periodo intercorrente tra le date di entrata in vigore della legge 26 luglio 1961, n. 709 , e della legge 2 aprile 1968, n. 408 , sono estese le disposizioni sulla concessione dell'indennita' speciale annua in aggiunta al trattamento di quiescenza vigenti per il parigrado in servizio permanente e continuativo.
Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 408 , sono estese al personale richiamato e trattenuto del Corpo della guardia di pubblica sicurezza, collocato in congedo nel periodo di tempo intercorrente tra le date di entrata in vigore della legge predetta e della legge 6 luglio 1962, n. 888 .
Al personale di cui al precedente comma ed al personale mantenuto in servizio ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888 , cessato dal servizio con diritto a pensione, per limiti di eta' o per infermita' dipendente da causa di servizio, nel periodo intercorrente tra le date di entrata in vigore della legge 26 luglio 1961, n. 709 , e della legge 2 aprile 1968, n. 408 , sono estese le disposizioni sulla concessione dell'indennita' speciale annua in aggiunta al trattamento di quiescenza vigenti per il parigrado in servizio permanente e continuativo.