CA
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta.: V.G. 671/2024
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento promosso con reclamo ex art. 51 C.C.I.I. depositato in data
01 luglio 2024 e posto in decisione all'udienza collegiale del 04 dicembre
2024
OGGETTO: d a opposizione sentenza con il patrocinio dell'avv. Parte_1
di apertura della
Controparte_1
liquidazione controllata RECLAMANTE
Codice:174201 Contro
IN CP_2 Controparte_3
PERSONA DEL LIQUIDATORE, con il patrocinio dell'avv. Fenaroli
Andrea
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1/2024 pubblicata in data 02 gennaio 2024.
1 Conclusioni
per la reclamante: “In totale riforma della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, IV Sez. Civ.,
del 2 gennaio 2024, nn. 1/2024 Sent. e 1/2024 Rep., e in accoglimento del presente
reclamo, così giudicare.
In via di merito -
Dichiarare infondata, e pertanto respingere, per le ragioni articolate dalla reclamante la domanda della Parte_1
signora articolata con ricorso datato 15 dicembre 2023 per Controparte_3
ottenere l'apertura della Procedura di Liquidazione Controllata dei suoi beni.
Revocare, conseguentemente, la richiamata pronuncia n. 1/2024 del 2
gennaio 2024 ex art. 270 C.C.I.I. e la disposta apertura della Liquidazione
Controllata della debitrice ”. Controparte_3
per la reclamata: “In via preliminare: accertare e dichiarare la tardività del reclamo promosso da e, per l'effetto, la Parte_1
sua inammissibilità; In via principale, di merito: rigettare il reclamo avversario in quanto infondato, in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha accolto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I. proposto in proprio dalla debitrice CP
.
[...]
2 1.1. Ha evidenziato che:
<
una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica,
patrimoniale e finanziaria del debitore;
…
non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV
C.C.I.I.;
ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c),
C.C.I.I. posto che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. nella propria relazione>>.
Pertanto ha dichiarato aperta la liquidazione controllata del patrimonio di per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le Controparte_3
circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
ha nominato il giudice delegato ed il liquidatore;
ha ordinato alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
ha assegnato ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
3 ha ordinato la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il provvedimento adottato costituiva titolo esecutivo e sarebbe stato posto in esecuzione a cura del liquidatore;
ha disposto che il liquidatore, entro 5 giorni dall'accettazione della nomina,
presentasse al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio,
salario, pensione, o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
ha disposto l'inserimento della sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
ha ordinato la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
ha disposto la notificazione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
2.Ha proposto reclamo la sulla base di due Parte_1
motivi.
3. Si è costituita la Liquidazione controllata in persona del Curatore
chiedendo che il reclamo venga dichiarato inammissibile perché tardivo e rigettato.
4. Disposta la notifica a , ex art. 51 CCII, alla udienza del Controparte_3
04 dicembre 2024 i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni trascritte in epigrafe e il Collegio ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La reclamante ha dedotto la tempestività del reclamo evidenziando che la
4 sentenza è stata notificata dal liquidatore non alla parte personalmente ma al suo attuale difensore e che essa è stata inoltrata dal difensore di CP
in data 02 gennaio 2024, con conseguente impugnabilità nel termine
[...]
semestrale di cui all'art. 327 primo comma cod.proc.civ. decorrente dalla sua pubblicazione.
1.1. La reclamata ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del reclamo in quanto proposto tardivamente posto che, a fronte della irregolarità
della notificazione effettuata non alla parte ma al suo rappresentante processuale che l'ha assistita in altri giudizi, la società ha proposto domanda di ammissione al passivo della procedura in data 27 febbraio 2024,
conseguendone l'acquisizione a quella data della conoscenza legale della sentenza e perciò il raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 e 160
cod.proc.civ. civ., con decorrenza da quella data del termine breve d'impugnazione di trenta giorni:
ha sostenuto, poi, che l'inserimento della sentenza sul sito internet del
Tribunale, prescritto dall'art. 270 comma secondo lettera f CCII ed effettuato il 02 gennaio 2024, costituisce forma equipollente alla pubblicazione della sentenza, idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione di cui all'art. 51 CCII.
1.3. L'art. 270 quarto comma CCII prevede che la sentenza di apertura della liquidazione controllata venga <
titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione>>.
La medesima norma prevede al quinto comma che <<… si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III sezioni II e III>> in cui
5 è ricompreso l'art. 51 (in rubrica <> che prevede che <
termine per il reclamo decorre, per le parti dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati,
dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'art. 327 primo comma, del codice di procedura civile>>.
Escluso, pertanto, che la decorrenza del termine breve possa essere correlata alla iscrizione della sentenza nel sito internet del Tribunale, incombente pubblicitario previsto dal 5° comma dell'art. 270, va rilevato che al procuratore dell'appellante (cui risulta conferita dal 19 settembre 2007
“procura generale alle liti” con potere di “appellare e proporre qualsiasi
altra impugnazione”) il Liquidatore, con PEC del 15 gennaio 2025, ha portato “a conoscenza che il Tribunale … ha dichiarato l'apertura della
liquidazione controllata”, senza però che vi sia stata notifica della sentenza,
non allegata alla predetta comunicazione.
Trova, quindi, senz'altro applicazione l'art. 327 primo comma cod.proc.civ.
(espressamente richiamato dall'art. 51 CCII) per cui << Indipendentemente
dalla notificazione l'appello… non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza>>.
Ciò determina la tempestività del reclamo depositato il primo luglio 2024
avverso la sentenza pubblicata il 02 luglio 2024, nel rispetto del termine semestrale previsto da tale norma.
Pertanto la eccezione d'inammissibilità del reclamo va rigettata.
2. Venendo all'esame dei motivi di reclamo, con il primo motivo la
6 reclamante lamenta che la debitrice non ha proposto con il ricorso ex art. 268
C.C.I.I. di devolvere ai creditori ammessi al passivo della procedura di
Liquidazione Controllata gli importi pari al quinto della retribuzione e del
TFR per il periodo successivo al 2 gennaio 2024 (data di apertura del procedimento) e che il Liquidatore non è subentrato nella procedura d'espropriazione n. 2489/2022 R.G. avendo acquisito alla liquidazione
Controllata solo il quinto dello stipendio e del TFR di Controparte_3
maturati dal giugno 2022 sino alla data di apertura della procedura.
In particolare evidenzia che nella domanda la debitrice avrebbe dovuto enunciare che nella procedura esecutiva mobiliare n. 2489/2022 R.G. la quota di un quinto di retribuzione e TFR erano stati già pignorati dalla essa società
sin dal 23 giugno 2022, che il Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 17
febbraio 2023, ha ad essa assegnato le relative somme (sempre per la quota di un quinto) e che, all'esito della fase sommaria dell'opposizione ex art. 617
Parte c.p.c. promossa dalla la predetta ordinanza di assegnazione è stata, in via cautelare, confermata dal Giudice dell'esecuzione.
La debitrice avrebbe dovuto segnalare tali circostanze, integrando anche il ricorso ex art. 268 C.C.I.I. dopo l'ordinanza del G.E. del 19 dicembre e tale omissione ha determinato il Tribunale di Brescia a prevedere, nella sentenza,
come previsto dall'art. 268 quarto comma lettera b) C.C.I.I.), che il Giudice
Delegato avrebbe dovuto determinare la quota di stipendio da acquisire alla procedura su proposta del liquidatore.
Mentre se il Tribunale avesse avuto contezza dei provvedimenti (ordinanza d'assegnazione ex art. 553 c.p.c. del 17 febbraio 2023 confermata in data 19
7 dicembre 2023), avrebbe certamente tratto da ciò la conclusione che le somme ad essa assegnate dovevano rientrare tra i beni compresi nella procedura di Liquidazione Controllata in forza del principio secondo cui gli effetti del pignoramento individuale di cui al procedimento d'espropriazione n. 2489/2022 R.G. si erano verificati ipso jure ex art. 216 decimo comma
C.C.I.I., in favore della massa dei creditori della , con successione CP
automatica del Liquidatore nella titolarità sostanziale degli effetti del pignoramento del 23/29 giugno 2022.
Il Liquidatore, appresa la pendenza della procedura d'espropriazione mobiliare, avrebbe potuto intervenire nella stessa, acquisendo, oltre che gli importi che la terza pignorata aveva accantonato (e che era obbligata a corrispondergli) anche quelli via via maturati nel corso della procedura in misura pari ad 1/5 dello stipendio e del TFR per tutto il periodo della prevista durata della liquidazione controllata.
2.1. L'art. 268 al quarto comma lettera b) prevede che <
nella liquidazione …i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento,
gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia>>.
Tale norma riproduce, pressoché quasi testualmente, quella dell'art. 146
(<> e, ancor prima quella dell'art. 46 L.F. che demandava al giudice delegato di determinare i limiti entro i quali il fallito, in deroga al principio dell'art. 42 comma secondo,
poteva destinare i propri redditi al mantenimento proprio e della propria
8 famiglia.
Si tratta di norme connotate da specialità rispetto all'art. 545 terzo e quarto comma che in materia di esecuzioni individuali determina i limiti di pignorabilità delle retribuzioni (e redditi assimilati) fissandoli in un quinto del loro importo, con aumento sino alla metà nel caso di concorso di più
crediti.
I citati limiti di pignorabilità non sono estensibili alla esecuzione concorsuale restando affidato al giudice delegato, tanto nella liquidazione giudiziale quanto in quella controllata, il potere di determinare la entità della devoluzione al debitore, con conseguente sottrazione all'acquisizione all'attivo fallimentare.
Quanto alla pretesa carenza del ricorso ex art. 268 cod.proc.civ. circa la proposta della debitrice di devolvere ai creditori il quinto della retribuzione e del trattamento di fine rapporto, dalla data successiva all'apertura della procedura essa non è ravvisabile;
per un verso il ricorso fa specifico
Parte riferimento “al pignoramento presso terzi promosso dalla ed avente ad oggetto i crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato”, alla “udienza fissata per l'assegnazione del credito pignorato ammontante ad oggi in complessivi € 5.216,44 al prossimo 19.12.2023; anche la relazione OCC
datata 15 dicembre 2023 (e quindi redatta in data anteriore alla ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod.proc.civ. del 17 febbraio 2023, poi revocata e poi seguita da assegnazione con ordinanza del 19 dicembre 2023) menziona l'“atto di pignoramento di 1/5 dello stipendio da parte della banca BNL non
interamente soddisfatta dal ricavato d'asta” e il credito “Banca BNL
9 pignoramento presso terzi del 16/06/2022”; sicché al riguardo non è
ravvisabile alcuna omissione che abbia inciso sulla completa ricostruzione situazione economica e patrimoniale della debitrice.
Per altro verso, come già esposto, la determinazione dei limiti entro cui lo stipendio della debitrice deve essere compreso nella liquidazione compete al giudice delegato;
il reclamo in esame non può che investire la sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione controllata nella quale è stato demandato al liquidatore “di presentare “istanza per la determinazione della
quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore
guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando
specifica proposta in merito”; il decreto del giudice delegato che determina tale entità è reclamabile dinanzi al Tribunale e tale determinazione non può
essere sindacata in questa sede, neanche sotto il profilo dell'asserita violazione dell'art. 216 (<>) circa la clausola di salvezza degli effetti sostanziali del pignoramento in relazione alla determinazione della quota dello stipendio e del TFR della da CP
acquisire alla liquidazione senza tenere conto dell'ordinanza di assegnazione del quinto di tali emolumenti intervenuta in sede di esecuzione individuale.
3.Con il secondo motivo la reclamante deduce che: nella relazione dell'OCC
si afferma che il sostentamento per la famiglia della è quantificabile CP
in € 3.300,00; conseguentemente il provvedimento del Giudice Delegato ha determinato in € 100,00 mensili l'importo che il datore di lavoro dovrà
corrispondere alla procedura;
vive in una villa a due piani Controparte_3
dell'estensione di mq. 165; le spese esposte per il mantenimento suo e della
10 sua famiglia sono indicate nell'importo di € 2.000,00 laddove nella domanda di ammissione alla procedura di esdebitazione a suo tempo presentata le aveva quantificate in € 1.133,00 mensili;
la maggior parte dei costi indicati non sono congrui tra cui quelli per l'energia elettrica, per oltre 300,00
bimestrali, le spese ricorrenti per il figlio minore, quelle sanitarie e quelle relative all'acqua; non è riferibile alla debitrice il costo per assicurazione e bollo del veicolo del consorte;
le buste paga documentano che viene corrisposto l'importo mensile di € 1.500,00 e non di € 1.230,92 come evidenziato dall'OCC.
Ritiene, pertanto, che vada esclusa l'attendibilità delle conclusioni a cui è
pervenuto l'OCC e che la sentenza reclamata vada revocata.
3.1. Va rilevato che non si ravvisano ragioni per ritenere inammissibile il motivo in esame.
Il Tribunale, prima di dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata, deve procedere al vaglio preventivo circa la sussistenza dei presupposti dettati dagli artt. 268 e 269 CC, ed in particolare, per quanto qui interessa, deve verificare che alla domanda del debitore sia stata allegata la relazione dell'OCC e che essa esponga la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata e che illustri la situazione economico, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Avverso la sentenza che dichiara aperta la liquidazione controllata è
ammesso reclamo davanti alla Corte di appello ai sensi dell'art. 51 CC, alla quale non può che competere, decidendo essa nel contraddittorio delle parti,
la verifica degli anzidetti presupposti ed in tale ambito, in presenza di
11 contestazioni sul punto, anche il sindacato in ordine alla valutazione dell'OCC sulla completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda del debitore.
3.2. Nel merito il collegio ritiene il motivo, pur ammissibile, infondato.
La circostanza che nella precedente procedura di esdebitazione la CP
avesse quantificato in € 1.330,00 mensili il fabbisogno relativo al mantenimento proprio e della propria famiglia non vale a far ritenere inattendibile il dato di € 3.300,00 mensili che l'OCC ha quantificato tenendo conto che il nucleo familiare è composto da quattro persone, dopo avere dettagliato nei prospetti allegati le varie spese e ragguagliato il fabbisogno mensile così calcolato (€ 3.343,87) con la “spesa mensile per una coppia con
due figli”, desunta dal report ISTAT delle spese per i consumi delle famiglie nell'anno 2022 redatto il 18 ottobre 2023, con la “media nazionale “ pari ad
€ 2.625,00, e con riferimento alla “soglia minima sulla base dell'indicatore
ISEE”, quantificata in € 22.463,39 a fronte di un indicatore ISEE
“comprensivo della situazione patrimoniale del compagno”, notevolmente al di sotto per gli anni 2022 (€ 12.894,78) e 2023 (€ 13.523,41) a tale importo.
Alcuno di tali parametri la reclamante ha censurato, dovendosi, piuttosto,
sulla base di quanto specificato nella relazione dell'OCC, ritenere non corretto per difetto l'importo per “spese fisse per le esigenze familiari” a suo tempo indicato.
Generica è la deduzione di non congruità dei costi per le forniture di energia elettrica per € 300,00 bimestrali e di acqua, per spese ricorrenti per il figlio minore, sanitarie, spese per bollo e assicurazione auto (intestata al coniuge
12 del ma di certo necessaria per l'intero nucleo familiare), spese CP
ricomprese nel fabbisogno mensile di € 3.343,87 che l'OCC ha poi arrotondato ad € 3.300,00, ritenendolo in linea con i parametri di riferimento già indicati per un nucleo familiare con due figli.
Parimenti infondata è la deduzione di non correttezza del reddito mensile di
€ 1.230,92 che l' OCC ha indicato quale “stipendio mensile netto” sulla base del mod. 730 relativo all'anno 2022, dato che la produzione delle tre buste paga relative al periodo ottobre/dicembre 2022 non vale di certo a smentire.
4. Pertanto il reclamo è infondato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dello Stato ex art. 133 legge (dovendosi considerare la Liquidazione controllata ammessa al patrocinio a spese dello Stato avendo il Giudice delegato attestato, ai sensi dell'art. 144 d.P.R. n. 115/2022, che non è disponibile il danaro necessario per le spese) in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
n. 55/2014 e succ. modd. (valore indeterminabile complessità media) fatta eccezione per la fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo avendo riguardo all'attività espletata in relazione a tale fase.
Al riguardo va rilevato che in base all'indirizzo della Suprema Corte <
tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale,
non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema
13 processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130.
In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità>> (Cass. n. 22017/2018; in senso conforme 11590/2019).
PQM
La Corte di appello di Brescia, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1.rigetta il reclamo proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1/2024 pubblicata in data 02
gennaio 2024;
2.condanna la reclamante al pagamento delle spese in favore dello Stato delle spese del grado che liquida in € 2.518,00 per la fase di studio € 1.665,00 per la fase introduttiva € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00. per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta.: V.G. 671/2024
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento promosso con reclamo ex art. 51 C.C.I.I. depositato in data
01 luglio 2024 e posto in decisione all'udienza collegiale del 04 dicembre
2024
OGGETTO: d a opposizione sentenza con il patrocinio dell'avv. Parte_1
di apertura della
Controparte_1
liquidazione controllata RECLAMANTE
Codice:174201 Contro
IN CP_2 Controparte_3
PERSONA DEL LIQUIDATORE, con il patrocinio dell'avv. Fenaroli
Andrea
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1/2024 pubblicata in data 02 gennaio 2024.
1 Conclusioni
per la reclamante: “In totale riforma della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, IV Sez. Civ.,
del 2 gennaio 2024, nn. 1/2024 Sent. e 1/2024 Rep., e in accoglimento del presente
reclamo, così giudicare.
In via di merito -
Dichiarare infondata, e pertanto respingere, per le ragioni articolate dalla reclamante la domanda della Parte_1
signora articolata con ricorso datato 15 dicembre 2023 per Controparte_3
ottenere l'apertura della Procedura di Liquidazione Controllata dei suoi beni.
Revocare, conseguentemente, la richiamata pronuncia n. 1/2024 del 2
gennaio 2024 ex art. 270 C.C.I.I. e la disposta apertura della Liquidazione
Controllata della debitrice ”. Controparte_3
per la reclamata: “In via preliminare: accertare e dichiarare la tardività del reclamo promosso da e, per l'effetto, la Parte_1
sua inammissibilità; In via principale, di merito: rigettare il reclamo avversario in quanto infondato, in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha accolto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I. proposto in proprio dalla debitrice CP
.
[...]
2 1.1. Ha evidenziato che:
<
una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica,
patrimoniale e finanziaria del debitore;
…
non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV
C.C.I.I.;
ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c),
C.C.I.I. posto che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. nella propria relazione>>.
Pertanto ha dichiarato aperta la liquidazione controllata del patrimonio di per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le Controparte_3
circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
ha nominato il giudice delegato ed il liquidatore;
ha ordinato alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
ha assegnato ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
3 ha ordinato la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il provvedimento adottato costituiva titolo esecutivo e sarebbe stato posto in esecuzione a cura del liquidatore;
ha disposto che il liquidatore, entro 5 giorni dall'accettazione della nomina,
presentasse al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio,
salario, pensione, o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
ha disposto l'inserimento della sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
ha ordinato la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
ha disposto la notificazione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
2.Ha proposto reclamo la sulla base di due Parte_1
motivi.
3. Si è costituita la Liquidazione controllata in persona del Curatore
chiedendo che il reclamo venga dichiarato inammissibile perché tardivo e rigettato.
4. Disposta la notifica a , ex art. 51 CCII, alla udienza del Controparte_3
04 dicembre 2024 i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni trascritte in epigrafe e il Collegio ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La reclamante ha dedotto la tempestività del reclamo evidenziando che la
4 sentenza è stata notificata dal liquidatore non alla parte personalmente ma al suo attuale difensore e che essa è stata inoltrata dal difensore di CP
in data 02 gennaio 2024, con conseguente impugnabilità nel termine
[...]
semestrale di cui all'art. 327 primo comma cod.proc.civ. decorrente dalla sua pubblicazione.
1.1. La reclamata ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del reclamo in quanto proposto tardivamente posto che, a fronte della irregolarità
della notificazione effettuata non alla parte ma al suo rappresentante processuale che l'ha assistita in altri giudizi, la società ha proposto domanda di ammissione al passivo della procedura in data 27 febbraio 2024,
conseguendone l'acquisizione a quella data della conoscenza legale della sentenza e perciò il raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 e 160
cod.proc.civ. civ., con decorrenza da quella data del termine breve d'impugnazione di trenta giorni:
ha sostenuto, poi, che l'inserimento della sentenza sul sito internet del
Tribunale, prescritto dall'art. 270 comma secondo lettera f CCII ed effettuato il 02 gennaio 2024, costituisce forma equipollente alla pubblicazione della sentenza, idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione di cui all'art. 51 CCII.
1.3. L'art. 270 quarto comma CCII prevede che la sentenza di apertura della liquidazione controllata venga <
titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione>>.
La medesima norma prevede al quinto comma che <<… si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III sezioni II e III>> in cui
5 è ricompreso l'art. 51 (in rubrica <> che prevede che <
termine per il reclamo decorre, per le parti dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati,
dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'art. 327 primo comma, del codice di procedura civile>>.
Escluso, pertanto, che la decorrenza del termine breve possa essere correlata alla iscrizione della sentenza nel sito internet del Tribunale, incombente pubblicitario previsto dal 5° comma dell'art. 270, va rilevato che al procuratore dell'appellante (cui risulta conferita dal 19 settembre 2007
“procura generale alle liti” con potere di “appellare e proporre qualsiasi
altra impugnazione”) il Liquidatore, con PEC del 15 gennaio 2025, ha portato “a conoscenza che il Tribunale … ha dichiarato l'apertura della
liquidazione controllata”, senza però che vi sia stata notifica della sentenza,
non allegata alla predetta comunicazione.
Trova, quindi, senz'altro applicazione l'art. 327 primo comma cod.proc.civ.
(espressamente richiamato dall'art. 51 CCII) per cui << Indipendentemente
dalla notificazione l'appello… non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza>>.
Ciò determina la tempestività del reclamo depositato il primo luglio 2024
avverso la sentenza pubblicata il 02 luglio 2024, nel rispetto del termine semestrale previsto da tale norma.
Pertanto la eccezione d'inammissibilità del reclamo va rigettata.
2. Venendo all'esame dei motivi di reclamo, con il primo motivo la
6 reclamante lamenta che la debitrice non ha proposto con il ricorso ex art. 268
C.C.I.I. di devolvere ai creditori ammessi al passivo della procedura di
Liquidazione Controllata gli importi pari al quinto della retribuzione e del
TFR per il periodo successivo al 2 gennaio 2024 (data di apertura del procedimento) e che il Liquidatore non è subentrato nella procedura d'espropriazione n. 2489/2022 R.G. avendo acquisito alla liquidazione
Controllata solo il quinto dello stipendio e del TFR di Controparte_3
maturati dal giugno 2022 sino alla data di apertura della procedura.
In particolare evidenzia che nella domanda la debitrice avrebbe dovuto enunciare che nella procedura esecutiva mobiliare n. 2489/2022 R.G. la quota di un quinto di retribuzione e TFR erano stati già pignorati dalla essa società
sin dal 23 giugno 2022, che il Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 17
febbraio 2023, ha ad essa assegnato le relative somme (sempre per la quota di un quinto) e che, all'esito della fase sommaria dell'opposizione ex art. 617
Parte c.p.c. promossa dalla la predetta ordinanza di assegnazione è stata, in via cautelare, confermata dal Giudice dell'esecuzione.
La debitrice avrebbe dovuto segnalare tali circostanze, integrando anche il ricorso ex art. 268 C.C.I.I. dopo l'ordinanza del G.E. del 19 dicembre e tale omissione ha determinato il Tribunale di Brescia a prevedere, nella sentenza,
come previsto dall'art. 268 quarto comma lettera b) C.C.I.I.), che il Giudice
Delegato avrebbe dovuto determinare la quota di stipendio da acquisire alla procedura su proposta del liquidatore.
Mentre se il Tribunale avesse avuto contezza dei provvedimenti (ordinanza d'assegnazione ex art. 553 c.p.c. del 17 febbraio 2023 confermata in data 19
7 dicembre 2023), avrebbe certamente tratto da ciò la conclusione che le somme ad essa assegnate dovevano rientrare tra i beni compresi nella procedura di Liquidazione Controllata in forza del principio secondo cui gli effetti del pignoramento individuale di cui al procedimento d'espropriazione n. 2489/2022 R.G. si erano verificati ipso jure ex art. 216 decimo comma
C.C.I.I., in favore della massa dei creditori della , con successione CP
automatica del Liquidatore nella titolarità sostanziale degli effetti del pignoramento del 23/29 giugno 2022.
Il Liquidatore, appresa la pendenza della procedura d'espropriazione mobiliare, avrebbe potuto intervenire nella stessa, acquisendo, oltre che gli importi che la terza pignorata aveva accantonato (e che era obbligata a corrispondergli) anche quelli via via maturati nel corso della procedura in misura pari ad 1/5 dello stipendio e del TFR per tutto il periodo della prevista durata della liquidazione controllata.
2.1. L'art. 268 al quarto comma lettera b) prevede che <
nella liquidazione …i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento,
gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia>>.
Tale norma riproduce, pressoché quasi testualmente, quella dell'art. 146
(<> e, ancor prima quella dell'art. 46 L.F. che demandava al giudice delegato di determinare i limiti entro i quali il fallito, in deroga al principio dell'art. 42 comma secondo,
poteva destinare i propri redditi al mantenimento proprio e della propria
8 famiglia.
Si tratta di norme connotate da specialità rispetto all'art. 545 terzo e quarto comma che in materia di esecuzioni individuali determina i limiti di pignorabilità delle retribuzioni (e redditi assimilati) fissandoli in un quinto del loro importo, con aumento sino alla metà nel caso di concorso di più
crediti.
I citati limiti di pignorabilità non sono estensibili alla esecuzione concorsuale restando affidato al giudice delegato, tanto nella liquidazione giudiziale quanto in quella controllata, il potere di determinare la entità della devoluzione al debitore, con conseguente sottrazione all'acquisizione all'attivo fallimentare.
Quanto alla pretesa carenza del ricorso ex art. 268 cod.proc.civ. circa la proposta della debitrice di devolvere ai creditori il quinto della retribuzione e del trattamento di fine rapporto, dalla data successiva all'apertura della procedura essa non è ravvisabile;
per un verso il ricorso fa specifico
Parte riferimento “al pignoramento presso terzi promosso dalla ed avente ad oggetto i crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato”, alla “udienza fissata per l'assegnazione del credito pignorato ammontante ad oggi in complessivi € 5.216,44 al prossimo 19.12.2023; anche la relazione OCC
datata 15 dicembre 2023 (e quindi redatta in data anteriore alla ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod.proc.civ. del 17 febbraio 2023, poi revocata e poi seguita da assegnazione con ordinanza del 19 dicembre 2023) menziona l'“atto di pignoramento di 1/5 dello stipendio da parte della banca BNL non
interamente soddisfatta dal ricavato d'asta” e il credito “Banca BNL
9 pignoramento presso terzi del 16/06/2022”; sicché al riguardo non è
ravvisabile alcuna omissione che abbia inciso sulla completa ricostruzione situazione economica e patrimoniale della debitrice.
Per altro verso, come già esposto, la determinazione dei limiti entro cui lo stipendio della debitrice deve essere compreso nella liquidazione compete al giudice delegato;
il reclamo in esame non può che investire la sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione controllata nella quale è stato demandato al liquidatore “di presentare “istanza per la determinazione della
quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore
guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando
specifica proposta in merito”; il decreto del giudice delegato che determina tale entità è reclamabile dinanzi al Tribunale e tale determinazione non può
essere sindacata in questa sede, neanche sotto il profilo dell'asserita violazione dell'art. 216 (<>) circa la clausola di salvezza degli effetti sostanziali del pignoramento in relazione alla determinazione della quota dello stipendio e del TFR della da CP
acquisire alla liquidazione senza tenere conto dell'ordinanza di assegnazione del quinto di tali emolumenti intervenuta in sede di esecuzione individuale.
3.Con il secondo motivo la reclamante deduce che: nella relazione dell'OCC
si afferma che il sostentamento per la famiglia della è quantificabile CP
in € 3.300,00; conseguentemente il provvedimento del Giudice Delegato ha determinato in € 100,00 mensili l'importo che il datore di lavoro dovrà
corrispondere alla procedura;
vive in una villa a due piani Controparte_3
dell'estensione di mq. 165; le spese esposte per il mantenimento suo e della
10 sua famiglia sono indicate nell'importo di € 2.000,00 laddove nella domanda di ammissione alla procedura di esdebitazione a suo tempo presentata le aveva quantificate in € 1.133,00 mensili;
la maggior parte dei costi indicati non sono congrui tra cui quelli per l'energia elettrica, per oltre 300,00
bimestrali, le spese ricorrenti per il figlio minore, quelle sanitarie e quelle relative all'acqua; non è riferibile alla debitrice il costo per assicurazione e bollo del veicolo del consorte;
le buste paga documentano che viene corrisposto l'importo mensile di € 1.500,00 e non di € 1.230,92 come evidenziato dall'OCC.
Ritiene, pertanto, che vada esclusa l'attendibilità delle conclusioni a cui è
pervenuto l'OCC e che la sentenza reclamata vada revocata.
3.1. Va rilevato che non si ravvisano ragioni per ritenere inammissibile il motivo in esame.
Il Tribunale, prima di dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata, deve procedere al vaglio preventivo circa la sussistenza dei presupposti dettati dagli artt. 268 e 269 CC, ed in particolare, per quanto qui interessa, deve verificare che alla domanda del debitore sia stata allegata la relazione dell'OCC e che essa esponga la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata e che illustri la situazione economico, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Avverso la sentenza che dichiara aperta la liquidazione controllata è
ammesso reclamo davanti alla Corte di appello ai sensi dell'art. 51 CC, alla quale non può che competere, decidendo essa nel contraddittorio delle parti,
la verifica degli anzidetti presupposti ed in tale ambito, in presenza di
11 contestazioni sul punto, anche il sindacato in ordine alla valutazione dell'OCC sulla completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda del debitore.
3.2. Nel merito il collegio ritiene il motivo, pur ammissibile, infondato.
La circostanza che nella precedente procedura di esdebitazione la CP
avesse quantificato in € 1.330,00 mensili il fabbisogno relativo al mantenimento proprio e della propria famiglia non vale a far ritenere inattendibile il dato di € 3.300,00 mensili che l'OCC ha quantificato tenendo conto che il nucleo familiare è composto da quattro persone, dopo avere dettagliato nei prospetti allegati le varie spese e ragguagliato il fabbisogno mensile così calcolato (€ 3.343,87) con la “spesa mensile per una coppia con
due figli”, desunta dal report ISTAT delle spese per i consumi delle famiglie nell'anno 2022 redatto il 18 ottobre 2023, con la “media nazionale “ pari ad
€ 2.625,00, e con riferimento alla “soglia minima sulla base dell'indicatore
ISEE”, quantificata in € 22.463,39 a fronte di un indicatore ISEE
“comprensivo della situazione patrimoniale del compagno”, notevolmente al di sotto per gli anni 2022 (€ 12.894,78) e 2023 (€ 13.523,41) a tale importo.
Alcuno di tali parametri la reclamante ha censurato, dovendosi, piuttosto,
sulla base di quanto specificato nella relazione dell'OCC, ritenere non corretto per difetto l'importo per “spese fisse per le esigenze familiari” a suo tempo indicato.
Generica è la deduzione di non congruità dei costi per le forniture di energia elettrica per € 300,00 bimestrali e di acqua, per spese ricorrenti per il figlio minore, sanitarie, spese per bollo e assicurazione auto (intestata al coniuge
12 del ma di certo necessaria per l'intero nucleo familiare), spese CP
ricomprese nel fabbisogno mensile di € 3.343,87 che l'OCC ha poi arrotondato ad € 3.300,00, ritenendolo in linea con i parametri di riferimento già indicati per un nucleo familiare con due figli.
Parimenti infondata è la deduzione di non correttezza del reddito mensile di
€ 1.230,92 che l' OCC ha indicato quale “stipendio mensile netto” sulla base del mod. 730 relativo all'anno 2022, dato che la produzione delle tre buste paga relative al periodo ottobre/dicembre 2022 non vale di certo a smentire.
4. Pertanto il reclamo è infondato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dello Stato ex art. 133 legge (dovendosi considerare la Liquidazione controllata ammessa al patrocinio a spese dello Stato avendo il Giudice delegato attestato, ai sensi dell'art. 144 d.P.R. n. 115/2022, che non è disponibile il danaro necessario per le spese) in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
n. 55/2014 e succ. modd. (valore indeterminabile complessità media) fatta eccezione per la fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo avendo riguardo all'attività espletata in relazione a tale fase.
Al riguardo va rilevato che in base all'indirizzo della Suprema Corte <
tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale,
non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema
13 processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130.
In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità>> (Cass. n. 22017/2018; in senso conforme 11590/2019).
PQM
La Corte di appello di Brescia, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1.rigetta il reclamo proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1/2024 pubblicata in data 02
gennaio 2024;
2.condanna la reclamante al pagamento delle spese in favore dello Stato delle spese del grado che liquida in € 2.518,00 per la fase di studio € 1.665,00 per la fase introduttiva € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00. per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
14