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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/09/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1633/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1633/2024 R.G.V.G., congiuntamente promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F.: ), con Parte_2 C.F._2
l'Avv. Vanessa Lancione (pec domiciliazione: Email_1
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., da ultimo depositate alle quali si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 26.11.2024, le parti - che hanno contratto matrimonio con il rito civile in data 9.10.2004 ad Alcamo (TP), trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Alcamo (TP)
al n. 14, Parte I, Anno 2004, unione dalla quale sono state generate due figlie, (classe Per_1 2004) e (classe 2005), entrambe maggiorenni ma non ancora economicamente Per_2
autosufficienti, hanno avanzato congiuntamente domanda di scioglimento del matrimonio,
alle seguenti condizioni:
“
1. coniugi vivranno separati e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza dove meglio crederà
opportuno;
2. ciascuno dei coniugi si dichiara economicamente autosufficiente e dichiara di non pretendere nulla
l'uno dall'altro;
Per_ 3. Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie e , maggiorenni Parte_1 Per_1
ma non ancora autosufficienti economicamente, versando personalmente alle stesse la somma mensile
di € 300/00 cadauna (€ 600/00 totali), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da
protocolli del Tribunale in materia di famiglia”.
I ricorrenti hanno dichiarato espressamente di rinunciare alla comparizione personale all'udienza ai sensi dell'art. 473bis 51, co. 2, secondo periodo, c.p.c..
***
Si osserva che, nel caso di specie, sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, considerato che la separazione tra i coniugi (definita con decreto di omologa n. 9355/2021) si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Trapani e i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore.
Inoltre, le condizioni concordemente rassegnate non risultano contrarie né alla legge,
né all'ordine pubblico, né al superiore interesse della prole minore, sicché possono essere poste a fondamento della regolamentazione dei rapporti derivanti dal pronunciando scioglimento del matrimonio.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con il rito civile in data 9.10.2004
ad Alcamo (TP), da nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2 ), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello C.F._2
Stato Civile del Comune di Alcamo (TP) al n. 14, Parte I, Anno 2004, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositate e sopra indicate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, una volta passata in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 09.09.2025.
Il Giudice rel/est
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1633/2024 R.G.V.G., congiuntamente promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F.: ), con Parte_2 C.F._2
l'Avv. Vanessa Lancione (pec domiciliazione: Email_1
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., da ultimo depositate alle quali si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 26.11.2024, le parti - che hanno contratto matrimonio con il rito civile in data 9.10.2004 ad Alcamo (TP), trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Alcamo (TP)
al n. 14, Parte I, Anno 2004, unione dalla quale sono state generate due figlie, (classe Per_1 2004) e (classe 2005), entrambe maggiorenni ma non ancora economicamente Per_2
autosufficienti, hanno avanzato congiuntamente domanda di scioglimento del matrimonio,
alle seguenti condizioni:
“
1. coniugi vivranno separati e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza dove meglio crederà
opportuno;
2. ciascuno dei coniugi si dichiara economicamente autosufficiente e dichiara di non pretendere nulla
l'uno dall'altro;
Per_ 3. Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie e , maggiorenni Parte_1 Per_1
ma non ancora autosufficienti economicamente, versando personalmente alle stesse la somma mensile
di € 300/00 cadauna (€ 600/00 totali), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da
protocolli del Tribunale in materia di famiglia”.
I ricorrenti hanno dichiarato espressamente di rinunciare alla comparizione personale all'udienza ai sensi dell'art. 473bis 51, co. 2, secondo periodo, c.p.c..
***
Si osserva che, nel caso di specie, sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, considerato che la separazione tra i coniugi (definita con decreto di omologa n. 9355/2021) si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Trapani e i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore.
Inoltre, le condizioni concordemente rassegnate non risultano contrarie né alla legge,
né all'ordine pubblico, né al superiore interesse della prole minore, sicché possono essere poste a fondamento della regolamentazione dei rapporti derivanti dal pronunciando scioglimento del matrimonio.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con il rito civile in data 9.10.2004
ad Alcamo (TP), da nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2 ), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello C.F._2
Stato Civile del Comune di Alcamo (TP) al n. 14, Parte I, Anno 2004, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositate e sopra indicate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, una volta passata in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 09.09.2025.
Il Giudice rel/est
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo