CA
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 21/05/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 711/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola Di Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 711/2020 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente in frazione Macereto, Parte_1
vocabolo Sant'Egidio snc, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_1
Riccardo Betti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Panicale, fraz.
Tavernelle, via del Commercio n.43, in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, nato a [...] il [...], ivi residente in frazione Macereto, Controparte_1
vocabolo Sant'Egidio snc, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_2
Nicola di Mario, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Largo
Cacciatori delle Alpi n.8, come da procura rilasciata a margine della memoria di costituzione depositata telematicamente il 22.11.2024; pagina 1 di 8 -Appellato=
e nata a [...] il [...], C.F. ; CP_2 CodiceFiscale_3
-Appellata contumace=
OGGETTO: divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
12.12.2024;
Per la parte appellata come alla comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha interposto appello avverso Parte_1
la sentenza n.703/2020 emessa dal Tribunale di Terni in composizione monocratica il
3.11.2020.
La sentenza gravata ha:
- rigettato la domanda di divisione (proposta dall'attore ); Parte_1
- compensato integralmente tra le parti le spese di lite e di CTU.
La causa ha preso le mosse dall'atto di citazione con cui aveva Parte_1
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Terni il fratello al fine di Controparte_1
ottenere la divisione di alcuni terreni e beni comuni non censibili sulla base di un progetto divisionale redatto dal proprio CTP goem. Blasi o comunque, in subordine, in virtù di un diverso progetto elaborato da un CTU nominato dal giudice.
Radicatosi il contraddittorio aveva aderito alla domanda di divisione, Controparte_1
pur sollevando nel merito alcun obiezioni in ordine alla proposta formulata dal fratello,
con particolare riferimento alla fattibilità tecnica del progetto di divisione depositato.
pagina 2 di 8 Ordinata la produzione della relazione ipocatastale ventennale e della nota di trascrizione della domanda giudiziale, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale usufruttuaria dei terreni oggetto di domanda e di CP_2
alcuni fabbricati rispetto ai quali i beni comuni non censibili risultavano asserviti.
La causa era quindi istruita mediante una CTU che si sostanziava nel deposito di due progetti divisionali, rispetto ai quali i condividenti non raggiungevano alcun accordo, di talché il giudice assegnava la causa in decisione pervenendo alla statuizione sopra riportata.
In pratica il giudice di prime cure, previa espunzione dal novero dei beni da dividere della particella n.179 -siccome non espressamente menzionata in citazione- rilevava come dovesse escludersi la legittimità di proposte divisionali (ipotesi n.1) che comportavano la “demolizione di fabbricati già in proprietà esclusiva delle parti, ed in
specie la porzione di edificio identificata alla particella n.155”, anche tenuto conto dei costi eccessivi correlati all'attuazione di una simile ipotesi divisionale rispetto al valore dei beni da dividere.
Il primo giudice escludeva inoltre la praticabilità di tutte le soluzioni prospettate dal
CTU, basate sulla creazione di una servitù passiva su beni di proprietà esclusiva di uno dei condividenti (ipotesi n.2), poiché esclusi dal novero di quelli da dividere, ragione per cui riteneva i beni indivisibili, giusta la disposizione dell'art. 1112 cod. civile.
Avverso la sentenza sopra citata n.703/2020 emessa dal Tribunale di Terni ha interposto appello per i seguenti ordini di motivi: Parte_1
I. “Erronea applicazione della legge ed omessa valutazione delle risultanze probatorie,
in merito alla riconduzione della vicenda ad una fattispecie di divisione parziale”;
pagina 3 di 8 nessuna delle due parti ha svolto alcuna domanda di divisione avente ad oggetto la particella n.179, ma proprio per questo il Tribunale di Terni non avrebbe dovuto considerare la divisione come meramente parziale;
II. “Carenza, illogicità, infondatezza della motivazione ed erronea valutazione delle
risultanze istruttorie, sull'an e sulle modalità dello scioglimento della comunione tra le
odierne controparti”;
nel ritenere il compendio immobiliare indivisibile, a norma dell'art.1112 cod. civile, il primo giudice ha errato, poiché la disposizione di legge richiamata costituisce una
extrema ratio;
inoltre lo stesso CTU (ing. ) aveva ritenuto la comunione in Persona_1
essere divisibile. Aggiungasi che “l'ipotesi di divisione n.2” ricalcava quella presentata da , che dunque almeno inizialmente aveva avvalorato tale soluzione, poi Controparte_1
accettata anche dall'attore, onde l'ipotesi sub 2 dell'elaborato peritale doveva essere considerata “quale oggettiva e concreta soluzione per lo scioglimento della
comunione”. Del resto l'argomentazione spesa dal primo giudice per respingere tale progetto divisionale si rilevava fallace, visto che aveva più volte Parte_1
manifestato la propria disponibilità ad onerare di una servitù un bene personale.
Tutto ciò posto l'appellante ha chiesto che, previa riforma della sentenza impugnata,
venga dichiarata la divisibilità della comunione esistente tra i fratelli e che, per Parte_1
l'effetto, voglia procedersi allo scioglimento della comunione, come da soluzione indicata al n.2 dal CTU ing. , con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di Per_1
giudizio.
Si è costituito in giudizio che ha resistito all'impugnazione sostenendo Controparte_1
l'infondatezza e la contraddittorietà delle tesi sostenute dall'appellante, rilevando che l'ipotesi divisionale del CTU prevede un sacrificio ed un pregiudizio inaccettabili per pagina 4 di 8 l'appellato; ha quindi chiesto il rigetto dell'appello e la condanna di al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria, reputata superflua dalla Corte, a seguito di numerosi rinvii richiesti dalle parti a motivo dell'intervenuto accordo in sede di mediazione, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 12.12.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Data l'impossibilità di formare il Collegio al momento della scadenza dei termini concessi alle parti (dato il trasferimento della Presidente di sezione), la causa è stata rimessa in istruttoria ed assegnata di nuovo in decisione -senza la concessione di ulteriori termini per il deposito di memorie difensive- all'udienza dell'8.5.2025.
*****
Dopo ben cinque rinvii disposti da questa Corte su richiesta congiunta delle parti, che assumevano di essere addivenute ad un accordo in sede di mediazione, la causa è stata inopinatamente assegnata in decisione in ragione del fatto che la “pretesa composizione in sede stragiudiziale” della controversia muoverebbe da un'errata interpretazione delle clausole contrattuali 4 lettera c) e 7 dell'accordo del 24.9.2021 (cfr. pag.4 della comparsa conclusionale dell'appellato).
Occorre innanzitutto premettere che la controversia in disamina presenta molte peculiarità, tra le quali l'oggetto dei beni da dividere.
Infatti i beni indicati alle lettere a), b), c), d) e g) sono classificati “beni comuni non censibili” e, come tali, non possono essere considerati unità immobiliari ai fini catastali e non hanno autonoma capacità reddituale (vedi Circolare Min. n.2 del 1984).
In pratica si tratta di beni che non hanno titolarità né classamento e costituiscono porzioni comuni a più unità immobiliari;
nella fattispecie sono tutti indicati come “ente pagina 5 di 8 urbano – corte” (beni di cui alle lettere “a” e “b”) o come “corte” (beni di cui alle lettere
“c”, “d” e “g”), con la conseguenza che si tratta di cose utili non in sé stesse, ma in relazione ad altre, quindi la loro divisibilità è effettivamente dubbia (visto che la divisione potrebbe comportare la cessazione dell'uso cui sono destinate).
Da ciò deriva che i beni certamente divisibili finirebbero con ridursi a quelli indicati in citazione alle lettere “e” ed “f”, che sono due terreni agricoli e che, com'è ovvio,
avrebbero potuto essere divisi in modo bonario e senza grosso spreco di risorse processuali.
Ma in disparte tale considerazione, osserva questa Corte che in data 24.9.21 è stato redatto dal mediatore, nonché sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, un “Verbale
d'incontro di mediazione” nel quale si dà atto che le parti hanno “raggiunto e formalizzato un accordo” che hanno allegato al verbale e che contiene un progetto di divisione e relativa planimetria con la ripartizione di tutte le aree oggetto di domanda
(sia le corti comuni che i due terreni agricoli, distinti alle particelle 182 e 186 del Foglio
13).
Com'è noto, la natura del verbale di incontro di mediazione è quella di atto pubblico,
mentre l'accordo di composizione della controversia ha natura transattiva e tale transazione non può che comportare, ai fini di cui qui ci si occupa, la cessazione della materia del contendere.
Sostiene di contro che la mancata sottoscrizione del rogito notarile Controparte_1
attesta il protrarsi di un “irriducibile contrasto tra i fratelli sulla praticabilità della
divisione dei cespiti capace di soddisfare le legittime aspettative vantate da entrambi”,
ciò che escluderebbe il realizzarsi del presupposto cui era condizionata la rinuncia agli atti del giudizio innanzi a questa Corte (cfr. pag.5 della comparsa conclusionale), ma la tesi non è condivisibile.
pagina 6 di 8 L'accordo di mediazione prevedeva la sola condizione sospensiva “avente ad oggetto la
concessione da parte del Comune di Piegaro e/o di ogni Autorità interessata” di due permessi, uno a (di un nuovo passo carrabile da realizzare sul lato nord Controparte_1
ovest della part.4), l'altro a (permesso di abbattimento e successiva Parte_1
ricostruzione della capanna di cui alla particella 155), e non risulta che il Comune di
Piegaro abbia negato tali permessi.
L'accordo di mediazione è quindi valido, costituisce titolo per ogni tipo esecuzione
(oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale) e, se del caso, può essere impugnato ex art. 1975 c.c., fermo rimanendo che è pienamente produttivo di effetti giuridici.
Tra l'altro risulta che successivamente alla stipula del citato accordo di composizione della controversia siano stati effettuati ulteriori interventi, consistiti nella sottoscrizione di un accordo integrativo in data 22.6.2023 e nella divisione del terreno mediante la collocazione di picchetti -ad opera dei consulenti delle parti- con creazione di tre nuove particelle, cui è seguito un atto di frazionamento in data 20.7.23 che ha originato tre nuovi identificativi, vale a dire i mappali 634, 640 e 643 (cfr. pag.2 della memoria conclusionale di replica dell'appellante).
In buona sostanza il problema che si trovano ad affrontare ora le parti è quello di dare piena esecuzione al ridetto accordo di composizione della controversia, che in ogni caso determina la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di divisione,
dato che le parti hanno definito la controversia con un atto di natura transattiva pienamente valido, visto che la condizione sospensiva non si è verificata.
In ultimo, ma non per ultimo, non pare superfluo rilevare che al seguito del frazionamento sopra citato (eseguito su impulso delle parti) lo stato dei luoghi tenuto in considerazione al momento della proposizione della domanda di divisione è mutato,
pagina 7 di 8 quindi le parti non possono avere interesse a proseguire una causa che non condurrebbe ad alcun risultato utile.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che va dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito della stipula del citato accordo di composizione della controversia.
Sussistono giusti motivi, dati dall'esito della lite, per compensare interamente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e contrariis reiectis, così Parte_1 Controparte_1 CP_2
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Perugia, lì 20 maggio 2025
Il PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola Di Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 711/2020 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente in frazione Macereto, Parte_1
vocabolo Sant'Egidio snc, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_1
Riccardo Betti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Panicale, fraz.
Tavernelle, via del Commercio n.43, in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, nato a [...] il [...], ivi residente in frazione Macereto, Controparte_1
vocabolo Sant'Egidio snc, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_2
Nicola di Mario, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Largo
Cacciatori delle Alpi n.8, come da procura rilasciata a margine della memoria di costituzione depositata telematicamente il 22.11.2024; pagina 1 di 8 -Appellato=
e nata a [...] il [...], C.F. ; CP_2 CodiceFiscale_3
-Appellata contumace=
OGGETTO: divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
12.12.2024;
Per la parte appellata come alla comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha interposto appello avverso Parte_1
la sentenza n.703/2020 emessa dal Tribunale di Terni in composizione monocratica il
3.11.2020.
La sentenza gravata ha:
- rigettato la domanda di divisione (proposta dall'attore ); Parte_1
- compensato integralmente tra le parti le spese di lite e di CTU.
La causa ha preso le mosse dall'atto di citazione con cui aveva Parte_1
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Terni il fratello al fine di Controparte_1
ottenere la divisione di alcuni terreni e beni comuni non censibili sulla base di un progetto divisionale redatto dal proprio CTP goem. Blasi o comunque, in subordine, in virtù di un diverso progetto elaborato da un CTU nominato dal giudice.
Radicatosi il contraddittorio aveva aderito alla domanda di divisione, Controparte_1
pur sollevando nel merito alcun obiezioni in ordine alla proposta formulata dal fratello,
con particolare riferimento alla fattibilità tecnica del progetto di divisione depositato.
pagina 2 di 8 Ordinata la produzione della relazione ipocatastale ventennale e della nota di trascrizione della domanda giudiziale, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale usufruttuaria dei terreni oggetto di domanda e di CP_2
alcuni fabbricati rispetto ai quali i beni comuni non censibili risultavano asserviti.
La causa era quindi istruita mediante una CTU che si sostanziava nel deposito di due progetti divisionali, rispetto ai quali i condividenti non raggiungevano alcun accordo, di talché il giudice assegnava la causa in decisione pervenendo alla statuizione sopra riportata.
In pratica il giudice di prime cure, previa espunzione dal novero dei beni da dividere della particella n.179 -siccome non espressamente menzionata in citazione- rilevava come dovesse escludersi la legittimità di proposte divisionali (ipotesi n.1) che comportavano la “demolizione di fabbricati già in proprietà esclusiva delle parti, ed in
specie la porzione di edificio identificata alla particella n.155”, anche tenuto conto dei costi eccessivi correlati all'attuazione di una simile ipotesi divisionale rispetto al valore dei beni da dividere.
Il primo giudice escludeva inoltre la praticabilità di tutte le soluzioni prospettate dal
CTU, basate sulla creazione di una servitù passiva su beni di proprietà esclusiva di uno dei condividenti (ipotesi n.2), poiché esclusi dal novero di quelli da dividere, ragione per cui riteneva i beni indivisibili, giusta la disposizione dell'art. 1112 cod. civile.
Avverso la sentenza sopra citata n.703/2020 emessa dal Tribunale di Terni ha interposto appello per i seguenti ordini di motivi: Parte_1
I. “Erronea applicazione della legge ed omessa valutazione delle risultanze probatorie,
in merito alla riconduzione della vicenda ad una fattispecie di divisione parziale”;
pagina 3 di 8 nessuna delle due parti ha svolto alcuna domanda di divisione avente ad oggetto la particella n.179, ma proprio per questo il Tribunale di Terni non avrebbe dovuto considerare la divisione come meramente parziale;
II. “Carenza, illogicità, infondatezza della motivazione ed erronea valutazione delle
risultanze istruttorie, sull'an e sulle modalità dello scioglimento della comunione tra le
odierne controparti”;
nel ritenere il compendio immobiliare indivisibile, a norma dell'art.1112 cod. civile, il primo giudice ha errato, poiché la disposizione di legge richiamata costituisce una
extrema ratio;
inoltre lo stesso CTU (ing. ) aveva ritenuto la comunione in Persona_1
essere divisibile. Aggiungasi che “l'ipotesi di divisione n.2” ricalcava quella presentata da , che dunque almeno inizialmente aveva avvalorato tale soluzione, poi Controparte_1
accettata anche dall'attore, onde l'ipotesi sub 2 dell'elaborato peritale doveva essere considerata “quale oggettiva e concreta soluzione per lo scioglimento della
comunione”. Del resto l'argomentazione spesa dal primo giudice per respingere tale progetto divisionale si rilevava fallace, visto che aveva più volte Parte_1
manifestato la propria disponibilità ad onerare di una servitù un bene personale.
Tutto ciò posto l'appellante ha chiesto che, previa riforma della sentenza impugnata,
venga dichiarata la divisibilità della comunione esistente tra i fratelli e che, per Parte_1
l'effetto, voglia procedersi allo scioglimento della comunione, come da soluzione indicata al n.2 dal CTU ing. , con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di Per_1
giudizio.
Si è costituito in giudizio che ha resistito all'impugnazione sostenendo Controparte_1
l'infondatezza e la contraddittorietà delle tesi sostenute dall'appellante, rilevando che l'ipotesi divisionale del CTU prevede un sacrificio ed un pregiudizio inaccettabili per pagina 4 di 8 l'appellato; ha quindi chiesto il rigetto dell'appello e la condanna di al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria, reputata superflua dalla Corte, a seguito di numerosi rinvii richiesti dalle parti a motivo dell'intervenuto accordo in sede di mediazione, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 12.12.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Data l'impossibilità di formare il Collegio al momento della scadenza dei termini concessi alle parti (dato il trasferimento della Presidente di sezione), la causa è stata rimessa in istruttoria ed assegnata di nuovo in decisione -senza la concessione di ulteriori termini per il deposito di memorie difensive- all'udienza dell'8.5.2025.
*****
Dopo ben cinque rinvii disposti da questa Corte su richiesta congiunta delle parti, che assumevano di essere addivenute ad un accordo in sede di mediazione, la causa è stata inopinatamente assegnata in decisione in ragione del fatto che la “pretesa composizione in sede stragiudiziale” della controversia muoverebbe da un'errata interpretazione delle clausole contrattuali 4 lettera c) e 7 dell'accordo del 24.9.2021 (cfr. pag.4 della comparsa conclusionale dell'appellato).
Occorre innanzitutto premettere che la controversia in disamina presenta molte peculiarità, tra le quali l'oggetto dei beni da dividere.
Infatti i beni indicati alle lettere a), b), c), d) e g) sono classificati “beni comuni non censibili” e, come tali, non possono essere considerati unità immobiliari ai fini catastali e non hanno autonoma capacità reddituale (vedi Circolare Min. n.2 del 1984).
In pratica si tratta di beni che non hanno titolarità né classamento e costituiscono porzioni comuni a più unità immobiliari;
nella fattispecie sono tutti indicati come “ente pagina 5 di 8 urbano – corte” (beni di cui alle lettere “a” e “b”) o come “corte” (beni di cui alle lettere
“c”, “d” e “g”), con la conseguenza che si tratta di cose utili non in sé stesse, ma in relazione ad altre, quindi la loro divisibilità è effettivamente dubbia (visto che la divisione potrebbe comportare la cessazione dell'uso cui sono destinate).
Da ciò deriva che i beni certamente divisibili finirebbero con ridursi a quelli indicati in citazione alle lettere “e” ed “f”, che sono due terreni agricoli e che, com'è ovvio,
avrebbero potuto essere divisi in modo bonario e senza grosso spreco di risorse processuali.
Ma in disparte tale considerazione, osserva questa Corte che in data 24.9.21 è stato redatto dal mediatore, nonché sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, un “Verbale
d'incontro di mediazione” nel quale si dà atto che le parti hanno “raggiunto e formalizzato un accordo” che hanno allegato al verbale e che contiene un progetto di divisione e relativa planimetria con la ripartizione di tutte le aree oggetto di domanda
(sia le corti comuni che i due terreni agricoli, distinti alle particelle 182 e 186 del Foglio
13).
Com'è noto, la natura del verbale di incontro di mediazione è quella di atto pubblico,
mentre l'accordo di composizione della controversia ha natura transattiva e tale transazione non può che comportare, ai fini di cui qui ci si occupa, la cessazione della materia del contendere.
Sostiene di contro che la mancata sottoscrizione del rogito notarile Controparte_1
attesta il protrarsi di un “irriducibile contrasto tra i fratelli sulla praticabilità della
divisione dei cespiti capace di soddisfare le legittime aspettative vantate da entrambi”,
ciò che escluderebbe il realizzarsi del presupposto cui era condizionata la rinuncia agli atti del giudizio innanzi a questa Corte (cfr. pag.5 della comparsa conclusionale), ma la tesi non è condivisibile.
pagina 6 di 8 L'accordo di mediazione prevedeva la sola condizione sospensiva “avente ad oggetto la
concessione da parte del Comune di Piegaro e/o di ogni Autorità interessata” di due permessi, uno a (di un nuovo passo carrabile da realizzare sul lato nord Controparte_1
ovest della part.4), l'altro a (permesso di abbattimento e successiva Parte_1
ricostruzione della capanna di cui alla particella 155), e non risulta che il Comune di
Piegaro abbia negato tali permessi.
L'accordo di mediazione è quindi valido, costituisce titolo per ogni tipo esecuzione
(oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale) e, se del caso, può essere impugnato ex art. 1975 c.c., fermo rimanendo che è pienamente produttivo di effetti giuridici.
Tra l'altro risulta che successivamente alla stipula del citato accordo di composizione della controversia siano stati effettuati ulteriori interventi, consistiti nella sottoscrizione di un accordo integrativo in data 22.6.2023 e nella divisione del terreno mediante la collocazione di picchetti -ad opera dei consulenti delle parti- con creazione di tre nuove particelle, cui è seguito un atto di frazionamento in data 20.7.23 che ha originato tre nuovi identificativi, vale a dire i mappali 634, 640 e 643 (cfr. pag.2 della memoria conclusionale di replica dell'appellante).
In buona sostanza il problema che si trovano ad affrontare ora le parti è quello di dare piena esecuzione al ridetto accordo di composizione della controversia, che in ogni caso determina la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di divisione,
dato che le parti hanno definito la controversia con un atto di natura transattiva pienamente valido, visto che la condizione sospensiva non si è verificata.
In ultimo, ma non per ultimo, non pare superfluo rilevare che al seguito del frazionamento sopra citato (eseguito su impulso delle parti) lo stato dei luoghi tenuto in considerazione al momento della proposizione della domanda di divisione è mutato,
pagina 7 di 8 quindi le parti non possono avere interesse a proseguire una causa che non condurrebbe ad alcun risultato utile.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che va dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito della stipula del citato accordo di composizione della controversia.
Sussistono giusti motivi, dati dall'esito della lite, per compensare interamente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e contrariis reiectis, così Parte_1 Controparte_1 CP_2
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Perugia, lì 20 maggio 2025
Il PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 8 di 8