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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 3924 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Campanile (c.f. C.F._2
), domiciliato in Grumo Nevano, alla Via De Amicis n. 7, C.F._3
presso il suo studio
OPPONENTI
E
(c.f. quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' avv. Marco Rossi (c.f.
[...] P.IVA_2
( , con studio in Verona, al V.lo S. Bernardino n. 5A, per- C.F._4
tanto da intendersi elettivamente domiciliato, ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934, presso la Cancelleria del Tribunale
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 28/03/2022, gli opponenti pro- ponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 416/2022 del 05/02/2022 depositato in data 07/02/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di 15.110,40 euro, in virtù del contratto di finanziamento n. 2160020 del
03/10/2014 stipulato con Intesa San Paolo Personal Finance S.p.A.
A fondamento dell'opposizione deducevano che:
a) in data 03/10/2010 aveva sottoscritto un contratto di finan- Parte_1
ziamento con Intesa San Paolo Personal Finance S.p.A. e aveva ricevuto
10.865,95 euro, da restituire con il versamento di n. 120 rate di 155,68 euro ca- dauna;
nel corso degli anni aveva versato la somma di euro 8.873,76, riducendo l'importo del debito, ma poi aveva sospeso i pagamenti, mentre Parte_2
era mera coobbligata in solido;
b) la misura del TAEG, al netto del tasso di interesse di mora convenuto, era su- periore al tasso soglia, e dunque pari ad un tasso che la legge definiva come usura- rio;
c) il TAEG dichiarato in contratto era inferiore rispetto a quello effettivo in quan- to la non aveva considerato il costo delle polizze assicurative;
al riguardo la CP_3
Corte di Cassazione con sentenza n. 8806 del 05/04/2017 aveva fatto particolare riferimento al collegamento insito delle spese di assicurazione al contratto di fi- nanziamento, affermando che “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma
4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del cre- dito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mu- tuo”;
d) il contratto di finanziamento era affetto da nullità parziale relativamente alla clausola degli interessi in quanto la misura degli interessi pattuiti era superiore al tasso soglia antiusura;
2
R.g.a.c.c. / e) erano state violate le norme sulla trasparenza in quanto il TAEG effettivo,
12,952% era superiore a quello indicato nel contratto di finanziamento 12,65%.
2. Con comparsa di costituzione del 03/10/2022, si costituiva in giudizio la
[...]
e per essa la la quale, impugnando Controparte_4 Controparte_1
ogni avversa deduzione e istanza, chiedeva il rigetto delle domande spiegate dagli opponenti in quanto infondate per i seguenti motivi:
a) gli opponenti non avevano mai negato di aver stipulato e dato spontanea esecu- zione al contratto di finanziamento sottoscritto con Intesa Sanpaolo Personal Fi- nance S.p.A., di aver ricevuto la somma erogata in loro favore, l'inadempimento dei loro obblighi contrattuali come emergeva dall'estratto contro presente nel fa- scicolo monitorio e il debito residuo come risultante dal rendiconto depositato;
b) la cessione era stata ritualmente comunicata agli opponenti con missiva come si evince dal doc. 9 ed era stata pubblicata in G.U.;
c) il credito era provato in quanto era stato prodotto il titolo e l'inadempimento da parte degli opponenti;
a tal riguardo la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 13533 del 30/10/2001 aveva stabilito che “in tema di prova dell'inadem- pimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il ri- sarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gra- vato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”;
d) l'eccezione di usurarietà del contratto di finanziamento era infondata in quan- to TAN (9,95%) e TAEG (10,750%) pattuiti e applicati erano inferiori al tasso so- glia usurario (19,150%);
e) il tentativo degli opponenti di sommatoria tra interessi moratori e penali per ri- tardato pagamento e inadempimento era infondato;
3
R.g.a.c.c. / f) l'eccezione di difformità del TAEG per mancata inclusione del calcolo delle spese assicurative era infondata in quanto la polizza assicurativa sottoscritta non era stata proposta come condizione necessaria per ottenere il finanziamento e dunque non rientrava nei costi necessari inclusi nel calcolo del TAEG. A fortiori la facoltatività della polizza assicurativa e l'esclusione di tali costi nel calcolo del
TAEG risultava dalla lettura del contratto.
e) il tentativo degli opponenti di sommatoria tra interessi moratori e penali per ri- tardato pagamento e inadempimento era infondato in quanto secondo la giuri- sprudenza di merito tale sommatoria era infondata
3. L'opposizione è infondata.
4. Il credito ingiunto per l'ammontare di 15.110,40 euro è esistente, in quanto ne ha fornito ampia prova producendo: - copia del con- Controparte_4
tratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente; - copia dell'estratto conto ana- litico certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB;
- copia dei pro- spetti degli interessi di mora. Peraltro, non risultano contestati dagli opponenti la stipula e la sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 2160020 del
03/10/2014, che costituisce fonte dalla quale origina il credito, la ricezione della somma finanziata e l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria.
La legittimazione ad agire di sussiste, in quanto è dive- Controparte_4
nuta titolare del credito controverso per effetto di una cessione del credito effet- tuata in suo favore da Intesa San Paolo Personal Finance S.p.A. Tale contratto di cessione del credito è stato concluso in occasione di un'operazione di cartolarizza- zione ex artt. 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 e art. 58 T.U.B., della quale
è stata fornita comunicazione mediante pubblicazione nella G.U. e la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 10200 del 16 aprile 2021, ha affermato il principio secondo cui nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B. è sufficiente che si dia avviso della cessione mediante pubblicazione in G.U. Affinché la ces-
4
R.g.a.c.c. / sione del credito abbia effetto verso il debitore è sufficiente la conclusione del contratto di cessione mediante lo scambio di consenso tra cedente e cessionario.
La notificazione del contratto di cessione è prevista al sol fine di escludere la buo- na fede del debitore che, avvenuta la cessione e ricevuta la notificazione, effettui il pagamento in favore del cedente. Per consolidato orientamento, infatti, l'art. 1264 c.c., che consente al debitore di liberarsi qualora, a seguito di cessione e prima della notificazione, effettui il pagamento in favore del cedente, deve inten- dersi nel senso che la cessione produce effetti verso il ceduto immediatamente, pertanto nell'immediato il cessionario è legittimato a pretendere l'adempimento del debito, tuttavia, in assenza di notificazione, dovendosi presumere la mancata conoscenza della cessione da parte del debitore, se il debitore effettua il pagamen- to si consente la produzione dell'effetto liberatorio.
La L. n.108/1996 ha introdotto il concetto del tasso soglia (artt. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si verifica il fenomeno usurario, con la conseguente sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c. secondo cui se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Nel dettaglio, è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 108/1996, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. Inoltre, la nor- mativa citata ha introdotto, con l'art. 1 comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. prevedendo che “si intendono usurari gli interessi che supe- rano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque conve- nuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Nella fat- tispecie, l'opponente si è limitato ad una contestazione estremamente generica che giustifica l'integrale rigetto della domanda non essendo nemmeno stati allega- ti in fatto i periodi nei quali si assume superato il tasso soglia, la percentuale ed i criteri di calcolo utilizzati per giungere a tale conclusione. Anche la Cassazione,
5
R.g.a.c.c. / sezione III, con sentenza n. 8883 del 13 maggio 2020, ha ribadito il principio se- condo cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usu- rario allegare ed indicare modi, tempi e misura del superamento del tasso soglia.
Tale principio è stato confermato anche dalla Cassazione, Sezioni Unite, nella sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, secondo cui “l'onere probatorio nelle con- troversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intende provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m- nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui di- ritto”.
La contestazione concernente la mancata inclusione del costo delle polizze assicu- rative nel calcolo del TAEG si appalesa del tutto generica ed indeterminata, in quanto l'opponente si è limitato a richiamare parte della normativa in materia, trascurando da un lato che dal contratto risulta che egli stesso avesse escluso il ca- rattere obbligatorio della polizza, ed omettendo dall'altro di dedurre i motivi per i quali la dichiarazione da lui sottoscritta non corrisponderebbe al vero, per essere stato egli indotto forzosamente a stipulare l'assicurazione al fine di conseguire l'erogazione del credito.
Gli opponenti lamentano che il contratto posto a fondamento della pretesa moni- toria, n. 2160020, sarebbe nullo per violazione dell'art. 117 T.U.B. nella parte in cui prevede che “i contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e con- dizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, glie eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Tale motivo di opposizione è infondato in quanto nel contratto di finan- ziamento v'è l'indicazione del tasso di interessi applicato nella misura del
10,750%.
6
R.g.a.c.c. / 5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_4
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna e in solido a rimborsare le spese Parte_1 Parte_2
di lite alla liquidandole in 4.000,00 euro per compensi Controparte_4
e 600,00 euro a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 20/01/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
7
R.g.a.c.c. /
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 3924 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Campanile (c.f. C.F._2
), domiciliato in Grumo Nevano, alla Via De Amicis n. 7, C.F._3
presso il suo studio
OPPONENTI
E
(c.f. quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' avv. Marco Rossi (c.f.
[...] P.IVA_2
( , con studio in Verona, al V.lo S. Bernardino n. 5A, per- C.F._4
tanto da intendersi elettivamente domiciliato, ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934, presso la Cancelleria del Tribunale
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 28/03/2022, gli opponenti pro- ponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 416/2022 del 05/02/2022 depositato in data 07/02/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di 15.110,40 euro, in virtù del contratto di finanziamento n. 2160020 del
03/10/2014 stipulato con Intesa San Paolo Personal Finance S.p.A.
A fondamento dell'opposizione deducevano che:
a) in data 03/10/2010 aveva sottoscritto un contratto di finan- Parte_1
ziamento con Intesa San Paolo Personal Finance S.p.A. e aveva ricevuto
10.865,95 euro, da restituire con il versamento di n. 120 rate di 155,68 euro ca- dauna;
nel corso degli anni aveva versato la somma di euro 8.873,76, riducendo l'importo del debito, ma poi aveva sospeso i pagamenti, mentre Parte_2
era mera coobbligata in solido;
b) la misura del TAEG, al netto del tasso di interesse di mora convenuto, era su- periore al tasso soglia, e dunque pari ad un tasso che la legge definiva come usura- rio;
c) il TAEG dichiarato in contratto era inferiore rispetto a quello effettivo in quan- to la non aveva considerato il costo delle polizze assicurative;
al riguardo la CP_3
Corte di Cassazione con sentenza n. 8806 del 05/04/2017 aveva fatto particolare riferimento al collegamento insito delle spese di assicurazione al contratto di fi- nanziamento, affermando che “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma
4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del cre- dito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mu- tuo”;
d) il contratto di finanziamento era affetto da nullità parziale relativamente alla clausola degli interessi in quanto la misura degli interessi pattuiti era superiore al tasso soglia antiusura;
2
R.g.a.c.c. / e) erano state violate le norme sulla trasparenza in quanto il TAEG effettivo,
12,952% era superiore a quello indicato nel contratto di finanziamento 12,65%.
2. Con comparsa di costituzione del 03/10/2022, si costituiva in giudizio la
[...]
e per essa la la quale, impugnando Controparte_4 Controparte_1
ogni avversa deduzione e istanza, chiedeva il rigetto delle domande spiegate dagli opponenti in quanto infondate per i seguenti motivi:
a) gli opponenti non avevano mai negato di aver stipulato e dato spontanea esecu- zione al contratto di finanziamento sottoscritto con Intesa Sanpaolo Personal Fi- nance S.p.A., di aver ricevuto la somma erogata in loro favore, l'inadempimento dei loro obblighi contrattuali come emergeva dall'estratto contro presente nel fa- scicolo monitorio e il debito residuo come risultante dal rendiconto depositato;
b) la cessione era stata ritualmente comunicata agli opponenti con missiva come si evince dal doc. 9 ed era stata pubblicata in G.U.;
c) il credito era provato in quanto era stato prodotto il titolo e l'inadempimento da parte degli opponenti;
a tal riguardo la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 13533 del 30/10/2001 aveva stabilito che “in tema di prova dell'inadem- pimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il ri- sarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gra- vato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”;
d) l'eccezione di usurarietà del contratto di finanziamento era infondata in quan- to TAN (9,95%) e TAEG (10,750%) pattuiti e applicati erano inferiori al tasso so- glia usurario (19,150%);
e) il tentativo degli opponenti di sommatoria tra interessi moratori e penali per ri- tardato pagamento e inadempimento era infondato;
3
R.g.a.c.c. / f) l'eccezione di difformità del TAEG per mancata inclusione del calcolo delle spese assicurative era infondata in quanto la polizza assicurativa sottoscritta non era stata proposta come condizione necessaria per ottenere il finanziamento e dunque non rientrava nei costi necessari inclusi nel calcolo del TAEG. A fortiori la facoltatività della polizza assicurativa e l'esclusione di tali costi nel calcolo del
TAEG risultava dalla lettura del contratto.
e) il tentativo degli opponenti di sommatoria tra interessi moratori e penali per ri- tardato pagamento e inadempimento era infondato in quanto secondo la giuri- sprudenza di merito tale sommatoria era infondata
3. L'opposizione è infondata.
4. Il credito ingiunto per l'ammontare di 15.110,40 euro è esistente, in quanto ne ha fornito ampia prova producendo: - copia del con- Controparte_4
tratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente; - copia dell'estratto conto ana- litico certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB;
- copia dei pro- spetti degli interessi di mora. Peraltro, non risultano contestati dagli opponenti la stipula e la sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 2160020 del
03/10/2014, che costituisce fonte dalla quale origina il credito, la ricezione della somma finanziata e l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria.
La legittimazione ad agire di sussiste, in quanto è dive- Controparte_4
nuta titolare del credito controverso per effetto di una cessione del credito effet- tuata in suo favore da Intesa San Paolo Personal Finance S.p.A. Tale contratto di cessione del credito è stato concluso in occasione di un'operazione di cartolarizza- zione ex artt. 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 e art. 58 T.U.B., della quale
è stata fornita comunicazione mediante pubblicazione nella G.U. e la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 10200 del 16 aprile 2021, ha affermato il principio secondo cui nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B. è sufficiente che si dia avviso della cessione mediante pubblicazione in G.U. Affinché la ces-
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R.g.a.c.c. / sione del credito abbia effetto verso il debitore è sufficiente la conclusione del contratto di cessione mediante lo scambio di consenso tra cedente e cessionario.
La notificazione del contratto di cessione è prevista al sol fine di escludere la buo- na fede del debitore che, avvenuta la cessione e ricevuta la notificazione, effettui il pagamento in favore del cedente. Per consolidato orientamento, infatti, l'art. 1264 c.c., che consente al debitore di liberarsi qualora, a seguito di cessione e prima della notificazione, effettui il pagamento in favore del cedente, deve inten- dersi nel senso che la cessione produce effetti verso il ceduto immediatamente, pertanto nell'immediato il cessionario è legittimato a pretendere l'adempimento del debito, tuttavia, in assenza di notificazione, dovendosi presumere la mancata conoscenza della cessione da parte del debitore, se il debitore effettua il pagamen- to si consente la produzione dell'effetto liberatorio.
La L. n.108/1996 ha introdotto il concetto del tasso soglia (artt. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si verifica il fenomeno usurario, con la conseguente sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c. secondo cui se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Nel dettaglio, è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 108/1996, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. Inoltre, la nor- mativa citata ha introdotto, con l'art. 1 comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. prevedendo che “si intendono usurari gli interessi che supe- rano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque conve- nuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Nella fat- tispecie, l'opponente si è limitato ad una contestazione estremamente generica che giustifica l'integrale rigetto della domanda non essendo nemmeno stati allega- ti in fatto i periodi nei quali si assume superato il tasso soglia, la percentuale ed i criteri di calcolo utilizzati per giungere a tale conclusione. Anche la Cassazione,
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R.g.a.c.c. / sezione III, con sentenza n. 8883 del 13 maggio 2020, ha ribadito il principio se- condo cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usu- rario allegare ed indicare modi, tempi e misura del superamento del tasso soglia.
Tale principio è stato confermato anche dalla Cassazione, Sezioni Unite, nella sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, secondo cui “l'onere probatorio nelle con- troversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intende provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m- nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui di- ritto”.
La contestazione concernente la mancata inclusione del costo delle polizze assicu- rative nel calcolo del TAEG si appalesa del tutto generica ed indeterminata, in quanto l'opponente si è limitato a richiamare parte della normativa in materia, trascurando da un lato che dal contratto risulta che egli stesso avesse escluso il ca- rattere obbligatorio della polizza, ed omettendo dall'altro di dedurre i motivi per i quali la dichiarazione da lui sottoscritta non corrisponderebbe al vero, per essere stato egli indotto forzosamente a stipulare l'assicurazione al fine di conseguire l'erogazione del credito.
Gli opponenti lamentano che il contratto posto a fondamento della pretesa moni- toria, n. 2160020, sarebbe nullo per violazione dell'art. 117 T.U.B. nella parte in cui prevede che “i contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e con- dizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, glie eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Tale motivo di opposizione è infondato in quanto nel contratto di finan- ziamento v'è l'indicazione del tasso di interessi applicato nella misura del
10,750%.
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R.g.a.c.c. / 5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_4
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna e in solido a rimborsare le spese Parte_1 Parte_2
di lite alla liquidandole in 4.000,00 euro per compensi Controparte_4
e 600,00 euro a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 20/01/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. /