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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/11/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15858/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ST ET Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15858/2025
R.G. instaurato da nato a [...] il [...] (CF: ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MOLINARI MARCO
e
, nata in [...] il [...] (CF: ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_2 patrocinio dell'avv. MOLINARI MARCO
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti, con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 07.10.2025, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“l'Ill.mo Tribunale di Brescia voglia dichiarare lo Scioglimento del Matrimonio Civile celebrato tra
i ricorrenti in Villanuova s/Cl. (BS) in data 28.08.2008, rinunciando alla comparizione all'udienza di cui all'art. 4 comma 16 L. 898/70, confermando la volontà di non riconciliarsi e di divorziare e confermando in toto le medesime condizioni di cui alla Sentenza nr. 187/2024 di Separazione
Consensuale del Tribunale di Brescia pubblicata il 17.07.2024 – ivi compresi gli impegni economici intercorrenti tra le Parti e sino ad esaurimento definitivo degli stessi - dichiarandosi ancora
1 attualmente economicamente autosufficienti e rinunciando quindi ad ogni reciproca richiesta di mantenimento.
Con richiesta di annotazione dell'emananda sentenza da parte dell'Uff. dello Stato Civile del
Comune . (BS) (luogo di celebrazione del Matrimonio Civile tra i coniugi) nonché Controparte_2 di residenza di entrambi i ricorrenti.
Con rinuncia altresì dei ricorrenti all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 23/08/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di VILLANUOVA SUL CLISI (atto n. 3 parte I anno 2008) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20.10.2025.
Il Presidente Estensore
ST ET
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ST ET Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15858/2025
R.G. instaurato da nato a [...] il [...] (CF: ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MOLINARI MARCO
e
, nata in [...] il [...] (CF: ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_2 patrocinio dell'avv. MOLINARI MARCO
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti, con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 07.10.2025, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“l'Ill.mo Tribunale di Brescia voglia dichiarare lo Scioglimento del Matrimonio Civile celebrato tra
i ricorrenti in Villanuova s/Cl. (BS) in data 28.08.2008, rinunciando alla comparizione all'udienza di cui all'art. 4 comma 16 L. 898/70, confermando la volontà di non riconciliarsi e di divorziare e confermando in toto le medesime condizioni di cui alla Sentenza nr. 187/2024 di Separazione
Consensuale del Tribunale di Brescia pubblicata il 17.07.2024 – ivi compresi gli impegni economici intercorrenti tra le Parti e sino ad esaurimento definitivo degli stessi - dichiarandosi ancora
1 attualmente economicamente autosufficienti e rinunciando quindi ad ogni reciproca richiesta di mantenimento.
Con richiesta di annotazione dell'emananda sentenza da parte dell'Uff. dello Stato Civile del
Comune . (BS) (luogo di celebrazione del Matrimonio Civile tra i coniugi) nonché Controparte_2 di residenza di entrambi i ricorrenti.
Con rinuncia altresì dei ricorrenti all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 23/08/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di VILLANUOVA SUL CLISI (atto n. 3 parte I anno 2008) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20.10.2025.
Il Presidente Estensore
ST ET
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