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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 17/11/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 333/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ET TT Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 333/2025 promossa da:
, (C.F. , nata a [...], il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. , nato a [...], il [...] e residente in Parte_2 C.F._2 Montà entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CALZOLARO SILVIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in Montà il 24/09/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Montà (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono le figlie il 10.10.2012 e il 03.11.2014. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 03/02/2025, i coniugi congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il Tribunale pronunciava la sentenza di separazione n. 161/2025 pubblicata il 14/03/2025 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 11/11/2025;
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in Montà il 24/09/2005, iscritto nel registro del detto Parte_1 Parte_2 Comune all'anno 2005, parte II, serie A, n. 16 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
La casa coniugale sita in Montà - Via Carlo Cocito, 3 – viene assegnata alla signora;
Parte_1
Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2 con residenza prevalente presso la madre;
essi trascorreranno presso il padre fine settimana alternati dal venerdì sera al lunedì mattina;
in settimana 2 giorni nei weekend di spettanza della mamma e 1 giorni nei weekend di spettanza del papà, metà della vacanze di Natale, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (il genitore che trascorrerà con i figli il giorno di Natale, farà trascorrere con l'altro genitore il giorno 24 dicembre); vacanze pasquali ad anni alterni;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto delle figlie mentre verranno divise al 50% le spese qui elencate: abbigliamento, parrucchiere ed estetista, paghetta settimanale quando la riceveranno, telefono ed abbonamento telefonico, mensa, tutore che li aiuti per i compiti, feste per Comunione e Cresima, patentino e patente, acquisto di moto e autovettura oltre a quelle straordinarie indicate nel protocollo del Tribunale di Asti. 2 PRENDE ATTO CHE:
L' assegno unico verrà interamente percepito dalla signora . Parte_1
I coniugi danno il loro assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti delle figlie minori e . Per_1 Per_2
Alla cessazione degli effetti civili del matrimonio la signora corrisponderà al signor Parte_1
a definizione di ogni questione patrimoniale ed a tacitazione di ogni pretesa la somma Parte_2 una tantum di € 1.400.000,00.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montà di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 12/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa ET TT
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ET TT Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 333/2025 promossa da:
, (C.F. , nata a [...], il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. , nato a [...], il [...] e residente in Parte_2 C.F._2 Montà entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CALZOLARO SILVIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in Montà il 24/09/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Montà (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono le figlie il 10.10.2012 e il 03.11.2014. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 03/02/2025, i coniugi congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il Tribunale pronunciava la sentenza di separazione n. 161/2025 pubblicata il 14/03/2025 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 11/11/2025;
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in Montà il 24/09/2005, iscritto nel registro del detto Parte_1 Parte_2 Comune all'anno 2005, parte II, serie A, n. 16 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
La casa coniugale sita in Montà - Via Carlo Cocito, 3 – viene assegnata alla signora;
Parte_1
Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2 con residenza prevalente presso la madre;
essi trascorreranno presso il padre fine settimana alternati dal venerdì sera al lunedì mattina;
in settimana 2 giorni nei weekend di spettanza della mamma e 1 giorni nei weekend di spettanza del papà, metà della vacanze di Natale, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (il genitore che trascorrerà con i figli il giorno di Natale, farà trascorrere con l'altro genitore il giorno 24 dicembre); vacanze pasquali ad anni alterni;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto delle figlie mentre verranno divise al 50% le spese qui elencate: abbigliamento, parrucchiere ed estetista, paghetta settimanale quando la riceveranno, telefono ed abbonamento telefonico, mensa, tutore che li aiuti per i compiti, feste per Comunione e Cresima, patentino e patente, acquisto di moto e autovettura oltre a quelle straordinarie indicate nel protocollo del Tribunale di Asti. 2 PRENDE ATTO CHE:
L' assegno unico verrà interamente percepito dalla signora . Parte_1
I coniugi danno il loro assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti delle figlie minori e . Per_1 Per_2
Alla cessazione degli effetti civili del matrimonio la signora corrisponderà al signor Parte_1
a definizione di ogni questione patrimoniale ed a tacitazione di ogni pretesa la somma Parte_2 una tantum di € 1.400.000,00.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montà di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 12/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa ET TT
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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