CA
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5199 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente
- dott. Giuseppe Staglianò Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3204 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 decisa all'udienza del 18.9.2025 e vertente
TRA
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 Parte_2
( ,
[...] C.F._1 Parte_3
( ), ( ) e C.F._2 Parte_4 C.F._3
( ), rappresentati e difesi dagli Parte_5 C.F._4
avvocati Fabrizio Piccirilli ( ) e Silvia LATINI C.F._5
( ), in virtù di procura a margine dell'atto di appello C.F._6
- PARTE APPELLANTE -
pag. 1 di 4 E
Controparte_1
- PARTE APPELLATA CONTUMACE -
NONCHÉ
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Controparte_2 P.IVA_2
Spadoni ( , in virtù di procura in calce alla comparsa C.F._7
di costituzione e risposta
- PARTE INTERVENUTA -
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Con atto di citazione notificata il 22.6.2023
[...]
Parte_6 Parte_3
e hanno proposto appello avverso la Parte_4 Parte_5
sentenza n. 792/2023 pubblicata il 3.4.2023, con cui il Tribunale di Latina
ha rigettato la loro opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. all'atto di precetto, intimante il pagamento da parte di Controparte_3
della somma di € 794.715,21, in forza del contratto di mutuo
[...]
fondiario del 23.11.2015.
§ 2. – Mentre è rimasta contumace l'appellata Controparte_3
è intervenuta in giudizio quale cessionaria
[...] Controparte_2
del ramo di azienda dell'originaria creditrice, che ha contestato la fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto.
§ 3. – Instaurato il procedimento ex art. 351 c.p.c., è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
pag. 2 di 4 In data 17.6.2025 le parti costituite hanno depositato istanza congiunta diretta a ottenere la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in seguito a transazione, con compensazione integrale delle spese di lite.
All'udienza del 18.9.2025 il difensore della parte appellante ha precisato le conclusioni riportandosi all'istanza in data 4.4.2025 e la causa è
stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
§ 4. – Rileva la Corte che, in ragione dell'accordo raggiunto, è venuta totalmente a mancare la situazione di contrasto tra le parti sul diritto sostanziale dedotto, sicché non vi è più la necessità di affermare la volontà
della legge nel caso concreto (cfr. Cass. 19.12.2019 n. 33761, secondo cui deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più
contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto).
La pronuncia di «cessazione della materia del contendere» costituisce,
nell'ambito del rito contenzioso ordinario, una fattispecie, creata dalla prassi giurisprudenziale, di estinzione del processo contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Qualora si verifichi in sede d'impugnazione, la cessazione della materia del contendere giustifica non già l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di pag. 3 di 4 attualità, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (Cass.
7.5.2009 n. 10553).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite, stante l'espressa richiesta avanzata in tal senso dalle stesse.
Nulla va disposto in relazione alla parte appellata rimasta contumace.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Latina n. 792/2023 pubblicata il 4.4.2023, così
provvede:
1. – dichiara cessata la materia del contendere;
2. – compensa interamente tra le parti costituite le spese di lite;
3. – nulla per le spese nei riguardi della parte appellata contumace .
Così deciso in Roma in data 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- Matilde Carpinella - - Michele Cataldi -
pag. 4 di 4