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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino Presidente dr. Stefania Basso Consigliere dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del
18/3/2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1748/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Loredana Caduto e Parte_1
Alessia Angotti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Ruggero M. Pigrini, o Mario Romano e
Lucilla Cipolletta
APPELLATA/appellante incidentale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza n.2515/2023 del Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere con cui era stata rigettata la sua domanda volta al pagamento della complessiva somma di euro 39.588,99 (di cui euro € 3.735,08 per differenze retributive per il periodo non contrattualizzato, euro 12.713,11 per minimi contrattuali e quota ricalco TFR, euro 3.000,00 per premio di incentivazione ed euro 20.140,80 per straordinario).
Il ricorrente in primo grado aveva dedotto: di essere dipendente della convenuta dal gennaio del 1997 – anche se regolarmente inquadrato solo a giugno dello stesso anno – al 30 giugno 2014, con contratto a tempo indeterminato full time e qualifica di assistente ai portatori di handicap di cui al livello B1 del
CCNL Case di Cura private Personale non medico;
di aver prestato la propria attività lavorativa, nel 1997, per sei giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00 con un'ora di pausa e il sabato dalle
8.00 alle 14.00; successivamente, nel periodo dal 1998 al 2000, di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle
8.00 alle 14.00 o dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00 e, dal 2001 alla fine del rapporto, in aggiunta a tali orari, di aver svolto anche il turno dal lunedì al sabato dalle 14.00 alle 20.00; di non aver percepito la giusta retribuzione in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato sia nel periodo a nero in cui riceveva mensilmente una somma inferiore a quella dovuta se fosse stato regolarmente inquadrato, sia nel periodo successivo per non aver ottenuto l'adeguamento contrattuale della retribuzione minima previsto dal CCNL, né il premio incentivazione, né lo straordinario che, dal 1999, gli veniva elargito a titolo di indennità cd. “trasferta Italia”, cui corrispondevano somme inferiori alle maggiorazioni previste da CCNL per lo straordinario;
di aver rivendicato tali spettanze con istanza inviata via pec del 29.5.2018, senza ottenere alcun riscontro. Sulla base di tali premesse, adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per sentir: “accertare e dichiarare illegittimo il comportamento della CP_2 resistente delineato in ricorso per le motivazioni suesposte così come previsto dalla contrattazione collettiva;
2. conseguentemente condannare la società resistente per le causali esposte in ricorso alla complessiva somma di euro ad euro 39.588,99 (di cui euro € 3.735,08 per differenze retributive per il periodo non contrattualizzato, euro 12.713,11 per minimi contrattuali e quota ricalco TFR, euro 3.000,00 per premio di incentivazione ed euro 20.140,80 per straordinario), oltre interessi e rivalutazione monetaria, risultante dai prospetti facenti parte integrante del presente ricorso o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa anche a mezzo di CTU contabile;
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti avvocati” (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Regolarmente citata in giudizio, si costituiva la parte convenuta, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione dei crediti e chiedendo, con diffuse argomentazioni, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
spese vinte.
Il primo giudice ha ritenuto: che fossero prescritti i crediti fino al 18 luglio 2007 ( quinquennio anteriore all'entrata in vigore della L. 92/2012), posto che dopo l'entrata in vigore della L. 92/2012 non si potesse più ritenere il rapporto assistito da stabilità reale tale da escludere il metus del lavoratore;
che andava rigettata la domanda relativa al pagamento dello straordinario in quanto già in punto di deduzioni non viene compiutamente indicato l'orario svolto in eccedenza rispetto a quello contrattualmente previsto. Quanto alle pretese differenze retributive vantate dal ricorrente tra la retribuzione percepita e quella derivante dall'adeguamento previsto dal CCNL di ctg rispetto ai minimi contrattuali per il periodo dal 18.7.2007 al maggio 2013 ( per il periodo successivo il ricorrente aveva beneficiato della CIGS), il Giudice ha ritenuto che la domanda in esame va rigettata atteso che il ricorrente si limita, nell'atto introduttivo, a riferire di aver percepito “una retribuzione mensile inferiore a quanto previsto dal CCNL Case di Cura private Personale non Medico e dalla legge, e, pertanto, avrebbe dovuto beneficiare dell'adeguamento contrattuale della retribuzione minima, così come previsto ex lege” e riportare nei conteggi le somme percepite come da buste paga e quelle che avrebbe dovuto percepire, ma non fornisce ulteriori elementi per riscontrare tale pretesa: è allegato al ricorso introduttivo un mero prospetto contenente gli istituti contrattuali per il personale non medico delle aziende di cura private di cui al CCNL di categoria e le norme contrattuali che, susseguitesi nel tempo, li hanno disciplinati, ma che non contiene alcun riferimento agli adeguamenti della retribuzione richiesti. Ed ancora, con riguardo al cd. premio incentivazione ha ritenuto che dello stesso non vi fosse alcun riferimento nel prospetto relativo agli istituti contrattuali depositato da parte ricorrente e, pertanto, in assenza di riscontro normativo ha rigettato anche questa domanda.
Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame l'appellante censurando la pronuncia nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto non adeguate le deduzioni con riferimento allo straordinario e non provato lo stesso anche con riguardo al pagamento della cd. indennità di trasferta, voce atta, secondo le deduzioni della parte ricorrente, a compensare proprio le ore di straordinario;
ed, altresì, nella parte in cui aveva rigettato la domanda relativa alla violazione dei minimi retributivi ed al premio di incentivazione previsto ai sensi dell'art. 46 del CCNL Case di Cura private Personale non Medico del 29.11.1995, art. 55 del
CCNL Case di Cura private Personale non Medico del 23.12.1999 e art. 65 del CCNL Case di Cura private
Personale non Medico del 02.02.2005.
Sul punto ha dedotto che, pur in caso di mancata allegazione delle tabelle retributive, o di parte del CCNL, il primo giudice avrebbe dovuto provvedere ex art. 421 cpc a richiederne l'allegazione (comunque qui effettuata) Per il caso in cui l'appellata reiterasse l'eccezione di prescrizione, ha rilevato che la stessa non decorreva in corso di rapporto per le medesime ragioni già esposte dal primo giudice.
Ha chiesto la riforma della sentenza gravata con accoglimento delle domande proposte in primo grado. Si è costituita l'appellata che ha in via preliminare dedotto che si era formato il giudicato con riguardo alla prescrizione al 18.7.2007 e nel merito ha chiesto il rigetto del gravame. Ha proposto appello incidentale nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto idonea ad interrompere la prescrizione la missiva datata 29.05.2018, che, di contro, aveva contenuto del tutto generico. Ha chiesto la riforma in parte qua della sentenza. All'esito della trattazione scritta, previo deposito di note, la causa è decisa come segue. Per un'ordinata trattazione va esaminato prima l'appello incidentale con riguardo ai limiti dell'operatività della prescrizione.
Deve essere condiviso quanto affermato dal primo giudice, sia pur in una lettura complessiva della sentenza, sulla decorrenza della prescrizione post l. 92/2012 e della perenzione fino al quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge stessa. E deve essere condiviso che sul punto da parte dello non vi è gravame. Parte_1
Ciò premesso va detto che nella missiva del 29 maggio 2018, a firma degli avvocati nonché dell' appellante, pacificamente ricevuta dalla società odierna appellata, si legge: “Il mio assistito richiede le differenze retributive avendo percepito durante il rapporto di lavoro con Voi intercorso retribuzioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL di categoria, differenze sul T.F.R., le ferie, gli straordinari, il preavviso e quant'altro fosse maturato per l'intercorso rapporto lavorativo, compresi gli istituti indiretti e le altre somme indebitamente trattenuti”. Ciò posto, non è condivisibile l'assunto dell'appellata, per il quale si tratti di richiesta generica, non quantificata e senza riferimenti temporali, quindi non idonea ad interrompere la prescrizione. E' costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in linea generale, le caratteristiche degli atti evocati dall'art. 2943 c.c., comma 4, prima parte si compendiano nella "chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo)" e nella "esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)" (così, da ultimo, Cassazione civile, sez. II 18/08/2022 n. 24913 secondo cui :” L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso l'effetto interruttivo della prescrizione di un atto volto ad invitare la controparte ad un incontro per la quantificazione dei danni subiti, con riserva di adire l'organo giudiziario competente in caso di esito negativo dell'incontro
o di rifiuto a conciliare.); e Cass., n. 15140/2021, che ha specificato che il secondo requisito, "pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti"). In senso analogo si è espressa anche Cass., n. 15714/2018, alla cui stregua, "per produrre
l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore".
Per quel che riguarda la specifica richiesta di adempimento, merita di essere segnalato l'orientamento giurisprudenziale che ne ha escluso l'indispensabilità, osservando come sia sufficiente "una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art. 2943 c.c., comma 4, in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2934 c.c. (così Cass., n. 15766/2006 - che ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione a una lettera inviata dal danneggiato in un sinistro stradale alla compagnia di assicurazioni del danneggiante, contenente solo "una semplice offerta di soluzione stragiudiziale della controversia e non anche una intimazione o richiesta di adempimento" - nonché, più di recente, Cass., n. 1166/2018).
E così, in linea con la giurisprudenza richiamata, deve ritenersi che la richiesta del pagamento delle competenze costituisce atto di costituzione in mora, valido per l'interruzione della prescrizione, senza bisogno di formule sacramentali, né della quantificazione del credito, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese ((cfr., ex plurimis, Cass., VI, 2.10.2012 n.16774). La missiva esaminata nel caso in questione soddisfa i requisiti richiesti. In effetti il riferimento all'adeguamento ai parametri minimi previsti dal CCNL applicato al rapporto e a tutti ciò che era maturato nel corso di esso, con espressa inclusione degli istituti di retribuzione indiretta, porta inequivocabilmente a investire le causali azionate nel presente procedimento. L'Appello incidentale sul punto non può dunque trovare accoglimento. Ciò precisato deve ritenersi che – fatto salvo il periodo di cig- possa essere esaminata la domanda per il periodo dal 18.7.2007 alla fine del rapporto. È invero pacifico che il rapporto di lavoro dello è Parte_1 cessato il 30.6.2014 e che da maggio 2013 il ricorrente ha beneficiato della CIG. Con riguardo all'appello principale – fondato nei termini segnati dalla presente motivazione- valga quanto segue. I crediti azionati, pur da delimitare temporalmente come sopra (dal 18.7.2007), per quanto si dirà sono in parte sussistenti.
Va accolta la parte della domanda che riguarda lo scostamento della retribuzione percepita (paga base – indennità di contingenza) dai minimi contrattuali ed il premio di incentivazione.
Quanto ai minimi retributivi, la convenuta, su cui ricadeva il relativo onere, non prova di aver effettivamente versato quantomeno la retribuzione minima prevista dalla contrattazione collettiva, che non
è contestato sia applicabile (vedi contratto di assunzione allegato dalla stessa convenuta in primo grado), circostanza d'altronde comprovata dal contenuto delle buste paga dove è costante il chiaro riferimento alla contrattazione collettiva.
E quanto al premio di incentivazione, assodato che il CCNL si applica, deve ritenersi ugualmente che la debenza non sia contestata.
Valga quanto segue. In merito alle differenze retributive richieste l'unica deduzione formulata nella memoria di costituzione è la seguente: “Pur ritenendo del tutto esaustive le eccezioni sollevate, va evidenziato che il ricorrente è sempre stato retribuito in misura conforme a quanto previsto dall' art. 36 della Costituzione e dall' art. 2099 c.c.. Si contestano, i conteggi formulati dalla controparte, in quanto errati nell'impostazione e nello sviluppo. Tra l'altro, non va sottaciuto che la società resistente ha applicato nel corso del rapporto CCNL diversi e che spetta al ricorrente dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle indennità richieste, tra cui, il premio di incentivazione”. Per il vero si tratta di deduzione del tutto generica in assoluto e che, con riguardo ai minimi retributivi, non tiene conto di quanto, a sua volta, dedotto dal ricorrente e corredato da prospetto analitico che indica il percepito ed il dovuto (vedi in ricorso punto 7): il ricorrente “avrebbe dovuto percepire a titolo di retribuzione (paga base e contingenza) una somma superiore rispetto a quella percepita e risultante dalle buste paga. Infatti, la parte ricorrente, ha percepito nel periodo intercorso tra l'anno 1997 e l'anno 2014, una retribuzione mensile inferiore a quanto previsto dal CCNL Case di Cura private Personale non Medico e dalla legge, e, pertanto, avrebbe dovuto beneficiare dell'adeguamento contrattuale della retribuzione minima, così come previsto ex lege. Sul punto, come dal prospetto riepilogativo che segue ed in atti, si specifica quello che la parte ricorrente ha percepito e quello che avrebbe dovuto percepire come retribuzione minimo contrattuale se l'azienda avesse effettuato l'adeguamento contrattuale previsto: ” segue prospetto analitico.). Parte ricorrente, dunque, ha sviluppato analitici conteggi sui minimi contrattuali che appaiono puntuali e definiscono il quantum dovuto alla luce del dettato contrattuale, superiore a quanto riconosciuto.
Non vi è dubbio che lo scostamento della retribuzione dai minimi debba essere risolto e la relativa domanda, dunque, accolta.
Per questa voce, tenuto conto della prescrizione intervenuta a tutto il 18.7.2007 nonché della pacifica fruizione della CIG in deroga dal 1.6.2013 al 31.12.2013 e della cig a zero ore fino alla cessazione del rapporto (vedi verbale di esame congiunto in produzione di primo grado della resistente e buste paga) sono dovuti euro 4.537,09 per gli anni (porzione del) 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 e fino al 1.6.2013. per il 2009 non si riscontrano e non sono richieste differenze. Parimenti alcuna puntuale contestazione vi è sulla richiesta indennità di incentivazione, contrattualmente prevista per le ipotesi di raggiungimento della soglia di 258 presenze effettive nel corso dell'anno, ipotesi evidentemente integrata. Sul punto il ricorrente aveva dedotto: “…il ricorrente non ha percepito il premio di incentivazione previsto ai sensi dell'art. 46 del CCNL Case di Cura private Personale non Medico del 29.11.1995, art. 55 del CCNL Case di Cura private Personale non Medico del 23.12.1999 e art. 65 del CCNL Case di Cura private Personale non Medico del 02.02.2005. All'uopo, si precisa che a tutto il personale compete un premio di euro 450,00 annue lorde, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno. Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1° luglio al
30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza. Per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al 1° comma è ridotto in ragione di euro 15,00 giornaliere;
parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari a euro 15,00 per giorno. Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L. n. 104/1992, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall . Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività, ancorché non usufruite nel CP_3 periodo 1° luglio-30 giugno, debbono essere considerate come godute. Ai fini del computo delle presenze/assenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative. Nel caso de quo parte ricorrente non ha percepito il premio di incentivazione per i periodi di seguito indicati:…”,.Segue in ricorso prospetto analitico da cui emerge che, per gli anni non coperti da prescrizione, il ricorrente ha consolidato le presenze per giorni 235, 263 ,269 negli anni 2009/2010, 2010/ 2011 e 2011/2012 ( la richiesta per gli anni precedenti va dal 1998/1999 e si ferma al 2005/2006 che è tutto un periodo coperto da prescrizione); ed ha calcolato il dovuto secondo i criteri previsti come sopra enunciati, effettuando le detrazioni per la mancata presenza e le addizioni per il superamento dei 258 gg ( ne risultano dovuti euro 105, 525 e 465 per gli anni suddetti).
Dunque, parte ricorrente ha specificamente dedotto i presupposti applicativi della disposizione contrattuale e quelli quantitativi del lavoro da svolgersi. Inoltre, ha calcolato anno per anno, e secondo le presenze, il dovuto. A fronte di ciò la convenuta in memoria ha affermato che “non va sottaciuto che la società resistente ha applicato nel corso del rapporto CCNL diversi e che spetta al ricorrente dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle indennità richieste, tra cui, il premio di incentivazione”. In definitiva non ha contestato né l'operatività della norma contrattuale né le presenze affermate, né il calcolo.
A titolo di premio di incentivazione sono dunque dovuti al ricorrente euro 1095. Possono essere utilizzati i conteggi contenuti in ricorso che appaiono chiari e ben impostati e, nei profili contabili, anch'essi non oggetto di alcuna censura da controparte datoriale.
Va rilevato, infatti, che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051).
In relazione alle poste retributive in questa sede riconosciute va effettuato, come richiesto dalla parte, un ricalcolo del tfr che è pari ad euro 417,19.
Su tutte le somme riconosciute decorrono gli interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione delle singole poste di credito al soddisfo. Solo con riferimento a questa parte della domanda l'appello va accolto. Non può, invece essere accolto il motivo di gravame attinente al lavoro straordinario. Sul punto il primo giudice ha così motivato: “Quanto al periodo successivo alla maturata prescrizione, va rigettata anche la domanda relativa al pagamento dello straordinario in quanto già in punto di deduzioni non viene compiutamente indicato l'orario svolto in eccedenza rispetto a quello contrattualmente previsto. Invero, per il periodo successivo al 2000, tenuto conto dell'inquadramento del ricorrente con contratto a tempo indeterminato full time, in ricorso viene indicato un orario di sette ore giornaliere per cinque giorni o sei ore giornaliere per sei giorni, dunque, pari a 35 o 36 ore settimanali.
Inoltre, dallo stesso documento allegato da parte ricorrente relativo agli istituti contrattuali applicabili, nel tempo, al personale non medico delle aziende di cura private emerge che “Dal 01.01.1998 Ccnl 07.0 4.1999 - artt. 26, 2 Ccnl 21.05.2018 - art. 27 “L'orario di lavoro settimanale, articolato su 6 o 5 giornate, viene ridotto a 36 ore settimanali. Per il personale con regimi di orario in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, i contratti collettivi integrativi potranno prevedere una riduzione dell'orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. Peraltro, la società resistente ha eccepito di aver applicato, nel corso del rapporto, CCNL diversi e, cioè, fino al 31.12.2000 il CCNL AIAS e dall' 1.1.2001 il CCNL AIOP-ARIS stipulato il 13.9.1999 e in vigore dal 1.11.1999, come da comunicazione del datore di lavoro sottoscritta dal ricorrente, prodotta dalla e non disconosciuta dal ricorrente CP_1
(cfr. fasc. telem. Antares). Altre allegazioni in merito all'orario di lavoro sono del tutto manchevoli e, pertanto, in assenza di specificazioni in merito all'espletamento della prestazione eccedente, alcun rilievo ha a tal fine la deduzione secondo cui le ore di straordinario venivano corrisposte al ricorrente tramite l'indennità cd. “trasferta Italia”, cui – secondo il ricorrente - corrispondevano somme inferiori alle maggiorazioni previste da CCNL per lo straordinario, non potendosi procedere ad alcun accertamento, tenuto anche conto che la documentazione depositata non consente di verificare quanto affermato dal ricorrente, né che la trasferta cd. Italia fosse retribuita con importi più bassi. Tali considerazioni rendono del tutto inammissibile la prova testimoniale articolata da parte ricorrente. ….Nel caso in questione, né le deduzioni né la documentazione in atti sono tali da fondare un giudizio di accertamento della quantità di lavoro straordinario, asseritamente prestato, mancando elementi precisi in base ai quali dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa oltre quello contrattualmente pattuito”. Con il proprio motivo di gravame il ricorrente si limita a reiterare, inammissibilmente, quanto dedotto in primo grado in ordine al fatto che il pagamento dell'indennità di trasferta, a suo dire mai eseguita, maschererebbe in termini orari e retributivi lo svolgimento di lavoro straordinario e la sua (insufficiente remunerazione).
Tale censura è generica e comunque infondata in ragione delle stesse deduzioni formulate in ricorso posto che egli stesso afferma che rientrava nella sua prestazione, tra l'altro, di andare a prendere i disabili presso le proprie abitazioni con il pulmino per portarli al centro di riabilitazione nell'aiutarli ad andare in bagno, a mangiare, a spostarsi negli spazi della struttura sia esterni che interni, ad accompagnare il disabile nello svolgimento di attività che richiedano spostamenti, nella cura dell'igiene personale e nelle attività ludiche.
Sicchè erano previsti degli spostamenti, e il ricorrente non si premura di spiegare perché non fosse invece dovuta l'indennità di trasferta. Inoltre- profilo del tutto dirimente anche da solo- non vi è alcuna censura avverso la parte della motivazione che attiene alla valutazione effettuata dal primo giudice in ordine al complessivo orario settimanale come previsto dal contratto collettivo applicabile ed alla circostanza che in ricorso viene indicato un orario di sette ore giornaliere per cinque giorni o sei ore giornaliere per sei giorni, dunque, pari a 35 o 36 ore settimanali. Già solo questa parte della motivazione esclude che, in mancanza di specifiche deduzioni, possa ritenersi effettuato lavoro straordinario. Quanto detto, nel complesso, comporta che il gravame, con riguardo allo straordinario, non possa trovare accoglimento.
Tutto quanto sinora specificato, in parziale accoglimento del gravame principale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la appellata va condannata al pagamento in favore di della Parte_1 complessiva somma di euro 5.632,09 a titolo di differenze sulla paga minima contrattuale e premio di incentivazione, ed euro 417,19 a titolo di ricalcolo del tfr, oltre accessori come sopra detto. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate fra le parti per metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e della particolarità della controversia, che ha dato luogo a un contenzioso seriale presso questa Sezione. Per la rimanente metà seguono la soccombenza della l'
[...]
liquidandosi, con distrazione, come indicato in dispositivo, Controparte_1 nella misura reputata congrua alla luce delle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal DM. n. 147 del 2022, in relazione all'importo riconosciuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, la Corte così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' a corrispondere all'appellante Controparte_1 la complessiva somma di euro 5.632,09 a titolo di differenze retributive, ed euro 417,19 a titolo di ricalcolo del TFR, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al soddisfo;
rigetta l'appello incidentale;
dichiara compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado nella misura della metà; condanna l' alla rifusione della rimanente metà delle spese Controparte_1 medesime in favore dell'appellante, che liquida, per compenso, in euro 1.500,00 per il primo grado e in euro 1.500,00 per il grado presente, in entrambi i casi oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con distrazione;
dà atto, con riguardo al rigetto dell'appello incidentale, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012. In Napoli, all'esito dell'udienza cartolare del 18.3.25
.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino Presidente dr. Stefania Basso Consigliere dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del
18/3/2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1748/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Loredana Caduto e Parte_1
Alessia Angotti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Ruggero M. Pigrini, o Mario Romano e
Lucilla Cipolletta
APPELLATA/appellante incidentale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza n.2515/2023 del Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere con cui era stata rigettata la sua domanda volta al pagamento della complessiva somma di euro 39.588,99 (di cui euro € 3.735,08 per differenze retributive per il periodo non contrattualizzato, euro 12.713,11 per minimi contrattuali e quota ricalco TFR, euro 3.000,00 per premio di incentivazione ed euro 20.140,80 per straordinario).
Il ricorrente in primo grado aveva dedotto: di essere dipendente della convenuta dal gennaio del 1997 – anche se regolarmente inquadrato solo a giugno dello stesso anno – al 30 giugno 2014, con contratto a tempo indeterminato full time e qualifica di assistente ai portatori di handicap di cui al livello B1 del
CCNL Case di Cura private Personale non medico;
di aver prestato la propria attività lavorativa, nel 1997, per sei giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00 con un'ora di pausa e il sabato dalle
8.00 alle 14.00; successivamente, nel periodo dal 1998 al 2000, di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle
8.00 alle 14.00 o dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00 e, dal 2001 alla fine del rapporto, in aggiunta a tali orari, di aver svolto anche il turno dal lunedì al sabato dalle 14.00 alle 20.00; di non aver percepito la giusta retribuzione in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato sia nel periodo a nero in cui riceveva mensilmente una somma inferiore a quella dovuta se fosse stato regolarmente inquadrato, sia nel periodo successivo per non aver ottenuto l'adeguamento contrattuale della retribuzione minima previsto dal CCNL, né il premio incentivazione, né lo straordinario che, dal 1999, gli veniva elargito a titolo di indennità cd. “trasferta Italia”, cui corrispondevano somme inferiori alle maggiorazioni previste da CCNL per lo straordinario;
di aver rivendicato tali spettanze con istanza inviata via pec del 29.5.2018, senza ottenere alcun riscontro. Sulla base di tali premesse, adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per sentir: “accertare e dichiarare illegittimo il comportamento della CP_2 resistente delineato in ricorso per le motivazioni suesposte così come previsto dalla contrattazione collettiva;
2. conseguentemente condannare la società resistente per le causali esposte in ricorso alla complessiva somma di euro ad euro 39.588,99 (di cui euro € 3.735,08 per differenze retributive per il periodo non contrattualizzato, euro 12.713,11 per minimi contrattuali e quota ricalco TFR, euro 3.000,00 per premio di incentivazione ed euro 20.140,80 per straordinario), oltre interessi e rivalutazione monetaria, risultante dai prospetti facenti parte integrante del presente ricorso o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa anche a mezzo di CTU contabile;
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti avvocati” (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Regolarmente citata in giudizio, si costituiva la parte convenuta, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione dei crediti e chiedendo, con diffuse argomentazioni, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
spese vinte.
Il primo giudice ha ritenuto: che fossero prescritti i crediti fino al 18 luglio 2007 ( quinquennio anteriore all'entrata in vigore della L. 92/2012), posto che dopo l'entrata in vigore della L. 92/2012 non si potesse più ritenere il rapporto assistito da stabilità reale tale da escludere il metus del lavoratore;
che andava rigettata la domanda relativa al pagamento dello straordinario in quanto già in punto di deduzioni non viene compiutamente indicato l'orario svolto in eccedenza rispetto a quello contrattualmente previsto. Quanto alle pretese differenze retributive vantate dal ricorrente tra la retribuzione percepita e quella derivante dall'adeguamento previsto dal CCNL di ctg rispetto ai minimi contrattuali per il periodo dal 18.7.2007 al maggio 2013 ( per il periodo successivo il ricorrente aveva beneficiato della CIGS), il Giudice ha ritenuto che la domanda in esame va rigettata atteso che il ricorrente si limita, nell'atto introduttivo, a riferire di aver percepito “una retribuzione mensile inferiore a quanto previsto dal CCNL Case di Cura private Personale non Medico e dalla legge, e, pertanto, avrebbe dovuto beneficiare dell'adeguamento contrattuale della retribuzione minima, così come previsto ex lege” e riportare nei conteggi le somme percepite come da buste paga e quelle che avrebbe dovuto percepire, ma non fornisce ulteriori elementi per riscontrare tale pretesa: è allegato al ricorso introduttivo un mero prospetto contenente gli istituti contrattuali per il personale non medico delle aziende di cura private di cui al CCNL di categoria e le norme contrattuali che, susseguitesi nel tempo, li hanno disciplinati, ma che non contiene alcun riferimento agli adeguamenti della retribuzione richiesti. Ed ancora, con riguardo al cd. premio incentivazione ha ritenuto che dello stesso non vi fosse alcun riferimento nel prospetto relativo agli istituti contrattuali depositato da parte ricorrente e, pertanto, in assenza di riscontro normativo ha rigettato anche questa domanda.
Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame l'appellante censurando la pronuncia nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto non adeguate le deduzioni con riferimento allo straordinario e non provato lo stesso anche con riguardo al pagamento della cd. indennità di trasferta, voce atta, secondo le deduzioni della parte ricorrente, a compensare proprio le ore di straordinario;
ed, altresì, nella parte in cui aveva rigettato la domanda relativa alla violazione dei minimi retributivi ed al premio di incentivazione previsto ai sensi dell'art. 46 del CCNL Case di Cura private Personale non Medico del 29.11.1995, art. 55 del
CCNL Case di Cura private Personale non Medico del 23.12.1999 e art. 65 del CCNL Case di Cura private
Personale non Medico del 02.02.2005.
Sul punto ha dedotto che, pur in caso di mancata allegazione delle tabelle retributive, o di parte del CCNL, il primo giudice avrebbe dovuto provvedere ex art. 421 cpc a richiederne l'allegazione (comunque qui effettuata) Per il caso in cui l'appellata reiterasse l'eccezione di prescrizione, ha rilevato che la stessa non decorreva in corso di rapporto per le medesime ragioni già esposte dal primo giudice.
Ha chiesto la riforma della sentenza gravata con accoglimento delle domande proposte in primo grado. Si è costituita l'appellata che ha in via preliminare dedotto che si era formato il giudicato con riguardo alla prescrizione al 18.7.2007 e nel merito ha chiesto il rigetto del gravame. Ha proposto appello incidentale nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto idonea ad interrompere la prescrizione la missiva datata 29.05.2018, che, di contro, aveva contenuto del tutto generico. Ha chiesto la riforma in parte qua della sentenza. All'esito della trattazione scritta, previo deposito di note, la causa è decisa come segue. Per un'ordinata trattazione va esaminato prima l'appello incidentale con riguardo ai limiti dell'operatività della prescrizione.
Deve essere condiviso quanto affermato dal primo giudice, sia pur in una lettura complessiva della sentenza, sulla decorrenza della prescrizione post l. 92/2012 e della perenzione fino al quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge stessa. E deve essere condiviso che sul punto da parte dello non vi è gravame. Parte_1
Ciò premesso va detto che nella missiva del 29 maggio 2018, a firma degli avvocati nonché dell' appellante, pacificamente ricevuta dalla società odierna appellata, si legge: “Il mio assistito richiede le differenze retributive avendo percepito durante il rapporto di lavoro con Voi intercorso retribuzioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL di categoria, differenze sul T.F.R., le ferie, gli straordinari, il preavviso e quant'altro fosse maturato per l'intercorso rapporto lavorativo, compresi gli istituti indiretti e le altre somme indebitamente trattenuti”. Ciò posto, non è condivisibile l'assunto dell'appellata, per il quale si tratti di richiesta generica, non quantificata e senza riferimenti temporali, quindi non idonea ad interrompere la prescrizione. E' costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in linea generale, le caratteristiche degli atti evocati dall'art. 2943 c.c., comma 4, prima parte si compendiano nella "chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo)" e nella "esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)" (così, da ultimo, Cassazione civile, sez. II 18/08/2022 n. 24913 secondo cui :” L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso l'effetto interruttivo della prescrizione di un atto volto ad invitare la controparte ad un incontro per la quantificazione dei danni subiti, con riserva di adire l'organo giudiziario competente in caso di esito negativo dell'incontro
o di rifiuto a conciliare.); e Cass., n. 15140/2021, che ha specificato che il secondo requisito, "pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti"). In senso analogo si è espressa anche Cass., n. 15714/2018, alla cui stregua, "per produrre
l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore".
Per quel che riguarda la specifica richiesta di adempimento, merita di essere segnalato l'orientamento giurisprudenziale che ne ha escluso l'indispensabilità, osservando come sia sufficiente "una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art. 2943 c.c., comma 4, in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2934 c.c. (così Cass., n. 15766/2006 - che ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione a una lettera inviata dal danneggiato in un sinistro stradale alla compagnia di assicurazioni del danneggiante, contenente solo "una semplice offerta di soluzione stragiudiziale della controversia e non anche una intimazione o richiesta di adempimento" - nonché, più di recente, Cass., n. 1166/2018).
E così, in linea con la giurisprudenza richiamata, deve ritenersi che la richiesta del pagamento delle competenze costituisce atto di costituzione in mora, valido per l'interruzione della prescrizione, senza bisogno di formule sacramentali, né della quantificazione del credito, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese ((cfr., ex plurimis, Cass., VI, 2.10.2012 n.16774). La missiva esaminata nel caso in questione soddisfa i requisiti richiesti. In effetti il riferimento all'adeguamento ai parametri minimi previsti dal CCNL applicato al rapporto e a tutti ciò che era maturato nel corso di esso, con espressa inclusione degli istituti di retribuzione indiretta, porta inequivocabilmente a investire le causali azionate nel presente procedimento. L'Appello incidentale sul punto non può dunque trovare accoglimento. Ciò precisato deve ritenersi che – fatto salvo il periodo di cig- possa essere esaminata la domanda per il periodo dal 18.7.2007 alla fine del rapporto. È invero pacifico che il rapporto di lavoro dello è Parte_1 cessato il 30.6.2014 e che da maggio 2013 il ricorrente ha beneficiato della CIG. Con riguardo all'appello principale – fondato nei termini segnati dalla presente motivazione- valga quanto segue. I crediti azionati, pur da delimitare temporalmente come sopra (dal 18.7.2007), per quanto si dirà sono in parte sussistenti.
Va accolta la parte della domanda che riguarda lo scostamento della retribuzione percepita (paga base – indennità di contingenza) dai minimi contrattuali ed il premio di incentivazione.
Quanto ai minimi retributivi, la convenuta, su cui ricadeva il relativo onere, non prova di aver effettivamente versato quantomeno la retribuzione minima prevista dalla contrattazione collettiva, che non
è contestato sia applicabile (vedi contratto di assunzione allegato dalla stessa convenuta in primo grado), circostanza d'altronde comprovata dal contenuto delle buste paga dove è costante il chiaro riferimento alla contrattazione collettiva.
E quanto al premio di incentivazione, assodato che il CCNL si applica, deve ritenersi ugualmente che la debenza non sia contestata.
Valga quanto segue. In merito alle differenze retributive richieste l'unica deduzione formulata nella memoria di costituzione è la seguente: “Pur ritenendo del tutto esaustive le eccezioni sollevate, va evidenziato che il ricorrente è sempre stato retribuito in misura conforme a quanto previsto dall' art. 36 della Costituzione e dall' art. 2099 c.c.. Si contestano, i conteggi formulati dalla controparte, in quanto errati nell'impostazione e nello sviluppo. Tra l'altro, non va sottaciuto che la società resistente ha applicato nel corso del rapporto CCNL diversi e che spetta al ricorrente dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle indennità richieste, tra cui, il premio di incentivazione”. Per il vero si tratta di deduzione del tutto generica in assoluto e che, con riguardo ai minimi retributivi, non tiene conto di quanto, a sua volta, dedotto dal ricorrente e corredato da prospetto analitico che indica il percepito ed il dovuto (vedi in ricorso punto 7): il ricorrente “avrebbe dovuto percepire a titolo di retribuzione (paga base e contingenza) una somma superiore rispetto a quella percepita e risultante dalle buste paga. Infatti, la parte ricorrente, ha percepito nel periodo intercorso tra l'anno 1997 e l'anno 2014, una retribuzione mensile inferiore a quanto previsto dal CCNL Case di Cura private Personale non Medico e dalla legge, e, pertanto, avrebbe dovuto beneficiare dell'adeguamento contrattuale della retribuzione minima, così come previsto ex lege. Sul punto, come dal prospetto riepilogativo che segue ed in atti, si specifica quello che la parte ricorrente ha percepito e quello che avrebbe dovuto percepire come retribuzione minimo contrattuale se l'azienda avesse effettuato l'adeguamento contrattuale previsto: ” segue prospetto analitico.). Parte ricorrente, dunque, ha sviluppato analitici conteggi sui minimi contrattuali che appaiono puntuali e definiscono il quantum dovuto alla luce del dettato contrattuale, superiore a quanto riconosciuto.
Non vi è dubbio che lo scostamento della retribuzione dai minimi debba essere risolto e la relativa domanda, dunque, accolta.
Per questa voce, tenuto conto della prescrizione intervenuta a tutto il 18.7.2007 nonché della pacifica fruizione della CIG in deroga dal 1.6.2013 al 31.12.2013 e della cig a zero ore fino alla cessazione del rapporto (vedi verbale di esame congiunto in produzione di primo grado della resistente e buste paga) sono dovuti euro 4.537,09 per gli anni (porzione del) 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 e fino al 1.6.2013. per il 2009 non si riscontrano e non sono richieste differenze. Parimenti alcuna puntuale contestazione vi è sulla richiesta indennità di incentivazione, contrattualmente prevista per le ipotesi di raggiungimento della soglia di 258 presenze effettive nel corso dell'anno, ipotesi evidentemente integrata. Sul punto il ricorrente aveva dedotto: “…il ricorrente non ha percepito il premio di incentivazione previsto ai sensi dell'art. 46 del CCNL Case di Cura private Personale non Medico del 29.11.1995, art. 55 del CCNL Case di Cura private Personale non Medico del 23.12.1999 e art. 65 del CCNL Case di Cura private Personale non Medico del 02.02.2005. All'uopo, si precisa che a tutto il personale compete un premio di euro 450,00 annue lorde, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno. Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1° luglio al
30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza. Per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al 1° comma è ridotto in ragione di euro 15,00 giornaliere;
parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari a euro 15,00 per giorno. Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L. n. 104/1992, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall . Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività, ancorché non usufruite nel CP_3 periodo 1° luglio-30 giugno, debbono essere considerate come godute. Ai fini del computo delle presenze/assenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative. Nel caso de quo parte ricorrente non ha percepito il premio di incentivazione per i periodi di seguito indicati:…”,.Segue in ricorso prospetto analitico da cui emerge che, per gli anni non coperti da prescrizione, il ricorrente ha consolidato le presenze per giorni 235, 263 ,269 negli anni 2009/2010, 2010/ 2011 e 2011/2012 ( la richiesta per gli anni precedenti va dal 1998/1999 e si ferma al 2005/2006 che è tutto un periodo coperto da prescrizione); ed ha calcolato il dovuto secondo i criteri previsti come sopra enunciati, effettuando le detrazioni per la mancata presenza e le addizioni per il superamento dei 258 gg ( ne risultano dovuti euro 105, 525 e 465 per gli anni suddetti).
Dunque, parte ricorrente ha specificamente dedotto i presupposti applicativi della disposizione contrattuale e quelli quantitativi del lavoro da svolgersi. Inoltre, ha calcolato anno per anno, e secondo le presenze, il dovuto. A fronte di ciò la convenuta in memoria ha affermato che “non va sottaciuto che la società resistente ha applicato nel corso del rapporto CCNL diversi e che spetta al ricorrente dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle indennità richieste, tra cui, il premio di incentivazione”. In definitiva non ha contestato né l'operatività della norma contrattuale né le presenze affermate, né il calcolo.
A titolo di premio di incentivazione sono dunque dovuti al ricorrente euro 1095. Possono essere utilizzati i conteggi contenuti in ricorso che appaiono chiari e ben impostati e, nei profili contabili, anch'essi non oggetto di alcuna censura da controparte datoriale.
Va rilevato, infatti, che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051).
In relazione alle poste retributive in questa sede riconosciute va effettuato, come richiesto dalla parte, un ricalcolo del tfr che è pari ad euro 417,19.
Su tutte le somme riconosciute decorrono gli interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione delle singole poste di credito al soddisfo. Solo con riferimento a questa parte della domanda l'appello va accolto. Non può, invece essere accolto il motivo di gravame attinente al lavoro straordinario. Sul punto il primo giudice ha così motivato: “Quanto al periodo successivo alla maturata prescrizione, va rigettata anche la domanda relativa al pagamento dello straordinario in quanto già in punto di deduzioni non viene compiutamente indicato l'orario svolto in eccedenza rispetto a quello contrattualmente previsto. Invero, per il periodo successivo al 2000, tenuto conto dell'inquadramento del ricorrente con contratto a tempo indeterminato full time, in ricorso viene indicato un orario di sette ore giornaliere per cinque giorni o sei ore giornaliere per sei giorni, dunque, pari a 35 o 36 ore settimanali.
Inoltre, dallo stesso documento allegato da parte ricorrente relativo agli istituti contrattuali applicabili, nel tempo, al personale non medico delle aziende di cura private emerge che “Dal 01.01.1998 Ccnl 07.0 4.1999 - artt. 26, 2 Ccnl 21.05.2018 - art. 27 “L'orario di lavoro settimanale, articolato su 6 o 5 giornate, viene ridotto a 36 ore settimanali. Per il personale con regimi di orario in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, i contratti collettivi integrativi potranno prevedere una riduzione dell'orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. Peraltro, la società resistente ha eccepito di aver applicato, nel corso del rapporto, CCNL diversi e, cioè, fino al 31.12.2000 il CCNL AIAS e dall' 1.1.2001 il CCNL AIOP-ARIS stipulato il 13.9.1999 e in vigore dal 1.11.1999, come da comunicazione del datore di lavoro sottoscritta dal ricorrente, prodotta dalla e non disconosciuta dal ricorrente CP_1
(cfr. fasc. telem. Antares). Altre allegazioni in merito all'orario di lavoro sono del tutto manchevoli e, pertanto, in assenza di specificazioni in merito all'espletamento della prestazione eccedente, alcun rilievo ha a tal fine la deduzione secondo cui le ore di straordinario venivano corrisposte al ricorrente tramite l'indennità cd. “trasferta Italia”, cui – secondo il ricorrente - corrispondevano somme inferiori alle maggiorazioni previste da CCNL per lo straordinario, non potendosi procedere ad alcun accertamento, tenuto anche conto che la documentazione depositata non consente di verificare quanto affermato dal ricorrente, né che la trasferta cd. Italia fosse retribuita con importi più bassi. Tali considerazioni rendono del tutto inammissibile la prova testimoniale articolata da parte ricorrente. ….Nel caso in questione, né le deduzioni né la documentazione in atti sono tali da fondare un giudizio di accertamento della quantità di lavoro straordinario, asseritamente prestato, mancando elementi precisi in base ai quali dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa oltre quello contrattualmente pattuito”. Con il proprio motivo di gravame il ricorrente si limita a reiterare, inammissibilmente, quanto dedotto in primo grado in ordine al fatto che il pagamento dell'indennità di trasferta, a suo dire mai eseguita, maschererebbe in termini orari e retributivi lo svolgimento di lavoro straordinario e la sua (insufficiente remunerazione).
Tale censura è generica e comunque infondata in ragione delle stesse deduzioni formulate in ricorso posto che egli stesso afferma che rientrava nella sua prestazione, tra l'altro, di andare a prendere i disabili presso le proprie abitazioni con il pulmino per portarli al centro di riabilitazione nell'aiutarli ad andare in bagno, a mangiare, a spostarsi negli spazi della struttura sia esterni che interni, ad accompagnare il disabile nello svolgimento di attività che richiedano spostamenti, nella cura dell'igiene personale e nelle attività ludiche.
Sicchè erano previsti degli spostamenti, e il ricorrente non si premura di spiegare perché non fosse invece dovuta l'indennità di trasferta. Inoltre- profilo del tutto dirimente anche da solo- non vi è alcuna censura avverso la parte della motivazione che attiene alla valutazione effettuata dal primo giudice in ordine al complessivo orario settimanale come previsto dal contratto collettivo applicabile ed alla circostanza che in ricorso viene indicato un orario di sette ore giornaliere per cinque giorni o sei ore giornaliere per sei giorni, dunque, pari a 35 o 36 ore settimanali. Già solo questa parte della motivazione esclude che, in mancanza di specifiche deduzioni, possa ritenersi effettuato lavoro straordinario. Quanto detto, nel complesso, comporta che il gravame, con riguardo allo straordinario, non possa trovare accoglimento.
Tutto quanto sinora specificato, in parziale accoglimento del gravame principale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la appellata va condannata al pagamento in favore di della Parte_1 complessiva somma di euro 5.632,09 a titolo di differenze sulla paga minima contrattuale e premio di incentivazione, ed euro 417,19 a titolo di ricalcolo del tfr, oltre accessori come sopra detto. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate fra le parti per metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e della particolarità della controversia, che ha dato luogo a un contenzioso seriale presso questa Sezione. Per la rimanente metà seguono la soccombenza della l'
[...]
liquidandosi, con distrazione, come indicato in dispositivo, Controparte_1 nella misura reputata congrua alla luce delle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal DM. n. 147 del 2022, in relazione all'importo riconosciuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, la Corte così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' a corrispondere all'appellante Controparte_1 la complessiva somma di euro 5.632,09 a titolo di differenze retributive, ed euro 417,19 a titolo di ricalcolo del TFR, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al soddisfo;
rigetta l'appello incidentale;
dichiara compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado nella misura della metà; condanna l' alla rifusione della rimanente metà delle spese Controparte_1 medesime in favore dell'appellante, che liquida, per compenso, in euro 1.500,00 per il primo grado e in euro 1.500,00 per il grado presente, in entrambi i casi oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con distrazione;
dà atto, con riguardo al rigetto dell'appello incidentale, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012. In Napoli, all'esito dell'udienza cartolare del 18.3.25
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IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE