Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 881/2022 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 28.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 881/2022 r.g., promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Urbano Chiara e Urbano Parte_1
Luisa
RICORRENTE contro
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1 avv.ti Giroldi Valeria e Graziuso Salvatore
RESISTENTE
Nonché contro
, in persona Controparte_2 del legale rappr.te p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: opposizione avviso di addebito n. 35920210002771704000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.01.2022 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso CP_1
l'avviso di addebito n. 35920210002771704000 (notificato in data
16.12.2021) con il quale l'Istituto di previdenza convenuto chiedeva il pagamento della somma di 37.784,42 a titolo di contributi dovuti alla
Gestione Commercianti per il periodo dal 07/2013 al 12/2019, eccependo la nullità dell'atto opposto per mancanza degli elementi essenziali e la prescrizione della pretesa contributiva per il periodo antecedente al dicembre 2016. Rappresentava di essersi iscritto alla gestione commercianti dall'anno 2020 a causa dell'incertezza causata dall' che in precedenza CP_1 aveva notificato una serie di avvisi di addebito per il versamento dei
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, dichiararsi la nullità e comunque l'illegittima dello stesso.
Si costituiva con memoria nella quale contestava gli avversi assunti CP_1 poiché infondati in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa, rinviata all'udienza del 28.05.2025, veniva sostituita ex art
127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene, preliminarmente, il Tribunale, che il motivo di opposizione relativo al difetto di motivazione dell' avviso di addebito opposto- debba essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto oltre il termine massimo previsto dalla legge.
L'art.24 del d.lgs. n.46/99 stabilisce che “contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (comma 4). Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi (comma 5).
L'art.29 del d.lgs. cit. stabilisce che “Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente
a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi (comma 1). Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”
(comma 2).
Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente pacifico, “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R.
n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale (…)” (cfr. Cass.
n.18691/2008).
Nel caso di specie, integra indubbiamente un vizio di forma, trattandosi di questione estranea al merito della pretesa contributiva, l' eccezione relativa al difetto di motivazione dell' avviso di addebito impugnato .
Tale vizio non è stato eccepito nel termine di 20 giorni dalla notifica dell' avviso di addebito avvenuta il 16.12.2021 sicchè alla data di notifica del ricorso introduttivo (il 25.1.2022) tale termine era inevitabilmente spirato.
*
Tanto premesso è parzialmente fondata l' eccezione di prescrizione formulata dall' opponente.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett.
b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale).
La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Ne consegue che, alla data di entrata in vigore della normativa citata
(17.08.95), laddove l'ente non abbia costituito in mora il debitore o non abbia proceduto nei sui confronti, risultano estinti per prescrizione (e la relativa eccezione è rilevabile anche d'ufficio, attesa la locuzione
"e non possono essere versati" di cui all'art. 3 comma 9 L. cit.): tutti i contributi pensionistici (di cui al comma 9 lett. a) anteriori al 17.8.85; tutti gli altri contributi (di cui al comma 9 lett. b) anteriori al 17.8.90.
Continuano a prescriversi in dieci anni i soli contributi pensionistici
(di cui alla lett. a del cit. comma 9) dovuti per il periodo dal 17.8.85 al 17.8.95, laddove l'ente dimostri di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel periodo precedente al 31.12.95, data di entrata in vigore della nuova normativa.
Nel caso di specie, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che i contributi asseritamente omessi si riferiscano agli anni dal 2013 al 2019. Trattasi, pertanto, di contributi soggetti a prescrizione quinquennale.
Stando alla documentazione in atti, non vi sono validi atti interruttivi in data anteriore alla notifica dell' avviso di addebito in data
16.12.2021.
Va tuttavia rilevato che i termini di prescrizione risultano sospesi dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (ex art 37 co 2 dl 18/2020) e dal 31.12.2020 al
30.06.2021 (ex art 11 co 9 dl 183/2020) per 311 gg sicchè occorre considerare il quinquennio anteriore alla data del 27.10.2022.
Ne discende che appare decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la data di scadenza del pagamento della rata II trimestrale 2017 relativa ai contributi dal 4/2017 al 6/2017 (i quali dovevano essere versati entro il 21 agosto 2017) e la data del 27.10.2022.
In merito ai contributi richiesti con l' avviso di addebito impugnato per il periodo dal luglio 2017 (III rata 2017) al dicembre 2019 non appare invece maturato il termine di prescrizione quinquennale tra la scadenza del pagamento delle singole rate trimestrali (in particolare i contributi relativi alla III rata trimestrale 2017 dovevano essere versati entro il
16 novembre 2017) e il 27.10.2022.
Per i suesposti motivi il ricorso è parzialmente fondato e vanno dichiarati prescritti i contributi richiesti con l' avviso di addebito opposto n.
35920210002771704000 e relativi al periodo dal 7/2013 al 6/2017.
Attesa la soccombenza reciproca tra le parti le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 25.01.2022 da contro l così decide: Parte_2 CP_1
-1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l' effetto dichiara prescritto il credito richiesto con l' avviso di addebito n.
35920210002771704000 in relazione ai contributi richiesti dall' per CP_1 il periodo dal 7/2013 al 6/2017.
-2) Rigetta per il resto il ricorso.
-3) Compensa le spese processuali.
Lecce, 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Francesca Costa