Rigetto
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/05/2025, n. 3856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3856 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03856/2025REG.PROV.COLL.
N. 01693/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1693 del 2023, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Achille Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno n.6,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1330/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS- ha impugnato, per l’annullamento, il decreto nr. 32212 del 7 agosto 2018 emesso dal Questore della Provincia di Cosenza, con il quale è stata respinta la domanda volta al rilascio della licenza di fucile per uso tiro al volo. Il diniego questorile si fonda sul richiamo dei seguenti precedenti penali: “ a) in data 05.04.2005, risulta che l’istante sia stato deferito alla competente autorità Giudiziaria dai Carabinieri di Cosenza per stupefacenti ex art. 73 co I. Successivamente, in data 03.01.2008 la Corte di Appello di Catanzaro irrevocabile il 12.04.2008 assolve dal reato contestato perché il fatto non sussiste; b) In data 24.06.2006, l’istante è stato deferito alla competente autorità Giudiziaria da personale della Polizia di Stato di -OMISSIS-per resistenza a un pubblico ufficiale e Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. In data in data 25.03.2008 il G.I.P. del Tribunale di Roma archiviava perché estinto per oblazione; c) In data 08.12.2006, alle ore 03,50, l’istante è stato controllato dai Carabinieri di Cosenza in -OMISSIS- dello stesso comune in compagnia di una persona in atti nominativamente indicata con a carico pregiudizi di Polizia per: C.D.S. guida in stato di ebbrezza alcolica con ritiro patente ”. La Questura ha sottolineato la diversità di interessi in gioco per giustificare il precedente rilascio del porto di armi per difesa personale malgrado la pregressa sussistenza dei pregiudizi di polizia.
2. – Nel giudizio di primo grado il ricorrente ha dedotto, con unico motivo articolato in plurime censure, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 13 e 97 della Costituzione, l’eccesso di potere per difetto di motivazione e per carenza di istruttoria, l’illogicità, lo sviamento per carente e insufficiente motivazione in violazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del T.u.l.p.s., la violazione del legittimo affidamento e dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per contraddittorietà rispetto alle precedenti valutazioni e l’ingiustizia manifesta, perché il Questore non avrebbe tenuto conto del legittimo affidamento ingenerato nel ricorrente dai precedenti rinnovi delle similari licenze.
3. – Il TAR per la Calabria ha accolto il ricorso per difetto motivazionale per il sol fatto che la Questura si sarebbe basata su episodi in chiave ostativa tutti antecedenti (datati 2005, 2006 e 2008) ai due precedenti provvedimenti di rilascio della licenza di porto fucile per uso caccia (2013) e per difesa personale (nel 2018), adottati dalla Questura e dalla Prefettura di Cosenza. Le dedotte circostanze ostative sarebbero preesistite, in altri termini, ai due precedenti rilasci delle licenze, e sarebbero state evidentemente già note e conosciute dalla P.A., senonché la Questura non avrebbe offerto alcun elemento di valutazione idoneo a giustificare questo mutamento di rotta repentino. Il primo giudice conclude rimarcando che, se l’Amministrazione opta per una diversa determinazione rispetto alle precedenti, nella motivazione dell’atto di diniego deve dare conto in maniera adeguata dell’eventuale mutamento delle condizioni e dei presupposti, che avevano dato luogo all’originario rilascio della licenza medesima.
4. – La difesa erariale ha impugnato la statuizione sfavorevole alla parte pubblica articolando un solo motivo in cui denuncia l’ error in iudicando , per falsa interpretazione e violazione degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931 nonché il difetto motivazionale sul rilievo che, contrariamente da quanto affermato nella stessa sentenza del TAR per la Calabria, il decreto questorile sarebbe un provvedimento ampiamente motivato con riferimento all’istruttoria compiuta ed ai comportamenti assunti negli anni dal signor BO in vari contesti, ma tutti sostanzialmente ascrivibili ad atteggiamenti o episodi inconciliabili con l’affidabilità richiesta nell’uso delle armi , soprattutto se per fini ludici.
5. – Si è costituito nel giudizio di appello il signor BO che ha controdedotto per la reiezione del gravame.
6. – La causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 27 marzo 2025 ed è stata incamerata per la decisione.
7. – L’appello è infondato per quanto si espone dappresso.
8. – Va premesso che non è revocabile in dubbio l’ampia discrezionalità di cui gode l’Autorità di pubblica sicurezza in sede di rilascio delle autorizzazioni di polizia, specie se per fini ludici ( cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 26 giugno 2019, n. 4403: “ il porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un'eccezione al normale divieto, potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività: il giudizio che compie l'autorità di pubblica sicurezza è conseguentemente connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all'abnormità, alla palese contraddittorietà, all'irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, al travisamento dei fatti ”). Tale discrezionalità si esprime anche nella possibilità di rivedere in peius precedenti provvedimenti autorizzatori alla luce di fatti sopravvenuti, di tal ché il richiedente non può maturare un vero e proprio affidamento sulla continuità dei rinnovi.
Senonché, appare più discutibile e ardua da patrocinare la riconsiderazione in senso diametralmente opposto di precedenti circostanze di fatto – come i pregiudizi di polizia dell’appellato, due deferimenti e una segnalazione, mai esitati in accertamenti di responsabilità penali – che erano noti o comunque conoscibili dall’Autorità di pubblica sicurezza allorquando ha concesso il rilascio di un porto d’armi per difesa personale (2018) e per uso caccia (2013).
8.1. – I pregiudizi di polizia valorizzati in senso ostativo dalla Questura risalgono, infatti, agli anni 2005 e 2006 e concernono, rispettivamente, lo spaccio di sostanze stupefacenti e la resistenza a pubblico ufficiale, i rispettivi procedimenti penali si sono chiusi per proscioglimento nel merito, il primo, e archiviazione per oblazione, il secondo. Al riguardo, non si dubita del fatto che l’Amministrazione possa valutare la materialità del fatto al fine di apprezzare l’affidabilità dell’istante nell’uso delle armi, nondimeno nel caso di specie il Ministero non offre alcun elemento chiarificatore del radicale “cambiamento di rotta” rispetto alle precedenti autorizzazioni che ben avevano – o avrebbero dovuto – contemplare nel proprio quadro informativo gli assai risalenti precedenti ( cfr . in termini, CGA, 2 marzo 2015, n. 183, “ le ragioni sopravvenute indicate a giustificazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo di porto d’armi non possono risolversi nel ribadire circostanze già note all’Amministrazione al momento dei precedenti rinnovi, e non altrimenti contestate, né possono consistere esclusivamente nella diversa valutazione delle circostanze ambientali complessive che sconsigliano « una incondizionata circolazione di armi da fuoco... »: è invero, quest'ultima, una giustificazione che muove da un evidente travisamento del dato normativo e appare piuttosto come argomento retorico per sollevare l’Amministrazione dall’onere della contestazione della sopravvenienza di fatti e circostanze impeditivi, con cui giustificare, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, il rifiuto del rinnovo a chi è da lungo tempo in possesso di licenza di porto d’armi ”). Tale discrasia nell’ iter motivazionale integra, pertanto, il rilevato vizio di difetto istruttorio e motivazionale denunciato in prime cure e valorizzato dal primo giudice.
8.2. – Non pare, peraltro, conferente l’asserto difensivo sposato dall’Amministrazione circa l’eterogeneità degli interessi coinvolti tra porto d’armi per difesa personale e porto d’armi a scopo ludico, visto che trova smentita sul piano fattuale, in considerazione del precedente rilascio del porto di armi a uso caccia già nel 2013 a dispetto dei precedenti di polizia aventi valenza asseritamente ostativa.
9. – Ad abundantiam , arricchisce il quadro di complessiva contraddittorietà dell’azione amministrativa sotto scrutinio il recente rilascio di tre titoli autorizzatori sempre in materia di armi: segnatamente, si tratta della licenza, n. 122530-P, di porto di fucile rilasciata il 28 luglio 2023 dalla Questura di Cosenza, della licenza di porto d’armi uso difesa personale, n. -OMISSIS-, rilasciata dalla Prefettura di Cosenza in data 22 febbraio 2023 e successivamente rinnovata in data 10 ottobre 2024 e del libretto di licenza porto di fucile per uso caccia, n. -OMISSIS-, rilasciata dalla Questura di Cosenza in data 11 agosto 2022 - tutti titoli di polizia rilasciati o rinnovati in data posteriore alla proposizione dell’odierno gravame.
In definitiva, merita piena condivisione la sentenza gravata laddove stigmatizza che l’Amministrazione non ha adeguatamente motivato il venir meno delle condizioni che avevano consentito di apprezzare favorevolmente le precedenti, analoghe richieste dell’interessato, a fronte di un quadro informativo immutato rispetto ai risalenti pregiudizi di polizia.
10. – Tutto ciò considerato, l’appello deve essere respinto.
11. – Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola D'Angelo, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Nicola D'Angelo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.