Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00506/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00152/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2025, proposto da
“Loi & Spanu s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Longheu e Carlo Longheu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Dorgali, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Patrizio Mereu e Elena Paba, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Cagliari, via Ada Negri 32;
per l’annullamento
della nota del responsabile dell’Area urbanistica Suape ambiente e demanio del Comune di Dorgali prot. 2162/2025 del 07 febbraio 2025, comunicata via pec in pari data, avente ad oggetto “ Richiesta di accesso documenti amministrativi - Riscontro ”, di rigetto delle richieste di accesso ai documenti amministrativi formulate dalla società “Loi & Spanu s.r.l.” in data 10 gennaio 2025;
e per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Dorgali;
Visto l’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza in camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Silvio Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che la società ricorrente, con nota depositata in data 30 maggio 2025 e nella camera di consiglio del 4 giugno 2025, ha chiesto, in via subordinata, la dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, avendo l’amministrazione, con memoria depositata il 19 maggio 2025, dichiarato l’inesistenza nei propri archivi della documentazione richiesta;
- che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale questo collegio non intende discostarsi, il giudice amministrativo non può che prendere atto di tale ultima dichiarazione, “ ciò sempre che non sussistano elementi probatori contrari che facciano dubitare della veridicità di quanto dichiarato dalla resistente ” ( ex multis , Consiglio di Stato n. 7896/2022; Consiglio di Stato n. 7787/2023; TAR Sardegna n. 119/2024; TAR. Sardegna n. 129/2025);
Ritenuto di provvedere alla dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse, in conformità alla richiesta della parte, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Silvio Esposito, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Esposito | Tito Aru |
IL SEGRETARIO