Art. 2.
La spesa di L. 1.250.000 annue, relativa all'istituzione del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1 della presente legge, gravera' sul capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernente le spese per stipendi al personale di ruolo delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore per l'esercizio 1951-52, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Agli effetti del quarto comma dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, la spesa suddetta viene compensata nell'esercizio 1951-52 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento sul capitolo dello stesso stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione riguardante le retribuzioni ai professori incaricati delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
La spesa di L. 1.250.000 annue, relativa all'istituzione del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1 della presente legge, gravera' sul capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernente le spese per stipendi al personale di ruolo delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore per l'esercizio 1951-52, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Agli effetti del quarto comma dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, la spesa suddetta viene compensata nell'esercizio 1951-52 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento sul capitolo dello stesso stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione riguardante le retribuzioni ai professori incaricati delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.