Articolo 2 della Legge 17 luglio 1951, n. 740
Articolo 1
Versione
21 settembre 1951
Art. 2.
La spesa di L. 1.250.000 annue, relativa all'istituzione del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1 della presente legge, gravera' sul capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernente le spese per stipendi al personale di ruolo delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore per l'esercizio 1951-52, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Agli effetti del quarto comma dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, la spesa suddetta viene compensata nell'esercizio 1951-52 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento sul capitolo dello stesso stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione riguardante le retribuzioni ai professori incaricati delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Entrata in vigore il 21 settembre 1951