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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/05/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile n. 763/2024 R.G.
promossa da
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliato;
- appellante -
CONTRO
, nata a [...] il [...], Controparte_1 Controparte_2
, nata a [...] il [...] e , nata a
[...] Controparte_3
RA (Venezuela) il 20/01/1988; , nata a [...] Controparte_4 il 27/09/1953, , nata a [...] il Controparte_5 Parte_2
11/01/1990; , nato a [...] il [...]; Controparte_6 [...]
, nato a [...] il [...], Controparte_7 Controparte_8
nata a [...] il [...], nato a [...] Controparte_9
(Venezuela) il 29/01/1994, nata a [...] il Controparte_10
1 05/12/1997, nato a [...] il [...]; Controparte_11 [...]
nata a [...] il [...], Controparte_12 Controparte_13
, nato a [...] il [...]; , nato a [...]
[...] Parte_3
(Venezuela) il 25/07/1958, nata a [...] il Parte_4
03/02/1985, , nata a [...] il [...], Parte_5 [...]
, nata a [...] il [...], , nata a Parte_6 Parte_7
RA (Venezuela) il 10/07/1960, , nata a [...] Parte_8 il 22/09/1961, , nata a [...] il [...], tutti Parte_9
elettivamente domiciliati in Via Merulana n. 141, Roma, presso lo studio dell'Avv. Antonfrancesco
Venturini, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
- appellati –
E CONTRO
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
- parte interveniente necessaria -
PER LA RIFORMA
della sentenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, n. 1898/2024 del
15/06/2024;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi sopra illustrati, rigettando per effetto la domanda. Con vittoria di spese”.
Per le parti appellate: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare il proposto appello in quanto inammissibile e/o infondato per i motivi esposti in narrativa, ivi compresa l'eccezione di giudicato esterno, confermando la sentenza di primo grado, con condanna alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso del 15% spese generali, Iva e Cpa, come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 21/03/2023, , e le figlie di Controparte_1 quest'ultima, ed;
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e la figlia di quest'ultima, ;
[...] Controparte_5 Controparte_14 [...]
; , ed i figli di quest'ultimo, Controparte_6 Controparte_7 CP_8
2 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
ed il figlio di quest'ultima, ;
[...] CP_3 Controparte_12 Controparte_13
ed i figli di quest'ultimo, Parte_3 Parte_4 [...]
, ; ; Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 ed il figlio di quest'ultima, domandavano il
[...] Parte_9 riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis”, esponendo di essere discendenti diretti di , cittadino italiano nato a [...] in data [...], emigrato in Persona_1
Venezuela in data 19/06/1859, ove nel 1876 si univa in matrimonio a – dalla cui Persona_2 unione nasceva, a RA, la figlia nel 1890 – e ove decedeva nel 1938, senza Persona_3 rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai ottenere la cittadinanza venezuelana, il quale aveva trasmesso la cittadinanza italiana alla propria discendenza.
1.1. Le parti ricorrenti, a sostegno della domanda, allegavano che, a seguito del matrimonio di con celebrato in data 19/10/1918, nasceva in data Persona_3 Controparte_15
19/05/1921 la quale nel 1940 si coniugava con e Persona_4 Parte_9 dall'unione coniugale nascevano 1) , nato a [...] Parte_10
(Venezuela) il 04/06/1944 (già riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis con ordinanza ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Diritti della Persona e
Immigrazione, in data 27/01/2021 all'esito del giudizio civile iscritto al R.G. n. 56370/2019); 2)
, nata a [...] il [...] (già riconosciuta Controparte_16 cittadina italiana iure sanguinis con l'ordinanza succitata emessa dal Tribunale Ordinario di Roma);
3) , nata a [...] il [...], madre, a seguito di Controparte_1 matrimonio contratto in data 15/08/1986 con di: a) Persona_5 [...]
, nata a [...] il [...]; b) , nata a CP_2 Controparte_3
RA (Venezuela) il 20/01/1988; 4) , nata a [...] Controparte_4 il 27/09/1953, madre, a seguito di matrimonio contratto in data 04/03/1988 con
[...] di: a) , nata a [...] Controparte_17 Parte_11 il 11/01/1990; 5) , nato a [...] il [...]; 6) CP_6 CP_1
, nato a [...] il [...], padre, a seguito di Controparte_7 matrimonio contratto in data 25/11/1983 con di: a) Persona_6 Controparte_8
nata a [...] il [...]; b) nato a [...]
[...] Controparte_9
(Venezuela) il 29/01/1994; c) nata a [...] il Controparte_10
05/12/1997; d) nato a [...] il [...]; 7) Controparte_11 [...]
, nata a [...] il [...], madre, a seguito di Controparte_12 matrimonio contratto in data 11/11/1977 con di: a) AN BL Controparte_18
3 , nato a [...] il [...]; 8) , nato CP_13 Parte_3
a RA (Venezuela) il 25/07/1958, padre, a seguito di matrimonio contratto in data 07/07/1979 con di: a) , nata a [...] Controparte_19 Parte_4 il 03/02/1985; nonché padre, a seguito di sentenza di divorzio del 24/04/1987 e susseguente matrimonio contratto in data 11/04/1988 con di: b) Controparte_20 [...]
, nata a [...] il [...]; c) , nata a Parte_5 Parte_6
RA (Venezuela) il 27/04/1994; 9) , nata a [...] il Parte_7
10/07/1960; 10) , nata a [...] il [...], Parte_8 madre, a seguito di matrimonio contratto in data 08/05/1992 con di: Controparte_21
a) , nato a [...] il [...]. Parte_9
2. In data 14/12/2023, si costituiva il , il quale, nel rimettere al Tribunale la Parte_1 valutazione della sussistenza della prova della discendenza invocata, rilevava la sussistenza di seri dubbi circa l'ammissibilità della domanda – eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti per non aver proposto la domanda in via amministrativa –, oltre a contestare, nel merito, la cittadinanza italiana dell'avo, , nato nel regno preunitario. Persona_1
3. Con sentenza n. 1898/2024, del 15/06/2024, il Tribunale di Genova accoglieva la domanda dei ricorrenti, riconoscendoli cittadini italiani iure sanguinis.
In particolare, il Tribunale assumeva che:
l'eccezione di difetto di interesse ad agire dei ricorrenti, per non aver essi proposto la domanda tesa ad ottenere la cittadinanza italiana in via amministrativa, era infondata in quanto la legislazione italiana attualmente in vigore esclude la possibilità di ottenere in via amministrativa la cittadinanza per i figli di donna cittadina italiana nati prima del 1948, non avendo ancora recepito i principi giurisprudenziali legati alle pronunce della Corte Costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 e della
Corte di Cassazione (SSUU) n. 4466/2009; la giurisprudenza ha poi comunque escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (Cass SSUU, sentenza n. 28873 del 2008), da ciò conseguendone l'evidente interesse dei ricorrenti;
quanto al merito, oltre al fatto che già nel 2021 è stata riconosciuta dal Tribunale di Roma la cittadinanza italiana del capostipite, poteva ritenersi accertato che la linea di discendenza riportata dai ricorrenti (e non specificamente contestata dal ) trovava puntuale corrispondenza nella Parte_1 documentazione versata in atti – completa di appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità, richiamando le c.d. sentenze gemelle del 24/08/2022 nn. 25317 e 25318 delle Sezioni Unite, con cui 4 si è puntualizzato l'onere della prova in questi procedimenti, spettando invero a chi vuole eccepire una circostanza impeditiva od estintiva (nel caso di specie, il ) dimostrare le relative Parte_1 circostanze. In particolare, , la figlia dell'avo italiano, ascendente diretta dei Persona_3 ricorrenti, da un lato, si vedeva riconoscere la titolarità dello status di “cittadina italiana”, in quanto figlia di padre cittadino italiano iure sanguinis, ma dall'altro, in base alla stessa norma che prevedeva esclusivamente l'acquisto della cittadinanza italiana di derivazione paterna (la normativa sulla cittadinanza e quindi la L. n. 555/1912, che ricalcava la disciplina dell'art. 4 del Codice unitario del 1865), si è anche vista negare il diritto di trasmettere iure sanguinis ai propri figli, e conseguentemente ai propri discendenti, quello status civitatis a lei originariamente attribuito iure sanguinis per via paterna/maschile. Il Tribunale deduceva che, in forza dell'efficacia intervenute pronunce di incostituzionalità in materia (segnatamente, la n. 87/1975, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 L. n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva “la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero" e la n. 30/1983, con cui la Corte Costituzionale ha espressamente dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della suindicata legge, nella parte in cui “non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”, cosi consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna), la titolarità della cittadinanza italiana doveva ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, ossia in data 01/01/1948, e conseguentemente ai loro discendenti;
4. Avverso la decisione del Tribunale di Genova, il proponeva appello, in Parte_1 data 24/07/2024, formulando un motivo di censura.
4.1. Con il primo ed unico motivo di appello, il , deducendo l'applicabilità dell'art. 34 Parte_1 del Codice civile albertino del 1837, assumeva che il Giudice di prime cure aveva accolto il ricorso avanzato dai ricorrenti ritenendo irrilevante la disciplina di cui all'art. 34 C.c. albertino e, decisiva, ai fini di causa, la disciplina del Codice Civile italiano del 1865.
In particolare, sulla scorta del fatto che l'avo invocato, , emigrava in Venezuela Persona_1 prima dell'Unità d'Italia del 17/03/1861, ossia nel 1859, risultava inconfutabile, ad avviso del
, l'applicazione nel caso di specie del Codice civile albertino del 1837, che all'art. 34 Parte_1 statuiva che: “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”, individuando, dunque, un'ipotesi di perdita della cittadinanza (sabauda/italiana). Pertanto, a nulla rilevava la circostanza ex adverso invocata che il Codice civile del 1865 non escludeva dalla cittadinanza gli
5 emigranti, dal momento che, nel caso de quo, la fattispecie di perdita della cittadinanza si era già compiutamente verificata ed integrata prima dell'entrata in vigore del Codice del 1865. La normativa da ultimo menzionata, peraltro, non conteneva al suo interno un'ipotesi di riacquisto della cittadinanza in capo agli emigranti che l'avevano perduta;
anzi, a tal proposito, l'art. 6 del
Codice del 1865 recitava che “il figlio nato in [...] estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento, è reputato straniero”.
Ciò premesso, deduceva che la volontà di abdicare la patria di origine da parte del , e Per_1 quindi la perdita del titolo di suddito e di cittadino, si riteneva, secondo la giurisprudenza costante,
“abbastanza provato dal fatto di aver abbandonato il proprio paese con animo di rimanere lontano
e di godere permanente altrove dei benefizi di una convivenza civile diversa, dal non avervi fatto mai più ritorno, e dall'aver domandato e ottenuto la concessione di una straniere naturalità”, dal momento che la partenza verso i paesi sud americani ed in generale l'emigrazione verso terre lontane è stata per lungo tempo inquadrata normativamente nei termini di un “abbandono definitivo dall'Italia”, idoneo a comportare la perdita della cittadinanza (come da previsione dell'art. 34 del
Codice albertino).
Inoltre, il richiamo, da parte del Giudice di prime cure al contenuto dell'ordinanza del Tribunale di
Roma del 27/01/2021 nel procedimento R.G. n. 56370/2019, con cui è stata riconosciuta la cittadinanza italiana al capostipite della famiglia, appariva irrilevante ai fini della decisione, costituendo quell'inciso un mero obiter; in ogni caso, anche se il Tribunale avesse inteso richiamare il precedente come vincolante, occorreva sottolineare che, secondo la giurisprudenza consolidata, ex art. 2909 c.c., gli effetti del giudicato si limitano alle parti del processo in cui è stato emesso e non si estendono automaticamente a terzi.
5. In data 30/07/2024, il P.G. dichiarava di intervenire nel giudizio de quo, non rassegnando alcuna conclusione.
6. Con comparsa di costituzione e risposta del 05/11/2024, si costituivano in giudizio tutti gli appellati, insistendo per il rigetto dell'appello poiché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto.
6.1. In primo luogo, gli appellati deducevano l'inammissibilità dell'appello proposto dal
[...]
, per proposizione di domanda nuova, atteso che, l'Avvocatura in primo grado, pur Parte_1 evidenziando il tema della perdita di cittadinanza, non ha richiesto, nelle proprie conclusioni, il rigetto della domanda di parte ricorrente, limitandosi ad una domanda di accertamento del proprio
6 difetto di legittimazione, e, nel merito, senza prendere posizione, ha unicamente chiesto al Tribunale di valutare la fondatezza della domanda stessa.
6.2. Nel merito, quanto quanto all'applicabilità dell'art. 34 Codice civile albertino del 1837 (dal momento che era emigrato in Venezuela prima dell'Unità d'Italia), gli appellati Persona_1 osservavano di aver fornito, nel giudizio di primo grado la prova che l'avo italiano non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana né mai aveva richiesto (ed ottenuto) la cittadinanza venezuelana, mediante la produzione del certificato di morte, nel quale era indicata la sua cittadinanza italiana, e, che l'asserzione del secondo cui il avrebbe perso la cittadinanza italiana per Parte_1 Per_1 essersi stabilito in Venezuela con “animo di non più ritornare in Italia” si appalesava infondata, innanzitutto, in quanto contrastante con i documenti pubblici prodotti nel giudizio di primo grado, non contestati dal ed, inoltre, in quanto risultava essere un fatto non provato, dal Parte_1 momento che, da sempre, i percorsi di migrazioni sono stati caratterizzati dal comune desiderio di ritornare definitivamente nel propri paese di origine.
Ad avviso degli appellati, dunque, il semplice trasferimento in Venezuela del non poteva Per_1 ritenersi ex se idoneo a comportare una perdita automatica della cittadinanza italiana in capo all'avo e, quindi, una interruzione della sua trasmissione iure sanguinis ai discendenti, considerando, inoltre, che l'emigrazione suddetta era avvenuta nel 1859, quando il aveva appena dieci Per_1 anni, non potendo lo stesso esprimere una volontà giuridicamente valida.
Inoltre, gli appellati assumevano di aver rinvenuto di recente tra gli archivi di famiglia notizia che il era rientrato in Italia (in particolare, a Savona) per un lungo periodo dal 1881 con tutta la Per_1 sua famiglia, ivi stabilendosi con sua moglie ed ove nascevano, peraltro, Persona_2 Per_7
(14/08/1882) – che morì 13 mesi dopo – e (18/08/1884), come Persona_8 emergeva dall'atto di nascita della stessa, da cui risultava, tra l'altro, il domicilio in Savona sia di che della moglie Persona_1 Persona_2
Si evidenziava poi che la rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo ed imprescrittibile, non poteva desumersi per facta concludentia o mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, essendo, invece, necessaria una prova piena dalla quale potersi ricavare con certezza un'espressa ed inequivoca volontà in tal senso (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenze gemelle del 24/08/2022, n. 25317 e n. 25318).
6.3. Gli appellati deducevano altresì che, in ogni caso, le censure avanzate dal Parte_1 riguardavano questioni superate dal giudicato esterno, costituito dall'ordinanza del Tribunale di
Roma del 27/01/2021, resa nel procedimento R.G. n. 56379/2019 – ove il era parte –, con Parte_1
7 cui è stata accertata la discendenza italiana fino alla linea dei figli di , Persona_4
e , figli e nipoti di Parte_10 Controparte_16
. Persona_4
7. Con ordinanza del 06/12/2024, il Consigliere Istruttore, ritenuto che, in ragione della natura della causa, non sussistevano i presupposti per poter formulare una proposta conciliativa, rimetteva la causa in decisione, fissando i termini per il deposito di note scritte per la sola precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali e note di replica.
8. In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per novità delle eccezioni proposta dalle parti appellate, atteso che l'intervento del si Parte_1 configura come sollecitazione all'esercizio dei poteri giudiziali di valutazione, considerato altresì che la questione relativa alla perdita della cittadinanza è stata in ogni caso evidenziata, conseguendone la mancata violazione del divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c.
8.1. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
8.1.1. In primo luogo, occorre rilevare che la questione relativa alla asserita perdita della cittadinanza in applicazione del Codice Albertino del 1837 è stata trattata con riferimento all'avo dal Tribunale di Roma, che ha accertato in via definitiva la discendenza italiana Persona_1 fino alla linea dei figli di , e Persona_4 Parte_10
, e gli odierni appellati sono figli o nipoti di Controparte_16 Persona_4
.
[...]
Pur non potendo escludere che le posizioni delle parti non siano del tutto coincidenti – trattandosi, infatti, di discendenti di un comune avo –, è, tuttavia, necessario sottolineare che il capostipite è lo stesso. Infatti, il giudicato sopra citato ha accertato un presupposto fattuale e giuridico identico per tutte le parti in causa, fondato, tra l'altro, sul riconoscimento dello “status” di cittadino. In tal senso, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, tale “status”, una volta acquisito, ha carattere permanente, è imprescrittibile e non è suscettibile di revisione."
8.1.2. Venendo ad esaminare il motivo di appello avanzato, si osserva, innanzitutto, che il
[...]
non ha eccepito alcunché in merito alla correttezza di quanto ricostruito dal Giudice di Parte_1 prime cure con riguardo alla linea di discendenza di , che deve quindi reputarsi Persona_1 pacifica.
Ciò premesso, si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni su ipotesi di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis da parte di discendenti
8 di cittadini italiani emigrati a fine Ottocento. Rispetto a tali fattispecie, la Cassazione ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 11 n. 2 del Codice civile del 1865 (in linea con la successiva l.
n. 555 del 1912), che stabilisce che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", e ha affermato che, a tal fine, occorre che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera. Per tali motivi, la Corte ha escluso la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo che all'atto di contrarre matrimonio, aveva dichiarato di essere cittadino brasiliano
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023) o che non aveva reagito ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione o che semplicemente aveva stabilito all'estero la residenza e/o la propria condizione di vita (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
È principio consolidato, dunque, che a partire dall'1/01/1866, data di entrata in vigore del codice promulgato nel 1865, la cittadinanza italiana poteva essere persa soltanto attraverso un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, risultando irrilevante che l'ascendente avesse stabilito all'estero la residenza o vi avesse stabilizzato la propria condizione di vita.
Nel caso di specie, il ha prospettato l'applicazione della normativa precedente al Codice Parte_1 civile del 1865, essendosi l'avo trasferito in Venezuela prima dell'entrata in vigore del suddetto codice.
In merito all'assetto legislativo, giova, preliminarmente, rilevare che l'Italia preunitaria e la neo- unita Italia assistettero ad un processo di unificazione giuridica definito “unificazione a vapore” per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province. Per quanto riguarda il diritto civile, il codice civile del 1837 fu esteso alle province dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria tra il 1859 e il 1860; nel regno delle due Sicilie fu, invece, mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819; nelle province lombarde il
Governo decise di mantenere provvisoriamente in esecuzione il codice civile austriaco del 1811; per quanto riguarda la Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie. Il primo Codice civile dell'Italia unita fu promulgato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358.
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana a discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del Codice civile del 1865, occorrerà, dunque, verificare se dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
9 Per quanto riguarda Genova, essendo la Liguria stata annessa al regno di Sardegna con il Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trovava applicazione il Codice civile albertino del 1837 e, dunque, l'art. 34, il quale prevedeva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
La disposizione citata prevedeva, dunque, sostanzialmente due casi di perdita della cittadinanza:
l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero e l'ipotesi del suddito che si stabilisce in un paese straniero con “l'animo di non più tornare”.
Quest'ultima ipotesi è quella sostenuta dal , che prospetta sostanzialmente la perdita di Parte_1 cittadinanza dell'ascendente per il solo fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865, alla luce di un'interpretazione del concetto di “animo di non più tornare” fondata su precedenti giurisprudenziali prodotti in atti (C. Appello Genova, 23 dicembre 1879, massima
Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
A tal fine, giova, in via preliminare, osservare che la circostanza che l'ascendente sia emigrato dall'Italia antecedentemente all'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non si appalesa ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del Prefetto D'Ascenzio, , p. 15 - Parte_1 reperibile online sul sito dell'Asgi).
Sulla base di quanto sopra, non solo si può affermare che il cittadino dello Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia (purché non naturalizzato nello Stato estero e non deceduto al momento dell'unità di Italia), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità
d'Italia o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico ex se la perdita della cittadinanza. D'altronde, è lo stesso art. 34 del Codice civile albertino che, al terzo e quarto comma, specifica che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
10 Sotto quest'ultimo profilo, inoltre, si segnala una remota sentenza della Corte d'Appello di Genova del 1857 (GIURISPRUDENZA DEGLI STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo
Bettini), anch'essa in contrasto con la tesi sostenuta dal , nella parte in cui afferma che Parte_1
“dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
L'onere di provare l'intenzione di rinunziare al proprio paese con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava sul , dal momento Parte_1 che la giurisprudenza di legittimità ha affermato sul punto che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
8.1.3. In ogni caso, ad abundantiam, con riferimento alla dedotta tardività – da parte del – Parte_1 della nuova documentazione prodotta in appello dai discendenti del , si rileva come Per_1
l'esigenza di depositare tali allegazioni sia sorta in ragione delle difese ministeriali, che hanno fatto leva su un nuovo orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Genova che fonda la prova dell'animus “di non più tornare” su elementi presuntivi (difficoltà dei viaggia all'epoca, matrimonio, nascita dei figli, lavoro all'estero ecc). La documentazione prodotta (in particolare, il certificato di nascita di a Savona nel 1984, dal quale emerge il domicilio a Savona Persona_9 dell'avo e della moglie) costituisce, pertanto, una risposta necessaria volta a confutare dette difese, offrendo prova del fatto che l'avo, contrariamente a quanto ipotizzato dal , è Parte_1 effettivamente rientrato in Italia per diversi anni dopo l'unificazione.
8.1.4. Infine, si osserva che la Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a New York il 30 agosto 1961, all'art. 7, paragrafi da 3 a 6, dispone: “
3. Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, un cittadino di uno Stato contraente non dovrà perdere la sua cittadinanza diventando apolide per il fatto di essere partito o di avere la residenza all'estero, per una mancata registrazione o per altre ragioni simili.
6. Fatte salve le circostanze di cui al presente articolo, se la perdita della cittadinanza di uno Stato contraente rendesse una persona apolide, egli non perderà la propria cittadinanza, anche se tale perdita non è espressamente vietata da alcuna altra disposizione della presente convenzione”.
11 Anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha evidenziato che le ipotesi “che contemplino casi di perdita della cittadinanza discendenti dal venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo
Stato” (a livello di legislazione nazionale) “sono ritenute non incompatibili col diritto dell'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. C
Giust. 12.3.2019, Tjebbes, causa C 221/17)” (v. Cass. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022, in motivazione pag. 16). Pertanto, è evidente che nel caso in esame sussiste un concreto rischio di apolidia dato che, secondo quanto certificato dall'autorità straniera, l'avo emigrato non è mai diventato cittadino venezuelano.
Tale considerazione, unitamente a quanto sopra esposto circa il mancato assolvimento, da parte del
, dell'onere probatorio a esso incombente, inducono a confermare il Parte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana agli appellati, con conseguente infondatezza dell'unico motivo d'appello dedotto.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio sono compensate alla luce dell'astratta controvertibilità delle questioni esaminate, della loro singolarità e dell'applicazione di principi giurisprudenziali nella risoluzione della lite.
10. Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinte,
1) rigetta l'appello proposto dal e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1
Tribunale di Genova, in composizione monocratica, n. 1898/2024 del 15/06/2024;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n.
115, l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 21/05/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
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