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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 18/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3573 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
SV AUTOVEICOLI DI IL NC (p. iva n. 03180470126), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. PROVERBIO PIETRO, con domicilio eletto in Uboldo alla via San Martino
n.21, presso il difensore avv. PROVERBIO PIETRO;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
AR DE UC (nato a [...] il [...], C.F. [...]), residente in [...], DA LV DE UC (nata a [...] il
11/02/1981, C.F. [...]) residente in [...], NA AR
MO (nata a [...] il [...], C.F. [...]) residente in [...];
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. Sv Autoveicoli di BI VI ha proposto azione nei confronti di
De UC AR, De UC AN VI e IT AN RI esponendo che: in data 25.11.2022 il veicolo
Mercedes targato FP861FB in comproprietà dei convenuti è rimasto coinvolto in un incidente stradale;
il veicolo veniva portato per la riparazione presso la Carrozzeria ricorrente che emetteva un preventivo per un totale di euro 10.941,57 che veniva accettato;
la compagnia assicurativa negava il risarcimento;
la parte ricorrente dunque è creditrice nei confronti dei resistenti della somma pari ad euro 10941,57 oltre interessi.
Ha concluso chiedendo quindi di accertare che la ricorrente ha eseguito la riparazione del veicolo e per l'effetto ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 10941,57 oltre interessi legali dalla data di scadenza di pagamento al saldo.
Seppur ritualmente citati in giudizio non si sono costituiti i convenuti dichiarati contumaci in prima udienza.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3 c.p.c. all'udienza del
18.03.2025.
- 1 - Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di accertare di aver eseguito le riparazioni sull'autovettura Mercedes targata FP861FB chiedendo la condanna dei convenuti, comproprietari del veicolo, al pagamento di quanto indicato nel preventivo accettato da colui che ha consegnato l'autovettura e cioè l'importo di euro 10.941,57 oltre interessi.
Ebbene la domanda non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, nel caso di specie vengono in rilievo le previsioni di cui all'articolo 2756 c.c.
L'art. 2756 c.c. prevede che “I.I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.
II. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le
prestazioni o le spese sia stato in buona fede.
III. Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.”
La procedura di vendita è disciplinata dall'art. 2797 c.c., a mente del quale “Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno. Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a
prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per la opposizione è determinato a norma dell'articolo
163 bis del codice di procedura civile.
Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore
basti a pagare il debito.
Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse”.
Il credito, nei confronti del committente, di colui che abbia in buona fede eseguito prestazioni o sostenuto spese per la conservazione o il miglioramento di una cosa (nella specie, di autovettura oggetto di locazione finanziaria e consegnata dal conduttore ad officina per riparazioni), è garantito, ai sensi dell'art. 2756 c.c. dai diritti di ritenzione e di vendita, cui soggiace il proprietario della stessa cosa, anche se persona diversa dal committente obbligato (Cass. 4061/1993).
Venendo in applicazione, nel caso di specie, tale previsione e non essendo dedotto che il veicolo è stato riconsegnato e anzi, presumendosi dalle fotografie in atti che lo stesso sia ancora presso l'autofficina, si osserva quindi che il creditore può in mancanza di spontanea estinzione del credito, procedere a vendita secondo le norme stabilite per il pegno, ai sensi dell'art. 2797 c.c., previa intimazione notificata al debitore e al terzo avente diritto in quanto in caso di perdurante inadempimento del debitore l'art. 2756, comma 3, cod. civ. consente la vendita in danno della res secondo le norme stabilite per la vendita del pegno: nel caso in esame ciò non è avvenuto.
- 2 - In ogni caso, se anche volesse ritenersi che la parte attrice possa agire nei confronti del convenuto per il pagamento della prestazione senza porre in essere la suddetta procedura, era necessario che lo stesso provasse di aver adempiuto alla prestazione di riparazione dell'auto.
Ebbene dalle foto in atti ( doc. 8) non emerge affatto che l'auto sia stata riparata, essendo state depositate foto che mostrano la stessa con pezzi ancora non montati, non essendo stata fornita documentazione fotografica dell'auto completamente riparata.
Nessuna foto attesta che l'auto sia pronta per essere riconsegnata.
D'altronde il capitolo di prova articolato al punto 3 del ricorso è inammissibile in quanto estremamente generico (
“vero che la Carrozzeria Sv Autoveicoli di BI VI ha eseguito le riparazioni come esposte nel preventivo che si rammostra”) senza alcuna indicazione temporale di quando i lavori, ad esempio, sono iniziati e quando sono terminati.
Nessuna comunicazione stragiudiziale, d'altronde, risulta essere stata inviata alla parte convenuta circa la possibilità di ritirare l'auto, non essendo indicato nel preventivo neanche una data estimativa circa la conclusione del lavoro di riparazione.
Alla luce della pluralità di tali motivazioni, deve dunque essere rigettata la domanda formulata da parte ricorrente.
Quanto alle spese processuali, si deve tenere conto che la condanna alle spese, avendo il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte vittoriosa che ha dovuto svolgere un'attività
processuale per ottenere la tutela giudiziaria di un proprio diritto ovvero per contrastare in giudizio un'altrui pretesa, se va emessa nei confronti del convenuto contumace soccombente, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che, con tutta evidenza, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto
(Cass. 17432/11), nè può essere pronunciata riguardo al grado di giudizio in cui la parte vincitrice sia rimasta contumace (Cass. 904/04). In tale ipotesi, la Suprema Corte ha precisato che la corretta statuizione da adottarsi
è quella "nulla a disporre sulle spese" (Cass. 10445/11).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Sv Autoveicoli di BI VI nei confronti di AR De UC,
AN VI De UC, AN RI IT ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata da parte ricorrente;
2) nulla a disporre sulle spese.
Così deciso in Busto Arsizio, il 18/03/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 3 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3573 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
SV AUTOVEICOLI DI IL NC (p. iva n. 03180470126), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. PROVERBIO PIETRO, con domicilio eletto in Uboldo alla via San Martino
n.21, presso il difensore avv. PROVERBIO PIETRO;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
AR DE UC (nato a [...] il [...], C.F. [...]), residente in [...], DA LV DE UC (nata a [...] il
11/02/1981, C.F. [...]) residente in [...], NA AR
MO (nata a [...] il [...], C.F. [...]) residente in [...];
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. Sv Autoveicoli di BI VI ha proposto azione nei confronti di
De UC AR, De UC AN VI e IT AN RI esponendo che: in data 25.11.2022 il veicolo
Mercedes targato FP861FB in comproprietà dei convenuti è rimasto coinvolto in un incidente stradale;
il veicolo veniva portato per la riparazione presso la Carrozzeria ricorrente che emetteva un preventivo per un totale di euro 10.941,57 che veniva accettato;
la compagnia assicurativa negava il risarcimento;
la parte ricorrente dunque è creditrice nei confronti dei resistenti della somma pari ad euro 10941,57 oltre interessi.
Ha concluso chiedendo quindi di accertare che la ricorrente ha eseguito la riparazione del veicolo e per l'effetto ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 10941,57 oltre interessi legali dalla data di scadenza di pagamento al saldo.
Seppur ritualmente citati in giudizio non si sono costituiti i convenuti dichiarati contumaci in prima udienza.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3 c.p.c. all'udienza del
18.03.2025.
- 1 - Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di accertare di aver eseguito le riparazioni sull'autovettura Mercedes targata FP861FB chiedendo la condanna dei convenuti, comproprietari del veicolo, al pagamento di quanto indicato nel preventivo accettato da colui che ha consegnato l'autovettura e cioè l'importo di euro 10.941,57 oltre interessi.
Ebbene la domanda non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, nel caso di specie vengono in rilievo le previsioni di cui all'articolo 2756 c.c.
L'art. 2756 c.c. prevede che “I.I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.
II. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le
prestazioni o le spese sia stato in buona fede.
III. Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.”
La procedura di vendita è disciplinata dall'art. 2797 c.c., a mente del quale “Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno. Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a
prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per la opposizione è determinato a norma dell'articolo
163 bis del codice di procedura civile.
Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore
basti a pagare il debito.
Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse”.
Il credito, nei confronti del committente, di colui che abbia in buona fede eseguito prestazioni o sostenuto spese per la conservazione o il miglioramento di una cosa (nella specie, di autovettura oggetto di locazione finanziaria e consegnata dal conduttore ad officina per riparazioni), è garantito, ai sensi dell'art. 2756 c.c. dai diritti di ritenzione e di vendita, cui soggiace il proprietario della stessa cosa, anche se persona diversa dal committente obbligato (Cass. 4061/1993).
Venendo in applicazione, nel caso di specie, tale previsione e non essendo dedotto che il veicolo è stato riconsegnato e anzi, presumendosi dalle fotografie in atti che lo stesso sia ancora presso l'autofficina, si osserva quindi che il creditore può in mancanza di spontanea estinzione del credito, procedere a vendita secondo le norme stabilite per il pegno, ai sensi dell'art. 2797 c.c., previa intimazione notificata al debitore e al terzo avente diritto in quanto in caso di perdurante inadempimento del debitore l'art. 2756, comma 3, cod. civ. consente la vendita in danno della res secondo le norme stabilite per la vendita del pegno: nel caso in esame ciò non è avvenuto.
- 2 - In ogni caso, se anche volesse ritenersi che la parte attrice possa agire nei confronti del convenuto per il pagamento della prestazione senza porre in essere la suddetta procedura, era necessario che lo stesso provasse di aver adempiuto alla prestazione di riparazione dell'auto.
Ebbene dalle foto in atti ( doc. 8) non emerge affatto che l'auto sia stata riparata, essendo state depositate foto che mostrano la stessa con pezzi ancora non montati, non essendo stata fornita documentazione fotografica dell'auto completamente riparata.
Nessuna foto attesta che l'auto sia pronta per essere riconsegnata.
D'altronde il capitolo di prova articolato al punto 3 del ricorso è inammissibile in quanto estremamente generico (
“vero che la Carrozzeria Sv Autoveicoli di BI VI ha eseguito le riparazioni come esposte nel preventivo che si rammostra”) senza alcuna indicazione temporale di quando i lavori, ad esempio, sono iniziati e quando sono terminati.
Nessuna comunicazione stragiudiziale, d'altronde, risulta essere stata inviata alla parte convenuta circa la possibilità di ritirare l'auto, non essendo indicato nel preventivo neanche una data estimativa circa la conclusione del lavoro di riparazione.
Alla luce della pluralità di tali motivazioni, deve dunque essere rigettata la domanda formulata da parte ricorrente.
Quanto alle spese processuali, si deve tenere conto che la condanna alle spese, avendo il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte vittoriosa che ha dovuto svolgere un'attività
processuale per ottenere la tutela giudiziaria di un proprio diritto ovvero per contrastare in giudizio un'altrui pretesa, se va emessa nei confronti del convenuto contumace soccombente, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che, con tutta evidenza, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto
(Cass. 17432/11), nè può essere pronunciata riguardo al grado di giudizio in cui la parte vincitrice sia rimasta contumace (Cass. 904/04). In tale ipotesi, la Suprema Corte ha precisato che la corretta statuizione da adottarsi
è quella "nulla a disporre sulle spese" (Cass. 10445/11).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Sv Autoveicoli di BI VI nei confronti di AR De UC,
AN VI De UC, AN RI IT ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata da parte ricorrente;
2) nulla a disporre sulle spese.
Così deciso in Busto Arsizio, il 18/03/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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