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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6096 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1532 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del giorno 02/07/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
UN SS (c.f. ), C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. , domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
GE DA , 36 00139 ROMA, presso lo studio dell'avv.
LIBERATI UMBERTO, che lo rappresenta e difende con procura in atti,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 150/2022 emessa dal
Tribunale di Viterbo in data 10/02/2022.
Conclusioni dell'appellante: “a) in via principale, accertarsi, incidenter tantum, la sussistenza del reato di cui all'art.595 c.p. nel tenore del comunicato affisso nella bacheca delle organizzazioni sindacali in data
03.11.2017 nonché la configurazione della fattispecie ingiuriosa di cui all'art. 4 c.1 lett. a) del D. Lgs. n.7/2016 nel fax dell'08.11.2017; b) per l'effetto, condannarsi l'appellata al risarcimento, in favore della società appellante, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dalla ridetta società subiti e quantificabili, occorrendo anche in via equitativa, nella somma di € 10.000,00 od in quella minore che risulterà di giustizia, nonché al pagamento della sanzione pecuniaria civile di cui all'art.4 c.1 del r.g. n. 1 D. Lgs. n.7/2016 nella misura congrua;
c) in via subordinata, accertarsi la violazione dell'art.2043 c.c. e, per l'effetto, condannarsi l'appellata al risarcimento, in favore della società appellante, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dalla ridetta società subiti e quantificabili nella somma di € 10.000,00 od in quella minore che risulterà di giustizia, da quantificarsi, occorrendo, ex art. 1226
c.c., nonché alla sanzione pecuniaria civile ex art. 4 c.
1. del D. Lgs.
n.7/2016 nella misura congrua;
d) condannarsi la parte appellata a rifondere alla parte appellante le spese ed i compensi correlati ad entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata: “rigettare l'appello proposto dalla perché infondato in fatto ed in diritto, con Parte_1 conseguente conferma della sentenza n. 150/2022 del Tribunale Civile di
Viterbo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassumibile.
Rimasto senza seguito l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, la con atto di citazione Parte_1 notificato a , evocava il medesimo dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Viterbo, per vederlo rispondere di due distinte condotte, nello specifico:
- dell'affissione in data 03.11.2017, in luogo aperto a tutti (nello specifico, sulla bacheca riservata alle organizzazioni sindacali presso la
), di un comunicato a firma del medesimo Parte_1 CP_1
– Segretario della Viterbo, riportante il seguente passaggio:
[...] Parte_2
“la direzione aziendale della ha la pessima Parte_1 abitudine di convocare in ufficio i propri dipendenti per contestare condotte lavorative e disciplinari. Tale metodo distopico è utile per intimorire ed esercitare forti pressioni nei confronti dei diretti interessati”;
- dell'inoltro, in data 08.11.2017, di un fax alla Parte_1
a firma del – Segretario della Viterbo, con il
[...] Controparte_1 Parte_2 quale veniva dato seguito ad una contestazione disciplinare pervenuta ad un dipendente iscritto alla nel contesto del quale emergono i sottonotati Pt_2 passaggi: “…È ampiamente risaputo che la Direzione Aziendale predilige coercizzare i propri dipendenti attraverso minacce e rimproveri molto aspri per ottenere maggiore produttività e minori assenze per malattia, ed
r.g. n. 2 è altrettanto noto che, oltre al trattamento ignobile rigorosamente perpetrato tra le mura dell'ufficio del Responsabile del Personale alla presenza dei responsabili di reparto, ai lavoratori viene anche negato di essere assistiti da un rappresentante sindacale, vanificando così anche il diritto alla difesa…” nonché “Il sig. XXX (dipendente della
[...]
a cui è pervenuta la contestazione disciplinare – n.d.r.) non Parte_1 si è rifiutato di eseguire la richiesta impartita dalla Direzione ma ha semplicemente chiesto di essere accompagnato dalla RSU, richiesta che, tra le altre cose, è prevista dall'art. 7 della L.300/1970 e dal vigente CCNL di categoria, che tutela i lavoratori dai possibili abusi del potere disciplinare del datore di lavoro, abusi di cui la Direzione è avvezza…”.
Sulla scorta dei sopra richiamati presupposti in fatto, la parte attrice instava affinché:
- in via principale, accertata la sussistenza del reato di cui all'art. 595
c.p. nel tenore del comunicato affisso nella bacheca delle organizzazioni sindacali in data 03.11.2017, nonché la configurazione della fattispecie ingiuriosa di cui all'art.4 c.1 lett. a) del D. Lgs. n.7/2016 nel fax dell'08.11.2017; o, in via subordinata, accertata la violazione dell'art.2043 c.c.; il venisse in ogni caso condannato al risarcimento, in Controparte_1 favore della di tutti i danni, patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali, dalla ridetta società subiti e quantificabili, occorrendo anche in via equitativa, nella somma di € 10.000,00 od in quella minore risultante di giustizia, nonché al pagamento della sanzione pecuniaria civile di cui all'art. 4 c.1 del D.Lgs. n.7/2016 nella misura congrua, il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio contestando l'attorea Controparte_1 domanda e chiedendone il rigetto.
All'esito del giudizio il Tribunale con la sentenza n.150/2022 del 10/11.02.2022 (definitoria del giudizio di cui al n.128/2018 R.G.), non notificata, ha respinto la domanda di risarcimento danni proposta dalla nei confronti di , e l'ha condannata Parte_1 Controparte_1 al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 2.800,00 oltre accessori.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: a) avrebbe agito nel rispetto Controparte_1 dei requisiti di pertinenza, continenza e verità, limitandosi ad esercitare una legittima, anche se aspra, critica sindacale;
b) dalla documentazione depositata da parte convenuta sarebbe emersa r.g. n. 3 la rispondenza al vero dell'affermazione a firma del , sia Controparte_1 pure in forma putativa, che risulterebbe confermata dai rimandi a pregresse contestazioni mosse dall'organizzazione sindacale alla società attrice, operati in taluni passaggi del comunicato medesimo che non hanno formato oggetto di censura da parte dell'attrice;
c) si ravviserebbe nelle parole rivolte dal non un CP_1 apprezzamento di gratuito disprezzo verso la società attrice o i suoi organi direttivi, quanto piuttosto una manifestazione di dissenso indirizzato, sia pur con veemenza, nei loro confronti e, al tempo stesso, un sollecito all'esercizio dei diritti di matrice sindacale rivolto, con pari intensità, ai lavoratori medesimi;
d) il danno non patrimoniale, in ogni caso, non si sarebbe potuto ritenere integrato in re ipsa, costituendo un danno conseguenza che dovrebbe essere allegato e provato, anche in via presuntiva, da chi ne chiede il risarcimento, ciò anche alla luce della funzione meramente riparatoria e non sanzionatoria della responsabilità aquiliana;
e) il contesto fattuale e, nello specifico, la sanzione disciplinare erogata ad uno dei dipendenti appartenenti all'associazione sindacale di cui il è Segretario Generale, indurrebbero ad escludere che le CP_1 considerazioni espresse nella comunicazione del 08.11.2017 abbiano avuto alcuna valenza lesiva dell'onore della , anche perché Parte_1 rimaste circoscritte all'interno del perimetro aziendale.
ha proposto appello. Parte_1
IC ha resistito al gravame. CP_1
L'appello è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 02/07/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale contiene tre motivi:
–I) TUTELA DELL'ONORE DELLA PERSONA GIURIDICA
Sul punto non si era espresso il Giudice di prime cure ma, preliminarmente a tutto, anche in questa sede apparirebbe opportuno ribadire come sia ormai indiscussa, in giurisprudenza, la legittimazione ad agire per la tutela del proprio onore, della propria reputazione e della propria immagine anche in capo alle persone giuridiche (si richiamano a tal proposito, ex multiis, Cass. Sez. I 10 Luglio 1991 e Cass. Sez. III, 22 Marzo
2012 n.4542).
r.g. n. 4 II) VERITÀ DEI FATTI NARRATI.
Prescindendo dalla continenza e dalla rilevanza sociale delle affermazioni in esame, l'appellante ribadiva come la verità oggettiva dei fatti sia ben distante da quella rappresentata dall'odierno appellato nel contesto del giudizio di primo grado.
Eppure, e questo perchè incomprensibilmente nella sentenza che si appella, il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto che, dalla documentazione prodotta da parte convenuta (oggi appellata) e consistente in n.2 provvedimenti disciplinari a carico di tale iscritto Persona_1
, sia “possibile desumere la rispondenza al vero delle affermazioni a Pt_2 firma del , sia pure in forma putativa, che risulta altresì CP_1 confermata dai rimandi a pregresse contestazioni mosse dall'organizzazione sindacale alla società attrice, operati in taluni passaggi del comunicato medesimo che non hanno formato oggetto di censura da parte dell'odierna attrice”.
III) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DISPOSITIVO
Idealmente in linea col precedente punto 2), sulla scorta di quanto già eccepito, poneva all'attenzione dell'adita Corte la evidente violazione del c.d. principio dispositivo nel contesto della sentenza n.150/2022, definitoria del giudizio n.128/2018 R.G. - Tribunale di Viterbo.
A tal proposito richiamava l'art. 115 c.p.c. che statuisce come “salvi i casi previsti dalla legge, il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. Deve, dunque, ribadirsi ancora una volta come la ricostruzione in fatto effettuata da parte convenuta (oggi appellata) sia stata sempre e comunque espressamente contestata da
[...]
Parte_1
IV) VALENZA LESIVA DELLE DICHIARAZIONI DEL
IC IO - SUSSISTENZA DEL DANNO
Il Giudice di primo grado, pur ritenendo sostanzialmente scriminata la condotta del , poneva anche l'accento sul fatto che la Controparte_1 diffusione del comunicato sarebbe rimasta “circoscritta al perimetro aziendale”. Ebbene si sottolineava dall'appellante come, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, fosse sufficiente che l'autore della frase lesiva della reputazione altrui comunichi con almeno due persone (Cass. Pen. sez. V, 5 Gennaio 2017, n.522), e come debba presumersi la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone r.g. n. 5 qualora l'espressione offensiva sia inserita in un registro per sua natura destinato ad essere normalmente visionato da più persone (Cass. Pen. sez.
V, 29 Gennaio 2016, n.3963), quale può essere sicuramente una bacheca sindacale.
Come documentalmente provato (vedasi il documento allegato alla memoria ex art.183 c.6 n.2) c.p.c. di parte attrice), in ordine a tale aspetto, si precisava come, ai tempi del comunicato del 03.11.2017, la
[...]
vantava una forza lavoro di 233 dipendenti. Una diffusione Parte_1 anche solo limitata a 233 dipendenti, dunque, non potrebbe che integrare la fattispecie criminosa prevista e punita dall'art.595 c.p.
L'appello è infondato. I).Va premesso come in nessun punto nella decisione impugnata si ravvisa la negazione della configurabilità di un diritto all'onore o al decoro della persona giuridica, nella specie della odierna appellante società, avendo infatti il giudicante rigettato la domanda sulla scorta del rilievo di altre circostanze che attengono alla sfera del soggetto autore della condotta lesiva, ed alla potenzialità lesiva e diffusiva in concreto delle condotte stesse, implicitamente dando per assodato che il preteso offeso vantasse una legittimazione a tal riguardo;
è infatti ius receptum e non è necessario ribadire come sia ormai indiscussa, in giurisprudenza, la legittimazione ad agire per la tutela del proprio onore, della propria reputazione e della propria immagine, anche in capo alle persone giuridiche (a tal proposito, ex multiis, Cass. Sez. I 10 Luglio 1991 e Cass. Sez. III, 22 Marzo 2012
n.4542).
II) Correttamente la decisione di primo grado ha ritenuto che avrebbe agito nel rispetto dei requisiti di verità, pertinenza Controparte_1
e continenza, limitandosi ad esercitare una legittima, anche se aspra, critica sindacale.
-Quanto ai primi due requisiti.
Trattavasi, quanto all'appellato, del Segretario Provinciale esponente di una importante confederazione sindacale, che riferiva di fatti, riferitigli da altri iscritti (quanto al comunicato, affisso nella bacheca accessibile e fruibile dagli altri lavoratori della società in questione iscritti alla specifica organizzazione sindacale) e pertinenti alla vicenda in campo disciplinare, e quanto ad uno specifico fatto concernente un iscritto al sindacato, e dipendente della appellante, tal , riferitogli ovviamente dallo Persona_1
r.g. n. 6 stesso interessato.
Dalla documentazione depositata da parte convenuta nel giudizio di primo grado non poteva emergere la rispondenza al vero delle affermazioni a firma del , sia pure in forma putativa, sulla base di quanto Controparte_1 riferitogli dagli iscritti al sindacato ed attivi all'interno della azienda in esame;
ciò risultava confermato dai rimandi a pregresse contestazioni mosse dall'organizzazione sindacale alla società attrice, operati in taluni passaggi del comunicato del 03.11.2017 che non avevano formato oggetto di altra e diversa censura da parte dell'attrice.
Ciò quanto ai fatti specifici oggetto dei due comunicati.
-Né, quanto alla forma ed alle espressioni usate (continenza), si ravvisano nelle parole rivolte dal apprezzamenti ispirati a CP_1 gratuito disprezzo verso la società attrice o i suoi organi direttivi, quanto, piuttosto, una manifestazione di dissenso indirizzato, sia pur con veemenza, nei loro confronti e, al tempo stesso, un sollecito alla possibilità di un corretto e pieno esercizio dei diritti di matrice sindacale rivolto, con pari intensità, ai lavoratori medesimi.
Cio' quanto alla possibilità di ritenere la fattispecie come riconducibile incidentalmente allo schema della violazione dell'art.595 c.p.
Il danno non patrimoniale richiesto dalla società attrice, in ogni caso, pur ritenendosi violata tale norma (ma va osservato al riguardo che la diffusività dei due comunicati era da considerarsi minima (quanto al comunicato appeso nella bacheca sindacale ed indirizzato quindi ai soli lavoratori della iscritti alla UIL) se non nulla (fax Parte_3 inviato qualche giorno dopo alla amministrazione della s.p.a), ovvero genericamente l'art.2043 c.c.(laddove accertato un dolo o colpa rivolti ad offendere), non si sarebbe potuto ritenere integrato in re ipsa, costituendo un danno conseguenza che dovrebbe essere allegato e provato, anche in via presuntiva, da chi ne chiede il risarcimento, ciò anche alla luce della funzione meramente riparatoria e non sanzionatoria della responsabilità aquiliana, ed alla minima come detto, efficacia potenziale delle dichiarazioni emesse dal convenuto.
Infatti, correttamente il giudice di prime cure escludeva che il contesto fattuale e, nello specifico, la effettiva irrogazione di una sanzione disciplinare ad uno dei dipendenti appartenenti all'associazione sindacale di cui il era Segretario Provinciale, indurrebbero ad escludere che CP_1 le considerazioni espresse nella comunicazione del 08.11.2017 abbiano avuto alcuna valenza lesiva dell'onore della Parte_1
r.g. n. 7 anche perché rimaste circoscritte all'interno del perimetro aziendale, e dei rapporti fra alcuni dei dipendenti ed il datore di lavoro.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Viterbo di cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la appellante al rimborso, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellato dichiaratosi antistatario;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma il giorno 22/10/2025. il Consigliere estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego R.A. Pinto
r.g. n. 8