Ordinanza cautelare 4 aprile 2019
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 26/05/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 00734/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Nista e Virginio Nista, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lesina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mescia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 2 del 10.1.2019 del Settore Urbanistica del Comune di Lesina, con cui si è ordinata la rimozione di una rampa realizzata presso la proprietà della ricorrente;
- di ogni altro atto che sia presupposto, consequenziale o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lesina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è proprietaria dell’immobile adibito a garage posto in piano terra con accesso dal civico n.-OMISSIS- di via -OMISSIS-, facente parte del fabbricato sito nel comune di Lesina tra la via -OMISSIS- e la via -OMISSIS-, individuato nel catasto urbano del Comune di Lesina al foglio -OMISSIS-, part. 803, sub. 13 (ex sub. 8 e 11).
All’esito del sopralluogo del 5 ottobre 2015 (effettuato a seguito di esposti con cui è stata denunciata la presenza di uni scivolo in cemento ritenuto insidia per i passanti) è stato accertato quanto segue:
“ Trattasi di una rampa in cemento precompresso, avente le dimensioni di mt. 4,20 per 2,60. Sul lato a confine con l’attività commerciale denominata “-OMISSIS-”, un pezzo di rampa che ricade sulla strada, si arretra di cm. 80 per una lunghezza di cm. 50 di strada. L’altezza da terra varia a seconda dell’inclinazione, partendo da zero dal piano stradale, fino ad arrivare all’ingresso della rimessa la cui altezza misura cm. 20.
- L’accesso è munito di autorizzazione di passo carrabile n. 609, rilasciato dal Comune di Lesina ”.
Con nota prot. n. 19776 del 26 novembre 2018, il Comune di Lesina ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato alla rimozione “ dell’opera abusiva su descritta ”, dando altresì atto del fatto che “ con nota prot. n. 1-OMISSIS-58 del 30 agosto 2016 è pervenuta al Comune di Lesina una richiesta di risarcimento danni per un sinistro causato dalla presenza della rampa sopra descritta ”.
All’esito del contraddittorio procedimentale, con ordinanza n. 2 del 10 gennaio 2019, il Comune ha ingiunto alla ricorrente “ di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere abusivamente realizzate entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza da effettuarsi a mezzo di Raccomandata A.R .”.
L’ordinanza è così motivata:
“ - Verificato che i lavori di cui sopra risultano essere stati eseguiti in assenza di titolo abilitativo ed in violazione del Codice della strada nonché in contrasto con le norme relative al superamento delle barriere architettoniche ai sensi del D.M. 14 giugno 1989 nr. 236 e Legge 09 gennaio 1989 nr. 13;
- Ritenuto necessario a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, procedere alla rimozione delle opere abusive sopra citate in quanto costituiscono pericolo per la circolazione pedonale;
- Dato atto che con nota prot. n. 1-OMISSIS-58 del 30/08/2016 è pervenuta al Comune di Lesina una richiesta di risarcimento danni per un sinistro causato dalla presenza della rampa sopra descritta;
- Ritenuto necessario procedere alla rimozione della rampa sopra specificata in quanto priva di autorizzazione ed in contrasto con le vigenti norme in materia di sicurezza … ”.
Avverso il predetto atto insorge la parte ricorrente, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi.
Con la prima censura, assume che la rampa sarebbe stata regolarmente assentita con concessione in sanatoria n. 50/6 del 20 settembre 2000 e che, comunque, e il predetto immobile risulta munito di regolare autorizzazione per passo carrabile n. 609 prot. n. 16950 del 30 ottobre 1998, rilasciata dal Comune a seguito di istanza presentata dal dante causa della ricorrente.
Il Comune, pertanto, sarebbe incorso in eccesso di potere per travisamento di fatti e deficit istruttorio.
Con il secondo motivo la menta la violazione delle garanzie procedimentali per mancata rappresentazione, nella comunicazione di avvio del procedimento, delle ulteriori ragioni, diverse rispetto al carattere abusivo dell’opera, poste a fondamento dell’ingiunzione gravata.
Con il terzo e ultimo motivo, lamenta il difetto di motivazione.
L’istanza cautelare è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 131 del 3 aprile 2019.
Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito, in rito, l’improcedibilità del gravame per avvenuta eliminazione della rampa nonché l’inammissibilità sotto svariati aspetti e, nel merito, l’infondatezza.
Previo deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa viene ritenuta per la decisone alla pubblica udienza del 15 gennaio 2025.
2. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di rito in quanto il ricorso è infondato.
2.1 Come già ritenuto in sede cautelare, l’autorizzazione al passo carrabile del 30 ottobre 1998 non prova l’acquisizione di un preventivo assenso edilizio alla realizzazione della rampa oggetto del contendere in quanto ha semplicemente autorizzato il dante causa della ricorrente " a mantenere in esercizio il passo carrabile esistente per l'accesso alla proprietà - condominiale in Lesina alla via -OMISSIS- nr.-OMISSIS- ".
Né la rampa risulta inclusa nel programma costruttivo oggetto della concessione in sanatoria n. 50/S del 30 ottobre 1998.
Dalla documentazione versata in atti si evince e che la sanatoria ha avuto ad oggetto unicamente il piano terra del fabbricato ubicato in Lesina, in via -OMISSIS--via -OMISSIS- e non anche la rampa di cui si discute, peraltro pacificamente realizzata sul marciapiede e sulla sede stradale pubblica e, quindi, non rientrante nell’area nella disponibilità giuridica della ricorrente.
Il primo motivo, pertanto, è infondato.
2.2 In disparte la considerazione che il provvedimento è plurimotivato, ragion per cui l’accertata abusività della rampa è ragione sufficiente per ingiungerne la demolizione, evidenzia il Collegio che la mancata rappresentazione in sede di avvio del procedimento delle ulteriori circostanze che hanno indotto l’Amministrazione ad eliminare il manufatto non determina l’illegittimità dell’atto gravato.
E ciò in quanto la ricorrente si è limitata a denunciare la mancata o incompleta comunicazione di avvio del procedimento e la conseguente lesione della propria pretesa partecipativa, senza indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se indotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.
Anche il secondo motivo, pertanto, è infondato.
2.3 Il lamentato deficit motivazionale, dedotto con l’ultimo motivo, è insussistente, come emerge dalla semplice lettura dell’ordinanza. Senza dimenticare che, trattandosi di abuso edilizio, la demolizione è atto dovuto.
3. Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge,
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Comune resistente, che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.