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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5440 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. EP AN nella causa civile iscritta al n. 4592/2023
R.G.L., promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. ALFONSO MARSALA ed
Parte_1
Il Cancelliere elettivamente domiciliato in Palermo, via Marchese di Villabianca, n. 111
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SERGIO PALESANO ed elettivamente domiciliato in
Palermo, piazza Marina, n. 39.
- resistente –
All'udienza dell'11/12/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 12/04/2023 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il per sentire “Ritenere e dichiarare che,dall'anno Controparte_1
2005 al 31/12/2021,il Sig. ha svolto,a favore del le mansioni Parte_1 Controparte_1 superiori indicate nelle lettere da A a D che precedono e che dette mansioni sono state svolte in assoluta autonomia sotto le sue direttive e sotto il suo più stretto controllo;
Conseguentemente, ritenere e dichiarare che dette mansioni sono riconducibili al 6°livello del C.C.N.L. edili;
Applicare e riconoscere al Sig. il 6° livello del C.C.N.L. edili;
Condannare il Parte_1 CP_1 in persona del Sindaco pro tempore,a pagare al ricorrente le differenze retributive dal 2005
[...]
1 al 31/12/2021,per le mansioni superiori svolte e descritte ai punti da A a D. Con vittoria di spese e compensi”; premesso che ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, preliminarmente, eccependo la prescrizione quinquennale delle pretese azionate dalla parte ricorrente e, nel merito, variamente contestando la fondatezza del ricordo di cui chiedeva il rigetto;
premesso che la causa, istruita con i testi , e Testimone_1 Controparte_2
, veniva discussa e decisa all'udienza dell'11 dicembre 2025; Testimone_2 rilevato che “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie
- il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.”; rilevato il ricorrente era, all'epoca dei fatti di causa, inquadrato al 2° livello Impiegati come amministrativo, IV categoria, addetto al controllo di documenti contabili, al quale appartengono “gli impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, addetti a mansioni esecutive che non comportino l'inquadramento nelle categorie superiori”; rilevato che la parte ricorrente rivendicava, tuttavia, l'inquadramento nel 6° livello del
CCNL cit. al quale appartengono “gli impiegati di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive, che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare e dai dirigenti dell'impresa o dagli impiegati di 1ª categoria super”;
2 rilevato che dalle declaratorie contrattuali emerge come gli elementi che caratterizzano la categoria quadro sono: lo svolgimento di funzioni direttive, che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, nonché discrezionalità di poteri e la facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa. rilevato la parte del ricorrente non ha provato alcunché in ordine all'effettivo svolgimento di mansioni riconducibili al 6° livello del C.C.N.L. edili;
rilevato, infatti, che il teste – indicato da entrambe le parti, nonché Testimone_2
l'unico a conoscenza dei fatti di causa, atteso che gli altri testi escussi nulla hanno saputo riferire al riguardo – ha dichiarato “A.D.R. Sono attualmente dipendente del CP_1 dal 1986. A.D.R. Io e il ricorrente siamo stati in magazzino per tantissimi anni, in
[...] particolare, io nella qualità di responsabile del magazzino. A.D.R. Il ricorrente svolgeva operazioni di carico e scarico dei materiali sia dei documenti di trasporto e di consegna. Tali mansioni venivano svolte dal ricorrente sotto la mia responsabilità. Peraltro, io ero e sono costantemente presente all'interno del magazzino”; ritenuto che in forza delle dichiarazioni sopra raccolte, pertanto, deve ritenersi che non sia stata raggiunta la prova che le mansioni svolte dalla parte ricorrente siano riconducibili al 6° livello del CCNL di settore e, assorbita ogni altra questione di merito, il ricorso, quindi, va rigettato;
rilevato che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 11/12/2025.
Il Giudice
EP AN
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. EP AN nella causa civile iscritta al n. 4592/2023
R.G.L., promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. ALFONSO MARSALA ed
Parte_1
Il Cancelliere elettivamente domiciliato in Palermo, via Marchese di Villabianca, n. 111
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SERGIO PALESANO ed elettivamente domiciliato in
Palermo, piazza Marina, n. 39.
- resistente –
All'udienza dell'11/12/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 12/04/2023 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il per sentire “Ritenere e dichiarare che,dall'anno Controparte_1
2005 al 31/12/2021,il Sig. ha svolto,a favore del le mansioni Parte_1 Controparte_1 superiori indicate nelle lettere da A a D che precedono e che dette mansioni sono state svolte in assoluta autonomia sotto le sue direttive e sotto il suo più stretto controllo;
Conseguentemente, ritenere e dichiarare che dette mansioni sono riconducibili al 6°livello del C.C.N.L. edili;
Applicare e riconoscere al Sig. il 6° livello del C.C.N.L. edili;
Condannare il Parte_1 CP_1 in persona del Sindaco pro tempore,a pagare al ricorrente le differenze retributive dal 2005
[...]
1 al 31/12/2021,per le mansioni superiori svolte e descritte ai punti da A a D. Con vittoria di spese e compensi”; premesso che ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, preliminarmente, eccependo la prescrizione quinquennale delle pretese azionate dalla parte ricorrente e, nel merito, variamente contestando la fondatezza del ricordo di cui chiedeva il rigetto;
premesso che la causa, istruita con i testi , e Testimone_1 Controparte_2
, veniva discussa e decisa all'udienza dell'11 dicembre 2025; Testimone_2 rilevato che “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie
- il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.”; rilevato il ricorrente era, all'epoca dei fatti di causa, inquadrato al 2° livello Impiegati come amministrativo, IV categoria, addetto al controllo di documenti contabili, al quale appartengono “gli impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, addetti a mansioni esecutive che non comportino l'inquadramento nelle categorie superiori”; rilevato che la parte ricorrente rivendicava, tuttavia, l'inquadramento nel 6° livello del
CCNL cit. al quale appartengono “gli impiegati di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive, che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare e dai dirigenti dell'impresa o dagli impiegati di 1ª categoria super”;
2 rilevato che dalle declaratorie contrattuali emerge come gli elementi che caratterizzano la categoria quadro sono: lo svolgimento di funzioni direttive, che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, nonché discrezionalità di poteri e la facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa. rilevato la parte del ricorrente non ha provato alcunché in ordine all'effettivo svolgimento di mansioni riconducibili al 6° livello del C.C.N.L. edili;
rilevato, infatti, che il teste – indicato da entrambe le parti, nonché Testimone_2
l'unico a conoscenza dei fatti di causa, atteso che gli altri testi escussi nulla hanno saputo riferire al riguardo – ha dichiarato “A.D.R. Sono attualmente dipendente del CP_1 dal 1986. A.D.R. Io e il ricorrente siamo stati in magazzino per tantissimi anni, in
[...] particolare, io nella qualità di responsabile del magazzino. A.D.R. Il ricorrente svolgeva operazioni di carico e scarico dei materiali sia dei documenti di trasporto e di consegna. Tali mansioni venivano svolte dal ricorrente sotto la mia responsabilità. Peraltro, io ero e sono costantemente presente all'interno del magazzino”; ritenuto che in forza delle dichiarazioni sopra raccolte, pertanto, deve ritenersi che non sia stata raggiunta la prova che le mansioni svolte dalla parte ricorrente siano riconducibili al 6° livello del CCNL di settore e, assorbita ogni altra questione di merito, il ricorso, quindi, va rigettato;
rilevato che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 11/12/2025.
Il Giudice
EP AN
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