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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.7324 del 2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
e residente in [...]
Carità, 230, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Domenico
Carotenuto
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di Per_ aver presentato domanda al fine di ottenere il all' assegno ordinario, ex lege 222 del 1984 e di aver inutilmente esperito ricorso per ATP (R.G. 2316 del 2024), adiva questo
Tribunale, chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, il riconoscimento del predetto beneficio. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l . CP_1
Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, ritenuta la superfluità di ogni ulteriore indagine, all'esito dello scambio di note e conclusioni, decideva la causa come da presente sentenza
********** L' istante ha proposto la presente opposizione ad atp, denunciando la violazione dell' art. 196 c.p.c. e la erronea valutazione delle condizioni cliniche del ricorrente.
Preliminarmente, deve essere disatteso il primo motivo di doglianza. Il comma 8 dell'art. 38 del d.l. n. 98/2011 (convertito in legge numero 111/2011) prevede l'obbligo del consulente di inviare – almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni peritali ed anche in via telematica - apposita comunicazione al Direttore della sede provinciale competente o a un suo delegato. Il CTU deve fornire la prova di aver CP_1 inviato detta comunicazione, mediante allegazione alla relazione peritale - a pena di nullità di quest'ultima - del riscontro di avvenuta ricezione. Ove ne ricorrano i presupposti, l'eccezione di nullità – peraltro rilevabile anche d'ufficio dal giudice - va formulata nella dichiarazione di dissenso. Per effetto dell'art. 38 comma 8 della Legge n.111/2011, alle operazioni peritali partecipa di diritto il medico legale dell'Istituto, in deroga al comma primo dell'art. 201
c.p.c.
1 CP_ Viene perciò razionalizzato l'obbligo del Ctu di rendere edotto l' dei tempi e luogo di svolgimento delle operazioni peritali ed anche viene precisata la rilevabilità
d'ufficio dell'eventuale vizio o omissione di comunicazione. CP_ Inoltre, a differenza della parte privata, l' non ha onere di comunicare o formalizzare la nomina del proprio Ctp (in deroga, appunto, all'art. 201, 1° comma, c.p.c., il quale prevede che: "Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico."). Quanto all'attività di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2,
c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c. va richiamato l'orientamento generale secondo cui la regola ermeneutica fissata dall'art 159, comma 2, c.p.c., a tenore della quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche nei confronti di una consulenza tecnica d'ufficio, la quale, non rimane inficiata dalla eventuale nullità ancorché vi sia stata violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, salvo che la parte che vi ha interesse non dimostri che ciò abbia inciso in concreto sull'atto conclusivo del procedimento, ossia sulla relazione di consulenza
(Così Cass. n. 3983 del 2017); Nel caso in esame, il ctu ha notiziato le parti del luogo, della data e ora di inizio della visita peritale, tuttavia, tale avviso è stato comunicato alle stesse, senza il rispetto dei 15 gg ( ma solo 12 gg.) . In primo luogo, si evidenzia che tale termine è previsto in favore dell' , che di CP_1 nulla ha inteso dolersi nel caso in esame. Inoltre, lo stesso ricorrente non ha denunciato alcuna concreta violazione del diritto di difesa, avendo avuto la possibilità di partecipare alle operazioni peritali ed avendo trasmesso al ctu le proprie deduzioni, di cui il perito ha tenuto conto nell'elaborato finale. L'eccezione, pertanto, è priva di pregio. Quanto agli ulteriori profili di censura, va rilevato che il ricorrente ha genericamente dedotto la contraddittorietà ed erroneità della perizia, richiamando una perizia di parte, già valutata dal ctu (cfr. pagina 7 della consulenza tecnica di ufficio).
Le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004). Invero, le censure sollevate dalla parte ricorrente, quanto alla generalizzata condizione della parte peggiore rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, si risolvono in mere affermazioni di principio, non corroborate da significativi e concreti spunti di indagine (Pertanto, i parametri utilizzati dal CTU appaiono senza dubbio metodologicamente errati, ma comunque estremamente restrittivi sia per quanto riguarda la quantificazione che la qualificazione dei singoli stati invalidanti di cui è affetto il ricorrente.
e) Per i motivi e le censure sopra mosse, il sig. è da ritenersi soggetto Parte_1 invalido con diritto all'erogazione dell'assegno di cui all'art. 1 L. 222/1984. Al contrario il CTU, a seguito della propria indagine, non ha riconosciuto le difficoltà a cui deve far fronte il ricorrente, omettendo, pertanto di esaminare in maniera obiettiva gli elementi di fatto decisivi ai fini della risposta ai quesiti posti dal Giudice. Ciò lascia trasparire la inadeguatezza della metodologia utilizzata per risolvere i quesiti e l'insufficienza dei risultati della perizia, che necessitano pertanto di una rinnovazione)”.
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico. Se è vero che la giurisprudenza relativa a tale ipotesi (da ultimo Cass. sez. 6 – L n.
1652/12 e sez. lav. n. 569/11) si è sviluppata in materia di appelli o ricorso in cassazione nei
2 confronti di sentenza di rigetto che avevano recepito le conclusioni peritali, tuttavia, non vi è motivo per non utilizzare il medesimo criterio al fine di valutare se è necessario disporre chiarimenti, supplementi o rinnovi peritali Ebbene, in concreto, tali provvedimenti sono esclusi dal fatto che le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e dall'elaborato redatto nella pregressa fase (a cui integralmente si rinvia) si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata. Letto l'art. 152 disp att. c.p.c., nulla per le spese.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l' opposizione;
nulla per le spese.
Torre Annunziata, 15.4.2025 Il Giudice
dott.ssa Marianna Molinario
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