Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. 252/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 252/2025 del R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
A) il 29.10.1978, C.F.: Parte_1 C.F._1
[...]
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 ivamente domiciliati in Salerno, alla via Ben lo studio dell'avv. Giuseppe Bojano e dell'abogado Vincenzo Rio dai quali sono rappresentati e difesi in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. e avanzavano richiesta congiunta di cessazione Parte_1 CP_1 degli effetti civili del matrimonio, esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario in data 8 agosto 2001 nel Comune di Olivero RA (SA) e che dalla loro unione erano nati due figli, (12.12.2003) e (09.07.2010). Per_1 Per_2
Pertanto, trascorsi oltre sei me data di compa e dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa cronol. 2882/2022 del 11.04.2022, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto e alle note di udienza del 04.03.2025, che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1) La figlia minorenne sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali Per_2 eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione, in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno adottate di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della ragazza. I coniugi dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia;
2) Fino a che non diventerà economicamente autosufficiente, la figlia sarà Per_2 collocata prevalentemente presso la madre;
in ragione e per la dura tale convivenza, la casa familiare in TO RA (SA) alla c.da Felitto, 5, di proprietà del Sig. , sarà assegnata alla sig.ra Parte_1 CP_1
3) Previo accordo anche per le vie brevi, sempre avuto riguardo all'interesse della figlia in ordine al mantenimento delle proprie abitudini di vita ed esigenze di studio e personali, e considerate le esigenze personali e lavorative di entrambi i genitori, il sig. ha diritto di vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo Parte_1 Per_2 desi te il periodo di permanenza presso di sé, cias enitore è tenuto a contribuire al mantenimento della figlia in forma diretta.
4) Il sig. corrisponderà, a mezzo bonifico bancario, entro il 5 di Parte_1 ogni mes la somma di euro 150,00 (centocinquanta/00), CP_1 oltre il 100% della ri nnuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , fino a che ella raggiunga Per_2
l'indipendenza economica.
5) Entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50 % ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie per la figlia minore (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche / universitarie, ludiche, sportive ecc.) da concordarsi preventivamente (a parte quelle necessarie e urgenti, che dovranno essere documentate);
6) I ricorrenti si danno reciprocamente atto che il signor ha Parte_1 lasciato di comune accordo la casa coniugale alla data de 21, prelevando tutti i propri effetti personali, dichiarando di non aver nulla a pretendere. Inoltre, essi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica;
pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
7) La Signora quale assegnataria della casa coniugale, sita in TO CP_1
RA, c.da Fel na, per tutto il periodo che la abiterà a tale titolo, a non condividerla giammai con altre persone, tranne che con i propri figli e;
Per_2 Per_1
8) il Signor , quale proprietario dell'immobile adibi re Parte_1 familiare, i d esso annesso, in modifica delle condizioni dettate in separazione e omologate con decreto reso dal Tribunale di Salerno in data 11/04/2022, si impegna, al compimento del diciottesimo compleanno della figlia
, ovvero il 10 luglio 2028, a valutare di donare, la piena proprietà dell'intero Per_2 endio immobiliare, ai figli e , in ragione del Controparte_2 Controparte_3
50% ciascuno. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 8 agosto 2001 nel Comune di TO RA (SA) tra , nato a [...]_1
RA (SA) il 29.10.1978, C.F.: , nata a [...]_1
TO RA (SA) il 22.12.19 itto nel CodiceFiscale_2
Registro Atti Matrimonio del Comune di 001, Atto n. 11, Parte II, Serie A, Uff. 1), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO RA (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi