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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/12/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1464/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1464/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. PAOLO CERIANI,
e
(C.F. , nato ad [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. EUGENIO PIETRO BARLASSINA;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
i Signori e , ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, Parte_1 Parte_2 congiuntamente
RICORRONO all'Illustrissimo Presidente del Tribunale di Lecco affinché […] preso atto della volontà degli stessi di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il relativo parere, Voglia rimettere gli atti al Collegio per
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 2 settembre 2000 in Acireale (CT), con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Dervio (LC) al n. 2, parte II, Serie B - anno 2000, come meglio indentificato nelle premesse, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle relative annotazioni di Legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Lo UR si farà integralmente ed esclusivamente carico del mantenimento dei figli
[...]
e sino alla loro indipendenza economica, con versamento diretto in favore degli Per_1 Per_2 stessi.
2. Lo UR sosterrà, altresì, in via esclusiva e diretta tutte le spese ordinarie e straordinarie di qualunque natura nell'interesse dei figli e sino alla loro indipendenza Persona_1 Per_2 economica (in via meramente esemplificativa e non esaustiva: spese mediche, odontoiatriche, farmaceutiche, scolastiche, assicurative, sportive, ludico-ricreative, per soggiorni di studio nazionali e/o internazionali, per la locazione di immobili a uso abitativo e/o commerciale, etc.).
3. Lo UR proseguirà a versare alla , a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di Pt_1
€ 1.000,00 (euro mille/00), al netto di ogni e qualsivoglia eventuale tassa e/o imposta - ivi compresi eventuali tributi a esso collegati -, fino al termine del quinto anno successivo alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
4. La casa coniugale sita in Lecco, via Prealpi n. 20, ancorché intestata alla , continuerà a Pt_1 essere abitata dallo , il quale provvederà a farsi integralmente ed esclusivamente carico Pt_2 sia del residuo mutuo ipotecario sino a totale estinzione sia delle spese riguardanti le relative utenze e tasse tutte sia della manutenzione ordinaria e straordinaria del medesimo, ivi compreso il mantenimento del giardino e dei cani.
5. Lo UR rinuncia sin d'ora a chiedere alla la ripetizione di tutte le somme dallo stesso Pt_1 corrisposte per il pagamento del mutuo ipotecario inerente alla casa coniugale sita in Lecco, via Prealpi n. 20.
6. L'immobile sito in Dervio (LC), via Vignola n. 11, cointestato alla madre e al fratello della Pt_1
e per il quale a quest'ultima è stata conferita procura irrevocabile a vendere, il cui valore di mercato è a oggi pari a circa € 700.000,00 (euro settecentomila/00), verrà messo in vendita entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio possibilmente a un prezzo non inferiore a quello sopra indicato, in ogni caso previa nuova valutazione economica di esso da parte di un mediatore del territorio scelto di comune accordo tra i coniugi. In ragione delle reciproche concessioni patrimoniali in costanza di matrimonio, il prezzo ricavato da detta compravendita verrà così ripartito:
• quanto a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) in favore dello UR;
• quanto al residuo in favore della . Pt_1
Eventuali provvigioni del mediatore incaricato di comune accordo tra i coniugi saranno interamente a carico dello . Pt_2
7. Lo UR garantirà alla l'utilizzo gratuito di un'autovettura in base alle concrete Pt_1 esigenze di quest'ultima e alle possibilità economiche del medesimo, facendosi integralmente ed esclusivamente carico di tutte le relative spese assicurative nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria.
8. Con l'esatto adempimento delle sopra riportate condizioni, i coniugi dichiarano sin d'ora di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo, a eccezione degli obblighi contenuti nel presente ricorso, dando atto di aver già definito e regolato tra loro ogni altra questione di natura economica e patrimoniale.
9. I compensi professionali degli Avvocati Paolo Ceriani ed Eugenio Pietro Barlassina per il presente procedimento si intendono integralmente compensati tra le Parti.
10. Con la sottoscrizione del presente ricorso, gli Avvocati Paolo Ceriani ed Eugenio Pietro Barlassina dichiarano di rinunciare al beneficio della solidarietà professionale di cui all'art. 13 L. 247/2012.
11. Le Parti dichiarano sin d'ora di prestare la loro piena e totale acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio, rinunciando a qualsiasi forma d'impugnazione avverso la stessa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito concordatario il 2.9.2000 ad Acireale (CT) e dalla loro unione sono nati i figli
[...]
(a Milano, il 26.8.2002) e (a Segrate, il Persona_3 Persona_4
26.1.2004), entrambi maggiorenni e non economicamente indipendenti.
Il giorno 26.11.2014 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 17.12.2014 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 9.10.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario ad Acireale (CT), il 2.9.2000 tra e trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2000, parte II, serie A, numero 308;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza;
5) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ACIREALE (CT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 15/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1464/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. PAOLO CERIANI,
e
(C.F. , nato ad [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. EUGENIO PIETRO BARLASSINA;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
i Signori e , ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, Parte_1 Parte_2 congiuntamente
RICORRONO all'Illustrissimo Presidente del Tribunale di Lecco affinché […] preso atto della volontà degli stessi di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il relativo parere, Voglia rimettere gli atti al Collegio per
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 2 settembre 2000 in Acireale (CT), con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Dervio (LC) al n. 2, parte II, Serie B - anno 2000, come meglio indentificato nelle premesse, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle relative annotazioni di Legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Lo UR si farà integralmente ed esclusivamente carico del mantenimento dei figli
[...]
e sino alla loro indipendenza economica, con versamento diretto in favore degli Per_1 Per_2 stessi.
2. Lo UR sosterrà, altresì, in via esclusiva e diretta tutte le spese ordinarie e straordinarie di qualunque natura nell'interesse dei figli e sino alla loro indipendenza Persona_1 Per_2 economica (in via meramente esemplificativa e non esaustiva: spese mediche, odontoiatriche, farmaceutiche, scolastiche, assicurative, sportive, ludico-ricreative, per soggiorni di studio nazionali e/o internazionali, per la locazione di immobili a uso abitativo e/o commerciale, etc.).
3. Lo UR proseguirà a versare alla , a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di Pt_1
€ 1.000,00 (euro mille/00), al netto di ogni e qualsivoglia eventuale tassa e/o imposta - ivi compresi eventuali tributi a esso collegati -, fino al termine del quinto anno successivo alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
4. La casa coniugale sita in Lecco, via Prealpi n. 20, ancorché intestata alla , continuerà a Pt_1 essere abitata dallo , il quale provvederà a farsi integralmente ed esclusivamente carico Pt_2 sia del residuo mutuo ipotecario sino a totale estinzione sia delle spese riguardanti le relative utenze e tasse tutte sia della manutenzione ordinaria e straordinaria del medesimo, ivi compreso il mantenimento del giardino e dei cani.
5. Lo UR rinuncia sin d'ora a chiedere alla la ripetizione di tutte le somme dallo stesso Pt_1 corrisposte per il pagamento del mutuo ipotecario inerente alla casa coniugale sita in Lecco, via Prealpi n. 20.
6. L'immobile sito in Dervio (LC), via Vignola n. 11, cointestato alla madre e al fratello della Pt_1
e per il quale a quest'ultima è stata conferita procura irrevocabile a vendere, il cui valore di mercato è a oggi pari a circa € 700.000,00 (euro settecentomila/00), verrà messo in vendita entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio possibilmente a un prezzo non inferiore a quello sopra indicato, in ogni caso previa nuova valutazione economica di esso da parte di un mediatore del territorio scelto di comune accordo tra i coniugi. In ragione delle reciproche concessioni patrimoniali in costanza di matrimonio, il prezzo ricavato da detta compravendita verrà così ripartito:
• quanto a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) in favore dello UR;
• quanto al residuo in favore della . Pt_1
Eventuali provvigioni del mediatore incaricato di comune accordo tra i coniugi saranno interamente a carico dello . Pt_2
7. Lo UR garantirà alla l'utilizzo gratuito di un'autovettura in base alle concrete Pt_1 esigenze di quest'ultima e alle possibilità economiche del medesimo, facendosi integralmente ed esclusivamente carico di tutte le relative spese assicurative nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria.
8. Con l'esatto adempimento delle sopra riportate condizioni, i coniugi dichiarano sin d'ora di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo, a eccezione degli obblighi contenuti nel presente ricorso, dando atto di aver già definito e regolato tra loro ogni altra questione di natura economica e patrimoniale.
9. I compensi professionali degli Avvocati Paolo Ceriani ed Eugenio Pietro Barlassina per il presente procedimento si intendono integralmente compensati tra le Parti.
10. Con la sottoscrizione del presente ricorso, gli Avvocati Paolo Ceriani ed Eugenio Pietro Barlassina dichiarano di rinunciare al beneficio della solidarietà professionale di cui all'art. 13 L. 247/2012.
11. Le Parti dichiarano sin d'ora di prestare la loro piena e totale acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio, rinunciando a qualsiasi forma d'impugnazione avverso la stessa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito concordatario il 2.9.2000 ad Acireale (CT) e dalla loro unione sono nati i figli
[...]
(a Milano, il 26.8.2002) e (a Segrate, il Persona_3 Persona_4
26.1.2004), entrambi maggiorenni e non economicamente indipendenti.
Il giorno 26.11.2014 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 17.12.2014 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 9.10.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario ad Acireale (CT), il 2.9.2000 tra e trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2000, parte II, serie A, numero 308;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza;
5) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ACIREALE (CT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 15/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada