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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 516/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LI SIMONETTA, Presidente
PESCINO PASQUALE, RE
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4066/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150019348836000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150019348836000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259013011203000 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259013011203000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, con sede in Maddalo-ni (Ce) alla Indirizzo_1, P. Iva P.IVA_1, rappresentata e difesa, giusta procura conferita, dal Dott. Difensore_1, propone ricorso avverso la cartella di pagamento prodromica alla intimazione di pagamento n. 02820259013011203000, della intimazione di pagamento notificata in data 22 settembre 2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
La ricorrente eccepisce i seguenti motivi:
NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE DELLE NORME ENDO-
PROCEDIMENTALI – INESISTENZA E NULLITÀ DELLA NOTI-FICA DELLA STESSA.
NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER INTERVENUTA PRESCRI-ZIONE AL DIRITTO ALLA
RISCOSSIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO, A TITOLO DI TASSE, SANZIONI ED INTERESSI -
VIOLAZIONE DELL'ART. 20 DEL D. LGS N° 472/1997 COMMA 3.
NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER INTERVENUTA DECA-DENZA ALLA RISCOSSIONE
E VIOLAZIONE DELL'ART 25 DEL DPR 602/73.
La contribuente in data 22 settembre 2025 riceveva notifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, della intimazione di pagamento n. 02820259013011203000 relativa al presunto omesso pagamento di precedente cartella di pagamento n. 02820150019348836000, relativa all'anno d'imposta 2011 data di presunta notifica 10.06.2015, somme richieste € 37.872,96 e relativa ad IVA/IRES;
Conclude con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato per violazione delle norme endo- procedimentali, per inesistenza giuridica della asserita notifica della cartella di pagamento e per intervenuta prescrizione e decadenza alla riscossione alle somme richieste per tardività della notifica, e di condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese di Giudizio previste dall'art. 15 del D.Lgs. 546/92, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Deposita memoria in data 07 gennaio 2026 ribadendo la intervenuta prescrizione e rappresentando che la parte resistente non ha documentato alcuna notifica di atti interruttivi della riscossione, e a ben vedere dalla data di notifica della cartella di pagamento 02820150019348836000 avvenuta in data 10.06.2015
AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE in persona del Dott. Nominativo_1, nella qualità di Responsabile degli Atti introduttivi del Giudizio Campania, delega l'avv. Difensore_2 a rappresentare e difendere l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Napoli, alla Indirizzo_2
, deduce la inammissibilità del ricorso per avvenuta regolare notifica della cartella, contesta la intervenuta prescrizione e conclude con la richiesta la regolare notifica della cartella esattoriale sottesa, - dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'Agente della riscossione e rigettare le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
-il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La parte resistente nelle controdeduzioni afferma di allegare la notifica della cartella che non ha documentato agli atti, pertanto la mancata la notifica di atti interruttivi della riscossione, e precisamente la cartella di pagamento 02820150019348836000 che sarebbe avvenuta in data 10.06.2015, rende nulla la intimazione di pagamento.
Si condivide pertanto, la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti.
Infatti, l'omessa notifica di un atto presupposto rappresenta un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto sequenziale. Inoltre, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dall'osservanza della sequenza procedimentale di determinati atti, comprese le notifiche, in modo da garantire il diritto di difesa del contribuente.
La nullità della notifica dell'atto prodromico si estende alla conseguenziale ingiunzione di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata (per nullità derivata) (Cassazione n. 12932/2022).
Ebbene la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione n.
7746/2022).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e liquida le spese di lite a favore della ricorrente in E. 2000,00 oltre Cap e Iva con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LI SIMONETTA, Presidente
PESCINO PASQUALE, RE
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4066/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150019348836000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150019348836000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259013011203000 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259013011203000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, con sede in Maddalo-ni (Ce) alla Indirizzo_1, P. Iva P.IVA_1, rappresentata e difesa, giusta procura conferita, dal Dott. Difensore_1, propone ricorso avverso la cartella di pagamento prodromica alla intimazione di pagamento n. 02820259013011203000, della intimazione di pagamento notificata in data 22 settembre 2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
La ricorrente eccepisce i seguenti motivi:
NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE DELLE NORME ENDO-
PROCEDIMENTALI – INESISTENZA E NULLITÀ DELLA NOTI-FICA DELLA STESSA.
NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER INTERVENUTA PRESCRI-ZIONE AL DIRITTO ALLA
RISCOSSIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO, A TITOLO DI TASSE, SANZIONI ED INTERESSI -
VIOLAZIONE DELL'ART. 20 DEL D. LGS N° 472/1997 COMMA 3.
NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER INTERVENUTA DECA-DENZA ALLA RISCOSSIONE
E VIOLAZIONE DELL'ART 25 DEL DPR 602/73.
La contribuente in data 22 settembre 2025 riceveva notifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, della intimazione di pagamento n. 02820259013011203000 relativa al presunto omesso pagamento di precedente cartella di pagamento n. 02820150019348836000, relativa all'anno d'imposta 2011 data di presunta notifica 10.06.2015, somme richieste € 37.872,96 e relativa ad IVA/IRES;
Conclude con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato per violazione delle norme endo- procedimentali, per inesistenza giuridica della asserita notifica della cartella di pagamento e per intervenuta prescrizione e decadenza alla riscossione alle somme richieste per tardività della notifica, e di condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese di Giudizio previste dall'art. 15 del D.Lgs. 546/92, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Deposita memoria in data 07 gennaio 2026 ribadendo la intervenuta prescrizione e rappresentando che la parte resistente non ha documentato alcuna notifica di atti interruttivi della riscossione, e a ben vedere dalla data di notifica della cartella di pagamento 02820150019348836000 avvenuta in data 10.06.2015
AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE in persona del Dott. Nominativo_1, nella qualità di Responsabile degli Atti introduttivi del Giudizio Campania, delega l'avv. Difensore_2 a rappresentare e difendere l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Napoli, alla Indirizzo_2
, deduce la inammissibilità del ricorso per avvenuta regolare notifica della cartella, contesta la intervenuta prescrizione e conclude con la richiesta la regolare notifica della cartella esattoriale sottesa, - dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'Agente della riscossione e rigettare le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
-il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La parte resistente nelle controdeduzioni afferma di allegare la notifica della cartella che non ha documentato agli atti, pertanto la mancata la notifica di atti interruttivi della riscossione, e precisamente la cartella di pagamento 02820150019348836000 che sarebbe avvenuta in data 10.06.2015, rende nulla la intimazione di pagamento.
Si condivide pertanto, la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti.
Infatti, l'omessa notifica di un atto presupposto rappresenta un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto sequenziale. Inoltre, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dall'osservanza della sequenza procedimentale di determinati atti, comprese le notifiche, in modo da garantire il diritto di difesa del contribuente.
La nullità della notifica dell'atto prodromico si estende alla conseguenziale ingiunzione di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata (per nullità derivata) (Cassazione n. 12932/2022).
Ebbene la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione n.
7746/2022).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e liquida le spese di lite a favore della ricorrente in E. 2000,00 oltre Cap e Iva con attribuzione al procuratore antistatario.