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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/05/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Prima Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 1189 dell'anno 2017 vertente
TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Vernole (LE) alla via Isonzo n. 1 C.F._2
presso lo studio legale dell'avv. Antonia Pezzuto che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
– ATTORI –
E
(P.I.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Parabita (LE) alla via F.lli de
Jatta n. 24 presso lo studio legale dell'avv. Paolo Vinci che la rappresenta e difende, come da mandato in atti;
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in CP_2 C.F._3 CP_1
presso lo studio legale dell'avv. Giovanni Caprioli che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine dell'originale della comparsa di risposta, con richiesta di notificazioni e comunicazioni all'indirizzo pec come da Email_1
procura in atti;
– CONVENUTI –
All'udienza dell'8.5.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, premesso in particolare:
- che in data 27.12.2010 alle ore 2:30 circa, a causa di una improvvisa acuta crisi respiratoria accusata da (moglie di e Parte_3 Parte_1
madre di ), veniva allertato il servizio di emergenza sanitaria 118 Parte_2
che dopo pochi minuti interveniva presso la sua abitazione;
- che la squadra di soccorso era composta da quattro persone, tra cui il medico dott. che, eseguito un elettrocardiogramma on line, rassicurava CP_2
la paziente diagnosticando uno stato di ipotensione ortostatica trattabile in loco con terapia farmacologica;
- che successivamente i sintomi peggioravano, continuando a persistere una crisi respiratoria, con sudorazione ed affanno, tanto da spingere i familiari della donna ad allertare nuovamente il servizio 118 alle ore 6:45 circa;
- che, intervenuta dopo pochi minuti la medesima squadra di soccorso sanitario del primo intervento, il dott. Pezzuto cercava di eseguire una flebo di atropina ed adrenalina senza riuscirci non riuscendo a trovare la vena della paziente, per poi procedere ad un massaggio di rianimazione cardiaca che non aveva però
l'esito sperato venendo constatato il decesso per arresto cardiocircolatorio alle ore 7:00 circa;
- che in data 9.4.2015 gli attori inoltravano senza esito alcuno una richiesta di risarcimento del danno, con nota raccomandata A/R inviata all'Ospedale Vito
Fazzi di e alla relativa compagnia di assicurazione;
CP_1
- che gli attori, quindi, inoltravano una istanza di mediazione in data 19.11.2025 presso l'Organismo di mediazione costituito presso l'Ordine degli Avvocati di
CP_1
convenivano in giudizio il dott. , l e la Centrale CP_2 Parte_4
Operativa del 118 chiedendo di accertare la responsabilità del medico per aver omesso per errata diagnosi di agire al fine di evitare il decesso della paziente, e della Centrale
Operativa del 118 per omessa vigilanza sull'operato del medico, con conseguente condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno quantificato in euro
417.628,66, con vittoria delle spese di lite da distrarsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio il medico convenuto che esponeva ed eccepiva da parte sua in particolare:
- di essere intervenuto nella notte del 27.12.2010 con la squadra del 118 in soccorso di che accusava un malore con sintomi di nausea, conati di vomito e Parte_3
capogiri;
- che, eseguiti tutti gli accertamenti del caso aventi esito negativo eccezion fatta per la glicemia trattandosi di paziente obeso e diabetico, proponeva il ricovero in ospedale per ulteriori accertamenti;
ricovero che la paziente rifiutava avvertendo significativi segni di miglioramento a seguito della terapia farmacologica nel frattempo somministrata;
- che, ritornato nuovamente in soccorso della donna alle successive ore 6:45, constatava la presenza di una situazione del tutto nuova e diversa rispetto a quella constatata in occasione del primo intervento, trovando la paziente in arresto cardiocircolatorio;
praticate senza esito le tecniche di rianimazione cardiopolmonare per circa venti minuti veniva quindi dichiarato l'intervenuto decesso della paziente;
- che il procedimento penale avviato nei suoi confronti veniva definito con decreto di archiviazione, a seguito di opposizione alla conforme richiesta della Procura della
Repubblica (proc. pen. n. 6455/12 R.G.n.r.);
- che l'arresto cardiocircolatorio era del tutto imprevedibile al momento del primo intervento per assenza dei relativi sintomi ed aveva quindi una genesi assolutamente diversa rispetto al malessere riscontrato in precedenza;
- che non vi era la prova che il mancato ricovero ospedaliero costituiva la causa esclusiva o prevalente del decesso della paziente;
- che la richiesta risarcitoria era comunque eccessiva e non poteva in particolare essere riconosciuto il danno iure hereditatis per la stessa dinamica dei fatti oggetto di giudizio.
Il medico convenuto chiedeva quindi il rigetto la domanda ex adverso proposta nei suoi confronti in quanto infondata, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva altresì in giudizio l contestando Controparte_1
integralmente il contenuto dell'atto di citazione, avendo il medico del 118 riscontrato in sede di primo accesso soltanto una lieve ipotensione ortostatica e ed una leggera sindrome dispeptica che, immediatamente trattate, tendevano subito al miglioramento tanto da indurre la paziente stessa a manifestare il desiderio di evitare il ricovero ospedaliero;
concludeva quindi con la richiesta di rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa con le prove documentali prodotte dalle parti processuali e con una consulenza tecnica di ufficio medico legale, all'udienza dell'8.5.2025, precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate cui ci si riporta, la causa
è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
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In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della centrale operativa del 118 convenuta in giudizio, trattandosi all'epoca dei fatti di causa di mera articolazione interna della struttura sanitaria locale non avente in quanto tale Parte autonoma soggettività giuridica;
del relativo operato deve quindi rispondere l di appartenenza costituita in giudizio. Quanto al merito assumono pregnante rilevanza probatoria gli esiti della consulenza tecnica di ufficio medico legale espletata in sede istruttoria, ai quali il Giudicante sostanzialmente aderisce in quanto congruamente motivati e frutto di un procedimento peritale privo di errori o omissioni di carattere logico e/o metodologico.
In base, infatti, alle valutazioni tecniche medico legali espresse nell'elaborato di consulenza redatto collegialmente dal prof. , specialista in Persona_1
cardiochirurgia, e dalla dott.ssa specialista in medicina legale, le cause Persona_2
della repentina morte di non possono essere individuate con certezza Persona_3
a causa della mancata produzione in giudizio della documentazione sanitaria in ordine alla situazione di salute della paziente precedente alla data del suo decesso e della mancata esecuzione dell'esame autoptico sulla salma;
i consulenti tecnici hanno potuto quindi soltanto “formulare ipotesi fondate sui pochi elementi noti della storia clinica terminale”, concludendo, tenuto con della sintomatologia consistita apparentemente in dispnea, ipotensione, tachicardia ed intensa sudorazione, per una acuzie dell'apparato cardiovascolare e/o respiratorio, ma più probabilmente del primo, considerata la rapida evoluzione mortale dell'evento clinico ingeneratosi nelle prime ore del 27.12.2010 e delle caratteristiche del quadro terminale (pagg.
6-7 CTU).
La mancanza di elementi di prova in ordine alla causa effettiva della morte esclude in radice la possibilità di imputare sul piano giuridico il decesso della paziente a condotte di malpractice medica poste in essere dalla squadra di pronto soccorso del servizio sanitario del 118 e in particolare riferibili alla persona del medico convenuto CP_2
.
[...]
Occorre inoltre evidenziare che, da quanto emerge dalla documentazione inerente agli accertamenti sanitari eseguiti al momento del primo accesso presso l'abitazione della defunta, non sussistevano neppure i presupposti obiettivi per l'immediato ricovero ospedaliero della paziente che manifestava peraltro segni di progressivo miglioramento;
dall'esame obiettivo, infatti, il dott. Pezzuto “accertava nella paziente normali reflettività, motricità ed orientamento spazio-temporale”; effettuava altresì la misurazione estemporanea della glicemia e della saturazione arteriosa periferica e predisponeva la registrazione dell'ecg, la cui interpretazione (in telemetria) così recitava: non segni di insufficienza coronarica acuta in atto (non evidenza di sovra o sottoslivellamenti). Assenza di onde T”.
Stante tali esiti, rispetto ai quali non sussistono elementi in senso contrario o tali da inficiarne la validità ed esattezza clinica, ne consegue che se la morte della paziente è derivata, come hanno sostenuto in prima ipotesi i consulenti tecnici, da una crisi acuta cardiocircolatoria, deve necessariamente essersi trattato di un processo patologico intervenuto successivamente al primo intervento e non prevedibile dal medico all'uopo intervenuto in soccorso della paziente.
Anche a fronte di un probabile errore diagnostico (avendo i consulenti tecnici ritenuto erronea la diagnosi di ipotensione ortostatica) e di una conseguente erronea terapia farmacologica somministrata alla paziente, la mancanza di certezze in ordine alla causa del decesso e alle possibili influenze sul piano eziologico di tali terapie rispetto al peggioramento progressivo del quadro clinico della stessa non consente di verificare positivamente in questa sede la sussistenza dei presupposti giuridici e fattuali per possibili forme di imputazione giuridica del tragico evento alla condotta sanitaria del medico soccorritore, avendo la stessa ctu affermato che “l'assenza del dato certo - rinvenibile solo dopo esame autoptico - relativo alla causa del decesso non consente di affermare che con un tempestivo trattamento si sarebbe evitato l'evento morte”.
Sulla base dei rilievi della ctu in ordine ad un possibile errore diagnostico ed all'omesso ricovero della paziente per approfondimenti diagnostici e terapeutici funzionali sarebbe stato possibile prospettare sul piano giuridico un'azione giudiziaria di risarcimento del danno derivante non dalla perdita del rapporto parentale, come richiesto dagli attori nell'atto introduttivo del presente giudizio, ma dalla perdita di chance rispetto ad un possibile prolungamento della vita della paziente stessa.
Domanda quest'ultima che non può essere considerata contenuta implicitamente nella prima, per sostanziale diversità di petitum.
Gli attori hanno infatti agito in giudizio attribuendo alla condotta del medico soccorritore la responsabilità dell'evento-morte della propria congiunta, sul presupposto che gli inadempimenti allo stesso imputabili ne avessero cagionato il decesso, piuttosto che una condotta che aveva comportato una mancata tempestiva diagnosi con conseguente perdita della possibilità di un efficace intervento terapeutico funzionale al recupero delle condizioni sanitarie della paziente, con conseguente richiesta da parte degli attori del risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale piuttosto che per perdita di chance di sopravvivenza;
azione quest'ultima da preferire vista l'assenza di prove in ordine alla causa effettiva della morte e al relativo rapporto eziologico con la condotta del medico convenuto.
Secondo, infatti, un condivisibile costante orientamento giurisprudenziale, deve essere esclusa l'identità sostanziale del petitum tra il risarcimento del danno da lesione di un valore/interesse costituzionalmente tutelato (la salute;
il rapporto parentale) e la domanda di risarcimento da perdita di chance, stante l'ontologica diversità del bene tutelato oggetto della lesione (Cass. n. 21245/2012; Cass. n. 5641/2018).
Quanto alle spese del presente giudizio, ritiene il Giudicante sussistenti ragioni per derogare al principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., in ragione della complessità dei fatti oggetto di accertamento giudiziale e della controvertibilità delle soluzioni giuridiche adottabili.
Le spese della ctu devono invece rimanere a definitivo carico degli attori in solido, avendone dato causa con l'azione giudiziaria intrapresa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da e nei confronti dell Parte_1 Parte_2 [...]
, della e di così Controparte_1 Controparte_3 CP_2
provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione processuale passiva della Controparte_3
;
[...]
2) rigetta la domanda;
3) compensa in modo integrale le spese di lite tra le parti processuali;
4) pone definitivamente a carico degli attori in solido le spese della ctu già liquidate in via provvisorio con autonomo decreto.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 9.5.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesco CAVONE