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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 6182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6182 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa NE IZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. AR IL UI LL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4599 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 24/10/2025 e vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. ), con gli avvocati Franco TE e
[...] C.F._2 DA TE nel cui studio in Roma Via Cicerone 44 sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con gli avvocati Fabrizio Controparte_1 P.IVA_1 Berliri e Costanza Nucci nel cui studio in Roma Via D. Chelini 5 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata l'11/7/2022 del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 10 FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “1. Parte_1
e hanno proposto ricorso ex art.702 bis c.p.c
[...] Parte_2 nei confronti di chiedendo di : “1) accertare e Controparte_1 dichiarare l'esistenza dei vizi relativi all'unità immobiliare sita in Fiumicino (RM) Via Baldassarre Peruzzi n. 21 e più precisamente box auto sito al piano primo interrato, distinto con il n. 17, di proprietà dei sigg.ri e meglio descritti nella Parte_1 Parte_2 relazione tecnica dell'Arch. , depositata nel Persona_1 procedimento iscritto RG 9424/20; 2) confermare il provvedimento cautelare emesso dal Tribunale civile di Roma, VII sezione, dott.ssa Tricoli nel procedimento RG 9424/20, e per l'effetto condannare la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
[...] Roma Via Caldonazzo 22/a, sia ad eseguire i lavori indicati nella Consulenza Tecnica d'Ufficio dell'Arch. , che al Persona_1 pagamento in favore dei ricorrenti delle spese legali liquidate in € 120,00 di spese vive ed € 2.000,00 di compensi, oltre Iva e Cap e rimborso forfettario come per legge, nonché alle spese di TU, come da decreto di liquidazione e da fatture del TU che si allegano;
3) condannare la Controparte_1 al pagamento della complessiva somma di € 6.354,68 di cui € 934,00 oltre Iva, a titolo di risarcimento dei danni relativi all'immobile di proprietà dei ricorrenti, meglio descritti nella relazione tecnica dell'Arch. Persona_1
nel procedimento RG 9424/20, € 895,20 corrisposta al Consulente
[...] Tecnico di Parte, nonché di quella di € 4.320,00 per la mancata fruibilità del box per il periodo complessivo di 24 mesi”. A sostegno del ricorso hanno dedotto che: - veniva espletato ATP su ricorso di e , iscritto a ruolo in Parte_3 Parte_2 data 28/8/2017, lamentando costoro gravi infiltrazioni nel proprio box da addebitare a carenze esecutive e progettuali , box acquistato dalla società venditrice e costruttrice il 15.12.2015 ; -che nell'ambito Controparte_1 del procedimento, nel quale si costituiva in giudizio la Controparte_1 ed il cui contraddittorio era esteso al condominio di via Peruzzi 17/25 ed.P5/1, veniva nominato TU l'Ing. , il quale in data Persona_2 28/2/2018 depositava la relazione confermando la presenza di tali infiltrazioni;
-che successivamente con ordinanza del 23/11/2018 emessa ex art.702 ter c.p.c su ricorso di e il Tribunale di Roma , Pt_1 Pt_2 qualificando la domanda ex art. 1669 c.c. e recependo le risultanze della TU espletata in sede preventiva , accertava che “l'acqua si infiltra tra il muro ed il solaio del pianerottolo della scala condominiale esterna di accesso ai garage, entrando all'interno del box attraverso il muro di confine ed il soffitto del solaio sovrastante” , che “ gli ammaloramenti delle pareti e del soffitto del box sono stati imputati a tali fenomeni di pag. 2 di 10 infiltrazione” e che la “causa di simili disagi “è dovuta alla mancanza dei risvolti verticali della guaina impermeabilizzante tra il pianerottolo della scala ed il muro di separazione della scala dal box” e, quindi, ad una carenza progettuale e/o esecutiva del costruttore” ; pertanto condannava la
, quale società venditrice/costruttrice, al risarcimento Controparte_1 dei danni per equivalente commisurando il risarcimento al costo dei lavori per l'eliminazione del vizio , dei danni che esso aveva causato all'immobile oltre a quelli consistenti nella impossibilità di piena fruizione del box ( nel complesso 5.209 ,04), oltre al rimborso delle spese di TU;
-che il Tribunale di Roma su ricorso ex art.700 c.p.c. iscritto a ruolo il 14.2.2020 e proposto da e che allegavano la persistenza dei fenomeni Pt_1 Pt_2 infiltrativi , disposta TU , con ordinanza in data 4.12.2020 , qualificata la domanda cautelare quale denunzia di danno tenuto ai sensi dell'art. 1172 c.c. , accoglieva l'azione respingendo l'eccezione di giudicato sollevata dalla resistente e quindi accertava “l'esistenza dei danni lamentati dai ricorrenti al locale box di loro proprietà, le cui cause sono state individuate in elementi disfunzionali tutti riconducibili alla corte esterna di proprietà della società resistente, ed in particolare, nella non corretta esecuzione dell'impermeabilizzazione della porzione pavimentata della corte esterna, nella non corretta esecuzione dell'impermeabilizzazione in corrispondenza della soglia della porta finestra dell'appartamento confinante con via Baldassarre Peruzzi, nella non corretta esecuzione e mancata protezione del risvolto verticale dell'impermeabilizzazione, tra porzione pavimentata e porzione giardino, nella non corretta impermeabilizzazione del bocchettone di scarico del giardino” e conseguentemente ordinava alla società
“ l'esecuzione immediata di tutte le opere necessarie ad Controparte_1 ovviare il pericolo, così come indicate dal TU, arch. Persona_1
, alle pagine 23, 24, 25, 26 e 27 della relazione peritale, ed al
[...] pagamento delle spese di lite. Con il presente ricorso e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto quindi la conferma della ordinanza cautelare
[...] emessa dal Tribunale di Roma e la condanna della resistente CP_1 al risarcimento dei danni per la impossibilità di utilizzare il bene per il
[...] periodo di 24 mesi successivo alla emissione della prima ordinanza ex art.702 ter c.p.c.. Si è costituita la resistente che, dato atto di avere provveduto al pagamento delle somme di cui alla ordinanza 702 ter c.p.c. del 23.11.2018 , ha chiesto di “revocare l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma in data 4/12/2020, rigettare il ricorso stante l'eccezione di intervenuto giudicato, e comunque per carenza di legittimazione passiva della , intervenuta decadenza e prescrizione ed Controparte_1 infondatezza in fatto e in diritto e rigettare in ogni caso la domanda di risarcimento del danno nell'erroneo importo indicato da parte attrice;
- in via subordinata rigettare la domanda di condanna della Controparte_1
pag. 3 di 10 Uno all'esecuzione dei lavori e per l'effetto revocare l'ordinanza cautelare e in ogni caso porre le spese dei lavori e dei danni a carico della medesima nei limiti di un terzo. Il giudice ha disposto il rinvio della causa per la decisione.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato il ricorso e revocato l'ordinanza emessa in data 4.12.2020 su ricorso ex art.700 c.p.c. proposto da e ed iscritto al n. Parte_1 Parte_2 9424/2020 r.g.; ha anche condannato i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della delle spese di lite, comprese quelle del Controparte_1 giudizio cautelare liquidate in €. 2.738,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge..
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “2. L'eccezione di giudicato sollevata dalla resistente avuto riguardo alla precedente ordinanza emessa ex art.702 ter c.p.c. dal Tribunale di Roma è fondata. A fondamento della prima iniziativa tesa alla eliminazione dei fenomeni infiltrativi ed al risarcimento del danno è stata posta dal Pt_1 e dalla la ritenuta non corretta impermeabilizzazione del Pt_2 terrazzo/giardino sovrastante il box dei ricorrenti costituente vizio costruttivo ( vedi ricorso ex art.696 bis c.p.c. depositato dalla parte resistente sub doc.1) All'esito dell'ATP , con la precedente ordinanza, emessa in data 23.11.2018 su ricorso ex art. 702 bis c.p.c., è stata accertata, sulla base delle conclusioni dell'ing. che aveva eseguito la consulenza Per_2 tecnica preventiva ( vedi TU acquisita al processo doc. 2 fasc. Resistente ) la presenza di infiltrazioni, precisando però che le stesse provenivano dal pianerottolo e dalla adiacente scala condominiale e non dal sovrastante terrazzo/giardino. Il TU ha ivi così relazionato : Dai riscontri effettuati in sito in particolare dalla prova effettuata facendo scorrere l'acqua dal pianerottolo del piano terra della scala Condominiale esterna di accesso ai garage del piano interrato, si è potuto constatare che l'acqua si infiltra tra il muro adiacente alla scala ed il solaio del pianerottolo entrando all'interno del box attraverso il muro di confine ed il soffitto del solaio sovrastante. All'interno del box di parte ricorrente sono quindi presenti infiltrazioni provenienti dalla scala soprastante ed adiacente. CP_2 Dalle prove effettuate non si sono invece riscontrate infiltrazioni provenienti dal terrazzo-giardino privato dell'appartamento sovrastante come indicato nel ricorso e nella perizia di parte ricorrente. Come riscontrato effettuando dei saggi in sito sulla scala Condominiale la causa delle lamentate infiltrazioni all'interno del box è dovuta alla mancanza dei risvolti verticali della guaina impermeabilizzante tra il pianerottolo della scala ed il muro di separazione della scala dal box.” In forza di tali circostanze il Tribunale ha condannato la CP_1
pag. 4 di 10 al risarcimento dei danni per equivalente commisurando il CP_1 risarcimento al costo dei lavori per l'eliminazione del vizio , degli ammaloramenti causati all'immobile oltre ai danni consistenti nella impossibilità di piena fruizione del box . Non v'è dubbio che la domanda poi riproposta dagli odierni ricorrenti sia in sede cautelare che nella presente sede di merito si fondi sulle medesime circostanze di fatto , ossia sulla esistenza di vizi costruttivi determinanti i fenomeni infiltrativi consistenti nella non corretta impermeabilizzazione del terrazzo-giardino sovrastante il box . La circostanza di fatto posta base delle due iniziative giudiziarie è identica ossia la presenza di infiltrazioni da addebitare al sovrastante terrazzo/giardino. D'altro conto , come correttamente rileva parte resistente, il bocchettone di scarico, che si colloca nel sovrastante terrazzo- giardino e che si assume quale causa nuova e diversa delle infiltrazioni, è riportato nella riproduzione grafica a pag 4 della relazione dell'ing. (cfr. ATP doc. 2 a pag. 4) ove si riporta il sistema di Per_2 canalizzazione delle acque del sovrastante solaio, e cioè il pozzetto con relativo bocchettone e le tubazioni a vista ancorate al soffitto del box , evidenziandosi altresì una zona ammalorata intorno al bocchettone. E' errato l'assunto del giudice della cautela , che esclude la sussistenza del giudicato esterno in quanto la c.t.u. espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, recepita nella ordinanza 702 ter c.p.c. passata in cosa giudicata, aveva individuato come causa delle lamentate infiltrazioni la mancanza dei risvolti verticali della guaina impermeabilizzante tra il pianerottolo della scala ed il muro di separazione della scala dal box, escludendo che tali infiltrazioni potessero provenire dal terrazzo -giardino privato dell'appartamento sovrastante di proprietà della società resistente come indicato nel ricorso, e quindi una causa diversa del fenomeno infiltrativo accertato dal TU nominato nel procedimento ex art.700 c.p.c. . Il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e va individuato, avuto riguardo alla domanda proposta e dunque alle allegazioni della parte : nella specie il difetto di impermeabilizzazione ed i difetti costruttivi del terrazzo-giardino erano posti a fondamento della domanda e quindi la prima ordinanza ex art.702 ter c.p.c ha definitivamente statuito sulla stessa
, facendo proprie le conclusioni del TU nominato in sede di ATP, accertamento che ove non condiviso doveva necessariamente essere impugnato dalla parte. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere pag. 5 di 10 proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (Cass. n. 6091 del 04/03/2020). E nel caso in esame, come detto, non sono state allegate situazioni di fatto nuove o diverse , rispetto a quelle già esaminate al fine di individuare le cause delle lamentate infiltrazioni. Ciò posto risultando fondata l'eccezione di giudicato deve essere rigettato il ricorso ex art.702 bis c.p.s. e va revocata l'ordinanza emessa in data 4.12.2020 su ricorso ex art.700 c.p.c. dal Tribunale di Roma iscritto al n. 9424/2020 r.g. . Le spese del presente giudizio, liquidate in misura minima e quelle del giudizio cautelare seguono la soccombenza dei ricorrenti.”.
§ 3. – Hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
[...] d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, in integrale accoglimento dei motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in totale riforma dell'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. impugnata, per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto: 1) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., depositata in data 11.07.22, dal Tribunale Civile di Roma, X Sezione, Dott.ssa Tronci, ricorrendo nel caso di specie i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., come meglio specificato nel presente atto;
2) nel merito: a) accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi relativi all'unità immobiliare sita in Fiumicino (RM), Via Baldassarre Peruzzi, 21 e più precisamente box auto sito al piano primo interrato, distinto con il n.17, di proprietà dei Sig.ri e Parte_1
meglio descritti nella relazione tecnica dell'Arch. Parte_2
, depositata nel procedimento iscritto al n. 9424/20 Persona_1 di R.G.; b) confermare il provvedimento cautelare emesso dal Tribunale civile di Roma, VII Sezione, Dott.ssa Tricoli nel procedimento R.G. 9424/20, e per l'effetto condannare la in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante protempore, con sede legale in Roma, Via Caldonazzo 22/A, sia ad eseguire i lavori indicati nella Consulenza Tecnica d'Ufficio dell'Arch. , che al pagamento in favore dei Persona_1 ricorrenti delle spese legali liquidate in € 120,00 di spese vive ed € 2.000,00 di compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge, nonché alle spese di TU, come da decreto di liquidazione e da fatture del TU, allegate al fascicolo di primo grado;
c) condannare la Controparte_1 al pagamento della complessiva somma di € 6.354,68, di cui € 934,00, oltre IVA, a titolo di risarcimento dei danni relativi all'immobile di proprietà dei ricorrenti, meglio descritti nella relazione tecnica dell'Arch. Persona_1
nel procedimento R.G. 9424/20 di R.G., € 895,20, corrisposta al
[...] Consulente Tecnico di Parte, nonché di quella di € 4.320,00, per la mancata fruibilità del box per il periodo complessivo di 24 mesi, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
pag. 6 di 10 Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione: - rigettare l'appello proposto dai sigg.ri e avverso l'ordinanza ex art. Parte_1 Parte_2 702 ter cpc emessa dal Tribunale di Roma in data 11/7/2022 per inammissibilità ed infondatezza in fatto e in diritto con conferma della decisione impugnata e con condanna degli appellanti al pagamento dell'importo di € 4.757,73 a titolo di restituzione degli importi pagati da in forza dell'ordinanza cautelare del 4/12/2020 oltre CP_1 interessi legali dalla data dei versamenti;
- in ogni caso, in accoglimento delle eccezioni riproposte ex art. 346 c.p.c., revocare l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma dott.ssa Tricoli in data 4/12/2020, rigettare le domande svolte dai sigg.ri e per carenza di Pt_1 Pt_2 legittimazione passiva della , intervenuta decadenza e Controparte_1 prescrizione ed infondatezza in fatto e in diritto;
rigettare la domanda di risarcimento del danno nell'erroneo importo indicato dalle parti appellanti e, in via subordinata, rigettare la domanda di condanna della
[...]
all'esecuzione dei lavori ponendo le spese dei lavori e dei CP_1 danni a carico della medesima nei limiti di un terzo.”
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività delll'ordinanza impugnata, all'udienza del 24/10/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – Preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass.
pag. 7 di 10 n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 contiene un unico motivo.
[...]
§ 5.1 – Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale aveva rigettato la domanda sul presupposto che fosse stata oggetto di giudicato nel procedimento definito il 23/11/2018, seguito alla ATP affidata all'ing.
, dal momento che la situazione di fatto già accertata sarebbe Per_2 stata identica a quella in seguito verificata dall'arch. nel Per_1 procedimento cautelare definito il 4/12/2020, che lo stesso appellante aveva chiesto di confermare con condanna ad eseguire i lavori indicati dall'arch.
. Secondo l'appellante le cause delle infiltrazioni nelle due perizie Per_1 non sarebbero state le stesse, perché la seconda le avrebbe attribuite a cause totalmente diverse. Mentre la prima TU le aveva indicate nella mancanza dei risvolti della guaina di impermeabilizzazione tra il pianerottolo della scala ed il muro di separazione della scala dal box, senza che i successivi interventi eseguiti dal fossero risolutivi delle problematiche, la CP_3 seconda TU aveva fatto riferimento a difetti di impermeabilizzazione del bocchettone di scarico collocato nel sovrastante terrazzo-giardino di proprietà della CP_4
Il motivo è infondato.
E' vero che la prima TU ha attribuito le cause delle infiltrazioni alla mancanza dei risvolti della guaina di impermeabilizzazione tra il pianerottolo della scala ed il muro di separazione della scala dal box, mentre la seconda TU aveva aggiunto i difetti di impermeabilizzazione del bocchettone di scarico collocato nel sovrastante terrazzo-giardino di proprietà della tuttavia tale seconda causa era stata allegata CP_4 da e quale causa delle Parte_1 Parte_2 infiltrazioni, già nell'originaria domanda decisa con il procedimento definito il 23/11/2018. In questa, come già rilevato dal primo giudice, i fenomeni infiltrativi erano riferiti sia al difetto di impermeabilizzazione della scala CP_2
pag. 8 di 10 sovrastante ad adiacente al box, sia alla inadeguata impermeabilizzazione del sovrastate terrazzo-giardino. Nel ricorso per ATP viene espressamente menzionata “un'errata coibentazione del terrazzo sovrastante di proprietà della Controparte_1
.
[...] La TU che ne è seguita, affidata all'ing. , ha, però, Per_2 precisato che le uniche infiltrazioni provenivano dal pianerottolo e dalla adiacente scala condominiale e non dal sovrastante terrazzo-giardino, dopo aver esteso la propria indagine al sistema di canalizzazione delle acque del sovrastante solaio, e cioè al pozzetto con relativo bocchettone e alle tubazioni a vista ancorate al soffitto del box, evidenziando pure una zona ammalorata intorno al bocchettone. La circostanza che poi l'ing. abbia escluso che le Per_2 infiltrazioni fossero causate da difetti di impermeabilizzazione del sovrastate terrazzo-giardino, non toglie che sull'originaria domanda riferita anche a tali difetti si sia formato il giudicato, che, recependo le conclusioni tecniche, ha negato tale seconda causa delle infiltrazioni. In tal senso, bene ha fatto il Tribunale a rilevare che ove
[...]
e avessero dubitato dell'esclusione Parte_1 Parte_2 della seconda causa di infiltrazioni, avrebbero dovuto impugnare l'ordinanza del 23/11/2018. Non vale obiettare che nuove infiltrazioni dal sovrastate terrazzo- giardino si sarebbero prodotte a distanza di un anno dalla prima ordinanza, perché tali nuove infiltrazioni vengono comunque riferite ad un difetto di impermeabilizzazione del sovrastate terrazzo-giardino già ricompreso nella precedente domanda, che non costituisce pertanto un evento nuovo e posteriore che possa “incidere sul modo di essere del diritto deciso” (Cass. n. 25862/2010; Cass. n. 17078/2007)
e hanno, invero, dedotto Parte_1 Parte_2 nella più recente iniziativa giudiziaria che le infiltrazioni sarebbero affiorate nel punto in cui la tubazione di scarico delle acque meteoriche provenienti dal terrazzo-giardino attraversa il solaio, ovvero nell'area circostante il bocchettone di scarico, lamentando difetti che erano stati già scrutinati in occasione del primo giudizio. D'altra parte, lo stesso TU arch. , che pure ha assecondato Per_1 tali sospetti, ha parlato genericamente di non corretta impermeabilizzazione del bocchettone di scarico del giardino, e cioè fatto riferimento ad una condizione risalente del bocchettone, non già a fatti nuovi o sopravvenuti che avrebbero modificato lo stato dei luoghi.
§ 6. – La conferma della sentenza di primo grado che ha revocato l'ordinanza del 4/12/2020 importa la restituzione di quanto corrisposto da in esecuzione di detta ordinanza, e segnatamente CP_1 dell'importo di € 4.757,73, versato con bonifici dell'11/2/2021, 22/3/2021 e pag. 9 di 10 30/4/2021 a seguito del precetto ricevuto. Devono pure applicarsi gli interessi legali dalla data dei versamenti indebitamente corrisposti.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al secondo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 contro la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata l'11/7/2022 tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – dispone che e Parte_1 Parte_2 restituiscano ad l'importo di € 4.757,73 oltre Controparte_1 interessi legali dalla data dei versamenti;
3. – condanna e al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 liquidate in complessivi € 2.419,00, di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
4. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 24/10/2025.
L'estensore Il presidente
AR IL UI LL NE IZ
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa NE IZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. AR IL UI LL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4599 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 24/10/2025 e vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. ), con gli avvocati Franco TE e
[...] C.F._2 DA TE nel cui studio in Roma Via Cicerone 44 sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con gli avvocati Fabrizio Controparte_1 P.IVA_1 Berliri e Costanza Nucci nel cui studio in Roma Via D. Chelini 5 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata l'11/7/2022 del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 10 FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “1. Parte_1
e hanno proposto ricorso ex art.702 bis c.p.c
[...] Parte_2 nei confronti di chiedendo di : “1) accertare e Controparte_1 dichiarare l'esistenza dei vizi relativi all'unità immobiliare sita in Fiumicino (RM) Via Baldassarre Peruzzi n. 21 e più precisamente box auto sito al piano primo interrato, distinto con il n. 17, di proprietà dei sigg.ri e meglio descritti nella Parte_1 Parte_2 relazione tecnica dell'Arch. , depositata nel Persona_1 procedimento iscritto RG 9424/20; 2) confermare il provvedimento cautelare emesso dal Tribunale civile di Roma, VII sezione, dott.ssa Tricoli nel procedimento RG 9424/20, e per l'effetto condannare la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
[...] Roma Via Caldonazzo 22/a, sia ad eseguire i lavori indicati nella Consulenza Tecnica d'Ufficio dell'Arch. , che al Persona_1 pagamento in favore dei ricorrenti delle spese legali liquidate in € 120,00 di spese vive ed € 2.000,00 di compensi, oltre Iva e Cap e rimborso forfettario come per legge, nonché alle spese di TU, come da decreto di liquidazione e da fatture del TU che si allegano;
3) condannare la Controparte_1 al pagamento della complessiva somma di € 6.354,68 di cui € 934,00 oltre Iva, a titolo di risarcimento dei danni relativi all'immobile di proprietà dei ricorrenti, meglio descritti nella relazione tecnica dell'Arch. Persona_1
nel procedimento RG 9424/20, € 895,20 corrisposta al Consulente
[...] Tecnico di Parte, nonché di quella di € 4.320,00 per la mancata fruibilità del box per il periodo complessivo di 24 mesi”. A sostegno del ricorso hanno dedotto che: - veniva espletato ATP su ricorso di e , iscritto a ruolo in Parte_3 Parte_2 data 28/8/2017, lamentando costoro gravi infiltrazioni nel proprio box da addebitare a carenze esecutive e progettuali , box acquistato dalla società venditrice e costruttrice il 15.12.2015 ; -che nell'ambito Controparte_1 del procedimento, nel quale si costituiva in giudizio la Controparte_1 ed il cui contraddittorio era esteso al condominio di via Peruzzi 17/25 ed.P5/1, veniva nominato TU l'Ing. , il quale in data Persona_2 28/2/2018 depositava la relazione confermando la presenza di tali infiltrazioni;
-che successivamente con ordinanza del 23/11/2018 emessa ex art.702 ter c.p.c su ricorso di e il Tribunale di Roma , Pt_1 Pt_2 qualificando la domanda ex art. 1669 c.c. e recependo le risultanze della TU espletata in sede preventiva , accertava che “l'acqua si infiltra tra il muro ed il solaio del pianerottolo della scala condominiale esterna di accesso ai garage, entrando all'interno del box attraverso il muro di confine ed il soffitto del solaio sovrastante” , che “ gli ammaloramenti delle pareti e del soffitto del box sono stati imputati a tali fenomeni di pag. 2 di 10 infiltrazione” e che la “causa di simili disagi “è dovuta alla mancanza dei risvolti verticali della guaina impermeabilizzante tra il pianerottolo della scala ed il muro di separazione della scala dal box” e, quindi, ad una carenza progettuale e/o esecutiva del costruttore” ; pertanto condannava la
, quale società venditrice/costruttrice, al risarcimento Controparte_1 dei danni per equivalente commisurando il risarcimento al costo dei lavori per l'eliminazione del vizio , dei danni che esso aveva causato all'immobile oltre a quelli consistenti nella impossibilità di piena fruizione del box ( nel complesso 5.209 ,04), oltre al rimborso delle spese di TU;
-che il Tribunale di Roma su ricorso ex art.700 c.p.c. iscritto a ruolo il 14.2.2020 e proposto da e che allegavano la persistenza dei fenomeni Pt_1 Pt_2 infiltrativi , disposta TU , con ordinanza in data 4.12.2020 , qualificata la domanda cautelare quale denunzia di danno tenuto ai sensi dell'art. 1172 c.c. , accoglieva l'azione respingendo l'eccezione di giudicato sollevata dalla resistente e quindi accertava “l'esistenza dei danni lamentati dai ricorrenti al locale box di loro proprietà, le cui cause sono state individuate in elementi disfunzionali tutti riconducibili alla corte esterna di proprietà della società resistente, ed in particolare, nella non corretta esecuzione dell'impermeabilizzazione della porzione pavimentata della corte esterna, nella non corretta esecuzione dell'impermeabilizzazione in corrispondenza della soglia della porta finestra dell'appartamento confinante con via Baldassarre Peruzzi, nella non corretta esecuzione e mancata protezione del risvolto verticale dell'impermeabilizzazione, tra porzione pavimentata e porzione giardino, nella non corretta impermeabilizzazione del bocchettone di scarico del giardino” e conseguentemente ordinava alla società
“ l'esecuzione immediata di tutte le opere necessarie ad Controparte_1 ovviare il pericolo, così come indicate dal TU, arch. Persona_1
, alle pagine 23, 24, 25, 26 e 27 della relazione peritale, ed al
[...] pagamento delle spese di lite. Con il presente ricorso e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto quindi la conferma della ordinanza cautelare
[...] emessa dal Tribunale di Roma e la condanna della resistente CP_1 al risarcimento dei danni per la impossibilità di utilizzare il bene per il
[...] periodo di 24 mesi successivo alla emissione della prima ordinanza ex art.702 ter c.p.c.. Si è costituita la resistente che, dato atto di avere provveduto al pagamento delle somme di cui alla ordinanza 702 ter c.p.c. del 23.11.2018 , ha chiesto di “revocare l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma in data 4/12/2020, rigettare il ricorso stante l'eccezione di intervenuto giudicato, e comunque per carenza di legittimazione passiva della , intervenuta decadenza e prescrizione ed Controparte_1 infondatezza in fatto e in diritto e rigettare in ogni caso la domanda di risarcimento del danno nell'erroneo importo indicato da parte attrice;
- in via subordinata rigettare la domanda di condanna della Controparte_1
pag. 3 di 10 Uno all'esecuzione dei lavori e per l'effetto revocare l'ordinanza cautelare e in ogni caso porre le spese dei lavori e dei danni a carico della medesima nei limiti di un terzo. Il giudice ha disposto il rinvio della causa per la decisione.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato il ricorso e revocato l'ordinanza emessa in data 4.12.2020 su ricorso ex art.700 c.p.c. proposto da e ed iscritto al n. Parte_1 Parte_2 9424/2020 r.g.; ha anche condannato i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della delle spese di lite, comprese quelle del Controparte_1 giudizio cautelare liquidate in €. 2.738,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge..
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “2. L'eccezione di giudicato sollevata dalla resistente avuto riguardo alla precedente ordinanza emessa ex art.702 ter c.p.c. dal Tribunale di Roma è fondata. A fondamento della prima iniziativa tesa alla eliminazione dei fenomeni infiltrativi ed al risarcimento del danno è stata posta dal Pt_1 e dalla la ritenuta non corretta impermeabilizzazione del Pt_2 terrazzo/giardino sovrastante il box dei ricorrenti costituente vizio costruttivo ( vedi ricorso ex art.696 bis c.p.c. depositato dalla parte resistente sub doc.1) All'esito dell'ATP , con la precedente ordinanza, emessa in data 23.11.2018 su ricorso ex art. 702 bis c.p.c., è stata accertata, sulla base delle conclusioni dell'ing. che aveva eseguito la consulenza Per_2 tecnica preventiva ( vedi TU acquisita al processo doc. 2 fasc. Resistente ) la presenza di infiltrazioni, precisando però che le stesse provenivano dal pianerottolo e dalla adiacente scala condominiale e non dal sovrastante terrazzo/giardino. Il TU ha ivi così relazionato : Dai riscontri effettuati in sito in particolare dalla prova effettuata facendo scorrere l'acqua dal pianerottolo del piano terra della scala Condominiale esterna di accesso ai garage del piano interrato, si è potuto constatare che l'acqua si infiltra tra il muro adiacente alla scala ed il solaio del pianerottolo entrando all'interno del box attraverso il muro di confine ed il soffitto del solaio sovrastante. All'interno del box di parte ricorrente sono quindi presenti infiltrazioni provenienti dalla scala soprastante ed adiacente. CP_2 Dalle prove effettuate non si sono invece riscontrate infiltrazioni provenienti dal terrazzo-giardino privato dell'appartamento sovrastante come indicato nel ricorso e nella perizia di parte ricorrente. Come riscontrato effettuando dei saggi in sito sulla scala Condominiale la causa delle lamentate infiltrazioni all'interno del box è dovuta alla mancanza dei risvolti verticali della guaina impermeabilizzante tra il pianerottolo della scala ed il muro di separazione della scala dal box.” In forza di tali circostanze il Tribunale ha condannato la CP_1
pag. 4 di 10 al risarcimento dei danni per equivalente commisurando il CP_1 risarcimento al costo dei lavori per l'eliminazione del vizio , degli ammaloramenti causati all'immobile oltre ai danni consistenti nella impossibilità di piena fruizione del box . Non v'è dubbio che la domanda poi riproposta dagli odierni ricorrenti sia in sede cautelare che nella presente sede di merito si fondi sulle medesime circostanze di fatto , ossia sulla esistenza di vizi costruttivi determinanti i fenomeni infiltrativi consistenti nella non corretta impermeabilizzazione del terrazzo-giardino sovrastante il box . La circostanza di fatto posta base delle due iniziative giudiziarie è identica ossia la presenza di infiltrazioni da addebitare al sovrastante terrazzo/giardino. D'altro conto , come correttamente rileva parte resistente, il bocchettone di scarico, che si colloca nel sovrastante terrazzo- giardino e che si assume quale causa nuova e diversa delle infiltrazioni, è riportato nella riproduzione grafica a pag 4 della relazione dell'ing. (cfr. ATP doc. 2 a pag. 4) ove si riporta il sistema di Per_2 canalizzazione delle acque del sovrastante solaio, e cioè il pozzetto con relativo bocchettone e le tubazioni a vista ancorate al soffitto del box , evidenziandosi altresì una zona ammalorata intorno al bocchettone. E' errato l'assunto del giudice della cautela , che esclude la sussistenza del giudicato esterno in quanto la c.t.u. espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, recepita nella ordinanza 702 ter c.p.c. passata in cosa giudicata, aveva individuato come causa delle lamentate infiltrazioni la mancanza dei risvolti verticali della guaina impermeabilizzante tra il pianerottolo della scala ed il muro di separazione della scala dal box, escludendo che tali infiltrazioni potessero provenire dal terrazzo -giardino privato dell'appartamento sovrastante di proprietà della società resistente come indicato nel ricorso, e quindi una causa diversa del fenomeno infiltrativo accertato dal TU nominato nel procedimento ex art.700 c.p.c. . Il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e va individuato, avuto riguardo alla domanda proposta e dunque alle allegazioni della parte : nella specie il difetto di impermeabilizzazione ed i difetti costruttivi del terrazzo-giardino erano posti a fondamento della domanda e quindi la prima ordinanza ex art.702 ter c.p.c ha definitivamente statuito sulla stessa
, facendo proprie le conclusioni del TU nominato in sede di ATP, accertamento che ove non condiviso doveva necessariamente essere impugnato dalla parte. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere pag. 5 di 10 proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (Cass. n. 6091 del 04/03/2020). E nel caso in esame, come detto, non sono state allegate situazioni di fatto nuove o diverse , rispetto a quelle già esaminate al fine di individuare le cause delle lamentate infiltrazioni. Ciò posto risultando fondata l'eccezione di giudicato deve essere rigettato il ricorso ex art.702 bis c.p.s. e va revocata l'ordinanza emessa in data 4.12.2020 su ricorso ex art.700 c.p.c. dal Tribunale di Roma iscritto al n. 9424/2020 r.g. . Le spese del presente giudizio, liquidate in misura minima e quelle del giudizio cautelare seguono la soccombenza dei ricorrenti.”.
§ 3. – Hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
[...] d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, in integrale accoglimento dei motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in totale riforma dell'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. impugnata, per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto: 1) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., depositata in data 11.07.22, dal Tribunale Civile di Roma, X Sezione, Dott.ssa Tronci, ricorrendo nel caso di specie i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., come meglio specificato nel presente atto;
2) nel merito: a) accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi relativi all'unità immobiliare sita in Fiumicino (RM), Via Baldassarre Peruzzi, 21 e più precisamente box auto sito al piano primo interrato, distinto con il n.17, di proprietà dei Sig.ri e Parte_1
meglio descritti nella relazione tecnica dell'Arch. Parte_2
, depositata nel procedimento iscritto al n. 9424/20 Persona_1 di R.G.; b) confermare il provvedimento cautelare emesso dal Tribunale civile di Roma, VII Sezione, Dott.ssa Tricoli nel procedimento R.G. 9424/20, e per l'effetto condannare la in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante protempore, con sede legale in Roma, Via Caldonazzo 22/A, sia ad eseguire i lavori indicati nella Consulenza Tecnica d'Ufficio dell'Arch. , che al pagamento in favore dei Persona_1 ricorrenti delle spese legali liquidate in € 120,00 di spese vive ed € 2.000,00 di compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge, nonché alle spese di TU, come da decreto di liquidazione e da fatture del TU, allegate al fascicolo di primo grado;
c) condannare la Controparte_1 al pagamento della complessiva somma di € 6.354,68, di cui € 934,00, oltre IVA, a titolo di risarcimento dei danni relativi all'immobile di proprietà dei ricorrenti, meglio descritti nella relazione tecnica dell'Arch. Persona_1
nel procedimento R.G. 9424/20 di R.G., € 895,20, corrisposta al
[...] Consulente Tecnico di Parte, nonché di quella di € 4.320,00, per la mancata fruibilità del box per il periodo complessivo di 24 mesi, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
pag. 6 di 10 Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione: - rigettare l'appello proposto dai sigg.ri e avverso l'ordinanza ex art. Parte_1 Parte_2 702 ter cpc emessa dal Tribunale di Roma in data 11/7/2022 per inammissibilità ed infondatezza in fatto e in diritto con conferma della decisione impugnata e con condanna degli appellanti al pagamento dell'importo di € 4.757,73 a titolo di restituzione degli importi pagati da in forza dell'ordinanza cautelare del 4/12/2020 oltre CP_1 interessi legali dalla data dei versamenti;
- in ogni caso, in accoglimento delle eccezioni riproposte ex art. 346 c.p.c., revocare l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma dott.ssa Tricoli in data 4/12/2020, rigettare le domande svolte dai sigg.ri e per carenza di Pt_1 Pt_2 legittimazione passiva della , intervenuta decadenza e Controparte_1 prescrizione ed infondatezza in fatto e in diritto;
rigettare la domanda di risarcimento del danno nell'erroneo importo indicato dalle parti appellanti e, in via subordinata, rigettare la domanda di condanna della
[...]
all'esecuzione dei lavori ponendo le spese dei lavori e dei CP_1 danni a carico della medesima nei limiti di un terzo.”
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività delll'ordinanza impugnata, all'udienza del 24/10/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – Preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass.
pag. 7 di 10 n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 contiene un unico motivo.
[...]
§ 5.1 – Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale aveva rigettato la domanda sul presupposto che fosse stata oggetto di giudicato nel procedimento definito il 23/11/2018, seguito alla ATP affidata all'ing.
, dal momento che la situazione di fatto già accertata sarebbe Per_2 stata identica a quella in seguito verificata dall'arch. nel Per_1 procedimento cautelare definito il 4/12/2020, che lo stesso appellante aveva chiesto di confermare con condanna ad eseguire i lavori indicati dall'arch.
. Secondo l'appellante le cause delle infiltrazioni nelle due perizie Per_1 non sarebbero state le stesse, perché la seconda le avrebbe attribuite a cause totalmente diverse. Mentre la prima TU le aveva indicate nella mancanza dei risvolti della guaina di impermeabilizzazione tra il pianerottolo della scala ed il muro di separazione della scala dal box, senza che i successivi interventi eseguiti dal fossero risolutivi delle problematiche, la CP_3 seconda TU aveva fatto riferimento a difetti di impermeabilizzazione del bocchettone di scarico collocato nel sovrastante terrazzo-giardino di proprietà della CP_4
Il motivo è infondato.
E' vero che la prima TU ha attribuito le cause delle infiltrazioni alla mancanza dei risvolti della guaina di impermeabilizzazione tra il pianerottolo della scala ed il muro di separazione della scala dal box, mentre la seconda TU aveva aggiunto i difetti di impermeabilizzazione del bocchettone di scarico collocato nel sovrastante terrazzo-giardino di proprietà della tuttavia tale seconda causa era stata allegata CP_4 da e quale causa delle Parte_1 Parte_2 infiltrazioni, già nell'originaria domanda decisa con il procedimento definito il 23/11/2018. In questa, come già rilevato dal primo giudice, i fenomeni infiltrativi erano riferiti sia al difetto di impermeabilizzazione della scala CP_2
pag. 8 di 10 sovrastante ad adiacente al box, sia alla inadeguata impermeabilizzazione del sovrastate terrazzo-giardino. Nel ricorso per ATP viene espressamente menzionata “un'errata coibentazione del terrazzo sovrastante di proprietà della Controparte_1
.
[...] La TU che ne è seguita, affidata all'ing. , ha, però, Per_2 precisato che le uniche infiltrazioni provenivano dal pianerottolo e dalla adiacente scala condominiale e non dal sovrastante terrazzo-giardino, dopo aver esteso la propria indagine al sistema di canalizzazione delle acque del sovrastante solaio, e cioè al pozzetto con relativo bocchettone e alle tubazioni a vista ancorate al soffitto del box, evidenziando pure una zona ammalorata intorno al bocchettone. La circostanza che poi l'ing. abbia escluso che le Per_2 infiltrazioni fossero causate da difetti di impermeabilizzazione del sovrastate terrazzo-giardino, non toglie che sull'originaria domanda riferita anche a tali difetti si sia formato il giudicato, che, recependo le conclusioni tecniche, ha negato tale seconda causa delle infiltrazioni. In tal senso, bene ha fatto il Tribunale a rilevare che ove
[...]
e avessero dubitato dell'esclusione Parte_1 Parte_2 della seconda causa di infiltrazioni, avrebbero dovuto impugnare l'ordinanza del 23/11/2018. Non vale obiettare che nuove infiltrazioni dal sovrastate terrazzo- giardino si sarebbero prodotte a distanza di un anno dalla prima ordinanza, perché tali nuove infiltrazioni vengono comunque riferite ad un difetto di impermeabilizzazione del sovrastate terrazzo-giardino già ricompreso nella precedente domanda, che non costituisce pertanto un evento nuovo e posteriore che possa “incidere sul modo di essere del diritto deciso” (Cass. n. 25862/2010; Cass. n. 17078/2007)
e hanno, invero, dedotto Parte_1 Parte_2 nella più recente iniziativa giudiziaria che le infiltrazioni sarebbero affiorate nel punto in cui la tubazione di scarico delle acque meteoriche provenienti dal terrazzo-giardino attraversa il solaio, ovvero nell'area circostante il bocchettone di scarico, lamentando difetti che erano stati già scrutinati in occasione del primo giudizio. D'altra parte, lo stesso TU arch. , che pure ha assecondato Per_1 tali sospetti, ha parlato genericamente di non corretta impermeabilizzazione del bocchettone di scarico del giardino, e cioè fatto riferimento ad una condizione risalente del bocchettone, non già a fatti nuovi o sopravvenuti che avrebbero modificato lo stato dei luoghi.
§ 6. – La conferma della sentenza di primo grado che ha revocato l'ordinanza del 4/12/2020 importa la restituzione di quanto corrisposto da in esecuzione di detta ordinanza, e segnatamente CP_1 dell'importo di € 4.757,73, versato con bonifici dell'11/2/2021, 22/3/2021 e pag. 9 di 10 30/4/2021 a seguito del precetto ricevuto. Devono pure applicarsi gli interessi legali dalla data dei versamenti indebitamente corrisposti.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al secondo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 contro la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata l'11/7/2022 tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – dispone che e Parte_1 Parte_2 restituiscano ad l'importo di € 4.757,73 oltre Controparte_1 interessi legali dalla data dei versamenti;
3. – condanna e al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 liquidate in complessivi € 2.419,00, di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
4. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 24/10/2025.
L'estensore Il presidente
AR IL UI LL NE IZ
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